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Document 32022R1177
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1177 of 7 July 2022 amending Implementing Regulation (EU) 2020/683 by introducing and updating, in the templates for the information document and certificate of conformity in paper format, the entries as regards certain safety systems, and adjusting the numbering system for the approval certificates for a type of vehicle, system, component or separate technical unit (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1177 della Commissione del 7 luglio 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 introducendo e aggiornando, nei modelli della scheda informativa e del certificato di conformità in formato cartaceo, le voci relative ad alcuni sistemi di sicurezza, e adeguando il sistema di numerazione dei certificati di omologazione del tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1177 della Commissione del 7 luglio 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 introducendo e aggiornando, nei modelli della scheda informativa e del certificato di conformità in formato cartaceo, le voci relative ad alcuni sistemi di sicurezza, e adeguando il sistema di numerazione dei certificati di omologazione del tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2022/4657
GU L 183 del 8.7.2022, p. 54–70
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
8.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 183/54 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1177 DELLA COMMISSIONE
del 7 luglio 2022
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 introducendo e aggiornando, nei modelli della scheda informativa e del certificato di conformità in formato cartaceo, le voci relative ad alcuni sistemi di sicurezza, e adeguando il sistema di numerazione dei certificati di omologazione del tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (1), in particolare l’articolo 24, paragrafo 4, l’articolo 28, paragrafo 3, l’articolo 36, paragrafo 4, e l’articolo 38, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione (2) stabilisce un formato standardizzato per la documentazione utilizzata per l’omologazione dei veicoli a motore e dei relativi rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, fissando i modelli della scheda informativa, dei certificati di omologazione individuale UE e dei certificati di conformità in formato cartaceo. |
(2) |
È opportuno che i modelli della scheda informativa, contenuti negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683, siano modificati per tenere conto delle nuove prescrizioni introdotte dal regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e dagli atti normativi adottati a norma del medesimo. |
(3) |
Per consentire un approccio coerente per quanto riguarda la numerazione dei certificati di omologazione, è altresì necessario modificare il sistema di numerazione di cui all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 per tenere conto degli sviluppi normativi apportati dal regolamento (UE) 2019/2144. |
(4) |
È inoltre opportuno modificare l’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683, che stabilisce il modello del marchio di omologazione UE di componenti ed entità tecniche indipendenti, aggiornando il riferimento al regolamento (UE) 2019/2144. |
(5) |
Il regolamento (UE) 2019/2144 prescrive che i nuovi veicoli siano dotati di sistemi avanzati di sicurezza tra i quali il sistema di emergenza di mantenimento della corsia, il sistema di adattamento intelligente della velocità, i sistemi di avviso di disattenzione e stanchezza del conducente e il registratore di dati di evento. È quindi opportuno prescrivere che il certificato di conformità indichi quali sistemi sono montati sul veicolo. Si rende dunque necessario aggiungere le voci corrispondenti ai modelli di certificato di conformità in formato cartaceo di cui all’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683. |
(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/683. |
(7) |
Affinché le autorità di omologazione, le autorità di vigilanza del mercato e le autorità di immatricolazione degli Stati membri, nonché i costruttori, possano disporre del tempo sufficiente per attuare le modifiche al certificato di conformità in formato cartaceo nei rispettivi sistemi, la data di applicazione dell’allegato V dovrebbe essere differita. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico — Veicoli a motore, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 è così modificato:
1) |
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento; |
2) |
l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento; |
3) |
l’allegato IV è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento; |
4) |
l’allegato V è modificato conformemente all’allegato IV del presente regolamento; |
5) |
l’allegato VIII è modificato conformemente all’allegato V del presente regolamento. |
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’allegato V si applica a decorrere dal 1o gennaio 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione, del 15 aprile 2020, che attua il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni amministrative per l’omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli (GU L 163 del 26.5.2020, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 1).
ALLEGATO I
L’allegato I del regolamento (UE) 2020/683 è così modificato:
1) |
le note esplicative sono così modificate:
|
2) |
il punto 2.2.1.3 è sostituito dal seguente:
|
3) |
il punto 2.6.2 è sostituito dal seguente:
|
4) |
sono inseriti i seguenti punti 2.11.4.1 e 2.11.4.2:
|
5) |
il punto 2.13 è sostituito dal seguente:
|
6) |
il punto 2.14.1 è sostituito dal seguente:
|
7) |
il punto 3.2.18.1 è sostituito dal seguente:
|
8) |
il punto 4.11.2 è sostituito dal seguente:
|
9) |
sono inseriti i seguenti punti 4.11.4, 4.11.5 e 4.11.6:
|
10) |
sono inseriti i seguenti punti 6.7, 6.7.1 e 6.7.2:
|
11) |
sono inseriti i seguenti punti da 7.4 a 7.6.3:
|
12) |
il punto 8.6 è sostituito dal seguente:
|
13) |
il punto 8.9 è sostituito dal seguente:
|
14) |
sono inseriti i seguenti punti 8.12, 8.12.1 e 8.12.2:
|
15) |
i punti da 9.14 a 9.14.4 sono sostituiti dai seguenti:
|
16) |
dopo il punto 9.14.5 sono inseriti i seguenti punti:
|
17) |
i punti 9.14.6 e 9.14.7 sono sostituiti dai seguenti:
|
18) |
il punto 9.16.2 è sostituito dal seguente:
|
19) |
i punti 9.17.4 e 9.17.4.1 sono sostituiti dai seguenti:
|
20) |
è inserito il seguente punto 9.17.4.3:
|
21) |
il punto 9.20.2 è sostituito dal seguente:
|
22) |
il punto 9.25.1 è sostituito dal seguente:
|
23) |
è inserito il seguente punto 10.1.1:
|
24) |
sono inseriti i seguenti punti 12.2.4, 12.2.4.1 e 12.2.4.2:
|
25) |
sono inseriti i seguenti punti da 12.6.5 a 12.6.5.5:
|
26) |
sono inseriti i seguenti punti da 12.11 a 12.17.3:
|
27) |
sono inseriti i seguenti punti da 17 a 17.11:
|
ALLEGATO II
L’allegato II del regolamento (UE) 2020/683 è così modificato:
1) |
la parte I (A. Categorie M e N) è modificata come segue:
|
2) |
la parte I (B. Categoria O) è modificata come segue:
|
ALLEGATO III
L’allegato IV del regolamento (UE) 2020/683 è così modificato:
1) |
al punto 2.2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
Ai fini del punto c), laddove un regolamento (di base) contenga allegati separati con requisiti e prescrizioni tecniche da applicare ad ambiti diversi di impianti dei veicoli, componenti e unità tecniche indipendenti, il riferimento di cui alla sezione 2 deve essere seguito da un numero romano indicante il numero di allegato di tale regolamento.»; |
2) |
al punto 3.1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
e2*2021/535/XI*2021/535*00003*00»; |
3) |
al punto 3.1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
e2*2021/646*2021/646*00003*00»; |
4) |
al punto 4, il secondo capoverso è sostituito dal seguente: «Il presente allegato si applica tuttavia alle omologazioni UE rilasciate a norma del regolamento (UE) 2019/2144 in base alle prescrizioni stabilite dai regolamenti ONU indicati nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/858, nel qual caso si applica il sistema di numerazione indicato di seguito:»; |
5) |
il punto 4.2 è sostituito dal seguente:
|
6) |
nell’esempio di cui al punto 4.6.1, il numero del certificato di omologazione è sostituito dal seguente: «e1*2019/2144*13-HR00/16*00001*00»; |
7) |
nell’esempio di cui al punto 4.6.2, il numero del certificato di omologazione è sostituito dal seguente: «e25*2019/2144*46R04/01*00123*05». |
ALLEGATO IV
Nell’allegato V, punto 4, del regolamento (UE) 2020/683, il secondo capoverso è sostituito dal seguente:
«Il presente allegato si applica tuttavia alle omologazioni UE di componenti ed entità tecniche indipendenti rilasciate a norma del regolamento (UE) 2019/2144 in base alle prescrizioni dei regolamenti ONU indicati nell’allegato I di tale regolamento, nel qual caso si applica quanto segue:».
ALLEGATO V
L’appendice dell’allegato VIII del regolamento (UE) 2020/683 è così modificata:
1) |
la parte I (Veicoli completi e completati) è così modificata:
|
2) |
la parte II (Veicoli incompleti) è così modificata:
|