EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1172

Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comunee l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità

C/2022/2789

OJ L 183, 8.7.2022, p. 12–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1172/oj

8.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 183/12


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1172 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2022

che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comunee l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (1), in particolare l’articolo 74, l’articolo 85, paragrafo 7, e l’articolo 105,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2021/2116 stabilisce le norme fondamentali riguardanti, tra l’altro, il sistema integrato di gestione e di controllo («sistema integrato») e l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità. Al fine di garantire il buon funzionamento del nuovo quadro giuridico devono essere adottate alcune norme per integrare le disposizioni del suddetto regolamento nei settori di cui trattasi.

(2)

Le norme relative al sistema integrato e all’applicazione e al calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità dovrebbero garantire un sistema di controllo efficace delle norme che gli Stati membri e i beneficiari devono applicare nel quadro della politica agricola comune (PAC) e dovrebbero pertanto essere stabilite in un atto delegato. È opportuno che tali nuove norme sostituiscano le disposizioni pertinenti del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione (2).

(3)

In particolare, è opportuno stabilire norme per integrare taluni elementi non essenziali del regolamento (UE) 2021/2116 concernenti il funzionamento del sistema integrato di cui all’articolo 65 del medesimo regolamento, norme relative alle valutazioni della qualità di cui all’articolo 68, paragrafo 3, all’articolo 69, paragrafo 6, e all’articolo 70, paragrafo 2, del medesimo regolamento, norme relative al sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all’articolo 68 del medesimo regolamento e norme dettagliate sull’applicazione e sul calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità di cui all’articolo 85 del medesimo regolamento.

(4)

Il sistema di identificazione delle parcelle agricole deve fornire informazioni utili, esaurienti e affidabili, pertinenti ai fini della comunicazione dell’efficacia dell’attuazione delle politiche, contribuendo alla realizzazione efficace degli interventi basati sulle superfici e sostenendo i beneficiari nella presentazione di domande di aiuto corrette. Per garantire il conseguimento di tali obiettivi sono necessarie norme che chiariscano i requisiti tecnici che gli Stati membri devono rispettare e le modalità di strutturazione e aggiornamento delle informazioni disponibili.

(5)

Per consentire agli Stati membri di identificare in modo proattivo le possibili carenze del sistema integrato e di adottare ove necessario le misure correttive adeguate, è opportuno prevedere norme relative alla valutazione annuale della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, del sistema di domanda geospaziale e del sistema di monitoraggio delle superfici. L’esperienza relativa alla valutazione della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole a norma del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 ha dimostrato che l’elaborazione di orientamenti tecnici da parte della Commissione è particolarmente utile. Tali orientamenti tecnici aiutano gli Stati membri ad applicare una metodologia adattata per svolgere le loro valutazioni. Data l’importanza delle valutazioni della qualità di un sistema integrato correttamente funzionante che fornisca dati affidabili e verificabili nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione, è opportuno che la Commissione assista gli Stati membri in modo analogo nello svolgimento delle valutazioni della qualità previste dal regolamento (UE) 2021/2116.

(6)

Le valutazioni della qualità devono verificare se il sistema integrato consegue il suo obiettivo di fornire informazioni affidabili ed esaurienti, pertinenti ai fini della relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione, come previsto dall’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116, in particolare il numero corretto di ettari per gli indicatori di output e la quota corretta di superfici per gli indicatori di risultato degli interventi basati sulle superfici. A questo proposito sarà necessario combinare i risultati pertinenti della valutazione della qualità del sistema di monitoraggio delle superfici e del sistema di domanda geospaziale onde evitare una sovrastima di tale impatto dovuta sia a errori di misurazione di superfici sia a decisioni errate riguardo alle condizioni di ammissibilità di superfici. A tal fine è opportuno che la verifica della superficie dichiarata nella valutazione della qualità del sistema di domanda geospaziale si basi sullo stesso campione di parcelle utilizzato per la valutazione della qualità del sistema di monitoraggio delle superfici.

(7)

La valutazione della qualità relativa al sistema di monitoraggio delle superfici deve inoltre garantire che i risultati siano comparabili tra gli Stati membri, indipendentemente dalla possibilità di differire nel tempo la messa in funzione di un sistema di monitoraggio delle superfici pienamente operativo. Tale valutazione della qualità dovrebbe pertanto riguardare tutti gli interventi basati sulle superfici e le condizioni di ammissibilità pertinenti, indipendentemente dalla decisione dello Stato membro di disporre di un sistema di monitoraggio delle superfici pienamente operativo solo a decorrere dal 1o gennaio 2024, come indicato all’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116. La valutazione della qualità del sistema di monitoraggio delle superfici dovrebbe fornire informazioni diagnostiche sia a livello di interventi che a livello di condizioni di ammissibilità, in base alle quali gli Stati membri dovrebbero adottare le opportune misure correttive, ove necessario.

(8)

A fini di chiarezza e per stabilire una base armonizzata per il calcolo e l’applicazione delle sanzioni amministrative per la condizionalità, occorre stabilire definizioni e principi generali comuni riguardo alle inosservanze.

(9)

Il regolamento (UE) 2021/2116 prevede che le sanzioni amministrative per la condizionalità siano stabilite tenendo conto del principio di proporzionalità. Le riduzioni e le esclusioni dovrebbero pertanto essere modulate secondo la gravità dell’inosservanza e arrivare fino alla totale esclusione del beneficiario da tutti i pagamenti e dal sostegno di cui all’articolo 83, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del suddetto regolamento in caso di inosservanza intenzionale. Per garantire ai beneficiari la certezza del diritto, è opportuno stabilire un termine per l’applicazione delle sanzioni amministrative.

(10)

L’articolo 85, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 prevede che il calcolo della sanzione amministrativa per la condizionalità sia effettuato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto o alle domande di pagamento che sono state presentate o saranno presentate nel corso dell’anno civile in cui si è verificata l’inosservanza. Pertanto, al fine di garantire il nesso tra il comportamento dell’agricoltore e la sanzione nonché la parità di trattamento tra gli agricoltori, è opportuno prevedere che, qualora la stessa inosservanza si verifichi continuativamente per più anni civili, una sanzione amministrativa sia applicata e calcolata per ogni anno civile in cui è possibile accertare che si sia verificata l’inosservanza.

(11)

Al fine di garantire che le sanzioni amministrative possano essere applicate e irrogate in modo efficace, è opportuno prevedere che, qualora nell’anno civile dell’accertamento la sanzione superi l’importo totale dei pagamenti concessi o da concedere al beneficiario o il beneficiario non presenti una domanda di aiuto, la sanzione sia applicata o irrogata mediante recupero.

(12)

A norma dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116, indipendentemente dal fatto che un’inosservanza sia rilevata mediante un sistema di monitoraggio delle superfici o altri mezzi, non sono irrogate sanzioni amministrative qualora l’inosservanza non intenzionale non abbia conseguenze o abbia conseguenze insignificanti per quanto attiene al conseguimento dell’obiettivo della norma o del requisito interessati. Data la natura irrilevante delle inosservanze che non hanno conseguenze o che hanno conseguenze insignificanti per quanto attiene al conseguimento dell’obiettivo della norma o del requisito interessati e onde ridurre l’onere amministrativo, tali inosservanze non dovrebbero essere prese in considerazione ai fini dell’accertamento della ripetizione o della persistenza di un’inosservanza.

(13)

A norma dell’articolo 85, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2116, qualora uno Stato membro utilizzi il sistema di monitoraggio delle superfici per individuare i casi di inosservanza, può decidere di applicare una riduzione percentuale inferiore. È opportuno fissare una percentuale minima di riduzione.

(14)

È opportuno stabilire norme relative al calcolo delle sanzioni amministrative per più inosservanze che si verificano nello stesso anno civile.

(15)

Per garantire l’agevole transizione dalle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), si ritiene opportuno stabilire norme transitorie relative all’applicazione dell’articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2021/2116 al fine di evitare costi e oneri amministrativi eccessivi connessi ai controlli della condizionalità applicati ai beneficiari che ricevono pagamenti basati sulle superfici nell’ambito sia di un piano strategico della PAC a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) sia di un programma di sviluppo rurale attuato a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) fino al 31 dicembre 2025. A tal fine è opportuno considerare che i controlli della condizionalità connessi alle superfici includano altresì i controlli della condizionalità di cui all’articolo 96 del regolamento (UE) n. 1306/2013. Ciò è giustificato dal fatto che, per quanto riguarda i pagamenti basati sulle superfici, le nuove regole di condizionalità sono generalmente più rigorose rispetto a quelle del regolamento summenzionato tanto in materia di obblighi che di sanzioni. Si può quindi presumere che le precedenti regole di condizionalità siano rispettate se il beneficiario rispetta gli obblighi previsti dalle nuove regole di condizionalità. Tuttavia, se dai controlli della nuova condizionalità emergono inosservanze, lo Stato membro non può più presumere che le precedenti regole di condizionalità siano rispettate e dovrebbe pertanto effettuare i controlli di cui all’articolo 96 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e, in tale contesto, applicare le norme in materia di calcolo e applicazione delle sanzioni amministrative conformemente alle disposizioni del medesimo regolamento.

(16)

Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno abrogare il regolamento delegato (UE) n. 640/2014. Detto regolamento dovrebbe tuttavia continuare ad applicarsi alle domande di aiuto concernenti i pagamenti diretti presentate prima del 1o gennaio 2023, alle domande di pagamento presentate in relazione alle misure di sostegno attuate a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e al sistema di controllo e alle sanzioni amministrative per quanto riguarda le regole di condizionalità.

(17)

Visti l’articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, e l’articolo 106 del regolamento (UE) 2021/2116, è opportuno che il presente regolamento si applichi agli interventi che iniziano a decorrere dal 1o gennaio 2023 e attuati a norma del regolamento (UE) 2021/2115.

(18)

Infine, alla luce del punto 31 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016, la Commissione ritiene che vi sia un collegamento sostanziale tra i poteri conferiti dal regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme relative al sistema integrato e l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità, e che vi sia un’interconnessione tra gli stessi. È pertanto opportuno fissare tali norme nello stesso atto delegato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce disposizioni che integrano taluni elementi non essenziali del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda:

a)

la valutazione della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all’articolo 68, paragrafo 3, del sistema di domanda geospaziale di cui all’articolo 69, paragrafo 6, e del sistema di monitoraggio delle superfici di cui all’articolo 70, paragrafo 2, del suddetto regolamento;

b)

il sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all’articolo 68 del suddetto regolamento;

c)

l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità di cui all’articolo 85 del suddetto regolamento.

CAPO II

SISTEMA INTEGRATO

Articolo 2

Sistema di identificazione delle parcelle agricole

1.   Il sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all’articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2116 funziona a livello di parcella di riferimento e comprende informazioni che consentono lo scambio di dati con la domanda di aiuto geospaziale di cui all’articolo 69 di detto regolamento e con il sistema di monitoraggio delle superfici di cui all’articolo 70 del medesimo regolamento.

2.   Ai fini del presente regolamento per «parcella di riferimento» si intende una superficie geograficamente delimitata avente un’identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all’articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2116. Una parcella di riferimento contiene un’unità fondiaria che rappresenta una superficie agricola di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115. Se del caso, una parcella di riferimento contiene anche le superfici non agricole considerate ammissibili dagli Stati membri al sostegno per gli interventi basati sulle superfici di cui all’articolo 65, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2021/2116.

3.   Le parcelle di riferimento fungono da base per sostenere i beneficiari nella presentazione di domande geospaziali per gli interventi basati sulle superfici di cui all’articolo 65, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2021/2116.

4.   Gli Stati membri delimitano le parcelle di riferimento in modo da garantire che ciascuna parcella sia stabile nel tempo, misurabile e consenta la localizzazione unica e inequivocabile di ogni parcella agricola e unità fondiaria con superfici non agricole considerate ammissibili dagli Stati membri al sostegno per gli interventi basati sulle superfici di cui all’articolo 65, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2021/2116, dichiarate annualmente.

5.   Gli Stati membri provvedono all’aggiornamento delle informazioni per tutte le parcelle di riferimento nel sistema di identificazione almeno una volta ogni tre anni. Inoltre ogni anno gli Stati membri tengono conto di tutte le informazioni disponibili derivanti dalla domanda geospaziale, dal sistema di monitoraggio delle superfici o da qualsiasi altra fonte affidabile.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché il sistema di identificazione delle parcelle agricole contenga le informazioni necessarie per estrarre i dati pertinenti ai fini della corretta redazione dell’informativa sugli indicatori di cui all’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116.

7.   Nel sistema di identificazione, per ciascuna parcella di riferimento gli Stati membri devono almeno:

a)

determinare una superficie massima ammissibile ai fini degli interventi basati sulle superfici nell’ambito del sistema integrato. Al fine di determinare la superficie massima ammissibile, gli Stati membri detraggono dalla parcella, ove possibile, gli elementi non ammissibili mediante delimitazione. Gli Stati membri definiscono preventivamente i criteri e le procedure utilizzati per valutare, quantificare e, se del caso, delimitare le parti ammissibili e non ammissibili della parcella. Nel determinare la superficie massima ammissibile gli Stati membri possono fissare un margine ragionevole per una corretta quantificazione, al fine di tener conto della configurazione e delle condizioni della parcella;

b)

identificare la superficie agricola di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115. Se del caso gli Stati membri garantiscono, mediante delimitazione, la distinzione della superficie agricola in seminativi, colture permanenti e prati permanenti, quale determinata conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, di detto regolamento, anche quando essi formano sistemi agroforestali su tale superficie;

c)

registrare tutte le informazioni pertinenti per quanto riguarda i prati permanenti con elementi sparsi non ammissibili e qualora gli Stati membri decidano di applicare coefficienti di riduzione fissi per determinare la superficie considerata ammissibile, come previsto all’articolo 4, paragrafo 4, lettera b), terzo comma, del regolamento (UE) 2021/2115;

d)

includere elementi caratteristici e/o impegni che siano pertinenti ai fini dell’ammissibilità degli interventi basati sulle superfici e per i requisiti di condizionalità e che siano stabili nel tempo. Tali informazioni sono registrate come attributi o livelli nel sistema di identificazione delle parcelle agricole e devono essere riportate almeno le indicazioni seguenti:

i)

l’ubicazione di torbiere o zone umide, se del caso, conformemente alla norma BCAA 2 di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115;

ii)

il tipo e l’ubicazione degli elementi caratteristici del paesaggio sulla parcella pertinenti ai fini della condizionalità o degli interventi di cui all’articolo 65, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2021/2116;

e)

se del caso, determinare l’ubicazione e le dimensioni degli elementi caratteristici del paesaggio ai sensi della norma BCAA 8 di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 pertinenti ai fini della percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi;

f)

determinare se le parcelle sono ubicate in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2021/2115 o se si applicano gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori di cui all’articolo 72 del medesimo regolamento;

g)

determinare se le parcelle sono ubicate in zone Natura 2000, in zone oggetto della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), se sono ubicate su terreni agricoli autorizzati per la coltivazione di cotone ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115, su superfici utilizzate nell’ambito delle pratiche locali tradizionali di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera c), secondo comma, punto i), di detto regolamento, su superfici coperte da prati permanenti indicati come sensibili dal punto di vista ambientale ai sensi della norma BCAA 9 di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 o in zone oggetto della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (7) o della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

8.   Per gli interventi relativi all’attività silvicola che beneficiano di un sostegno a norma degli articoli 70 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri possono istituire sistemi alternativi adeguati per l’identificazione univoca dei terreni che beneficiano del sostegno qualora tali terreni siano coperti da foreste.

9.   Il sistema d’informazione geografica funziona sulla base di un sistema nazionale di coordinate conforme alla definizione contenuta nella direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) che permette la misurazione standardizzata e l’identificazione univoca delle parcelle agricole in tutto lo Stato membro interessato. Qualora vengano utilizzati diversi sistemi di coordinate, tali sistemi sono reciprocamente esclusivi e ciascuno di essi garantisce la coerenza tra gli elementi di informazione che si riferiscono alla stessa ubicazione.

Articolo 3

Valutazione della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole

1.   Gli Stati membri svolgono annualmente la valutazione della qualità di cui all’articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116 ai fini del sostegno di base al reddito per la sostenibilità. La valutazione della qualità comprende gli elementi seguenti:

a)

la corretta quantificazione della superficie massima ammissibile;

b)

la percentuale e la distribuzione delle parcelle di riferimento per le quali la superficie massima ammissibile tiene conto di superfici non ammissibili o per le quali non tiene conto della superficie agricola;

c)

la presenza di parcelle di riferimento con difetti critici;

d)

la corretta classificazione della superficie agricola quale seminativo, prato permanente o coltura permanente in ciascuna parcella di riferimento;

e)

la percentuale di dichiarazioni di superficie per parcella di riferimento;

f)

la categorizzazione delle parcelle di riferimento per le quali la superficie massima ammissibile tiene conto di superfici non ammissibili, non tiene conto della superficie agricola o rivela un difetto critico;

g)

la percentuale di parcelle di riferimento oggetto di modifiche, accumulatesi nel corso del ciclo di aggiornamento periodico.

Gli Stati membri provvedono inoltre affinché tutte le richieste di aggiornamento del sistema di identificazione delle parcelle agricole siano presentate in modo da poter individuare se derivano dal sistema di monitoraggio delle superfici, dall’azione del beneficiario o da qualsiasi altra fonte.

2.   Gli Stati membri svolgono la valutazione di cui al paragrafo 1 sulla base di un campione di parcelle di riferimento. Essi utilizzano dati che consentono di valutare la situazione effettiva in loco.

3.   Qualora i risultati della valutazione qualitativa evidenzino carenze, lo Stato membro propone misure correttive adeguate.

Articolo 4

Valutazione della qualità del sistema di domanda geospaziale

1.   La valutazione annuale della qualità di cui all’articolo 69, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2116 verifica l’affidabilità delle informazioni contenute nella domanda geospaziale e la correttezza delle informazioni utilizzate ai fini dell’informativa sugli indicatori di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) 2021/2115. In particolare, la valutazione della qualità verifica la completezza e la correttezza delle informazioni precompilate nella domanda geospaziale, la completezza e la correttezza delle segnalazioni orientative fornite ai beneficiari durante la procedura di domanda e la tracciabilità di tutte le modifiche registrate nelle domande geospaziali dopo la loro presentazione.

2.   La valutazione della qualità comprende gli elementi seguenti:

a)

verifica che le informazioni utilizzate dallo Stato membro per precompilare la domanda geospaziale siano complete, corrette e aggiornate;

b)

verifica da parte dello Stato membro che la superficie dichiarata dal beneficiario per un intervento basato sulle superfici sia stata correttamente stabilita in relazione alle condizioni di ammissibilità applicabili;

c)

verifica che, nella misura del possibile, tutte le condizioni di ammissibilità degli interventi e, ove pertinente, i requisiti di condizionalità siano stati presi in considerazione per l’emissione di segnalazioni orientative da parte dello Stato membro ai beneficiari durante la procedura di domanda;

d)

verifica che tutte le modifiche apportate alla domanda geospaziale dopo la sua presentazione siano state registrate dallo Stato membro in modo da poter individuare se derivano da un sistema di monitoraggio delle superfici, da un’azione del beneficiario o da qualsiasi altra fonte.

3.   La valutazione della qualità di cui al paragrafo 2, lettere a), c) e d), è svolta mediante test informatici e riesecuzione della procedura di domanda su un campione rappresentativo di domande di aiuto.

4.   Per la verifica di cui al paragrafo 2, lettera b), la valutazione della qualità è svolta mediante visite in loco o analisi di immagini dello stesso anno civile e di qualità almeno equivalente a quella richiesta per la valutazione della qualità di cui all’articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116. Tale verifica è svolta misurando la superficie dichiarata in relazione a un intervento sul campione selezionato per la valutazione della qualità del sistema di monitoraggio delle superfici di cui all’articolo 5 del presente regolamento.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli interventi basati sulle superfici gestiti dal sistema integrato siano inclusi nei campioni di cui ai paragrafi 3 e 4 e verificati nel processo di valutazione della qualità.

6.   Qualora i risultati della valutazione qualitativa evidenzino carenze, lo Stato membro propone misure correttive adeguate.

Articolo 5

Valutazione della qualità del sistema di monitoraggio delle superfici

1.   La valutazione annuale della qualità di cui all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 verifica l’affidabilità dell’attuazione del sistema di monitoraggio delle superfici, fornisce informazioni diagnostiche sulle fonti delle decisioni errate a livello di interventi e condizioni di ammissibilità e, in particolare, verifica la correttezza delle informazioni fornite ai fini dell’informativa sugli indicatori di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) 2021/2115.

2.   La valutazione della qualità è svolta mediante visite in loco o analisi di immagini del medesimo anno civile e, ove pertinente, di qualità almeno equivalente a quella richiesta per la valutazione della qualità di cui all’articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116. Le visite in loco possono essere effettuate in qualsiasi momento nel corso dell’anno e riguardano, nella misura del possibile, tutte le condizioni di ammissibilità pertinenti per un determinato beneficiario durante la stessa visita. Le immagini utilizzate dagli Stati membri per la valutazione della qualità devono essere in grado di fornire risultati conclusivi e affidabili rispetto alla situazione effettiva in loco. Qualora gli Stati membri utilizzino fotografie geolocalizzate per l’osservazione, la sorveglianza e la valutazione delle attività agricole come dati di valore almeno equivalente ai dati dei satelliti Sentinel di Copernicus, essi possono svolgere la valutazione della qualità delle decisioni basate su fotografie geolocalizzate mediante un’analisi non automatizzata delle stesse, purché garantiscano risultati conclusivi e affidabili.

3.   A livello di interventi, la valutazione della qualità comprende gli elementi seguenti:

a)

quantificazione degli errori dovuti a decisioni errate riguardo alle condizioni di ammissibilità delle parcelle oggetto di un intervento basato sulle superfici, indipendentemente dal fatto che la decisione in questione derivi o meno dal sistema di monitoraggio delle superfici. Il risultato è espresso in ettari;

b)

quantificazione del numero di parcelle per le quali il sistema di monitoraggio delle superfici ha rilevato un’inosservanza delle condizioni di ammissibilità e del numero di parcelle che non soddisfano le condizioni di ammissibilità dopo il termine ultimo per la modifica delle domande di aiuto.

4.   Le relazioni da presentare entro il 15 febbraio 2025 e il 15 febbraio 2027 includono inoltre la verifica che tutte le condizioni di ammissibilità degli interventi basati sulle superfici considerati monitorabili siano state sottoposte a un sistema di monitoraggio delle superfici rispettivamente negli anni 2024 e 2026. A seguito della valutazione dei risultati di tali relazioni possono risultare necessarie misure correttive.

5.   La valutazione della qualità è svolta verificando tutte le condizioni di ammissibilità di tutti gli interventi richiesti su un campione rappresentativo di parcelle.

6.   A fini di semplificazione e dato che il campione della valutazione della qualità del sistema di monitoraggio delle superfici fornisce un adeguato livello di garanzia riguardo al rispetto delle condizioni di ammissibilità per intervento, gli Stati membri possono decidere di tenere conto delle valutazioni della qualità di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento in relazione all’obbligo di istituire un sistema di controllo previsto dall’articolo 72 del regolamento (UE) 2021/2116.

7.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli interventi basati sulle superfici gestiti dal sistema integrato siano inclusi nel campione di parcelle e verificati nel processo di valutazione della qualità, indipendentemente dalla possibilità di istituire gradualmente il sistema di monitoraggio delle superfici di cui all’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116.

8.   Qualora i risultati delle quantificazioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), evidenzino carenze, lo Stato membro propone misure correttive adeguate.

9.   Le misure correttive per le condizioni di ammissibilità non monitorate o monitorate in modo non conclusivo possono includere lo svolgimento di visite in loco. Nei casi in cui risultino necessarie misure correttive a seguito dei risultati della valutazione della qualità per l’anno civile in questione, può essere necessario inserire ulteriori dettagli nella relazione di valutazione della qualità dell’anno successivo per quanto riguarda le carenze a cui occorre porre rimedio.

CAPO III

APPLICAZIONE E CALCOLO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA CONDIZIONALITA

Articolo 6

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni di cui al titolo IV, capo IV, del regolamento (UE) 2021/2116.

Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

a)

«inosservanza»: il mancato rispetto dei requisiti di gestione obbligatori previsti dalla legislazione dell’Unione di cui all’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115 o delle norme per il mantenimento delle terre in buone condizioni agronomiche e ambientali definite dagli Stati membri conformemente all’articolo 13 dello stesso regolamento;

b)

«norme»: le norme definite dagli Stati membri conformemente all’articolo 13 del regolamento (UE) 2021/2115;

c)

«anno dell’accertamento»: l’anno civile nel corso del quale è stato effettuato il controllo amministrativo o il controllo in loco;

d)

«settori di condizionalità»: uno dei tre diversi settori di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115.

Articolo 7

Principi generali relativi alle inosservanze

1.   Al fine di stabilire la ripetizione di un’inosservanza, sono prese in considerazione le inosservanze delle regole di condizionalità accertate in conformità del regolamento delegato (UE) n. 640/2014.

2.   La «portata» di un’inosservanza è determinata tenendo conto in particolare dell’impatto dell’inosservanza stessa, che può essere limitato all’azienda oppure più ampio.

3.   La «gravità» di un’inosservanza dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell’inosservanza medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione.

4.   La «persistenza» di un’inosservanza dipende in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l’effetto o dalla possibilità di eliminarne l’effetto con mezzi ragionevoli.

5.   Ai fini del presente capo, un’inosservanza si considera «accertata» se è constatata a seguito di uno qualsiasi dei controlli effettuati in conformità del regolamento (UE) 2021/2116 o dopo essere stata portata a conoscenza dell’autorità di controllo competente o, se del caso, dell’organismo pagatore, in qualsiasi altro modo.

Articolo 8

Principi generali delle sanzioni amministrative

1.   La sanzione amministrativa di cui all’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 è irrogata solo se viene accertata un’inosservanza nell’arco di tre anni civili consecutivi calcolati a partire dall’anno in cui si è verificata l’inosservanza e compreso tale anno.

2.   Se la medesima inosservanza si verifica continuativamente per più anni civili si applica una sanzione amministrativa per ogni anno civile in cui si è verificata l’inosservanza. Le sanzioni amministrative si calcolano sulla base dei pagamenti concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto o alle domande di pagamento che sono state presentate o saranno presentate nel corso degli anni civili in cui si è verificata l’inosservanza.

3.   Se nell’anno civile dell’accertamento il beneficiario non presenta una domanda di aiuto o la sanzione amministrativa supera l’importo totale dei pagamenti concessi o da concedere al beneficiario in relazione alle domande di aiuto che lo stesso ha presentato o presenterà nel corso dell’anno civile dell’accertamento, la sanzione amministrativa è recuperata a norma dell’articolo 30 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione (10).

Articolo 9

Percentuali di riduzione in caso di inosservanza non intenzionale

1.   Per le inosservanze non intenzionali accertate l’organismo pagatore può decidere, sulla scorta della valutazione dell’inosservanza fornita dall’autorità di controllo competente tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 85, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2116, di ridurre la percentuale di cui all’articolo 85, paragrafo 2, dello stesso regolamento fino all’1 %.

2.   Qualora un’inosservanza non intenzionale accertata abbia gravi conseguenze per quanto attiene al conseguimento dell’obiettivo della norma o del requisito interessati ovvero costituisca un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali, l’organismo pagatore può decidere, sulla scorta della valutazione dell’inosservanza fornita dall’autorità di controllo competente tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 85, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2116, di aumentare la percentuale di cui all’articolo 85, paragrafo 5, dello stesso regolamento fino al 10 %.

3.   Qualora un’inosservanza non intenzionale accertata dello stesso requisito o della stessa norma persista per tre anni civili consecutivi, la percentuale di riduzione di cui all’articolo 85, paragrafo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2021/2116 si applica solo se il beneficiario è stato informato della precedente inosservanza accertata. Qualora la medesima inosservanza persista senza giustificato motivo da parte del beneficiario è considerata un caso di inosservanza intenzionale.

4.   Qualora un’inosservanza accertata non abbia conseguenze o abbia conseguenze insignificanti per quanto attiene al conseguimento dell’obiettivo della norma o del requisito interessati e non sia irrogata alcuna sanzione amministrativa a norma dell’articolo 85, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) 2021/2116, l’inosservanza non è presa in considerazione ai fini dell’accertamento della ripetizione o della persistenza di un’inosservanza.

5.   Qualora uno Stato membro utilizzi il sistema di monitoraggio delle superfici di cui all’articolo 66, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2116 per individuare i casi di inosservanza, la riduzione da applicare per le inosservanze non intenzionali accertate può essere inferiore alla riduzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ma almeno pari allo 0,5 % dell’importo complessivo risultante dai pagamenti e dal sostegno di cui all’articolo 83, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del medesimo regolamento.

Articolo 10

Percentuali di riduzione in caso di inosservanza intenzionale

La percentuale di riduzione per un’inosservanza intenzionale accertata è pari almeno al 15 % dell’importo complessivo risultante dai pagamenti e dal sostegno di cui all’articolo 83, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2021/2116. Sulla scorta della valutazione dell’inosservanza fornita dall’autorità di controllo competente tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 85, paragrafo 1, secondo comma, dello stesso regolamento, l’organismo pagatore può decidere di aumentare tale percentuale fino al 100 %.

Articolo 11

Calcolo delle riduzioni per più inosservanze che si verificano nello stesso anno civile

1.   Qualora un’inosservanza accertata di una norma costituisca anche un’inosservanza a un requisito, l’inosservanza è considerata un’unica inosservanza. Al fine del calcolo delle riduzioni, l’inosservanza è considerata parte del settore di condizionalità del requisito.

2.   Qualora nello stesso anno civile si sia verificata più di un’inosservanza non intenzionale non ricorrente accertata, la procedura per la fissazione della riduzione è applicata individualmente a ciascuna inosservanza e le percentuali risultanti sono sommate. Tuttavia la riduzione totale non supera:

a)

il 5 % dell’importo complessivo risultante dai pagamenti e dal sostegno di cui all’articolo 83, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2021/2116 se nessuna delle inosservanze ha gravi conseguenze per quanto attiene al conseguimento dell’obiettivo della norma o del requisito interessati ovvero costituisce un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali; oppure

b)

il 10 % dell’importo complessivo risultante dai pagamenti e dal sostegno di cui all’articolo 83, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2021/2116 se almeno un’inosservanza ha gravi conseguenze per quanto attiene al conseguimento dell’obiettivo della norma o del requisito interessati ovvero costituisce un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali.

3.   Qualora nello stesso anno civile si sia verificata più di un’inosservanza non intenzionale ricorrente accertata, la procedura per la fissazione della riduzione è applicata individualmente a ciascuna inosservanza e le percentuali di riduzione risultanti sono sommate. La riduzione non supera tuttavia il 20 % dell’importo complessivo risultante dai pagamenti e dal sostegno di cui all’articolo 83, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2021/2116.

4.   Qualora nello stesso anno civile si sia verificata più di un’inosservanza intenzionale accertata, la procedura per la fissazione della riduzione è applicata individualmente a ciascuna inosservanza e le percentuali di riduzione risultanti sono sommate. La riduzione non supera tuttavia il 100 % dell’importo complessivo risultante dai pagamenti e dal sostegno di cui all’articolo 83, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2021/2116.

5.   Qualora nello stesso anno civile si siano verificati più casi di inosservanza non intenzionale, ricorrente e intenzionale, ove pertinente dopo l’applicazione dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, le percentuali di riduzione risultanti sono sommate. La riduzione non supera tuttavia il 100 % dell’importo complessivo risultante dai pagamenti e dal sostegno di cui all’articolo 83, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2021/2116.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 12

Disposizioni transitorie

In deroga all’articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2021/2116 i controlli relativi al rispetto delle regole di condizionalità di cui all’articolo 83 del medesimo regolamento sono effettuati sulle superfici che beneficiano di un sostegno ai sensi degli articoli 28, 29 e 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013 attraverso programmi di sviluppo rurale attuati fino al 31 dicembre 2025 a norma di detto regolamento, quando il beneficiario interessato riceve pagamenti basati sulle superfici anche nell’ambito del piano strategico della PAC a norma del regolamento (UE) 2021/2115.

Si considera che i controlli della condizionalità di cui al primo comma includano i controlli della condizionalità di cui all’articolo 96 del regolamento (UE) n. 1306/2013, a meno che non evidenzino inosservanze delle regole di condizionalità. Se le regole di condizionalità non sono rispettate, lo Stato membro effettua controlli a norma di tale articolo delle misurazioni basate sulle superfici dei programmi di sviluppo rurale e, qualora siano riscontrate irregolarità, adotta le norme in materia di calcolo e applicazione delle sanzioni amministrative di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 13

Abrogazione

Il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2023.

Tuttavia esso continua ad applicarsi:

a)

alle domande di aiuto concernenti i pagamenti diretti presentate prima del 1o gennaio 2023;

b)

alle domande di pagamento presentate in relazione a misure di sostegno attuate a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013;

c)

al sistema di controllo e alle sanzioni amministrative per quanto riguarda le regole di condizionalità.

Articolo 14

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 48).

(3)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

(4)  Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

(6)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(7)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(8)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

(9)  Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 131).


Top