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Document 32022R1103

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1103 della Commissione del 28 giugno 2022 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

C/2022/4649

GU L 177 del 4.7.2022, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1103/oj

4.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 177/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1103 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2022

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2022

Per la Commissione

Gerassimos THOMAS

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale


(1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione (codice NC)

Motivazioni

(1)

(2)

(3)

Farina di soia ottenuta da estrazione di solventi da semi di soia.

La farina di soia è ottenuta da semi di soia che vengono decorticati, triturati, riscaldati e ridotti in fiocchi prima dell'estrazione dell'olio con esano. Successivamente i fiocchi vengono essiccati e sottoposti a un processo di eliminazione del solvente e tostatura. I fiocchi vengono quindi essiccati con aria calda per ridurre il tenore di umidità. Nella fase finale della trasformazione i fiocchi vengono triturati e le bucce precedentemente scartate vengono riaggiunte per ottenere una farina che presenta le seguenti caratteristiche analitiche (approssimativamente, in peso):

47 % proteine;

8 % acqua;

5 % fibre;

1,5 % grassi.

La tostatura ha per effetto di eliminare il solvente residuo e di ridurre i fattori antinutrizionali, in particolare l'ureasi.

La farina di soia viene presentata per l'importazione in forma sfusa e può essere utilizzata direttamente come mangime per animali senza altra lavorazione.

2304 00 00

La classificazione è determinata dalla regola generale 1 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo del codice NC 2304 00 00 .

La rimozione del solvente/tostatura e la standardizzazione del tenore di fibre con l'aggiunta delle bucce precedentemente rimosse sono processi tecnici normali nella produzione dell'olio di soia e della farina di soia. Il prodotto mantiene quindi le caratteristiche di un residuo derivante dall'estrazione dell'olio di soia, utilizzato come mangime (si veda anche la nota esplicativa generale del sistema armonizzato relativa al capitolo 23, paragrafo 1, e la nota esplicativa del sistema armonizzato della voce 2304 , primo paragrafo).

Di conseguenza il prodotto deve essere classificato con il codice NC 2304 00 00 fra gli altri residui solidi derivanti dall'estrazione dell'olio di soia.


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