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Document 32022R1037

    Regolamento (UE) 2022/1037 della Commissione del 29 giugno 2022 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l’uso dei glicolipidi come conservanti nelle bevande (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2022/4337

    GU L 173 del 30.6.2022, p. 52–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1037/oj

    30.6.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 173/52


    REGOLAMENTO (UE) 2022/1037 DELLA COMMISSIONE

    del 29 giugno 2022

    che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l’uso dei glicolipidi come conservanti nelle bevande

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3, e l’articolo 14,

    visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.

    (2)

    L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (3) stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.

    (3)

    L’elenco UE degli additivi alimentari e le specifiche degli additivi alimentari possono essere aggiornati secondo la procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.

    (4)

    Nel dicembre 2019 è stata presentata alla Commissione una domanda di autorizzazione all’uso dei glicolipidi come conservanti nelle bevande aromatizzate, in alcuni altri prodotti rientranti nella categoria 14.1 «bevande analcoliche» nonché nella birra analcolica e nelle bevande a base di malto.

    (5)

    L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha valutato la sicurezza dell’uso proposto dei glicolipidi come additivo alimentare. Nel parere dell’Autorità (4), adottato il 4 maggio 2021, è stata stabilita una dose giornaliera ammissibile («DGA») di 10 mg/kg di peso corporeo al giorno. L’Autorità ha osservato che la stima più elevata dell’esposizione, pari a 3,1 mg/kg di peso corporeo al giorno, in bambini nella prima infanzia, rientra nella DGA stabilita e ha concluso che l’esposizione ai glicolipidi non pone problemi di sicurezza, agli usi e ai livelli d’uso proposti dal richiedente.

    (6)

    I glicolipidi sono prodotti dal fungo Dacryopinax spathularia in un processo di fermentazione. Se utilizzati come conservanti, i glicolipidi prolungano la durata di conservazione delle bevande proteggendole dal deterioramento provocato da microorganismi e inibiscono la proliferazione di microorganismi patogeni. I glicolipidi sono attivi contro lieviti, muffe e batteri gram-positivi e possono fungere da alternativa ad altri conservanti attualmente autorizzati nelle bevande.

    (7)

    È pertanto opportuno autorizzare l’uso dei glicolipidi come conservanti nelle bevande oggetto della domanda e assegnare a tale additivo il numero E 246.

    (8)

    Le specifiche dei glicolipidi (E 246) dovrebbero essere inserite nell’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, in quanto tale additivo è incluso per la prima volta nell’elenco UE degli additivi alimentari di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

    (9)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1333/2008 e (UE) n. 231/2012.

    (10)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

    Articolo 2

    L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

    (2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

    (3)  Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

    (4)  EFSA Journal 2021;19(6):6609


    ALLEGATO I

    L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

    a)

    nella parte B, al punto 3, «Additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti», dopo la voce relativa all’additivo alimentare E 243 è inserita la nuova voce seguente:

    «E 246

    Glicolipidi»;

    b)

    la parte E è così modificata:

    1)

    nella categoria 14.1.4 (Bevande aromatizzate), dopo la voce relativa all’E 242 è inserita la voce relativa all’E 246 (Glicolipidi):

     

    «E 246

    Glicolipidi

    50

     

    Tranne bevande a base di latte e derivati»;

    2)

    nella categoria 14.1.5.2 (Altro), dopo la voce relativa all’E 242 è inserita la voce relativa all’E 246 (Glicolipidi):

     

    «E 246

    Glicolipidi

    20

    (93)

    Solo concentrati di tè liquido, di frutta liquida e di infusioni di erbe»;

    3)

    nella categoria 14.2.1 (Birra e bevande a base di malto), dopo la voce relativa all’E 220-228 è inserita la voce relativa all’E 246 (Glicolipidi):

     

    «E 246

    Glicolipidi

    50

     

    Solo birra analcolica e bevande a base di malto».


    ALLEGATO II

    Nell’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, dopo la voce relativa all’additivo alimentare E 243 è inserita la nuova voce seguente:

    «E 246 glicolipidi

    Sinonimi

     

    Definizione

    I glicolipidi presenti in natura sono ottenuti mediante un processo di fermentazione utilizzando il ceppo selvatico MUCL 53181 del fungo Dacryopinax spathularia (fungo commestibile). Il glucosio è utilizzato come fonte di carbonio. Il processo a valle, che non prevede l’impiego di solventi, comprende la filtrazione e la microfiltrazione per rimuovere le cellule microbiche, la precipitazione e il lavaggio con acqua tamponata per purificare il prodotto, che è pastorizzato ed essiccato mediante nebulizzazione. Il processo di produzione non modifica chimicamente i glicolipidi né altera la loro composizione innata.

    Numero CAS

    2205009-17-0

    Denominazione chimica

    Glicolipidi da Dacryopinax spathularia

    Tenore

    Contenuto totale di glicolipidi non inferiore al 93 % su base anidra

    Descrizione

    Polvere da beige a marrone chiaro, debole odore caratteristico

    Identificazione

     

    Solubilità

    Conforme (10 g/l in acqua)

    pH

    Tra 5,0 e 7,0 (10 g/l in acqua)

    Torbidità

    Non più di 28 NTU (10 g/l in acqua)

    Purezza

     

    Acqua

    Non più del 5 % (metodo di Karl Fischer)

    Proteine

    Non più del 3 % (fattore N x 6,25)

    Grassi

    Non più del 2 % (gravimetrico)

    Sodio

    Non più del 3,3 %

    Arsenico

    Non più di 1 mg/kg

    Piombo

    Non più di 0,7 mg/kg

    Cadmio

    Non più di 0,1 mg/kg

    Mercurio

    Non più di 0,1 mg/kg

    Nichel

    Non più di 2 mg/kg

    Criteri microbiologici

     

    Conteggio della carica aerobica totale

    Non più di 100 colonie per grammo

    Lieviti e muffe

    Non più di 10 colonie per grammo

    Coliformi

    Non più di 3 MPN per grammo

    Salmonella spp.

    Assente in 25 g».


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