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Document 32022R0880
Council Regulation (EU) 2022/880 of 3 June 2022 amending Regulation (EU) No 269/2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine
Regolamento (UE) 2022/880 del Consiglio del 3 giugno 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
Regolamento (UE) 2022/880 del Consiglio del 3 giugno 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
ST/8836/2022/INIT
GU L 153 del 3.6.2022, p. 75–76
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
3.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 153/75 |
REGOLAMENTO (UE) 2022/880 DEL CONSIGLIO
del 3 giugno 2022
che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (2) attua le misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC. |
(2) |
In data 3 giugno 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/885 (3), che modifica la decisione 2014/145/PESC prevedendo ulteriori possibilità di deroga al congelamento delle attività e al divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione delle persone ed entità designate. È peraltro opportuno chiarire e rafforzare le disposizioni relative alle sanzioni nazionali in caso di violazione delle misure previste da tale regolamento. |
(3) |
Poiché le modifiche in questione rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 269/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 269/2014 è così modificato:
1) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 6 quater L'articolo 2 non si applica ai fondi o alle risorse economiche strettamente necessari per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica da parte di operatori di telecomunicazioni dell'Unione, per la fornitura di risorse correlate e servizi correlati necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza di tali servizi di comunicazione elettronica, in Russia, in Ucraina, nell'Unione, tra la Russia e l'Unione e tra l'Ucraina e l'Unione e per i servizi dei centri di dati nell'Unione.»; |
2) |
all'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni, incluse ove opportuno le sanzioni penali, applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri prevedono inoltre misure appropriate per la confisca dei proventi di tali violazioni.». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2022
Per il Consiglio
Il presidente
C. COLONNA
(1) GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.
(2) Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6).
(3) Decisione (PESC) 2022/885 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica la decisione (PESC) 2014/145 del Consiglio, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022).