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Document 32022R0814

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/814 della Commissione del 20 maggio 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva heptamaloxyloglucan (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2022/3397

GU L 146 del 25.5.2022, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/814/oj

25.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 146/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/814 DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 2022

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva heptamaloxyloglucan

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/745 della Commissione (3) ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva heptamaloxyloglucan fino al 31 maggio 2022.

(3)

La domanda di rinnovo dell’approvazione di tale sostanza attiva è stata presentata in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (4). Nonostante che il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 sia stato abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione (5), le disposizioni stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, relative al rinnovo dell’approvazione di dette sostanze attive, continuano ad applicarsi in conformità all’articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740.

(4)

Dato che la valutazione della sostanza attiva heptamaloxyloglucan è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l’approvazione di tale sostanza attiva scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto necessario prorogare il relativo periodo di approvazione per lasciare il tempo necessario a completare la valutazione.

(5)

La Commissione, nei casi in cui deve adottare un regolamento che stabilisce che l’approvazione della sostanza attiva indicata nell’allegato del presente regolamento non viene rinnovata perché non sono soddisfatti i criteri di approvazione, fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento oppure, se posteriore, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l’approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. La Commissione, nei casi in cui deve adottare un regolamento che prevede il rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva indicata nell’allegato del presente regolamento, si adopera per stabilire, opportunamente in base alle circostanze, la data di applicazione più prossima possibile.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(7)

Data l’urgenza della questione, alla luce dell’imminente scadenza dell’attuale approvazione il 31 maggio 2022, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il prima possibile.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/745 della Commissione, del 6 maggio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive solfato di alluminio e ammonio, silicato di alluminio, beflubutamid, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, carbonato di calcio, captan, biossido di carbonio, cimoxanil, dimetomorf, etefon, estratto di melaleuca alternifolia, famoxadone, residui di distillazione dei grassi, acidi grassi da C7 a C20, flumiossazina, fluoxastrobin, flurocloridone, folpet, formetanato, acido gibberellico, gibberelline, heptamaloxyloglucan, proteine idrolizzate, solfato di ferro, metazaclor, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, oli vegetali/olio di colza, idrogenocarbonato di potassio, propamocarb, prothioconazole, sabbia di quarzo, olio di pesce, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora, s-metolachlor, feromoni di lepidotteri a catena lineare, tebuconazolo e urea (GU L 160 del 7.5.2021, pag. 89).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione, del 20 novembre 2020, che stabilisce le disposizioni necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (GU L 392 del 23.11.2020, pag. 20).


ALLEGATO

Nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, alla riga 298 (Heptamaloxyloglucan), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 maggio 2023».


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