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Document 32022R0801
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/801 of 20 May 2022 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 to update the list of active substances approved or deemed to have been approved under Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/801 della Commissione del 20 maggio 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 al fine di aggiornare l’elenco delle sostanze attive approvate o che sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/801 della Commissione del 20 maggio 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 al fine di aggiornare l’elenco delle sostanze attive approvate o che sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2022/3216
GU L 143 del 23.5.2022, pp. 7–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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23.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 143/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/801 DELLA COMMISSIONE
del 20 maggio 2022
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 al fine di aggiornare l’elenco delle sostanze attive approvate o che sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 78, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive che erano state inizialmente iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3) e che sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Originariamente vi figuravano 354 sostanze attive. |
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(2) |
Per 68 delle sostanze attive elencate nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, le domande di rinnovo non sono state presentate o sono state presentate ma successivamente ritirate, con la conseguenza che i periodi di approvazione di tali sostanze attive sono scaduti. |
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(3) |
L’allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione elenca le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Per sette di tali sostanze attive le domande di rinnovo non sono state presentate tre anni prima della scadenza delle rispettive approvazioni o sono state presentate ma successivamente ritirate, con la conseguenza che i periodi di approvazione di tali sostanze attive sono scaduti. |
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(4) |
Per motivi di chiarezza e trasparenza tutte le sostanze non più approvate o non più considerate approvate dopo la scadenza del periodo di approvazione elencato per le sostanze interessate nella parte A o B dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbero essere soppresse rispettivamente dalle parti A e B dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. |
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(5) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
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(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).
(3) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).
ALLEGATO
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:
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1. |
Nella parte A sono soppresse le seguenti voci:
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2. |
Nella parte B sono soppresse le seguenti voci:
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