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Document 32022R0801

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/801 della Commissione del 20 maggio 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 al fine di aggiornare l’elenco delle sostanze attive approvate o che sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2022/3216

GU L 143 del 23.5.2022, pp. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/801/oj

23.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 143/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/801 DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 2022

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 al fine di aggiornare l’elenco delle sostanze attive approvate o che sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive che erano state inizialmente iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3) e che sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Originariamente vi figuravano 354 sostanze attive.

(2)

Per 68 delle sostanze attive elencate nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, le domande di rinnovo non sono state presentate o sono state presentate ma successivamente ritirate, con la conseguenza che i periodi di approvazione di tali sostanze attive sono scaduti.

(3)

L’allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione elenca le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Per sette di tali sostanze attive le domande di rinnovo non sono state presentate tre anni prima della scadenza delle rispettive approvazioni o sono state presentate ma successivamente ritirate, con la conseguenza che i periodi di approvazione di tali sostanze attive sono scaduti.

(4)

Per motivi di chiarezza e trasparenza tutte le sostanze non più approvate o non più considerate approvate dopo la scadenza del periodo di approvazione elencato per le sostanze interessate nella parte A o B dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbero essere soppresse rispettivamente dalle parti A e B dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(5)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).

(3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).


ALLEGATO

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

1.

Nella parte A sono soppresse le seguenti voci:

1)

voce 21, Ciclanilide;

2)

voce 33, Cinidon etile;

3)

voce 43, Etossisulfuron;

4)

voce 45, Oxadiargil;

5)

voce 49, Ciflutrin;

6)

voce 56, Mecoprop;

7)

voce 72, Molinate;

8)

voce 87, Ioxynil;

9)

voce 94, Imazosulfuron;

10)

voce 100, Tepraloxydim;

11)

voce 113, Maneb;

12)

voce 120, Warfarin;

13)

voce 121, Clothianidin;

14)

voce 140, Tiametoxam;

15)

voce 143, Flusilazolo;

16)

voce 144, Carbendazim;

17)

voce 151, Glufosinate;

18)

voce 157, Fipronil;

19)

voce 174, Diflubenzurone;

20)

voce 175, Imazaquin;

21)

voce 177, Ossadiazione;

22)

voce 184, Quinoclamine;

23)

voce 185, Cloridazon;

24)

voce 190, Fuberidazolo;

25)

voce 192, Diuron;

26)

voce 196, Bacillus thuringiensis sottospecie tenebrionis ceppo NB: 176 (TM 141);

27)

voce 201, Phlebiopsis gigantean ceppi VRA 1985, VRA 1986, FOC PG B20/5, FOC PG SP log 6, FOC PG SP log 5, FOC PG BU 3, FOC PG BU 4, FOC PG97/1062/116/1.1, FOC PG B22/SP1287/3.1, FOC PG SH 1, FOC PG B22/SP1190/3.2;

28)

voce 205, Trichoderma polysporum ceppo IMI 206039;

29)

voce 211, Epossiconazolo;

30)

voce 212, Fenpropimorf;

31)

voce 214, Tralcossidin;

32)

voce 216, Imidacloprid;

33)

voce 221, Acetato di ammonio;

34)

voce 226, Denatonio benzoato;

35)

voce 237, Calcare;

36)

voce 239, Residuo d’estrazione della polvere di pepe (PDER);

37)

voce 245, 1,4-diamminobutano (putrescina);

38)

voce 252, Estratto d’alga marina (precedentemente estratto d’alga marina e alghe marine);

39)

voce 253, Silicato di sodio e alluminio;

40)

voce 254, Ipoclorito di sodio;

41)

voce 256, Cloridrato di trimetilammina;

42)

voce 261, Fosfuro di calcio;

43)

voce 269, Triadimenol;

44)

voce 270, Metomil;

45)

voce 280, Teflubenzurone;

46)

voce 281, Zeta-cipermetrina;

47)

voce 282, Clorsulfuron;

48)

voce 283, Ciromazina;

49)

voce 286, Lufenuron;

50)

voce 290, Difenacum;

51)

voce 303, Spirodiclofen;

52)

voce 306, Triflumizolo;

53)

voce 308, FEN 560 (denominato anche fieno greco o semi di fieno greco in polvere);

54)

voce 309, Haloxyfop-P;

55)

voce 312, Metosulam;

56)

voce 315, Fenbuconazolo;

57)

voce 319, Miclobutanil;

58)

voce 321, Triflumuron;

59)

voce 324, Dietofencarb;

60)

voce 325, Etridiazolo;

61)

voce 327, Orizalin;

62)

voce 332, Fenoxycarb;

63)

voce 336, Carbetamide;

64)

voce 337, Carbossina;

65)

voce 338, Ciproconazolo;

66)

voce 347, Bromadiolone;

67)

voce 349, Pencicuron;

68)

voce 353, Flutriafol.

2.

Nella parte B sono soppresse le seguenti voci:

1)

voce 2, Profoxydim;

2)

voce 3, Azimsulfuron;

3)

voce 14, Fluquinconazolo;

4)

voce 17, Triazossido;

5)

voce 19, Acrinathrin;

6)

voce 20, Procloraz;

7)

voce 23, Bifenthrin.


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