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Document 32022R0786

    Regolamento delegato (UE) 2022/786 della Commissione del 10 febbraio 2022 che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2022/722

    GU L 141 del 20.5.2022, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/786/oj

    20.5.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 141/1


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/786 DELLA COMMISSIONE

    del 10 febbraio 2022

    che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 460,

    considerando quanto segue:

    (1)

    È opportuno che il regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione (2) sia modificato per consentire agli enti creditizi che emettono obbligazioni garantite di conformarsi meglio, da un lato, al requisito generale di copertura della liquidità per un periodo di stress di 30 giorni di calendario ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, dello stesso regolamento delegato, e dall’altro lato, al requisito per la riserva di liquidità dell’aggregato di copertura relativo alle attività liquide detenute per coprire i deflussi di liquidità netta nel corso dei 180 giorni successivi ai sensi dell’articolo 16 della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Al fine di chiarire alcune delle norme esistenti e di allineare il testo del regolamento delegato (UE) 2015/61 con le definizioni stabilite nel regolamento (UE) n. 575/2013 e nella direttiva (UE) 2019/2162, si sono ritenute necessarie alcune modifiche aggiuntive.

    (2)

    Il requisito di copertura generale della liquidità ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 e il requisito per la riserva di liquidità dell’aggregato di copertura ai sensi dell’articolo 16 della direttiva (UE) 2019/2162 comportano l’obbligo per gli enti creditizi che emettono obbligazioni garantite di detenere un certo importo di attività liquide nette per lo stesso periodo di 30 giorni di calendario. Tuttavia per gli enti creditizi non dovrebbe sussistere l’obbligo di coprire gli stessi deflussi con attività liquide diverse per lo stesso periodo. Per affrontare tale sovrapposizione, dovrebbe essere introdotta una nuova modifica al criterio del vincolo nel quadro del requisito generale di copertura della liquidità. Tale modifica, insieme alle disposizioni già in atto all’articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e ancora applicabili nel caso delle attività segregate dell’aggregato di copertura, affronterebbe situazioni in cui le attività segregate soddisfano i criteri per essere riconosciute come non vincolanti in modo sano in termini prudenziali. Questa nuova modifica tratterebbe le attività liquide detenute come parte della riserva di liquidità dell’aggregato di copertura come non vincolanti fino all’importo dei deflussi netti di liquidità derivanti dal programma di obbligazioni garantite associato.

    (3)

    Inoltre in alcuni Stati membri si applicano modelli specifici di emissione di obbligazioni garantite, caratterizzati da requisiti giuridici specifici imposti agli emittenti di obbligazioni garantite per proteggere gli investitori e che vanno oltre a quelli elencati nella direttiva (UE) 2019/2162. Tali emittenti di obbligazioni garantite che sono soggetti a questi requisiti giuridici specifici effettuano attività di emissione di obbligazioni garantite simili rispetto ad altri emittenti di obbligazioni garantite all’interno dell’UE, e di conseguenza hanno un profilo di rischio di liquidità simile. Essi inoltre forniscono un alto livello di tutela agli emittenti di obbligazioni garantite, in particolare ricorrendo a un eccesso di garanzia non obbligatoria per l’emissione dei loro programmi di obbligazioni garantite. Tuttavia tutte le attività di questi emittenti di obbligazioni garantite sarebbero annesse agli aggregati di copertura e pertanto sarebbero considerate vincolate, rendendole non disponibili e non ammissibili ai fini della riserva di liquidità del coefficiente di copertura della liquidità (LCR). Tale situazione porterebbe gli emittenti delle obbligazioni garantite a violare il requisito LCR stabilito nel regolamento (UE) n. 575/2013 e nel regolamento delegato (UE) 2015/61 e pertanto creerebbe delle condizioni ineguali tra gli emittenti nonostante la somiglianza del loro profilo prudenziale. Per soddisfare i requisiti di eccesso di garanzia obbligatoria e non obbligatoria al fine di emettere un programma di obbligazioni garantite, tali emittenti di obbligazioni garantite sono vincolati a livello operativo a emettere un debito subordinato. Il deflusso netto generale di liquidità di tali emittenti è più elevato del deflusso netto di liquidità derivante dalle sole obbligazioni garantite emesse. In tale contesto, sarebbe opportuno introdurre ulteriori modifiche per consentire in alcune situazioni limitate o specifiche di riconoscere come non vincolate le attività detenute nell’aggregato di copertura al fine di soddisfare i requisiti di eccesso di garanzia non obbligatoria. Al fine di garantire che tale estensione del riconoscimento di attività detenute in un aggregato di copertura come non vincolate sia sana in termini prudenziali e coerente con i requisiti LCR, gli emittenti di obbligazioni garantite dovrebbero rispettare diverse condizioni. In particolare solo gli emittenti di obbligazioni garantite che sono tenuti, in forza di un requisito giuridico della normativa nazionale, ad annettere tutte le loro attività alle emissioni di obbligazioni garantite possono beneficiare di tale disposizione, fino al volume di attività necessarie a soddisfare il deflusso netto di liquidità totale dell’emittente delle obbligazioni garantite.

    (4)

    Inoltre è necessario prevedere norme di monetizzazione per la valutazione di attività liquide detenute in una riserva di liquidità dell’aggregato di copertura.

    (5)

    Tenendo conto delle raccomandazioni formulate dall’Autorità bancaria europea (ABE) nella relazione presentata il 20 dicembre 2013 (4) a norma dell’articolo 509, paragrafi 3 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, è opportuno attribuire lo status di attività di livello 1 a tutte le tipologie di obbligazioni emesse o garantite dalle amministrazioni centrali e banche centrali degli Stati membri, così come a quelle emesse o garantite da banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali. Nella relazione dell’ABE è stata effettuata un’analisi empirica e qualitativa per quanto riguarda la liquidità elevata o estremamente elevata e la qualità del credito di tali obbligazioni e la relazione conclude che tali obbligazioni rispettano le norme di Basilea in termini di elevata liquidità e qualità del credito. Pertanto le obbligazioni emesse dalle agenzie ufficiali per il credito all’esportazione, a prescindere dalla struttura organizzativa di tali agenzie, dovrebbero essere qualificate come «attività liquide» e di conseguenza ricevere lo status di attività di livello 1.

    (6)

    Alcune condizioni per il trattamento preferenziale delle esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite di cui all’articolo 129 del regolamento (UE) n. 575/2013 sono state modificate dal regolamento (UE) 2019/2160 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). È pertanto opportuno modificare di conseguenza i riferimenti a tale articolo nel regolamento delegato (UE) 2015/61.

    (7)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/61.

    (8)

    È opportuno che il presente regolamento sia applicato congiuntamente con le disposizioni del diritto interno che recepisce la direttiva (UE) 2019/2162 e con il regolamento (UE) n. 575/2013 come modificato dal regolamento (UE) 2019/2160. Al fine di garantire l’applicazione uniforme del nuovo quadro che stabilisce le caratteristiche strutturali per l’emissione di obbligazioni garantite e i requisiti modificati per il trattamento preferenziale, è opportuno che la data di applicazione del presente regolamento coincida con la data in cui gli Stati membri devono applicare le disposizioni del diritto interno che recepisce la direttiva (UE) 2019/2162 e con la data di applicazione del regolamento (UE) 2019/2160,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento delegato (UE) 2015/61 è così modificato:

    1)

    all’articolo 3 sono aggiunti i punti da 13 a 16 seguenti:

    «13)

    “operazione correlata ai mercati finanziari”, un’operazione correlata ai mercati finanziari quale definita all’articolo 192, punto 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;

    14)

    “programma di obbligazioni garantite”, un programma di obbligazioni garantite quale definito all’articolo 3, punto 2, della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);

    15)

    “aggregato di copertura”, un aggregato di copertura quale definito all’articolo 3, punto 3, della direttiva (UE) 2019/2162;

    16)

    “riserva di liquidità dell’aggregato di copertura”, la riserva di liquidità composta da attività considerate liquide e detenute come parte dell’aggregato di copertura, conformemente all’articolo 16 della direttiva (UE) 2019/2162.

    (*1)  Direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all’emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 29).»;"

    2)

    l’articolo 7 è così modificato:

    a)

    sono inseriti i paragrafi 2 bis e 2 ter seguenti:

    «2 bis.   In deroga al paragrafo 2, le attività liquide che sono detenute come parte della riserva di liquidità dell’aggregato di copertura sono da ritenersi non vincolate durante il periodo di stress di 30 giorni di calendario, di cui all’articolo 4, fino all’importo di deflussi netti di liquidità, calcolato ai sensi del titolo III del presente regolamento, che derivano dai programmi di obbligazioni garantite associati, a condizione che tali attività soddisfino tutti gli altri requisiti di cui al titolo II del presente regolamento.

    ter.   Qualora le attività liquide detenute nella riserva di liquidità dell’aggregato di copertura non siano ritenute non vincolate ai sensi del paragrafo 2 bis del presente articolo, sono da ritenersi comunque non vincolate durante il periodo di stress di 30 giorni di calendario, di cui all’articolo 4, laddove soddisfino tutte le condizioni seguenti:

    a)

    secondo le disposizioni del diritto interno, tutte le attività dell’emittente di obbligazioni garantite devono essere annesse alle emissioni di obbligazioni garantite;

    b)

    le attività liquide sono annesse come eccesso di garanzia non obbligatoria all’emissione di obbligazioni garantite;

    c)

    le attività liquide soddisfano tutti gli altri requisiti di cui al titolo II del presente regolamento;

    d)

    l’importo di attività liquide ritenute non vincolate ai sensi del presente paragrafo non supera l’importo totale dei deflussi netti di liquidità calcolato ai sensi del titolo III del presente regolamento.»;

    b)

    il paragrafo 4 è così modificato:

    i)

    la lettera g) è sostituita dalla seguente:

    «g)

    qualsiasi altro soggetto che effettua una o più delle attività di cui all’allegato I della direttiva 2013/36/UE come attività principale.»;

    ii)

    è aggiunto il secondo comma seguente:

    «Ai fini del presente articolo, le SSPE e le agenzie ufficiali per il credito all’esportazione negli Stati membri sono da ritenersi non incluse tra i soggetti di cui al primo comma, lettera g).»;

    3)

    all’articolo 8, paragrafo 4, è aggiunto il terzo comma seguente:

    «Per le attività liquide detenute in una riserva di liquidità dell’aggregato di copertura, l’obbligo previsto al primo comma è da considerarsi soddisfatto laddove l’ente creditizio periodicamente, a frequenza almeno annuale, monetizzi attività liquide che costituiscono un campione sufficientemente rappresentativo delle attività detenute nella riserva di liquidità dell’aggregato di copertura senza dover essere parte di tale riserva.»;

    4)

    all’articolo 10, paragrafo 1, la lettera f) è così modificata:

    a)

    i punti i) e ii) sono sostituiti dai seguenti:

    «i)

    sono obbligazioni garantite di cui all’articolo 3, punto 1, della direttiva (UE) 2019/2162 o sono emesse anteriormente all’8 luglio 2022 e soddisfano i requisiti di cui all’articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE in applicazione alla data dell’emissione, il che le rende ammissibili per il trattamento preferenziale come obbligazioni garantite fino alla loro scadenza;

    ii)

    le esposizioni verso enti nell’aggregato di copertura soddisfano i requisiti di cui all’articolo 129, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 129, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013;»;

    b)

    il punto iii) è soppresso;

    5)

    all’articolo 11, il paragrafo 1 è così modificato:

    a)

    la lettera c) è così modificata:

    i)

    i punti i) e ii) sono sostituiti dai seguenti:

    «i)

    sono obbligazioni garantite di cui all’articolo 3, punto 1, della direttiva (UE) 2019/2162 o sono emesse anteriormente all’8 luglio 2022 e soddisfano i requisiti di cui all’articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE in applicazione alla data dell’emissione, il che le rende ammissibili per il trattamento preferenziale come obbligazioni garantite fino alla loro scadenza;

    ii)

    le esposizioni verso enti nell’aggregato di copertura soddisfano i requisiti di cui all’articolo 129, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 129, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013;»;

    ii)

    il punto iii) è soppresso;

    b)

    alla lettera d), i punti iii), iv) e v) sono sostituiti dai seguenti:

    «iii)

    le obbligazioni garantite sono garantite da un aggregato di attività di una o più tipologie descritte all’articolo 129, paragrafo 1, lettere b), d), f) e g), del regolamento (UE) n. 575/2013. Laddove l’aggregato comprenda prestiti garantiti da immobili, devono essere soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 2, all’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), e all’articolo 6, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/2162;

    iv)

    le esposizioni verso enti nell’aggregato di copertura soddisfano i requisiti di cui all’articolo 129, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 129, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013;

    v)

    sia l’ente creditizio che investe nelle obbligazioni garantite sia l’emittente assolvono gli obblighi di trasparenza di cui all’articolo 14 della direttiva (UE) 2019/2162;»;

    6)

    all’articolo 12, paragrafo 1, la lettera e) è così modificata:

    a)

    il punto i) è sostituito dal seguente:

    «i)

    sono obbligazioni garantite di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2162 o sono emesse anteriormente all’8 luglio 2022 e soddisfano i requisiti di cui all’articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE in applicazione alla data dell’emissione, il che le rende ammissibili per il trattamento preferenziale come obbligazioni garantite fino alla loro scadenza;»;

    b)

    i punti ii) e iii) sono soppressi;

    7)

    all’articolo 28, il paragrafo 3 è così modificato:

    a)

    al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «L’ente creditizio moltiplica per i seguenti fattori le passività risultanti da operazioni di finanziamento tramite titoli o da operazioni correlate ai mercati finanziari, aventi scadenza entro 30 giorni di calendario:»;

    b)

    al secondo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

    «In deroga al primo comma, se la controparte delle operazioni di finanziamento tramite titoli o delle operazioni correlate ai mercati finanziari è la banca centrale nazionale dell’ente creditizio, il tasso di deflusso è dello 0 %.»;

    c)

    il terzo comma è sostituito dal seguente:

    «In deroga al primo comma, per le operazioni di finanziamento tramite titoli o le operazioni correlate ai mercati finanziari che richiederebbero un tasso di deflusso superiore al 25 % ai sensi di tale comma, il tasso di deflusso è fissato al 25 % se la controparte dell’operazione è una controparte qualificata.»;

    8)

    l’articolo 32 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 3, lettera b), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «b)

    gli importi dovuti per operazioni di finanziamento tramite titoli e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni di calendario sono moltiplicati per:»;

    b)

    al paragrafo 4, la prima frase è sostituita dalla seguente:

    «Il paragrafo 3, lettera a), non si applica agli importi dovuti per operazioni di finanziamento tramite titoli e operazioni correlate ai mercati finanziari che sono garantite da attività liquide a norma del titolo II, come indicato nel paragrafo 3, lettera b).»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dall’8 luglio 2022.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

    (2)  Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).

    (3)  Direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all’emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 29).

    (4)  Relazione dell’ABE del 20 dicembre 2013 sulle definizioni uniformi appropriate di attività liquide di qualità estremamente elevata e attività liquide di qualità elevata (HQLA) e sui requisiti operativi per attività liquide ai sensi dell’articolo 509, paragrafi 3 e 5, del CRR.

    (5)  Regolamento (UE) 2019/2160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 1).


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