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Document 32022R0750

    Regolamento delegato (UE) 2022/750 della Commissione dell'8 febbraio 2022 recante modifica delle norme tecniche di regolamentazione stabilite dal regolamento delegato (UE) 2015/2205 per quanto riguarda la transizione ai nuovi indici di riferimento cui sono collegati taluni contratti derivati OTC (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2022/619

    GU L 138 del 17.5.2022, p. 6–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/750/oj

    17.5.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 138/6


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/750 DELLA COMMISSIONE

    dell'8 febbraio 2022

    recante modifica delle norme tecniche di regolamentazione stabilite dal regolamento delegato (UE) 2015/2205 per quanto riguarda la transizione ai nuovi indici di riferimento cui sono collegati taluni contratti derivati OTC

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento delegato (UE) 2015/2205 (2) della Commissione specifica, fra le altre cose, le categorie di derivati over-the-counter (OTC) su tassi d'interesse denominati in euro (EUR), lira sterlina (GBP), yen (JPY) e dollaro USA (USD) che sono soggette all'obbligo di compensazione. Tali categorie comprendono una categoria denominata in EUR collegata al tasso Euro Overnight Index Average (EONIA), nonché svariate categorie denominate in GBP, JPY o USD che sono collegate al tasso interbancario di offerta sulla piazza di Londra (LIBOR), mentre è prevista la cessazione dei due indici di riferimento EONIA e LIBOR.

    (2)

    Lo European Money Markets Institute, amministratore dell'EONIA, ha comunicato che la cessazione dell'EONIA avrà luogo alla fine del 2021. Analogamente, l'Ice Benchmark Administrator, amministratore del LIBOR, ha comunicato che anche la cessazione del LIBOR GBP, del LIBOR JPY e di taluni fixing del LIBOR USD avrà luogo alla fine del 2021, mentre la pubblicazione di tutte le restanti scadenze del LIBOR USD cesserà nel giugno 2023. Il 5 marzo 2021 la Financial Conduct Authority del Regno Unito ha confermato che, in effetti, tutte le scadenze LIBOR avrebbero cessato di essere fornite dagli amministratori o di essere rappresentative. Inoltre la Commissione, la Banca centrale europea nella sua funzione di autorità di vigilanza bancaria (vigilanza bancaria della BCE), l'Autorità bancaria europea (ABE) e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) hanno rilasciato una dichiarazione congiunta per incoraggiare vivamente le controparti ad abbandonare quanto prima e comunque entro il 31 dicembre 2021 le scadenze LIBOR, compreso il LIBOR USD, quale tasso di riferimento nei nuovi contratti.

    (3)

    Dopo il 31 dicembre 2021 le controparti non potranno quindi più avere accesso a derivati OTC su tassi d'interesse collegati all'EONIA, al LIBOR GBP o al LIBOR JPY, in quanto tali indici di riferimento non saranno più utilizzati, o si prevede che non lo saranno più, per i derivati OTC su tassi di interesse collegati al LIBOR USD. In quella data di conseguenza non vi saranno volumi né liquidità in derivati collegati all'EONIA, al LIBOR GBP, o al LIBOR JPY e tali negoziazioni non saranno nemmeno compensate dalle controparti centrali (CCP). Nella stessa data non dovrebbero neanche sussistere liquidità sostanziali in derivati collegati al LIBOR USD. Pertanto le categorie di derivati che ricadono attualmente nell'ambito di applicazione dell'obbligo di compensazione e che sono collegate all'EONIA, al LIBOR GBP o al LIBOR JPY non potranno più soddisfare due delle condizioni per l'assoggettamento all'obbligo di compensazione di cui al regolamento (UE) n. 648/2012, vale a dire avere un sufficiente livello di liquidità ed essere compensate da una CCP autorizzata o riconosciuta, mentre le categorie di derivati che rientrano attualmente nell'ambito di applicazione dell'obbligo di compensazione e che sono collegate al LIBOR USD non potranno più soddisfare una delle condizioni per l'assoggettamento all'obbligo di compensazione ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012, vale a dire avere un sufficiente livello di liquidità. Ne consegue che tali categorie dovrebbero essere eliminate dall'ambito di applicazione dell'obbligo di compensazione.

    (4)

    Le autorità di regolamentazione e i partecipanti al mercato hanno lavorato su tassi sostitutivi per tali valute, e in particolare allo sviluppo di nuovi tassi privi di rischio, che oggi sono usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari. In particolare, tassi privi di rischio come l'euro short-term rate (€STR), il Secured Overnight Financing Rate (SOFR), lo Sterling Over Night Index Average (SONIA) e il Tokyo Overnight Average Rate (TONA) sono prodotti per le valute EUR, USD, GBP e JPY rispettivamente. Più specificamente, per quanto riguarda il mercato dei derivati OTC, questo ora significa che i contratti derivati OTC su tassi d'interesse collegati all'€STR, al SOFR, al SONIA e al TONA sono oggetto di negoziazione da parte delle controparti e sono compensati in talune CCP.

    (5)

    All'ESMA sono state comunicate le categorie di derivati OTC su tassi di interesse collegate all'€STR, al SOFR, al SONIA o al TONA che talune CCP sono state autorizzate a compensare. Per ciascuna di tali categorie l'ESMA ha valutato i criteri essenziali per l'applicazione dell'obbligo di compensazione, compresi il livello di standardizzazione, il volume e la liquidità nonché la disponibilità di informazioni per la determinazione dei prezzi. Con l'obiettivo generale di ridurre il rischio sistemico, l'ESMA ha stabilito quali categorie di derivati OTC su tassi d'interesse collegati a taluni di questi tassi privi di rischio debbano essere assoggettate all'obbligo di compensazione secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 648/2012. Tali categorie dovrebbero pertanto essere incluse nell'ambito di applicazione dell'obbligo di compensazione.

    (6)

    In generale, controparti diverse necessitano di periodi di tempo diversi per attuare le disposizioni necessarie per compensare i derivati OTC su tassi d'interesse soggetti all'obbligo di compensazione. Tuttavia, in questo caso, le controparti hanno avuto il tempo di prepararsi alla transizione degli indici di riferimento e alla cessazione pianificata di EONIA, LIBOR EUR, LIBOR GBP o LIBOR JPY prevista per la fine del 2021, anche riguardo alle rispettive disposizioni di compensazione. Per le controparti già soggette all'obbligo di compensazione e alla compensazione dei derivati OTC su tassi d'interesse denominati in EUR o GBP, la compensazione delle categorie collegate ai nuovi tassi privi di rischio in tali valute non comporta modifiche significative, se non alcuna modifica, ai loro contratti o procedure di compensazione. In effetti, quando le controparti hanno in essere disposizioni di compensazione per compensare i derivati OTC su tassi d'interesse denominati in EUR o GBP, la compensazione dei derivati OTC su tassi d'interesse collegati a tassi privi di rischio in tali valute non comporta la necessità di definire e applicare disposizioni di compensazione ex-novo, come è avvenuto quando è stata avviata per la prima volta la compensazione dei derivati OTC su tassi d'interesse denominati in tali valute. Poiché la compensazione dei derivati collegati ai nuovi tassi privi di rischio fa parte di una più ampia fase di preparazione alla transizione dall'EONIA e dal LIBOR verso nuovi indici di riferimento, non è necessaria un'ulteriore fase di introduzione progressiva per assicurare un'attuazione ordinata e tempestiva di tale obbligo. L'applicazione delle modifiche effettuate per introdurre le nuove categorie di derivati OTC su tassi d'interesse collegati ai tassi privi di rischio e denominati in EUR e GBP dovrebbe iniziare alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    (7)

    A seguito della dichiarazione congiunta di Commissione, ESMA, vigilanza bancaria della BCE ed ABE, volta a incoraggiare vivamente le controparti ad abbandonare le scadenze in LIBOR quale tasso di riferimento nei nuovi contratti quanto prima, e comunque entro il 31 dicembre 2021, le controparti hanno dovuto pianificare il termine entro il quale poter far riferimento al LIBOR USD, anche per quanto riguarda le rispettive disposizioni di compensazione. Le stesse considerazioni sulla capacità delle controparti con meccanismi di compensazione in essere per compensare derivati OTC su tassi d'interesse denominati in una data valuta di adeguarli in un lasso di tempo piuttosto breve al fine di compensare i derivati OTC su tassi d'interesse collegati ai tassi privi di rischio nella stessa valuta si applicano anche all'USD, per quanto taluni elementi aggiuntivi indichino un minor livello di avanzamento delle attività preparatorie per l'USD. In particolare, le CCP non hanno ancora comunicato quando convertiranno i derivati OTC su tassi di interesse, attualmente oggetto di compensazione e collegati al LIBOR USD in derivati OTC su tassi di interesse collegati al SOFR, né è ancora chiaro in che modo la compensazione obbligatoria sarà adeguata sul mercato nazionale di tali derivati. Questo ulteriore elemento di complessità indica che le controparti hanno bisogno di un tempo maggiore per prepararsi all'obbligo di compensazione dei derivati OTC su tassi d'interesse collegati al tasso privo di rischio per l'USD e che quindi occorre un'ulteriore fase di introduzione progressiva per assicurare un'attuazione ordinata e tempestiva di tale obbligo. Le modifiche apportate per introdurre le nuove categorie di derivati OTC su tassi d'interesse collegati ai tassi privi di rischio e denominati in USD dovrebbero iniziare ad applicarsi tre mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

    (8)

    La cessazione programmata dell'EONIA, del LIBOR GBP e del LIBOR JPY è prevista per la fine del 2021 per cui non sarà possibile effettuare negoziazioni o compensazioni di derivati OTC su tassi di interesse collegati a tali indici di riferimento a partire dal 3 gennaio 2022. Analogamente, a seguito della dichiarazione congiunta di Commissione, ESMA, vigilanza bancaria della BCE ed ABE volta a incoraggiare vivamente le controparti ad abbandonare le scadenze in LIBOR quale tasso di riferimento nei nuovi contratti quanto prima, e comunque entro il 31 dicembre 2021, ci si attende che le controparti non effettuino negoziazioni né compensazioni di derivati OTC su tassi di interesse collegati al LIBOR USD a partire dal 3 gennaio 2022. Invece, a decorrere dal 3 gennaio 2022 le controparti effettueranno negoziazioni o compensazioni di altri derivati OTC su tassi di interesse, in particolare i derivati OTC su tassi d'interesse collegati ai tassi privi di rischio. Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione.

    (9)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione.

    (10)

    Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.

    (11)

    L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte concernenti i progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati, ha richiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e ha consultato il Comitato europeo per il rischio sistemico,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2205

    Il regolamento delegato (UE) 2015/2205 è così modificato:

    (1)

    l'articolo 3 è così modificato:

    (a)

    sono inseriti i seguenti paragrafi 1 bis e 1 ter:

    «1 bis.   In deroga al paragrafo 1, in caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato, tabella 4, righe D.4.1, D.4.2, l'obbligo di compensazione decorre dal 18 maggio 2022.

    ter.   In deroga al paragrafo 1, in caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato, tabella 4, riga D.4.3, l'obbligo di compensazione decorre dal 18 agosto 2022.»;

    (b)

    al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «In deroga ai paragrafi 1, 1 bis e 1 ter, in caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato e conclusi tra controparti appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l'altra nell'Unione, l'obbligo di compensazione decorre dal:

    (a)

    30 giugno 2022, nel caso in cui non sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione;

    (b)

    la data più lontana tra le seguenti nel caso in cui sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione:

    i)

    60 giorni dopo la data di entrata in vigore della decisione di equivalenza adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione;

    ii)

    la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione a norma del paragrafo 1.»;

    (c)

    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   In deroga ai paragrafi 1, 1 bis, 1 ter e 2, in caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato, l'obbligo di compensazione decorre dal 18 febbraio 2022 se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

    (a)

    l'obbligo di compensazione non si è attivato entro il 18 febbraio 2021;

    (b)

    i contratti sono novati al solo scopo di sostituire la controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro.»;

    (2)

    l'allegato è sostituito dal testo dell'allegato al presente regolamento.

    Articolo 2

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

    (2)  Regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, del 6 agosto 2015, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 13).

    (3)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


    ALLEGATO

    «ALLEGATO

    Categorie di derivati OTC su tassi d'interesse soggette all'obbligo di compensazione

    Tabella 1

    Categorie di swap di base

    id

    Tipo

    Indice di riferimento

    Valuta di regolamento

    Scadenza

    Tipo di valuta di regolamento

    Facoltatività

    Tipo nozionale

    A.1.1

    Base

    EURIBOR

    EUR

    28D-50Y

    Valuta unica

    No

    Costante o variabile


    Tabella 2

    Categorie di Fixed-To-Float interest rate swap

    id

    Tipo

    Indice di riferimento

    Valuta di regolamento

    Scadenza

    Tipo di valuta di regolamento

    Facoltatività

    Tipo nozionale

    A.2.1

    Fixed- to-Float

    EURIBOR

    EUR

    28D-50Y

    Valuta unica

    No

    Costante o variabile


    Tabella 3

    Categorie di forward rate agreement

    id

    Tipo

    Indice di riferimento

    Valuta di regolamento

    Scadenza

    Tipo di valuta di regolamento

    Facoltatività

    Tipo nozionale

    A.3.1

    FRA

    EURIBOR

    EUR

    3D-3Y

    Valuta unica

    No

    Costante o variabile


    Tabella 4

    Categorie di overnight index swap

    id

    Tipo

    Indice di riferimento

    Valuta di regolamento

    Scadenza

    Tipo di valuta di regolamento

    Facoltatività

    Tipo nozionale

    A.4.2

    OIS

    FedFunds

    USD

    7D-3Y

    Valuta unica

    No

    Costante o variabile

    D.4.1

    OIS

    €STR

    EUR

    7D-3Y

    Valuta unica

    No

    Costante o variabile

    D.4.2

    OIS

    SONIA

    GBP

    7D-50Y

    Valuta unica

    No

    Costante o variabile

    D.4.3

    OIS

    SOFR

    USD

    7D-3Y

    Valuta unica

    No

    Costante o variabile

    »

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