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Document 32022R0576

    Regolamento (UE) 2022/576 del Consiglio dell'8 aprile 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

    ST/7902/2022/INIT

    GU L 111 del 8.4.2022, p. 1–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/04/2022

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/576/oj

    8.4.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 111/1


    REGOLAMENTO (UE) 2022/576 DEL CONSIGLIO

    dell'8 aprile 2022

    che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

    vista la decisione (PESC) 2022/578, dell'8 aprile 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (1),

    vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 833/2014 (2).

    (2)

    Il regolamento (UE) n. 833/2014 attua alcune misure di cui alla decisione 2014/512/PESC del Consiglio (3).

    (3)

    In data 8 aprile 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/578 che modifica la decisione 2014/512/PESC. Essa amplia l'elenco dei componenti sottoposti ad autorizzazione atti a contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza. Essa introduce ulteriori restrizioni all'importazione di taluni beni provenienti dalla Russia, in particolare carbone e altri combustibili fossili solidi. Introduce anche ulteriori restrizioni alle esportazioni verso la Russia, in particolare di carboturbi e altri beni.

    (4)

    La decisione (PESC) 2022/578 vieta inoltre l'aggiudicazione e la prosecuzione dell'esecuzione di contratti di appalto pubblico e di concessione con cittadini russi ed entità od organismi stabiliti in Russia.

    (5)

    La decisione (PESC) 2022/578 stabilisce il divieto di fornire sostegno, ivi compresi finanziamenti e assistenza finanziaria o qualsiasi altro beneficio derivante da un programma dell'Unione, dell'Euratom o di uno Stato membro, a entità russe di proprietà pubblica o sotto controllo pubblico.

    (6)

    La decisione (PESC) 2022/578 estende inoltre i divieti in materia di esportazione di banconote denominate in euro e di vendita di valori mobiliari denominati in euro a tutte le valute ufficiali degli Stati membri.

    (7)

    La decisione (PESC) 2022/578 estende la deroga al divieto di effettuare con determinate entità statali russe operazioni riguardanti l'acquisto, l'importazione o il trasporto di combustibili fossili e di taluni minerali verso la Svizzera, lo Spazio economico europeo e i Balcani occidentali.

    (8)

    È opportuno estendere le deroghe dal divieto di effettuare operazioni con determinate imprese statali russe e loro controllate ai paesi dello Spazio economico europeo e alla Svizzera nonché ai Balcani occidentali; l'Unione si attende un rapido e completo allineamento di tutti i paesi della regione alle misure restrittive dell'UE, comprese quelle relative alle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

    (9)

    La decisione (PESC) 2022/578 stabilisce altresì il divieto per le imprese di trasporto su strada stabilite in Russia di trasportare merci su strada nell'Unione e il divieto di accesso ai porti per le navi registrate sotto la bandiera della Russia. Introduce inoltre il divieto di essere beneficiario, di agire in qualità di trustee e in analoga veste per persone ed entità russe, nonché il divieto di fornire determinati servizi a trust.

    (10)

    Queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato e, pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione.

    (11)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 833/2014,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:

    1)

    all'articolo 1 sono aggiunte le lettere seguenti:

    «v)

    “direttive sugli appalti pubblici”: le direttive 2014/23/UE (*1), 2014/24/UE (*2), 2014/25/UE (*3) e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*4);

    w)

    “impresa di trasporto su strada”: qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che effettua a fini commerciali il trasporto di merci con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati.

    (*1)  Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1)."

    (*2)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del, 28.3.2014, pag. 65)."

    (*3)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243)."

    (*4)  Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, p. 76).»;"

    2)

    all'articolo 2, paragrafo 4, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

    «e)

    destinati alle reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico che non sono di proprietà di un'entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %;»;

    3)

    all'articolo 2, paragrafo 7, i punti i) e ii) sono sostituiti dai seguenti:

    «i)

    l'utente finale possa essere un utilizzatore finale militare, una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato IV o che i beni possano essere destinati a un uso finale militare, a meno che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma dell'articolo 2 ter, paragrafo 1, lettera a);

    ii)

    la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati all'aviazione o all'industria spaziale, a meno che tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma del paragrafo 4, lettera b); oppure»;

    4)

    all'articolo 2 bis, paragrafo 4, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

    «e)

    destinati alle reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico che non sono di proprietà di un'entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %;»;

    5)

    all'articolo 2 bis, paragrafo 7, i punti i) e ii) sono sostituiti dai seguenti:

    «i)

    l'utente finale possa essere un utilizzatore finale militare, una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato IV o che i beni possano essere destinati a un uso finale militare, a meno che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma dell'articolo 2 ter, paragrafo 1;

    ii)

    la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati all'aviazione o all'industria spaziale, a meno che tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma del paragrafo 4, lettera b); oppure»;

    6)

    all'articolo 3, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    il trasporto di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione; oppure»;

    7)

    all'articolo 3 bis, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    essa è necessaria per garantire l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione, nonché il trasporto di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione; oppure»;

    8)

    all'articolo 3 ter, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   È vietato acquistare, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie idonei all'uso nella raffinazione del petrolio e nella liquefazione del gas naturale, elencati nell'allegato X, originari o meno dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per l'uso in tale paese.»;

    9)

    all'articolo 3 quater, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie adatti all'uso nell'aviazione o nell'industria spaziale, elencati nell'allegato XI, nonché i carboturbi e gli additivi per carburanti elencati nell'allegato XX, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia.»;

    10)

    all'articolo 3 quater sono aggiunti i paragrafi seguenti:

    «6.   In deroga ai paragrafi 1 e 4 le autorità nazionali competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'esecuzione di un contratto di leasing finanziario di aeromobili concluso prima del 26 febbraio 2022, dopo aver accertato che:

    a)

    è strettamente necessaria per garantire il pagamento dei canoni del leasing a una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro cui non si applica nessuna delle misure restrittive di cui al presente regolamento; e

    b)

    nessuna risorsa economica verrà messa a disposizione della controparte russa, a eccezione del trasferimento di proprietà dell'aeromobile dopo il rimborso integrale del leasing finanziario.

    7.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente articolo entro due settimane dal rilascio.

    8.   Il divieto di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicati l'articolo 2, paragrafo 4, lettera b), e l'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b).»;

    11)

    è inserito l'articolo seguente:

    «Articolo 3 sexies bis

    1.   È vietato dare accesso dopo il 16 aprile 2022 ai porti nel territorio dell'Unione a qualsiasi nave registrata sotto la bandiera della Russia.

    2.   Il paragrafo 1 si applica alle navi che sono passate dalla bandiera o dalla registrazione russa alla bandiera o alla registrazione di qualsiasi altro Stato dopo il 24 febbraio 2022.

    3.   Ai fini del presente articolo, per nave si intende:

    a)

    una nave che rientra nell’ambito di applicazione delle pertinenti convenzioni internazionali;

    b)

    un panfilo, di lunghezza pari o superiore a 15 metri, non adibito al trasporto merci e che trasporta al massimo 12 passeggeri; oppure

    c)

    un'imbarcazione da diporto o una moto d'acqua quali definite nella direttiva 2013/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*5).

    4.   Il paragrafo 1 non si applica nel caso di una nave che necessita di assistenza alla ricerca di riparo, di uno scalo di emergenza in un porto per motivi di sicurezza marittima, o per salvare vite in mare.

    5.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare una nave ad accedere a un porto, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l'accesso è necessario per:

    a)

    l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio, minerali di ferro, nonché taluni prodotti chimici e ferrosi elencati nell’allegato XXIV;

    b)

    l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti ai sensi della presente decisione;

    c)

    scopi umanitari;

    d)

    il trasporto di combustibile nucleare e altri beni strettamente necessari al funzionamento delle capacità nucleari civili; oppure

    e)

    l’acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di carbone e altri combustibili fossili solidi elencati nell’allegato XXII, fino al 10 agosto 2022.

    6.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 5 entro due settimane dal rilascio.

    (*5)  Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90).»;"

    12)

    all'articolo 3 nonies sono aggiunti i paragrafi seguenti:

    «4.   In deroga al paragrafo 1 le autorità competenti possono autorizzare il trasferimento o l’esportazione in Russia di beni culturali di proprietà statale in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Russia.

    5.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 4 entro due settimane dal rilascio.»;

    13)

    sono inseriti gli articoli seguenti:

    «Articolo 3 decies

    1.   È vietato acquistare, importare o trasferire nell'Unione, direttamente o indirettamente, se sono originari della Russia o sono esportati dalla Russia, i beni, elencati nell'allegato XXI, che generano introiti significativi per la Russia consentendole di intraprendere azioni che destabilizzano la situazione in Ucraina.

    2.   È vietato:

    a)

    prestare, direttamente o indirettamente in riferimento al divieto di cui al paragrafo 1, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie;

    b)

    fornire, direttamente o indirettamente in riferimento al divieto di cui al paragrafo 1, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi.

    3.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al 10 luglio 2022, di contratti conclusi prima del 9 aprile 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

    4.   A decorrere dal 10 luglio 2022, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'importazione, all'acquisto o al trasporto, né alla relativa assistenza tecnica o finanziaria, necessari per l'importazione nell'Unione, di:

    a)

    837 570 tonnellate metriche di cloruro di potassio del codice NC 3104 20 tra il 10 luglio di un determinato anno e il 9 luglio dell'anno seguente;

    b)

    1 577 807 tonnellate metriche di una combinazione degli altri prodotti elencati nell'allegato XXI recanti i codici NC 3105 20, 3105 60 e 3105 90 tra il 10 luglio di un determinato anno e il 9 luglio dell'anno seguente.

    5.   I volumi dei contingenti di importazione stabiliti al paragrafo 4 sono gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in conformità del sistema di gestione dei contingenti tariffari di cui agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (*6).

    Articolo 3 undecies

    1.   È vietato acquistare, importare o trasferire nell'Unione, direttamente o indirettamente, carbone e altri combustibili fossili solidi elencati nell'allegato XXII, se sono originari della Russia o sono esportati dalla Russia.

    2.   È vietato:

    a)

    prestare, direttamente o indirettamente in riferimento al divieto di cui al paragrafo 1, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie;

    b)

    fornire, direttamente o indirettamente in riferimento al divieto di cui al paragrafo 1, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi.

    3.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al 10 agosto 2022, di contratti conclusi prima del 9 aprile 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

    Articolo 3 duodecies

    1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, i beni atti a contribuire in particolare al rafforzamento delle capacità industriali russe elencati nell'allegato XXIII.

    2.   È vietato:

    a)

    prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;

    b)

    fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.

    3.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al 10 luglio 2022, di contratti conclusi prima del 9 aprile 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

    4.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano a beni che sono necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri o dei paesi partner in Russia o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale.

    5.   Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie elencati nell'allegato XXIII, o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni.

    Articolo 3 terdecies

    1.   È fatto divieto a qualsiasi impresa di trasporto su strada stabilita in Russia di trasportare merci su strada all'interno del territorio dell'Unione, anche in transito.

    2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle imprese di trasporto su strada che trasportano:

    a)

    posta nell'ambito del servizio universale;

    b)

    merci in transito attraverso l'Unione tra l'Oblast di Kaliningrad e la Russia, purché il trasporto di tali merci non sia altrimenti vietato dal presente regolamento.

    3.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica, fino al 16 aprile 2022, al trasporto di merci iniziato prima del 9 aprile 2022, purché il veicolo dell'impresa di trasporto su strada:

    a)

    si trovasse già nel territorio dell'Unione alla data del 9 aprile 2022, o

    b)

    debba transitare attraverso l'Unione per ritornare in Russia.

    4.   In deroga al paragrafo 1 le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare il trasporto di merci da parte di un'impresa di trasporto su strada stabilita in Russia se le autorità competenti hanno accertato che tale trasporto è necessario per:

    a)

    l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, nonché titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro;

    b)

    l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti ai sensi della presente decisione;

    c)

    scopi umanitari;

    d)

    il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri in Russia, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o le organizzazioni internazionali in Russia che beneficiano di immunità ai sensi del diritto internazionale; oppure

    e)

    il trasferimento o l'esportazione in Russia di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Russia.

    5.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 4 entro due settimane dal rilascio.

    (*6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).»;"

    14)

    all’articolo 4, paragrafo 1, le lettere c) e d) sono soppresse;

    15)

    all’articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   I divieti di cui al paragrafo 1 non pregiudicano l'assistenza per:

    a)

    l'importazione, l'acquisto o il trasporto relativi a: i) la fornitura di pezzi di ricambio e servizi necessari per la manutenzione e la sicurezza delle capacità esistenti all'interno dell'Unione; o ii) l'esecuzione di contratti conclusi prima del 1o agosto 2014 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti; oppure

    b)

    la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di pezzi di ricambio e servizi necessari per la manutenzione, la riparazione e la sicurezza delle capacità esistenti all'interno dell'Unione.»;

    16)

    all'articolo 5 bis bis, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    operazioni strettamente necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto, diretti o indiretti, di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, nonché titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione, in un paese membro dello Spazio economico europeo, in Svizzera o nei Balcani occidentali;»;

    17)

    all'articolo 5 bis bis, paragrafo 3, è aggiunta la lettera seguente:

    «c)

    operazioni riguardanti l'acquisto, l'importazione o il trasporto verso l'Unione di carbone e altri combustibili fossili solidi, elencati nell'allegato XXII, fino al 10 agosto 2022.»;

    18)

    l'articolo 5 ter è sostituito dal seguente:

    «Articolo 5 ter

    1.   È vietato accettare depositi di cittadini russi o di persone fisiche residenti in Russia, o di persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia, se il valore totale dei depositi della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo per ente creditizio è superiore a 100 000 EUR.

    2.   È vietato fornire servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività a cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia, o persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia, se il valore totale delle cripto-attività della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo per fornitore di servizi di portafoglio, conto o custodia è superiore a 10 000 EUR.

    3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, né alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera.

    4.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai depositi necessari per gli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra l'Unione e la Russia.»;

    19)

    all'articolo 5 quater, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «1.   In deroga all'articolo 5 ter, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare l'accettazione di tali depositi o la fornitura di tali servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l'accettazione di tali depositi o la fornitura di tali servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività è:»;

    20)

    all'articolo 5 quinquies, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «1.   In deroga all'articolo 5 ter, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare l'accettazione di tali depositi o la fornitura di tali servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l'accettazione di tali depositi o la fornitura di tali servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività è:»;

    21)

    all'articolo 5 septies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   È vietato vendere valori mobiliari denominati nella valuta ufficiale di uno Stato membro emessi dopo il 12 aprile 2022, o quote di organismi di investimento collettivo che offrono esposizioni verso tali valori, a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia, o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia.»;

    22)

    l'articolo 5 decies è sostituito dal seguente:

    «Articolo 5 decies

    1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate nella valuta ufficiale di uno Stato membro alla Russia o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, ivi compresi il governo russo e la banca centrale russa, o per un uso in Russia.

    2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di banconote denominate nella valuta ufficiale di uno Stato membro se la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono necessari per:

    a)

    uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Russia o dei loro familiari più stretti che li accompagnano; o

    b)

    scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale.»;

    23)

    sono inseriti gli articoli seguenti:

    «Articolo 5 duodecies

    1.   È vietato aggiudicare o proseguire l'esecuzione di qualsiasi contratto di appalto pubblico o di concessione rientrante nell'ambito di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, nonché dell'articolo 10, paragrafi 1 e 3, paragrafo 6, lettere da a) a e), e paragrafi 8, 9 e 10, e degli articoli 11, 12, 13 e 14 della direttiva 2014/23/UE, degli articoli 7 e 8, dell'articolo 10, lettere da b) a f) e da h) a j), della direttiva 2014/24/UE, dell'articolo 18, dell'articolo 21, lettere da b) a e) e da g) a i), e degli articoli 29 e 30 della direttiva 2014/25/UE, nonché dell'articolo 13, lettere da a) a d), da f) a h) e j), della direttiva 2009/81/CE, a o con:

    a)

    un cittadino russo o una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia;

    b)

    una persona giuridica, un'entità o un organismo i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità di cui alla lettera a) del presente paragrafo; oppure

    c)

    una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo,

    compresi, se rappresentano oltre il 10 % del valore del contratto, subappaltatori, fornitori o soggetti sulle cui capacità si fa affidamento ai sensi delle direttive sugli appalti pubblici.

    2.   In deroga al paragrafo 1 le autorità competenti possono autorizzare l'aggiudicazione e la prosecuzione dell'esecuzione dei contratti destinati:

    a)

    alla gestione, alla manutenzione, alla disattivazione e alla gestione dei rifiuti radioattivi, all'approvvigionamento e al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, e alla continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, nonché alla fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, nonché di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;

    b)

    alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;

    c)

    alla fornitura di beni o servizi strettamente necessari che possono essere forniti, o forniti in quantità sufficiente, solo dalle persone di cui al paragrafo 1;

    d)

    al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri in Russia, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale;

    e)

    l'acquisto, l'importazione o il trasporto di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti petroliferi raffinati, nonché titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerale di ferro da o attraverso la Russia nell'Unione; oppure

    f)

    l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di carbone e altri combustibili fossili solidi fino al 10 agosto 2022.

    3.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente articolo entro due settimane dal rilascio.

    4.   I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano all'esecuzione, fino al 10 ottobre 2022, di contratti conclusi prima del 9 aprile 2022.

    Articolo 5 terdecies

    1.   È vietato fornire sostegno diretto o indiretto, ivi compresi finanziamenti e assistenza finanziaria o qualsiasi altro beneficio nell'ambito di un programma dell'Unione, dell'Euratom o di un programma nazionale di uno Stato membro e di contratti ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (*7) a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %.

    2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:

    a)

    al sostegno per scopi umanitari, emergenze di sanità pubblica, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali;

    b)

    ai programmi veterinari e fitosanitari;

    c)

    alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali e nell'ambito dell'accordo sul reattore sperimentale termonucleare internazionale;

    d)

    alla gestione, alla manutenzione, alla disattivazione e alla gestione dei rifiuti radioattivi, all'approvvigionamento e al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, alla fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, nonché di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;

    e)

    agli scambi di mobilità per singole persone e ai contatti interpersonali;

    f)

    ai programmi per il clima e l'ambiente, a eccezione del sostegno nel contesto della ricerca e dell'innovazione;

    g)

    al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri in Russia, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale.

    Articolo 5 quaterdecies

    1.   È vietato registrare, fornire una sede legale, un indirizzo commerciale o amministrativo, nonché servizi di gestione, a un trust o un istituto giuridico affine avente come trustor o beneficiario:

    a)

    cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia;

    b)

    persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia;

    c)

    persone giuridiche, entità od organismi i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui alle lettere a) o b);

    d)

    persone giuridiche, entità o organismi sotto il controllo di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui alle lettere a), b) o c);

    e)

    una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agisca per conto o sotto la direzione di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui alle lettere a), b), c) o d).

    2.   A decorrere dal 10 maggio 2022 è vietato agire, o provvedere affinché un'altra persona agisca, in qualità di trustee, azionista fiduciario (nominee shareholder), amministratore, segretario generale (secretary) o in funzione analoga, per un trust o un istituto giuridico affine di cui al paragrafo 1.

    3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle operazioni strettamente necessarie per porre termine entro il 10 maggio 2022 di contratti che non sono conformi al presente articolo conclusi prima del 9 aprile 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

    4.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il trustor o il beneficiario è un cittadino di uno Stato membro o una persona fisica titolare di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro.

    5.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 le autorità competenti possono autorizzare i servizi di cui agli stessi paragrafi, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che questo è necessario per:

    a)

    scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni; o

    b)

    attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Russia.»

    (*7)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).”;"

    24)

    all'articolo 6, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

    «d)

    i casi rilevati di violazione, elusione e tentativo di violazione o elusione dei divieti stabilito dal presente regolamento tramite l'uso di cripo-attività.»;

    25)

    all'articolo 11, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    persone giuridiche, entità od organismi elencati negli allegati del presente regolamento oppure persone giuridiche, entità od organismi stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono da questi direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 %;»;

    26)

    l'allegato VII è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

    27)

    l'allegato VIII è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;

    28)

    l'allegato X è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento;

    29)

    l'allegato XVII è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento;

    30)

    l'allegato XVIII è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento;

    31)

    gli allegati XX, XXI, XXII, XXIII e XXIV sono aggiunti conformemente all'allegato VI del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2022

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J.-Y. LE DRIAN


    (1)  GU L 111 dell'8 aprile 2022.

    (2)  Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).

    (3)  Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).


    ALLEGATO I

    All'allegato VII del regolamento (UE) n. 833/2014 è aggiunta la categoria seguente:

    «Categoria VIII – Varie

    X.A.VIII.001

    Apparecchiature per la produzione o prospezione di petrolio, come segue:

    a.

    apparecchiature di misurazione integrate in una testa perforante, compresi i sistemi di navigazione inerziale per la misura durante la perforazione (MWD, Measurement While Drilling);

    b.

    sistemi di monitoraggio di gas e loro rilevatori, progettati per funzionare e rilevare idrogeno solforato in modo continuo;

    c.

    apparecchiature per misurazioni sismologiche, compresi la sismica a riflessione e i vibratori sismici;

    d.

    ecoscandagli di sedimenti.

    X.A.VIII.002

    Apparecchiature, "assiemi elettronici" e componenti appositamente progettati per computer quantistici, elettronica quantistica, sensori quantistici, unità di elaborazione quantistica, circuiti qubit, dispositivi qubit o sistemi radar quantistici, comprese le celle di Pockels.

    Nota 1:

    I computer quantistici eseguono calcoli che sfruttano le proprietà collettive degli stati quantistici quali sovrapposizione, interferenza ed entanglement.

    Nota 2:

    Unità, circuiti e dispositivi includono, a titolo non esaustivo, circuiti superconduttori, quantum annealing, trappole ioniche, interazione fotonica, silicio/spin e atomi freddi.

    X.A.VIII.003

    Microscopi, relative apparecchiature e rilevatori, come segue:

    a.

    microscopi elettronici a scansione (SEM);

    b.

    microscopi Auger a scansione;

    c.

    microscopi elettronici a trasmissione (TEM);

    d.

    microscopi a forza atomica (AFM);

    e.

    microscopi a scansione di forza (SFM);

    f.

    apparecchiature e rilevatori, appositamente progettati per essere utilizzati con i microscopi indicati alle voci da X.A.VIII.003.a a X.A.VIII.0003.e, che applicano una qualsiasi delle seguenti tecniche di analisi dei materiali:

    1.

    spettroscopia fotoelettronica a raggi X (XPS);

    2.

    spettroscopia a dispersione a raggi X (EDX, EDS); o

    3.

    spettroscopia elettronica per analisi chimiche (ESCA).

    X.A.VIII.004

    Apparecchiature per la raccolta di minerali di metalli nei grandi fondi marini.

    X.A.VIII.005

    Apparecchiature di fabbricazione e macchine utensili, come segue:

    a.

    apparecchiature di fabbricazione additiva per la "produzione" di parti metalliche;

    Nota:

    X.A.VIII.005.a si applica unicamente ai sistemi seguenti:

    1.

    sistemi a letto di polvere che utilizzano la fusione laser selettiva (SLM), il laser cusing, la sinterizzazione laser diretta del metallo (DMLS) oppure la fusione a fascio di elettroni (EBM); o

    2.

    sistemi alimentati a polveri che utilizzano il riporto laser (laser cladding), la deposizione a energia diretta o la deposizione metallica laser.

    b.

    apparecchiature di fabbricazione additiva per "materiali energetici", comprese le apparecchiature che utilizzano l'estrusione ultrasonica;

    c.

    apparecchiature di fabbricazione additiva a fotopolimerizzazione in vasca (VVP) che utilizzano la stereolitografia (SLA) o l'elaborazione digitale della luce (DLP).

    X.A.VIII.006

    Apparecchiature per la "produzione" di elettronica stampata per diodi organici emettitori di luce (OLED), transistori organici a effetto di campo (OFET) o celle fotovoltaiche organiche (OPVC).

    X.A.VIII.007

    Apparecchiature per la "produzione" di sistemi microelettromeccanici (MEMS) che sfruttano le proprietà meccaniche del silicio, compresi sensori sotto forma di chip quali membrane di pressione, fasci di flessione o dispositivi di microregolazione.

    X.A.VIII.008

    Apparecchiature appositamente progettate per la produzione di elettrocarburanti e carburanti sintetici o celle solari ad altissimo rendimento (rendimento > 30 %).

    X.A.VIII.009

    Apparecchiature per ultra alto vuoto (UHV), come segue:

    a.

    pompe UHV (a sublimazione, turbomolecolari, a diffusione, criogeniche, ion-getter);

    b.

    manometri UHV.

    Nota:

    Per UHV si intende una pressione pari o inferiore a 100 nanopascal (nPa).

    X.A.VIII.010

    'Sistemi di refrigerazione criogenici' progettati per mantenere temperature inferiori a 1,1 K per 48 ore o più e apparecchiature di refrigerazione criogeniche connesse, come segue:

    a.

    tubi a impulsi;

    b.

    criostati;

    c.

    dewar;

    d.

    sistema di trattamento dei gas (GHS, Gas Handling System);

    e.

    compressori;

    f.

    unità di controllo.

    Nota:

    I 'sistemi di refrigerazione criogenici' includono, a titolo non esaustivo, la refrigerazione per diluizione, i refrigeratori a demagnetizzazione adiabatica e i sistemi di raffreddamento laser.

    X.A.VIII.011

    Apparecchiature di 'decapsulamento' per dispositivi semiconduttori.

    Nota:

    Per 'decapsulamento' si intende la rimozione, per via meccanica, termica o chimica, di un tappo, coperchio o materiale incapsulante da un circuito integrato in package.

    X.A.VIII.012

    Fotorilevatori ad alto rendimento quantistico (QE) con QE superiore a 80 % nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 400 nm ma non superiori a 1 600 nm.

    X.AVIII.013

    Macchine utensili a controllo numerico aventi uno o più assi lineari con una lunghezza del percorso superiore a 8 000 mm.

    X.C.VIII.001

    Polveri di metallo e polveri di leghe metalliche, utilizzabili per uno dei sistemi elencati in X.A.VIII.005.a.

    X.C.VIII.002

    Materiali avanzati, come segue:

    a.

    materiali per il mascheramento (cloaking) o il camuffamento adattivo;

    b.

    metamateriali, per esempio con indice di rifrazione negativo;

    c.

    non utilizzati;

    d.

    leghe ad alta entropia (HEA);

    e.

    composti di Heusler;

    f.

    materiali di Kitaev, compresi i liquidi di spin di Kitaev.

    X.C.VIII.003

    Polimeri coniugati (conduttori, semiconduttori, elettroluminescenti) per elettronica stampata o organica.

    X.C.VIII.004

    Materiali energetici, come segue, e loro miscele:

    a.

    picrato di ammonio (CAS 131-74-8);

    b.

    polvere nera;

    c.

    esanitrodifenilammina (CAS 131-73-7);

    d.

    difluoroammina (CAS 10405-27-3);

    e.

    nitroamido (CAS 9056-38-6);

    f.

    non utilizzato;

    g.

    tetranitronaftalina;

    h.

    trinitroanisolo;

    i.

    trinitronaftalina;

    j.

    trinitroxilolo;

    k.

    N-pirrolidinone; 1-metil-2-pirrolidinone (CAS 872-50-4);

    l.

    diottimaleato (CAS 142-16-5);

    m.

    etilesilacrilato (CAS 103-11-7);

    n.

    trietilalluminio (TEA) (CAS 97-93-8), trimetilalluminio (TMA) (CAS 75-24-1), e altri alchili pirofolici metallici e arili di litio, sodio, magnesio, zinco e boro;

    o.

    nitrocellulosa (CAS 9004-70-0);

    p.

    nitroglicerina (o trinitrato di glicerina, trinitroglicerina) (NG) (CAS 55-63-0);

    q.

    2,4,6-trinitrotoluene (TNT) (CAS 118-96-7);

    r.

    etilendiamminodinitrato (EDDN) (CAS 20829-66-7);

    s.

    pentaeritritetetranitrato (PETN) (CAS 78-11-5);

    t.

    azoturo di piombo (CAS 13424-46-9), stifnato normale di piombo (CAS 15245-44-0) e stifnato basico di piombo (CAS 12403-82-6) ed esplosivi primari o composizioni di innesco contenenti azoturi o complessi di azoturi;

    u.

    non utilizzato;

    v.

    non utilizzato;

    w.

    dietildifenilurea (CAS 85-98-3); dimetildifenilurea (CAS 611-92-7); metiletildifenilurea;

    x.

    N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica) (CAS 603-54-3);

    y.

    metil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di metile) (CAS 13114-72-2);

    z.

    etil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di etile) (CAS 64544-71-4);

    aa.

    non utilizzato;

    bb.

    4-nitrodifenilammina (4-NDPA) (CAS 836-30-6);

    cc.

    2,2-dinitropropanolo (CAS 918-52-5);

    dd.

    non utilizzato.

    X.D.VIII.001

    Software appositamente progettato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" delle apparecchiature specificate in X.A.VIII.005 fino a X.A.VIII.0013.

    X.D.VIII.002

    Software appositamente progettato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" delle apparecchiature, degli "assiemi elettronici" o dei componenti specificati in X.A.VIII.002.

    X.D.VIII.003

    Software per gemelli digitali di prodotti della fabbricazione additiva o per la determinazione dell'affidabilità di prodotti della fabbricazione additiva.

    X.E.VIII.001

    Tecnologia per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" delle apparecchiature specificate in X.A.VIII.001 fino a X.A.VIII.0013.

    X.E.VIII.002

    Tecnologia per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" dei materiali specificati in X.C.VIII.002 o X.C.VIII.003.

    X.E.VIII.003

    Tecnologia per gemelli digitali di prodotti della fabbricazione additiva, per la determinazione dell'affidabilità di prodotti della fabbricazione additiva o per il software specificato in X.D.VIII.003.

    X.E.VIII.004

    Tecnologia per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" del software specificato in X.D.VIII.001 fino a X.D.VIII.002.».

    ALLEGATO II

    Nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 833/2014 è aggiunto il paese partner seguente:

     

    «GIAPPONE».


    ALLEGATO III

    L'allegato X del regolamento (UE) n. 833/2014 è sostituito dal seguente:

    «ALLEGATO X

    Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 3 ter, paragrafo 1

     

    NC

    Prodotto

    ex

    8419 89 98 o 8419 89 10

    Unità di alchilazione e isomerizzazione

    ex

    8419 89 98 o 8419 89 10

    Unità di produzione di idrocarburi aromatici

    ex

    8419 40 00

    Unità di distillazione del greggio (CDU) a vuoto atmosferico

    ex

    8419 89 98 o 8419 89 10

    Unità di reforming / cracking catalitico

    ex

    8419 89 98 o 8419 89 10

    Apparecchi per coking ritardato

    ex

    8419 89 98 o 8419 89 10

    Unità di cokefazione flessibile

    ex

    8419 89 98 o 8419 89 10

    Reattori di idrocracking

    ex

    8419 89 98 o 8419 89 10

    Contenitori di reattori di idrocracking

    ex

    8419 89 98 o 8419 89 10

    Tecnologia per la generazione di idrogeno

    ex

    8421 39 15 , 8421 39 25 , 8421 39 35 , 8421 39 85 , 8419 60 00 , 8419 89 98 o 8419 89 10

    Tecnologia di recupero e purificazione dell'idrogeno

    ex

    8419 89 98 o 8419 89 10

    Tecnologia/unità di idrotrattamento

    ex

    8419 89 98 o 8419 89 10

    Unità di isomerizzazione della nafta

    ex

    8419 89 98 o 8419 89 10

    Unità di polimerizzazione

    ex

    8419 89 10 , 8419 89 98 , 8421 39 35 , 8421 39 85 o 8419 60 00

    Tecnologia di trattamento dei gas di raffineria e di recupero dello zolfo (comprese le unità di lavaggio con ammine, le unità di recupero dello zolfo, le unità di trattamento dei gas di coda)

    ex

    8479 89 97

    Unità di deasfaltazione con solvente

    ex

    8419 89 98 o 8419 89 10

    Unità di produzione dello zolfo

    ex

    8419 89 98 o 8419 89 10

    Unità di alchilazione e rigenerazione con acido solforico

    ex

    8419 89 98 o 8419 89 10

    Unità di cracking termico

    ex

    8419 89 98 o 8419 89 10

    Unità di transalchilazione [del toluene e degli aromatici pesanti]

    ex

    8419 89 98 o 8419 89 10

    Riduttori di viscosità (visbreaker)

    ex

    8419 89 98 o 8419 89 10

    Unità di idrocracking con gasolio sottovuoto

    ex

    8418 69 00

    Unità di processo per il raffreddamento del gas nel trattamento del GNL

    ex

    8419 40 00

    Unità di processo per la separazione e il frazionamento degli idrocarburi nel trattamento del GNL

    ex

    8419 60 00

    Unità di processo per la liquefazione del gas naturale

    ex

    8419 50 20 , 8419 50 80

    Camera fredda (cold box) nel trattamento del GNL

    ex

    8419 50 20 o 8419 50 80

    Scambiatori criogenici nel trattamento del GNL

    ex

    8414 10 81

    Pompe criogeniche nel trattamento del GNL

    »

    ALLEGATO IV

    L'allegato XVII del regolamento (UE) n. 833/2014 è sostituito dal seguente:

    «ALLEGATO XVII

    ELENCO DEI PRODOTTI SIDERURGICI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 octies

    Codice NC/TARIC

    Nome del prodotto

    7208 10 00

    Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

    7208 25 00

    Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

    7208 26 00

    Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

    7208 27 00

    Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

    7208 36 00

    Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

    7208 37 00

    Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

    7208 38 00

    Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

    7208 39 00

    Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

    7208 40 00

    Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

    7208 52 99

    Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

    7208 53 90

    Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

    7208 54 00

    Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

    7211 14 00

    Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

    7211 19 00

    Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

    7212 60 00

    Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

    7225 19 10

    Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

    7225 30 10

    Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

    7225 30 30

    Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

    7225 30 90

    Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

    7225 40 15

    Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

    7225 40 90

    Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

    7226 19 10

    Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

    7226 91 20

    Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

    7226 91 91

    Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

    7226 91 99

    Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

    7209 15 00

    Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

    7209 16 90

    Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

    7209 17 90

    Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

    7209 18 91

    Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

    7209 25 00

    Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

    7209 26 90

    Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

    7209 27 90

    Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

    7209 28 90

    Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

    7209 90 20

    Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

    7209 90 80

    Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

    7211 23 20

    Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

    7211 23 30

    Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

    7211 23 80

    Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

    7211 29 00

    Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

    7211 90 20

    Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

    7211 90 80

    Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

    7225 50 20

    Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

    7225 50 80

    Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

    7226 20 00

    Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

    7226 92 00

    Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

    7209 16 10

    Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)

    7209 17 10

    Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)

    7209 18 10

    Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)

    7209 26 10

    Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)

    7209 27 10

    Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)

    7209 28 10

    Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)

    7225 19 90

    Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)

    7226 19 80

    Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)

    7210410020

    Fogli rivestiti di metallo

    7210410030

    Fogli rivestiti di metallo

    7210490020

    Fogli rivestiti di metallo

    7210490030

    Fogli rivestiti di metallo

    7210610020

    Fogli rivestiti di metallo

    7210610030

    Fogli rivestiti di metallo

    7210690020

    Fogli rivestiti di metallo

    7210690030

    Fogli rivestiti di metallo

    7212300020

    Fogli rivestiti di metallo

    7212300030

    Fogli rivestiti di metallo

    7212506120

    Fogli rivestiti di metallo

    7212506130

    Fogli rivestiti di metallo

    7212506920

    Fogli rivestiti di metallo

    7212506930

    Fogli rivestiti di metallo

    7225920020

    Fogli rivestiti di metallo

    7225920030

    Fogli rivestiti di metallo

    7225990011

    Fogli rivestiti di metallo

    7225990022

    Fogli rivestiti di metallo

    7225990023

    Fogli rivestiti di metallo

    7225990041

    Fogli rivestiti di metallo

    7225990045

    Fogli rivestiti di metallo

    7225990091

    Fogli rivestiti di metallo

    7225990092

    Fogli rivestiti di metallo

    7225990093

    Fogli rivestiti di metallo

    7226993010

    Fogli rivestiti di metallo

    7226993030

    Fogli rivestiti di metallo

    7226997011

    Fogli rivestiti di metallo

    7226997013

    Fogli rivestiti di metallo

    7226997091

    Fogli rivestiti di metallo

    7226997093

    Fogli rivestiti di metallo

    7226997094

    Fogli rivestiti di metallo

    7210 20 00

    Fogli rivestiti di metallo

    7210 30 00

    Fogli rivestiti di metallo

    7210 90 80

    Fogli rivestiti di metallo

    7212 20 00

    Fogli rivestiti di metallo

    7212 50 20

    Fogli rivestiti di metallo

    7212 50 30

    Fogli rivestiti di metallo

    7212 50 40

    Fogli rivestiti di metallo

    7212 50 90

    Fogli rivestiti di metallo

    7225 91 00

    Fogli rivestiti di metallo

    7226 99 10

    Fogli rivestiti di metallo

    7210410080

    Fogli rivestiti di metallo

    7210490080

    Fogli rivestiti di metallo

    7210610080

    Fogli rivestiti di metallo

    7210690080

    Fogli rivestiti di metallo

    7212300080

    Fogli rivestiti di metallo

    7212506180

    Fogli rivestiti di metallo

    7212506980

    Fogli rivestiti di metallo

    7225920080

    Fogli rivestiti di metallo

    7225990025

    Fogli rivestiti di metallo

    7225990095

    Fogli rivestiti di metallo

    7226993090

    Fogli rivestiti di metallo

    7226997019

    Fogli rivestiti di metallo

    7226997096

    Fogli rivestiti di metallo

    7210 70 80

    Fogli a rivestimento organico

    7212 40 80

    Fogli a rivestimento organico

    7209 18 99

    Prodotti stagnati

    7210 11 00

    Prodotti stagnati

    7210 12 20

    Prodotti stagnati

    7210 12 80

    Prodotti stagnati

    7210 50 00

    Prodotti stagnati

    7210 70 10

    Prodotti stagnati

    7210 90 40

    Prodotti stagnati

    7212 10 10

    Prodotti stagnati

    7212 10 90

    Prodotti stagnati

    7212 40 20

    Prodotti stagnati

    7208 51 20

    Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati

    7208 51 91

    Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati

    7208 51 98

    Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati

    7208 52 91

    Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati

    7208 90 20

    Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati

    7208 90 80

    Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati

    7210 90 30

    Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati

    7225 40 12

    Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati

    7225 40 40

    Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati

    7225 40 60

    Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati

    7219 11 00

    Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili

    7219 12 10

    Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili

    7219 12 90

    Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili

    7219 13 10

    Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili

    7219 13 90

    Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili

    7219 14 10

    Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili

    7219 14 90

    Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili

    7219 22 10

    Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili

    7219 22 90

    Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili

    7219 23 00

    Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili

    7219 24 00

    Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili

    7220 11 00

    Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili

    7220 12 00

    Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili

    7219 31 00

    Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

    7219 32 10

    Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

    7219 32 90

    Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

    7219 33 10

    Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

    7219 33 90

    Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

    7219 34 10

    Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

    7219 34 90

    Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

    7219 35 10

    Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

    7219 35 90

    Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

    7219 90 20

    Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

    7219 90 80

    Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

    7220 20 21

    Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

    7220 20 29

    Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

    7220 20 41

    Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

    7220 20 49

    Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

    7220 20 81

    Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

    7220 20 89

    Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

    7220 90 20

    Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

    7220 90 80

    Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

    7219 21 10

    Lamiere quarto laminate a caldo di acciai inossidabili

    7219 21 90

    Lamiere quarto laminate a caldo di acciai inossidabili

    7214 30 00

    Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

    7214 91 10

    Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

    7214 91 90

    Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

    7214 99 31

    Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

    7214 99 39

    Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

    7214 99 50

    Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

    7214 99 71

    Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

    7214 99 79

    Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

    7214 99 95

    Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

    7215 90 00

    Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

    7216 10 00

    Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

    7216 21 00

    Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

    7216 22 00

    Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

    7216 40 10

    Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

    7216 40 90

    Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

    7216 50 10

    Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

    7216 50 91

    Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

    7216 50 99

    Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

    7216 99 00

    Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

    7228 10 20

    Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

    7228 20 10

    Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

    7228 20 91

    Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

    7228 30 20

    Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

    7228 30 41

    Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

    7228 30 49

    Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

    7228 30 61

    Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

    7228 30 69

    Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

    7228 30 70

    Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

    7228 30 89

    Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

    7228 60 20

    Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

    7228 60 80

    Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

    7228 70 10

    Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

    7228 70 90

    Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

    7228 80 00

    Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

    7214 20 00

    Barre di rinforzo

    7214 99 10

    Barre di rinforzo

    7222 11 11

    Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

    7222 11 19

    Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

    7222 11 81

    Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

    7222 11 89

    Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

    7222 19 10

    Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

    7222 19 90

    Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

    7222 20 11

    Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

    7222 20 19

    Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

    7222 20 21

    Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

    7222 20 29

    Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

    7222 20 31

    Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

    7222 20 39

    Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

    7222 20 81

    Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

    7222 20 89

    Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

    7222 30 51

    Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

    7222 30 91

    Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

    7222 30 97

    Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

    7222 40 10

    Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

    7222 40 50

    Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

    7222 40 90

    Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

    7221 00 10

    Vergelle di acciai inossidabili

    7221 00 90

    Vergelle di acciai inossidabili

    7213 10 00

    Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

    7213 20 00

    Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

    7213 91 10

    Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

    7213 91 20

    Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

    7213 91 41

    Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

    7213 91 49

    Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

    7213 91 70

    Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

    7213 91 90

    Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

    7213 99 10

    Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

    7213 99 90

    Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

    7227 10 00

    Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

    7227 20 00

    Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

    7227 90 10

    Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

    7227 90 50

    Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

    7227 90 95

    Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

    7216 31 10

    Profilati di ferro o di acciai non legati

    7216 31 90

    Profilati di ferro o di acciai non legati

    7216 32 11

    Profilati di ferro o di acciai non legati

    7216 32 19

    Profilati di ferro o di acciai non legati

    7216 32 91

    Profilati di ferro o di acciai non legati

    7216 32 99

    Profilati di ferro o di acciai non legati

    7216 33 10

    Profilati di ferro o di acciai non legati

    7216 33 90

    Profilati di ferro o di acciai non legati

    7301 10 00

    Palancole

    7302 10 22

    Materiale ferroviario

    7302 10 28

    Materiale ferroviario

    7302 10 40

    Materiale ferroviario

    7302 10 50

    Materiale ferroviario

    7302 40 00

    Materiale ferroviario

    7306 30 41

    Altri tubi

    7306 30 49

    Altri tubi

    7306 30 72

    Altri tubi

    7306 30 77

    Altri tubi

    7306 61 10

    Profilati cavi

    7306 61 92

    Profilati cavi

    7306 61 99

    Profilati cavi

    7304 11 00

    Tubi di acciai inossidabili senza saldatura

    7304 22 00

    Tubi di acciai inossidabili senza saldatura

    7304 24 00

    Tubi di acciai inossidabili senza saldatura

    7304 41 00

    Tubi di acciai inossidabili senza saldatura

    7304 49 83

    Tubi di acciai inossidabili senza saldatura

    7304 49 85

    Tubi di acciai inossidabili senza saldatura

    7304 49 89

    Tubi di acciai inossidabili senza saldatura

    7304 19 10

    Altri tubi senza saldatura

    7304 19 30

    Altri tubi senza saldatura

    7304 19 90

    Altri tubi senza saldatura

    7304 23 00

    Altri tubi senza saldatura

    7304 29 10

    Altri tubi senza saldatura

    7304 29 30

    Altri tubi senza saldatura

    7304 29 90

    Altri tubi senza saldatura

    7304 31 20

    Altri tubi senza saldatura

    7304 31 80

    Altri tubi senza saldatura

    7304 39 30

    Altri tubi senza saldatura

    7304 39 50

    Altri tubi senza saldatura

    7304 39 82

    Altri tubi senza saldatura

    7304 39 83

    Altri tubi senza saldatura

    7304 39 88

    Altri tubi senza saldatura

    7304 51 81

    Altri tubi senza saldatura

    7304 51 89

    Altri tubi senza saldatura

    7304 59 82

    Altri tubi senza saldatura

    7304 59 83

    Altri tubi senza saldatura

    7304 59 89

    Altri tubi senza saldatura

    7304 90 00

    Altri tubi senza saldatura

    7305 11 00

    Grandi tubi saldati

    7305 12 00

    Grandi tubi saldati

    7305 19 00

    Grandi tubi saldati

    7305 20 00

    Grandi tubi saldati

    7305 31 00

    Grandi tubi saldati

    7305 39 00

    Grandi tubi saldati

    7305 90 00

    Grandi tubi saldati

    7306 11 00

    Altri tubi saldati

    7306 19 00

    Altri tubi saldati

    7306 21 00

    Altri tubi saldati

    7306 29 00

    Altri tubi saldati

    7306 30 12

    Altri tubi saldati

    7306 30 18

    Altri tubi saldati

    7306 30 80

    Altri tubi saldati

    7306 40 20

    Altri tubi saldati

    7306 40 80

    Altri tubi saldati

    7306 50 21

    Altri tubi saldati

    7306 50 29

    Altri tubi saldati

    7306 50 80

    Altri tubi saldati

    7306 69 10

    Altri tubi saldati

    7306 69 90

    Altri tubi saldati

    7306 90 00

    Altri tubi saldati

    7215 10 00

    Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

    7215 50 11

    Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

    7215 50 19

    Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

    7215 50 80

    Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

    7228 10 90

    Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

    7228 20 99

    Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

    7228 50 20

    Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

    7228 50 40

    Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

    7228 50 61

    Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

    7228 50 69

    Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

    7228 50 80

    Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

    7217 10 10

    Fili di acciai non legati

    7217 10 31

    Fili di acciai non legati

    7217 10 39

    Fili di acciai non legati

    7217 10 50

    Fili di acciai non legati

    7217 10 90

    Fili di acciai non legati

    7217 20 10

    Fili di acciai non legati

    7217 20 30

    Fili di acciai non legati

    7217 20 50

    Fili di acciai non legati

    7217 20 90

    Fili di acciai non legati

    7217 30 41

    Fili di acciai non legati

    7217 30 49

    Fili di acciai non legati

    7217 30 50

    Fili di acciai non legati

    7217 30 90

    Fili di acciai non legati

    7217 90 20

    Fili di acciai non legati

    7217 90 50

    Fili di acciai non legati

    7217 90 90

    Fili di acciai non legati

    ».

    ALLEGATO V

    L'allegato XVIII del regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:

    1)

    il punto 10 è così modificato:

    «10)

    Perle, pietre preziose e semipreziose, articoli di perle, di gioielleria o di oreficeria

    ex

    7101 00 00

    Perle fini o coltivate, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; perle fini o coltivate, infilate temporaneamente per comodità di trasporto

    ex

    7102 00 00

    Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati, escluso per impiego industriale

    ex

    7103 00 00

    Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto

    ex

    7104 91 00

    Diamanti, escluso per impiego industriale

    ex

    7105 00 00

    Residui e polveri di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche, escluso per impiego industriale

    ex

    7106 00 00

    Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere

    ex

    7107 00 00

    Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati

    ex

    7108 00 00

    Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere

    ex

    7109 00 00

    Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati

    ex

    7110 11 00

    Platino, greggio o in polvere

    ex

    7110 19 00

    Platino, diverso dal platino greggio o in polvere

    ex

    7110 21 00

    Palladio, greggio o in polvere

    ex

    7110 29 00

    Palladio, diverso dal palladio greggio o in polvere

    ex

    7110 31 00

    Rodio, greggio o in polvere

    ex

    7110 39 00

    Rodio, diverso dal rodio greggio o in polvere

    ex

    7110 41 00

    Iridio, osmio e rutenio, greggi o in polvere

    ex

    7110 49 00

    Iridio, osmio e rutenio, diversi dall'iridio, dall'osmio e dal rutenio greggi o in polvere

    ex

    7111 00 00

    Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati

    ex

    7113 00 00

    Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

    ex

    7114 00 00

    Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

    ex

    7115 00 00

    Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

    ex

    7116 00 00

    Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite»;

    2)

    è aggiunta la sezione seguente:

    «23)

    Articoli e attrezzature ottici di qualsiasi valore

    ex

    9004 90 90

    Apparecchiature di visione notturna o apparecchiature di visione termica

     

    9005 10 00

    Binocoli

    ex

    9005 80 00

    Cannocchiali detti "spotting scope"

    ex

    9013 10 90

    Cannocchiali con mirino di puntamento

    ex

    9013 10 90

    Congegni di mira ottici

    ex

    9013 10 90

    Congegni di mira con visione termica

    ex

    9013 80 90

    Mirini a punto rosso detti "red dot"

     

    9015 10 00

    Telemetri»


    ALLEGATO VI

    Sono aggiunti gli allegati seguenti:

    «ALLEGATO XX

    ELENCO DEI CARBOTURBI E DEGLI ADDITIVI PER CARBURANTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 quater

    Codice NC/TARIC

    Nome del prodotto

     

    Carboturbi (diversi dal petrolio lampante)

    2710 12 70

    Carboturbi tipo benzina (oli leggeri)

    2710 19 29

    Diversi dal petrolio lampante (oli medi)

    2710 19 21

    Carboturbi tipo petrolio lampante (oli medi)

    2710 20 90

    Carboturbi tipo petrolio lampante miscelati con biodiesel  (1)

     

    Inibitori di ossidazione

    Inibitori di ossidazione utilizzati negli additivi per oli lubrificanti:

    3811 21 00

    inibitori di ossidazione contenenti oli di petrolio

    3811 29 00

    altri inibitori di ossidazione

    3811 90 00

    Inibitori di ossidazione utilizzati per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali

     

    Additivi per dissipatori statici

    Additivi per dissipatori statici per oli lubrificanti:

    3811 21 00

    contenenti oli di petrolio

    3811 29 00

    altri

    3811 90 00

    Additivi per dissipatori statici utilizzati per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali

     

    Inibitori di corrosione

    Inibitori di corrosione per oli lubrificanti:

    3811 21 00

    contenenti oli di petrolio

    3811 29 00

    altri

    3811 90 00

    Inibitori di corrosione per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali

     

    Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante (additivi antighiaccio)

    Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante per oli lubrificanti:

    3811 21 00

    contenenti oli di petrolio

    3811 29 00

    altri

    3811 90 00

    Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali

     

    Deattivatori dei metalli

    Deattivatori dei metalli per oli lubrificanti:

    3811 21 00

    contenenti oli di petrolio

    3811 29 00

    altri

    3811 90 00

    Deattivatori dei metalli per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali

     

    Additivi biocidi

    Additivi biocidi per oli lubrificanti:

    3811 21 00

    contenenti oli di petrolio

    3811 29 00

    altri

    3811 90 00

    Additivi biocidi per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali

     

    Additivi miglioratori della stabilità termica

    Miglioratori della stabilità termica per oli lubrificanti:

    3811 21 00

    contenenti oli di petrolio

    3811 29 00

    altri

    3811 90 00

    Miglioratori della stabilità termica per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali

    ALLEGATO XXI

    ELENCO DEI BENI E DELLE TECNOLOGIE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DECIES

    Codice NC

    Nome del prodotto

    0306

    Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia

    1604 31 00

    Caviale

    1604 32 00

    Succedanei del caviale

    2523

    Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti "clinkers"), anche colorati

    ex 2825

    Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli, a eccezione dei codici NC 2825 20 00 e 2825 30 00

    ex 2835

    Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no, a eccezione del codice NC 2835 26 00

    ex 2901

    Idrocarburi aciclici, a eccezione del codice NC 2901 10 00

    2902

    Idrocarburi ciclici

    ex 2905

    Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, a eccezione del codice NC 2905 11 00

    2907

    Fenoli; fenoli-alcoli

    2909

    Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di acetali ed emiacetali, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

    3104 20

    Cloruro di potassio

    3105 20

    Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio

    3105 60

    Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio

    ex 3105 90 20

    Altri concimi contenenti cloruro di potassio

    ex 3105 90 80

    Altri concimi contenenti cloruro di potassio

    3902

    Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie

    4011

    Pneumatici nuovi, di gomma

    44

    Legno, carbone di legna e lavori di legno

    4705

    Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico

    4804

    Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803

    6810

    Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati

    7005

    Vetro flottato e levigato o smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato

    7007

    Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro

    7010

    Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle e altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro

    7019

    Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio: filati, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), tessuti):

    7106

    Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere

    7606

    Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm

    7801

    Piombo greggio

    ex 8411

    Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas, esclusi pezzi di turboreattori o di turboeliche col codice NC 8411 91 00

    8431

    Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430

    8901

    Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci

    8904

    Rimorchiatori e spintori

    8905

    Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru e altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili

    9403

    Altri mobili e loro parti

    ALLEGATO XXII

    ELENCO DEI PRODOTTI DEL CARBONE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 undecies

    Codice NC

    Nome del prodotto

    2701

    Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili

    2702

    Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo

    2703 00 00

    Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata

    2704 00

    Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta

    2705 00 00

    Gas di carbon fossile, gas d'acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi

    2706 00 00

    Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti

    2707

    Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici

    2708

    Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali

    ALLEGATO XVIII

    ELENCO DEI BENI E DELLE TECNOLOGIE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 duodecies

    Codice NC

    Nome del prodotto

    0601 10

    Bulbi, cormi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo

    0601 20

    Bulbi, cormi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria

    0602 30

    Rododendri e azalee, anche innestati

    0602 40

    Rose, anche innestate

    0602 90

    Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio) – altri

    0604 20

    Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati – freschi

    2508 40

    Altre argille

    2508 70

    Terre di chamotte o di dinas

    2509 00

    Creta

    2512 00

    Farine silicee fossili (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) e altre terre silicee analoghe, con densità apparente non superiore ad 1, anche calcinate

    2515 12

    Semplicemente segato o altrimenti tagliato, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

    2515 20

    Calcare di Ecaussines e altre pietre calcaree da taglio o da costruzione; alabastro

    2518 20

    Dolomite calcinata o sinterizzata

    2519 10

    Carbonato di magnesio naturale (magnesite)

    2520 10

    Pietra da gesso; anidrite

    2521 00

    Pietre calcaree da fonderia ("castines"); pietre da calce o da cemento

    2522 10

    Calce viva

    2522 30

    Calce idraulica

    2525 20

    Mica in polvere

    2526 20

    Steatite naturale, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; talco – frantumati o polverizzati

    2530 20

    Kieserite, epsomite (solfati di magnesio naturali)

    2707 30

    Xilolo (xileni)

    2708 20

    Coke di pece

    2712 10

    Vaselina

    2712 90

    Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

    2715 00

    Mastici bituminosi, "cut-backs" e altre miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale – altri

    2804 10

    Idrogeno

    2804 30

    Azoto

    2804 40

    Ossigeno

    2804 61

    Silicio – contenente, in peso, almeno 99,99 % di silicio

    2804 80

    Arsenico

    2806 10

    Cloruro di idrogeno (acido cloridrico)

    2806 20

    Acido clorosolforico

    2811 29

    Altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici – altri

    2813 10

    Disolfuro di carbonio

    2814 20

    Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)

    2815 12

    Idrossido di sodio (soda caustica) – in soluzione acquosa (liscivia di soda caustica)

    2818 30

    Idrossido di alluminio

    2819 90

    Ossidi e idrossidi di cromo – altri

    2820 10

    Diossido di manganese

    2827 31

    Altri cloruri – di magnesio

    2827 35

    Altri cloruri – di nichel

    2828 90

    Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti – altri

    2829 11

    Clorati – di sodio

    2832 20

    Solfiti (escl. sodio)

    2833 24

    Solfati di nichel

    2833 30

    Allumi

    2834 10

    Nitriti

    2836 30

    Idrogenocarbonato (bicarbonato) di sodio

    2836 50

    Carbonato di calcio

    2839 90

    Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio – altri

    2840 30

    Perossoborati (perborati)

    2841 50

    Altri cromati e dicromati; perossocromati

    2841 80

    Tungstati (volframati)

    2843 10

    Metalli preziosi allo stato colloidale

    2843 21

    Nitrato d'argento

    2843 29

    Composti dell'argento – altri

    2843 30

    Composti d'oro

    2847 00

    Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea

    2901 23

    Butene (butilene) e suoi isomeri

    2901 24

    Buta-1,3-diene e isoprene

    2901 29

    Idrocarburi aciclici – non saturi – altri

    2902 11

    Cicloesano

    2902 30

    Toluene

    2902 41

    o-Xilene

    2902 43

    p-Xilene

    2902 44

    Miscele di isomeri dello xilene

    2902 50

    Stirene

    2903 11

    Clorometano (cloruro di metile) e cloroetano (cloruro di etile)

    2903 12

    Diclorometano (cloruro di metilene)

    2903 21

    Cloruro di vinile (cloroetilene)

    2903 23

    Tetracloroetilene (percloroetilene)

    2903 29

    Derivati clorurati non saturi degli idrocarburi aciclici – altri

    2903 76

    Bromoclorodifluorometano (Halon-1211), bromotrifluorometano (Halon-1301) e dibromotetrafluoroetani (Halon-2402)

    2903 81

    1,2,3,4,5,6-Esaclorocicloesano [HCH (ISO)], compreso il lindano (ISO, DCI)

    2903 91

    Clorobenzene, o-diclorobenzene e p-diclorobenzene

    2904 10

    Derivati unicamente solfonati, loro sali e loro esteri etilici

    2904 20

    Derivati unicamente nitrati o unicamente nitrosi

    2904 31

    Acido perfluorottano sulfonato, suoi sali e floruro di perfluorottano e sulfonile

    2905 13

    Butan-1-olo (alcole n-butilico)

    2905 16

    Ottanolo (alcole ottilico) e suoi isomeri

    2905 19

    Monoalcoli saturi – altri

    2905 41

    2-Etil-2-(idrossimetil)propan-1,3-diolo (trimetilolpropano)

    2905 59

    Altri polialcoli – altri

    2906 13

    Steroli e inositoli

    2906 19

    Cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici – altri

    2907 11

    Fenolo (idrossibenzene) e suoi sali

    2907 13

    Ottilfenolo, nonilfenolo e loro isomeri; sali di tali prodotti

    2907 19

    Monofenoli – altri

    2907 22

    Idrochinone e suoi sali

    2909 11

    Pentaclorofenolo (ISO)

    2909 20

    Eteri cicloparaffinici, cicloolefinici, cicloterpenici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

    2909 41

    2,2′-Ossidietanolo (dietilenglicole)

    2909 43

    Eteri monobutilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole

    2909 49

    Eteri-alcoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi – altri

    2910 10

    Ossirano (ossido di etilene)

    2910 20

    Metilossirano (ossido di propilene)

    2911 00

    Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

    2912 12

    Etanale (acetaldeide)

    2912 49

    Aldeidi-alcoli, aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e aldeidi contenenti altre funzioni ossigenate – altri

    2912 60

    Paraformaldeide

    2914 11

    Acetone

    2914 61

    Antrachinone

    2915 13

    Esteri dell'acido formico

    2915 90

    Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi – altri

    2916 12

    Esteri dell'acido acrilico

    2916 13

    Acido metacrilico e suoi sali

    2916 14

    Esteri dell'acido metacrilico

    2916 15

    Acido oleico, linoleico o linolenico, loro sali e loro esteri

    2917 33

    Ortoftalati di dinonile o di didecile

    2920 11

    Paration (ISO) e paration metile (ISO) (metil paration)

    2921 22

    Esametilendiammina e suoi sali

    2921 41

    Anilina e suoi sali

    2922 11

    Monoetanolammina e suoi sali

    2922 43

    Acido antranilico e suoi sali

    2923 20

    Lecitine e altri fosfoamminolipidi

    2930 40

    Metionina

    2933 54

    altri derivati di malonilurea (acido barbiturico); sali di tali prodotti

    2933 71

    6-Esanolattame (epsilon-caprolattame)

    3201 90

    Estratti per concia di origine vegetale; tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati

    3202 10

    Prodotti per concia organici sintetici

    3202 90

    Prodotti per concia organici sintetici; prodotti per concia inorganici; preparazioni per concia, anche contenenti prodotti per concia naturali; preparazioni enzimatiche per preconcia

    3203 00

    Sostanze coloranti di origine vegetale o animale, incl. gli estratti per tinta (escl. i neri di origine animale), anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti di origine vegetale o animale, dei tipi utilizzati per tingere tessuti oppure per fabbricare preparazioni coloranti (escl. le preparazioni delle voci 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 e 3215 ) – altre

    3204 90

    Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come "agenti fluorescenti di avvivaggio" o come "sostanze luminescenti", anche di costituzione chimica definita

    3205 00

    Lacche coloranti (diverse dalle lacche e dai colori a lacca della Cina o del Giappone); preparazioni a base di lacche coloranti dei tipi utilizzati per tingere tessuti oppure per fabbricare preparazioni coloranti (escl. le preparazioni delle voci 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 e 3215 )

    3206 41

    Oltremare e sue preparazioni, dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale o per fabbricare preparazioni coloranti (escl. le preparazioni delle voci 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 e 3215 )

    3206 49

    Sostanze coloranti, inorganiche o minerali, n.n.a.; preparazioni a base di sostanze coloranti inorganiche o minerali, dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale o per fabbricare preparazioni coloranti, n.n.a. (escl. le preparazioni delle voci 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 e 3215 e i prodotti inorganici dei tipi utilizzati come "sostanze luminescenti") – altre

    3207 10

    Pigmenti, opacizzanti e colori, preparati, e preparazioni simili

    3207 20

    Ingobbi

    3207 30

    Lustri liquidi e preparazioni simili

    3207 40

    Fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi

    3208 10

    Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 del capitolo 32 – a base di poliesteri

    3208 20

    Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 del capitolo 32 – a base di polimeri acrilici o vinilici

    3208 90

    Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 del capitolo 32

    3209 10

    Pitture e vernici a base di polimeri acrilici o vinilici, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso

    3209 90

    Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso (escl. quelle a base di polimeri acrilici o vinilici) – altre

    3210 00

    Altre pitture e vernici; pigmenti all'acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio

    3212 90

    Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per le preparazioni di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture e altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto – altri

    3214 10

    Mastice da vetraio, cementi di resina e altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura

    3214 90

    Mastice da vetraio, cementi di resina e altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura; stucchi (intonaci) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura – altri

    3215 11

    Inchiostri da stampa – neri

    3215 19

    Inchiostri da stampa – altri

    3403 11

    Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi – contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi – preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie

    3403 19

    Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi – contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi – altre

    3403 91

    Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie

    3403 99

    Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi – altre

    3505 10

    Destrina e altri amidi e fecole modificati

    3506 99

    Colle e altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg – altri

    3701 20

    Pellicole a sviluppo e stampa istantanei

    3701 91

    Per la fotografia a colori (policromia)

    3702 32

    Altre pellicole, con emulsioni agli alogenuri d'argento

    3702 39

    Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate – altre

    3702 43

    Altre pellicole, non perforate, di larghezza superiore a 105 mm – di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 200 m

    3702 44

    Altre pellicole, non perforate, di larghezza superiore a 105 mm – di larghezza superiore a 105 mm e uguale o inferiore a 610 mm

    3702 55

    Altre pellicole, per la fotografia a colori (policromia) – di larghezza superiore a 16 mm e inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore a 30 m

    3702 56

    Altre pellicole, per la fotografia a colori (policromia) – di larghezza superiore a 35 mm

    3702 97

    Altre pellicole, per la fotografia a colori (policromia) – di larghezza inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore a 30 m

    3702 98

    Pellicole fotografiche, sensibilizzate, in rotoli, non impressionate, perforate, per la fotografia in bianco e nero, di larghezza > 35 mm (escl. quelle di carta, di cartone o di tessili; pellicole per raggi X)

    3703 20

    Carte, cartoni e tessili fotografici, sensibilizzati, non impressionati, per la fotografia a colori (policromia) (escl. i prodotti in rotoli, di larghezza > 610 mm)

    3703 90

    Carte, cartoni e tessili fotografici, sensibilizzati, non impressionati, per la fotografia in bianco e nero (escl. i prodotti in rotoli, di larghezza > 610 mm)

    3705 00

    Lastre e pellicole fotografiche, impressionate e sviluppate (escl. quelle di carta, di cartone o di tessili, nonché le pellicole cinematografiche e le lastre da stampa pronte all'uso)

    3706 10

    Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, anche portanti la registrazione del suono oppure portanti soltanto la registrazione del suono, di larghezza ≥ 35 mm

    3801 20

    Grafite colloidale o semicolloidale

    3806 20

    Sali di colofonie, di acidi resinici o di derivati di colofonie o di acidi resinici (escl. sali dei prodotti aggiuntivi delle colofonie)

    3807 00

    Catrami di legno; oli di catrame di legno; creosoto di legno; alcole metilico greggio; peci vegetali; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci vegetali (pece di Borgogna "pece dei Vosgi", pece gialla, pece di stearina "catrame di stearina", pece di grasso, catrame o grasso e pece di glicerina)

    3809 10

    Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni, p. es. bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura, dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, n.n.a., a base di sostanze amidacee

    3809 91

    Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni, p. es. bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura, dei tipi utilizzati nelle industrie tessili o simili, n.n.a. (escl. quelli a base di sostanze amidacee)

    3809 92

    Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni, p. es. bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura, dei tipi utilizzati nelle industrie della carta o simili, n.n.a. (escl. quelli a base di sostanze amidacee)

    3809 93

    Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni, p. es. bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura, dei tipi utilizzati nelle industrie del cuoio o simili, n.n.a. (escl. quelli a base di sostanze amidacee)

    3810 10

    Preparazioni per il decapaggio dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti

    3811 21

    Additivi per oli lubrificanti, preparati, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

    3811 29

    Additivi per oli lubrificanti, preparati, non contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

    3811 90

    Inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati per oli minerali, incl. la benzina, o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali (escl. preparazioni antidetonanti e additivi per oli lubrificanti)

    3812 20

    Plastificanti composti per gomma o materie plastiche, n.n.a.

    3813 00

    Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici (escl. estintori pieni o vuoti, anche mobili, nonché prodotti chimici puri uniformi aventi caratteristiche estintrici, presentati in altre forme)

    3814 00

    Solventi e diluenti organici composti, n.n.a.; preparazioni per togliere pitture o vernici (escl. solventi per smalti)

    3815 11

    Catalizzatori su supporti, aventi come sostanza attiva il nichel o un composto del nichel, n.n.a.

    3815 12

    Catalizzatori su supporti, aventi come sostanza attiva un metallo prezioso o un composto di un metallo prezioso, n.n.a.

    3815 19

    Catalizzatori su supporti, n.n.a. (escl. quelli aventi come sostanza attiva un metallo prezioso, un composto di un metallo prezioso, il nichel o un composto del nichel)

    3815 90

    Iniziatori di reazione, acceleranti di reazione e preparazioni catalitiche, n.n.a. (escl. acceleranti di vulcanizzazione e catalizzatori su supporti)

    3816 00 10

    Pigiata di dolomite

    3817 00

    Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, prodotti con alchilici di benzene e di naftalene (escl. miscele di isomeri di idrocarburi ciclici)

    3819 00

    Liquidi per freni idraulici e altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi, oppure contenenti, in peso, < 70% di oli di petrolio o di minerali bituminosi

    3820 00

    Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento (escl. additivi preparati per oli minerali o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali)

    3823 13

    Acidi grassi del tallolio, industriali

    3827 90

    Miscugli contenenti derivati alogenati del metano, dell'etano o del propano (escl. quelli delle sottovoci da 3824 71 00 a 3824 78 00 )

    3824 81

    Miscugli contenenti ossirano (ossido di etilene)

    3824 84

    Miscugli e preparati contenenti aldrina (ISO), camfecloro (ISO) (tossafene), clordano (ISO), clordecone (ISO), DDT (ISO) (clofenotano (DCI), 1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)etano), dieldrina (ISO, DCI), endosulfan (ISO), endrin (ISO), eptacloro (ISO) o mirex (ISO)

    3824 99

    Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse, incl. quelli costituiti da miscele di prodotti naturali, n.n.a.

    3825 90

    Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, n.n.a. (escl. i rifiuti)

    3826 00

    Biodiesel e sue miscele, non contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi, oppure contenenti, in peso, < 70 % di oli di petrolio o di minerali bituminosi

    3901 40

    Copolimeri etilene-alfa-olefine, con densità < 0,94, in forme primarie

    3902 20

    Poliisobutilene, in forme primarie

    3902 30

    Copolimeri di propilene, in forme primarie

    3902 90

    Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie (escl. polipropilene, poliisobutilene e copolimeri di propilene)

    3903 19

    Polistirene, in forme primarie (escl. polistirene espansibile)

    3903 90

    Polimeri di stirene, in forme primarie (escl. polistirene, copolimeri di stirene-acrilonitrile "SAN" e copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene "ABS")

    3904 10

    Poli"cloruro di vinile", in forme primarie, non miscelato con altre sostanze

    3904 50

    Polimeri di cloruro di vinilidene, in forme primarie

    3905 12

    Poli"acetato di vinile", in dispersione acquosa

    3905 19

    Poli"acetato di vinile", in forme primarie (escl. in dispersione acquosa)

    3905 21

    Copolimeri di acetato di vinile, in dispersione acquosa

    3905 29

    Copolimeri di acetato di vinile, in forme primarie (escl. in dispersione acquosa)

    3905 91

    Copolimeri di vinile, in forme primarie (escl. copolimeri di cloruro di vinile-acetato di vinile e altri copolimeri di cloruro di vinile e copolimeri di acetato di vinile)

    3906 10

    Poli"metacrilato di metile", in forme primarie

    3906 90

    Polimeri acrilici, in forme primarie (escl. poli"metecrilato di metile")

    3907 21

    Polieteri, in forme primarie (escl. i poliacetali e i prodotti della sottovoce 3002 10)

    3907 40

    Policarbonati, in forme primarie

    3907 70

    Acido polilattico, in forme primarie

    3907 91

    Poliesteri allilici non saturi e altri poliesteri, in forme primarie (escl. policarbonati, resine alchidiche, poli"etilene tereftalato" e acido polilattico)

    3908 10

    Poliammide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 o -6,12, in forme primarie

    3908 90

    Poliammidi, in forme primarie (escl. poliammide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 e -6,12)

    3909 20

    Resine melamminiche, in forme primarie

    3909 39

    Resine amminiche, in forme primarie (escl. resine ureiche, resine di tiourea, resine melamminiche e MDI)

    3909 40

    Resine fenoliche, in forme primarie

    3909 50

    Poliuretani, in forme primarie

    3912 11

    Acetati di cellulosa non plastificati, in forme primarie

    3912 90

    Cellulosa e suoi derivati chimici, n.n.a., in forme primarie (escl. acetati di cellulosa, nitrati di cellulosa ed eteri di cellulosa)

    3915 20

    Cascami, ritagli e avanzi di polimeri di stirene

    3917 10

    Budella artificiali di proteine indurite o di materie plastiche cellulosiche

    3917 23

    Tubi rigidi di polimeri di cloruro di vinile

    3917 31

    Tubi flessibili, di materie plastiche, che possono sopportare una pressione ≥ 27,6 MPa

    3917 32

    Tubi flessibili, di materie plastiche, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori

    3917 33

    Tubi flessibili, di materie plastiche, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, con accessori

    3920 20

    Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di polimeri di etilene non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. autoadesivi e rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918 )

    3920 61

    Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di policarbonati non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. di poli"metacrilato di metile", nonché autoadesivi e rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918 )

    3920 69

    Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di poliesteri non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie, non lavorati o lavorati solo in superficie o tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. di policarbonati, polietilene tereftalato e altri poliesteri non saturi, nonché autoadesivi e rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918 )

    3920 73

    Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di acetati di cellulosa non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. autoadesivi e rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918 )

    3920 91

    Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di pol"butirrale di vinile" non alveolare, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. autoadesivi e rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918 )

    3921 19

    Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche alveolari, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. di polimeri di stirene o di cloruro di vinile, di poliuretani e di cellulosa rigenerata, autoadesivi, rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918 e barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria della sottovoce 3006 10 30 )

    3922 90

    Bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche (escl. vasche da bagno, docce, lavandini, lavabi, tavolette e coperchi per tazze per gabinetti)

    3925 20

    Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, di materie plastiche

    4002 11

    Lattice di gomma butadiene-stirene "SBR"; lattice di gomma butadiene-stirene carbossilato "XSBR"

    4002 20

    Gomma butadiene "BR", in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

    4002 31

    Gomma isobutene-isoprene "butile""IIR", in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

    4002 39

    Gomma isobutene-isoprene alogenato "CIIR" o "BIIR", in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

    4002 41

    Lattice di gomma cloroprene "clorobutadiene""CR"

    4002 51

    Lattice di gomma acrilonitrile-butadiene "NBR"

    4002 80

    Mescole di gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle o gomme naturali analoghe con gomma sintetica o fatturato "factis", in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

    4002 91

    Gomma sintetica e fatturato "factis", in forme primarie o in lastre, fogli o nastri (escl. gomma butadiene-stirene "SBR", gomma butadiene-stirene carbossilato "XSBR", gomma butadiene "BR", gomma isobutene-isoprene "butile""IIR", gomma isobutene-isoprene alogenato "CIIR" o "BIIR", gomma cloroprene "clorobutadiene""CR", gomma acrilonitrile-butadiene "NBR", gomma isoprene "IR" e gomma etilene-propilene-diene non coniugato "EPDM")

    4002 99

    Gomma sintetica e fatturato "factis", in forme primarie o in lastre, fogli o nastri (escl. lattice, nonché gomma butadiene-stirene "SBR", gomma butadiene-stirene carbossilato "XSBR", gomma butadiene "BR", gomma isobutene-isoprene "butile""IIR", gomma isobutene-isoprene alogenato "CIIR" o "BIIR", gomma cloroprene "clorobutadiene""CR", gomma acrilonitrile-butadiene "NBR", gomma isoprene "IR" e gomma etilene-propilene-diene non coniugato "EPDM")

    4005 10

    Gomma non vulcanizzata, addizionata di nerofumo o di silice, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

    4005 20

    Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forma di soluzioni o di dispersioni (escl. gomma addizionata di nerofumo o di silice nonché mescole di gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle o gomme naturali analoghe con gomma sintetica o fatturato "factis")

    4005 91

    Gomma mescolata, non vulcanizzata, in lastre, fogli o nastri (escl. gomma addizionata di nerofumo o di silice nonché mescole di gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle o gomme naturali analoghe con gomma sintetica o fatturato "factis")

    4005 99

    Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie (escl. soluzioni e dispersioni, gomma addizionata di nerofumo o di silice, mescole di gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle o gomme naturali analoghe con gomma sintetica o fatturato "factis", nonché gomma in lastre, fogli o nastri)

    4006 10

    Profilati di gomma non vulcanizzata, per la ricostruzione di coperture

    4008 21

    Lastre, fogli e nastri di gomma non alveolare

    4009 12

    Tubi di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita), non rinforzati con altre materie, né altrimenti associati ad altre materie, con accessori

    4009 41

    Tubi di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita), rinforzati con materie diverse dal metallo e dalle materie tessili, o altrimenti associati a materie diverse dal metallo e dalle materie tessili, senza accessori

    4010 31

    Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, di gomma vulcanizzata, striate, di una circonferenza esterna > 60 cm ma ≤ 180 cm

    4010 33

    Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, di gomma vulcanizzata, striate, di una circonferenza esterna > 180 cm ma ≤ 240 cm

    4010 35

    Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di gomma vulcanizzata, di una circonferenza esterna > 60 cm ma ≤ 150 cm

    4010 36

    Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna > 150 cm ma ≤ 198 cm

    4010 39

    Cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata (escl. cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna > 60 cm ma ≤ 240 cm e cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna > 60 cm ma ≤ 198 cm)

    4012 11

    Pneumatici rigenerati, di gomma, dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (incl. di tipo "break" e auto da corsa)

    4012 13

    Pneumatici rigenerati, di gomma, dei tipi utilizzati per veicoli aerei

    4012 19

    Pneumatici rigenerati, di gomma (escl. dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo, autoveicoli di tipo "break", auto da corsa, autobus, autocarri e veicoli aerei)

    4012 20

    Pneumatici usati, di gomma

    4016 93

    Giunti, di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita e gomma alveolare)

    4407 19

    Legno di conifere, segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore > 6 mm (escl. di pino "Pinus spp.", di abete "Abies spp." e abete rosso "Picea spp.")

    4407 92

    Legno di faggio "Fagus spp.", segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore > 6 mm

    4407 94

    Legno di ciliegio "Prunus spp.", segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore > 6 mm

    4407 97

    Legno di pioppo e pioppo tremulo "Populus spp.", segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore > 6 mm

    4407 99

    Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore > 6 mm (escl. legno tropicale, legno di conifere, di quercia "Quercus spp.", di faggio "Fagus spp.", di acero "Acer spp.", di ciliegio "Prunus spp.", di frassino "Fraxinus spp.", di betulla "Betula spp.", di pioppo e pioppo tremulo "Populus spp.")

    4408 10

    Fogli da impiallacciatura, incl. quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato, fogli per compensati di conifere o per legno simile stratificato di conifere e altro legno di conifere segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore ≤ 6 mm

    4411 13

    Pannelli di fibre di legno a media densità "MDF", di spessore > 5 mm ma 9 mm

    4411 94

    Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici, con massa volumica ≤ 0,5 g/cm3 (escl. pannelli di fibre di legno a media densità "MDF"; pannelli di particelle, anche agglomerati con una o più unità di pannelli di fibre; legno stratificato con uno strato di compensato; pannelli cellulari i cui strati esterni sono costituiti da pannelli di fibre; cartone; parti di mobili riconoscibili)

    4412 31

    Legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno di spessore ≤ 6 mm, avente almeno uno strato esterno di legno tropicale (escl. fogli di legno pressato, pannelli cellulari, legno incrostato e pannelli riconoscibili come parti di mobili)

    4412 34

    Legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno di spessore ≤ 6 mm, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere (escl. di bambù, avente uno strato esterno di legno tropicale oppure di ontano, frassino, faggio, betulla, ciliegio, castagno, olmo, eucalipto, hickory, ippocastano, tiglio, acero, quercia, platano, pioppo e pioppo tremulo, robinia, tulipier o noce, nonché fogli di legno pressato, pannelli cellulari, legno incrostato e pannelli riconoscibili come parti di mobili)

    4412 94

    Legno stratificato ad anima a pannello, listellata o lamellata (escl. di bambù, legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno di spessore ≤ 6 mm, fogli di legno pressato, legno incrostato e pannelli riconoscibili come parti di mobili)

    4416 00

    Fusti, botti, tini e altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, incl. il legname da bottaio

    4418 40

    Casseforme di legno per gettate di calcestruzzo (escl. pannelli di legno compensato)

    4418 60

    Pali e travi, di legno

    4418 79

    Pannelli assemblati per pavimenti, di legno diverso dal bambù (escl. pannelli multistrato e pannelli per pavimenti a mosaico)

    4503 10

    Turaccioli di ogni genere, di sughero naturale, incl. gli sbozzi con spigoli arrotondati

    4504 10

    Quadrelli (mattonelle) di qualsiasi forma, cubi, mattoni, lastre, fogli e strisce nonché cilindri pieni, incl. dischi, di sughero agglomerato

    4701 00

    Paste meccaniche di legno, non trattate chimicamente

    4703 19

    Paste chimiche di legno, gregge, diverse da quelle di conifere, alla soda o al solfato (escl. quelle per dissoluzione)

    4703 21

    Paste chimiche di legno, semimbianchite o imbianchite, di conifere, alla soda o al solfato (escl. quelle per dissoluzione)

    4703 29

    Paste chimiche di legno, semimbianchite o imbianchite, diverse da quelle di conifere, alla soda o al solfato (escl. quelle per dissoluzione)

    4704 11

    Paste chimiche di legno, gregge, di conifere, al bisolfito (escl. quelle per dissoluzione)

    4704 21

    Paste chimiche di legno, semimbianchite o imbianchite, di conifere, al bisolfito (escl. quelle per dissoluzione)

    4704 29

    Paste chimiche di legno, semimbianchite o imbianchite, diverse da quelle di conifere, al bisolfito (escl. quelle per dissoluzione)

    4705 00

    Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico

    4706 30

    Paste di materie fibrose cellulosiche di bambù

    4706 92

    Paste di materie fibrose cellulosiche, chimiche (escl. quelle di bambù, di legno, di linters di cotone nonché quelle ottenute da carta o da cartone riciclati [avanzi o rifiuti])

    4707 10

    Carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti) di carta o cartone Kraft non sbiancati o carta o cartone ondulati

    4707 30

    Carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti) di carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste meccaniche, p. es. giornali, periodici e stampati simili

    4802 20

    Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato

    4802 40

    Carta da supporto per carta da parati, non patinata né spalmata

    4802 58

    Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico, oppure in cui ≤ 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre, di peso > 150 g/m2, n.n.a.

    4802 61

    Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli, di qualunque formato, in cui > 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico, n.n.a.

    4804 11

    Carta e cartone per copertine, detti "Kraftliner", non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm, non sbiancati

    4804 19

    Carta e cartone per copertine, detti "Kraftliner", non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm (escl. non sbiancati e i prodotti delle voci 4802 e 4803 )

    4804 21

    Carta Kraft per sacchi di grande capacità, non sbiancata, non patinata né spalmata, in rotoli di larghezza > 36 cm (escl. i prodotti delle voci 4802 , 4803 o 4808 )

    4804 29

    Carta Kraft per sacchi di grande capacità, non patinata né spalmata, in rotoli di larghezza > 36 cm (escl. non sbiancata e i prodotti delle voci 4802 , 4803 o 4808 )

    4804 31

    Carta e cartone Kraft, non sbiancati, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso ≤ 150 g/m2 (escl. carta e cartone per copertine detti "Kraftliner", carta Kraft per sacchi di grande capacità e i prodotti delle voci 4802, 4803 o 4808)

    4804 39

    Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso ≤ 150 g/m2 (escl. carta e cartone per copertine detti "Kraftliner", carta Kraft per sacchi di grande capacità e i prodotti delle voci 4802, 4803 o 4808)

    4804 41

    Carta e cartone Kraft, non sbiancati, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso > 150 g/m2 a < 225 g/m2 (escl. carta e cartone per copertine detti "Kraftliner", carta Kraft per sacchi di grande capacità e i prodotti delle voci 4802, 4803 o 4808)

    4804 42

    Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso > 150 g/m2 a < 225 g/m2, con imbianchimento uniforme in pasta, in cui > 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico (escl. carta e cartone per copertine detti "Kraftliner", carta Kraft per sacchi di grande capacità e i prodotti delle voci 4802, 4803 o 4808)

    4804 49

    Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso > 150 g/m2 a < 225 g/m2 (escl. non sbiancati, con imbianchimento uniforme in pasta e in cui > 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, carta e cartone per copertine detti "Kraftliner", carta Kraft per sacchi di grande capacità e i prodotti delle voci 4802, 4803 o 4808)

    4804 52

    Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso >= 225 g/m2, con imbianchimento uniforme in pasta, in cui > 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico (escl. carta e cartone per copertine detti "Kraftliner", carta Kraft per sacchi di grande capacità e i prodotti delle voci 4802, 4803 o 4808)

    4804 59

    Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso >= 225 g/m2 (escl. non sbiancati o con imbianchimento uniforme in pasta e in cui > 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, carta e cartone per copertine detti "Kraftliner", carta Kraft per sacchi di grande capacità e i prodotti delle voci 4802, 4803 o 4808)

    4805 24

    Testliner, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso ≤ 150 g/m2

    4805 25

    Testliner, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso > 150 g/m2

    4805 40

    Carta da filtro e cartone da filtro, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato

    4805 91

    Carta e cartone, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso ≤ 150 g/m2, n.n.a.

    4805 92

    Carta e cartone, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso > 150 g/m2 a < 225 g/m2, n.n.a.

    4806 10

    Carta e cartone all'acido solforico (pergamena vegetale), in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato

    4806 20

    Carta impermeabile ai grassi (greaseproof), in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato

    4806 30

    Carta da lucido, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato

    4806 40

    Carta detta "cristallo" e altre carte calandrate trasparenti o traslucide, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato (escl. carta e cartone all'acido solforico [pergamena vegetale], carta impermeabile ai grassi [greaseproof] e carta da lucido)

    4807 00

    Carta e cartone, riuniti mediante incollatura in forma piatta, non patinati né spalmati alla superficie né impregnati, anche rinforzati internamente, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato

    4808 90

    Carta e cartone, increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato (escl. carta Kraft per sacchi di grande capacità o altra carta Kraft e i prodotti della voce 4803 )

    4809 20

    Carta detta «autocopiante», anche stampata, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato (escl. carta carbone e carta simile)

    4810 13

    Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui ≤ 10 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre, patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, in rotoli di qualunque formato

    4810 19

    Carta o cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui ≤ 10 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre, patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, in fogli di forma quadrata o rettangolare in cui un lato misura > 435 mm oppure in cui un lato misura ≤ 435 mm e l'altro lato misura > 297 mm

    4810 22

    Carta patinata leggera, detta "L.W.C.", dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, di peso totale <= 72 g/m2, peso del rivestimento <= 15 g/m2 per lato, su un supporto in cui >= 50 %, in peso, della massa fibrosa è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico, patinata al caolino o con altre sostanze inorganiche su entrambe le facce, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato

    4810 31

    Carta e cartone Kraft, con imbianchimento uniforme in pasta e in cui > 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, di peso > 150 g/m2 (escl. tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici)

    4810 39

    Carta o cartone Kraft, patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato (escl. tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici; carta e cartone con imbianchimento uniforme in pasta e in cui > 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico)

    4810 92

    Carta o cartone a più strati, patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato (escl. tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici nonché carta e cartone Kraft)

    4810 99

    Carta e cartone, patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato (escl. carta e cartone utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, carta e cartone Kraft, carta e cartone a più strati nonché carte e cartoni altrimenti patinati o spalmati)

    4811 10

    Carta e cartone trattati con catrame, bitume o asfalto, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato

    4811 51

    Carta e cartone, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, spalmati, impregnati o ricoperti di resine artificiali o di materia plastica, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, sbiancati, di peso > 150 g/m2 (escl. carta e cartone adesivi)

    4811 59

    Carta e cartone, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, spalmati, impregnati o ricoperti di resine artificiali o di materia plastica, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. sbiancati e di peso > 150 g/m2 nonché carta e cartone adesivi)

    4811 60

    Carta e cartone spalmati o impregnati di cera, di paraffina, di stearina, di olio o di glicerolo, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. prodotti delle voci 4803 , 4809 o 4818 )

    4811 90

    Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. prodotti delle voci 4803 , 4809 , 4810 e 4818 e delle sottovoci da 4811 10 a 4811 60 )

    4814 90

    Carte da parati e rivestimenti murali simili e vetrofanie (escl. rivestimenti murali costituiti da carta spalmata o ricoperta, sul diritto, da uno strato di materia plastica granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata)

    4819 20

    Scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato

    4822 10

    Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti, per avvolgere filati tessili

    4823 20

    Carta da filtro e cartone da filtro, in strisce o in rotoli di larghezza <= 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, con nessun lato > 36 cm a foglio spiegato, o tagliati in forme non quadrate o rettangolari

    4823 40

    Carta con diagrammi per registratori grafici in bobine, in fogli o in dischi, in bobine di larghezza <= 36 cm, in fogli di forma quadrata o rettangolare, con nessun lato > 36 cm a foglio spiegato, o tagliata in dischi

    4823 70

    Articoli foggiati a stampo od ottenuti mediante pressatura, di pasta di carta, n.n.a.

    4906 00

    Piani e disegni di architetti, d'ingegneri e altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici o simili, ottenuti in originale a mano; testi manoscritti; riproduzioni fotografiche, su carta sensibilizzata e copie ottenute con carta carbone, dei piani, dei disegni o dei testi di cui sopra

    5105 39

    Peli fini cardati o pettinati (escl. lana e peli di capra del Kashmir (cashmere))

    5105 40

    Peli grossolani, cardati o pettinati

    5106 10

    Filati di lana cardata, contenenti almeno 85 %, in peso, di lana (escl. condizionati per la vendita al minuto)

    5106 20

    Filati prevalentemente di lana cardata, ma contenenti meno di 85 %, in peso, di lana (escl. condizionati per la vendita al minuto)

    5107 20

    Filati prevalentemente di lana pettinata, ma contenenti, in peso, meno di 85 % di lana (escl. condizionati per la vendita al minuto)

    5112 11

    Tessuti contenenti almeno 85 %, in peso, di lana pettinata o di peli fini pettinati, di peso non superiore a 200 g/m2 (escl. tessuti per usi tecnici della voce 5911 )

    5112 19

    Tessuti contenenti almeno 85 %, in peso, di lana pettinata o di peli fini pettinati, di peso superiore a 200 g/m2

    5205 21

    Filati di cotone, semplici, di fibre pettinate, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo non inferiore a 714,29 decitex (non inferiore a nm 14) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)

    5205 28

    Filati di cotone, semplici, di fibre pettinate, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo inferiore a 83,33 decitex (superiore a nm 120) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)

    5205 41

    Filati di cotone ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre pettinate, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo di filati semplici non inferiore a 714,29 decitex (non superiore a nm 14) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)

    5206 42

    Filati prevalentemente di cotone ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre pettinate, ma contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo di filati semplici non inferiore a 232,56 decitex ma inferiore a 714,29 decitex (superiore a nm 14, ma non superiore a nm 43) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)

    5209 11

    Tessuti di cotone contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, di peso superiore a 200 g/m2, ad armatura a tela, greggi

    5211 19

    Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m2, non imbianchiti (escl. ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4, nonché ad armatura a tela)

    5211 51

    Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m2, ad armatura a tela, stampati

    5211 59

    Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m2, stampati (escl. ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4, nonché ad armatura a tela)

    5308 20

    Filati di canapa

    5402 63

    Filati di polipropilene, incl. i monofilamenti di meno di 67 decitex, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) (escl. filati per cucire, filati condizionati per la vendita al minuto nonché filati testurizzati)

    5403 33

    Filati di acetato di cellulosa, incl. i monofilamenti di meno di 67 decitex, semplici (escl. filati per cucire, filati ad alta tenacità nonché filati condizionati per la vendita al minuto)

    5403 42

    Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) di acetato di cellulosa, incl. i monofilamenti di meno di 67 decitex (escl. filati per cucire, filati ad alta tenacità nonché filati condizionati per la vendita al minuto)

    5404 12

    Monofilamenti di polipropilene di 67 o più decitex, il cui diametro massimo non è superiore a 1 mm (escl. elastomeri)

    5404 19

    Monofilamenti sintetici di 67 o più decitex, il cui diametro massimo non è superiore a 1 mm (escl. di elastomeri e di polipropilene)

    5404 90

    Lamelle e forme simili, per esempio paglia artificiale, di materie tessili sintetiche, di larghezza apparente non superiore a 5 mm

    5407 30

    Tessuti di filati di filamenti sintetici, incl. i tessuti ottenuti con monofilamenti di 67 o più decitex e il cui diametro massimo non è superiore a 1 mm, costituiti da nappe di fili tessili parallelizzati sovrapposti ad angolo acuto o retto, fissate tra loro, nei punti di incrocio dei loro fili, da un legante o per termosaldatura

    5501 90

    Fasci di filamenti sintetici ai sensi della nota 1 del capitolo 55 (escl. acrilici o modacrilici, di poliesteri, di polipropilene, di nylon o di altre poliammidi)

    5502 10

    Fasci di filamenti artificiali ai sensi della nota 1 del capitolo 55, di acetato

    5503 19

    Fibre di nylon o di altre poliammidi in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura (escl. di aramidi)

    5503 40

    Fibre di polipropilene non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura

    5504 90

    Fibre artificiali in fiocco non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura (escl. di viscosa)

    5506 40

    Fibre di poliesteri in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura

    5507 00

    Fibre artificiali in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura

    5512 21

    Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti, in peso, almeno 85 % di fibre in fiocco acriliche o modacriliche, greggi o imbianchiti

    5512 99

    Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti, in peso, almeno 85 % di fibre sintetiche in fiocco, tinti, di filati di diversi colori o stampati (escl. di fibre acriliche o modacriliche o di poliesteri)

    5516 44

    Tessuti, prevalentemente di fibre artificiali in fiocco, ma contenenti, in peso, meno di 85 % di tali fibre, misti principalmente o unicamente con cotone, stampati

    5516 94

    Tessuti, prevalentemente di fibre artificiali in fiocco, ma contenenti, in peso, meno di 85 % di tali fibre, diversi dai misti principalmente o unicamente con cotone o con lana o peli fini o con filamenti sintetici o artificiali, stampati

    5601 29

    Ovatte di materie tessili e loro manufatti (escl. di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bébés) e altri oggetti igienici simili, ovatte e manufatti di ovatta impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari, nonché impregnati, spalmati o ricoperti di sostanze odorose, cosmetici, saponi detergenti ecc.)

    5601 30

    Borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili

    5604 90

    Filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica (escl. imitazioni di catgut, fili e corde forniti con ami o in forme diverse su lenze simulate)

    5605 00

    Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , di fibre tessili, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri oppure ricoperti di metallo (escl. filati ottenuti mescolando fibre tessili e fibre metalliche, con proprietà antistatiche; filati rinforzati da fili metallici; oggetti dalle caratteristiche di articoli di passamaneria)

    5607 41

    Spago per legare, di polietilene o di polipropilene

    5801 27

    Velluti e felpe a catena, di cotone (escl. tessuti ricci del tipo spugna, superfici tessili "tufted" nonché nastri, galloni e simili della voce 5806 )

    5803 00

    Tessuti a punto di garza (escl. nastri, galloni e simili della voce 5806 )

    5806 40

    Nastri, senza trama, di fili o di fibre parallelizzati e incollati (bolducs), di larghezza non superiore a 30 cm

    5901 10

    Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili

    5905 00

    Rivestimenti murali di materie tessili

    5908 00

    Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle, a incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate (escl. lucignoli ricoperti di cera come bastoncini di cera, micce e micce per detonatori, lucignoli di filati di materie tessili, nonché lucignoli di fibre di vetro)

    5910 00

    Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche impregnate, spalmate, ricoperte di materia plastica o stratificate con materia plastica o rinforzate di metallo o di altre materie (escl. di spessore inferiore a 3 mm, purché di lunghezza indeterminata o semplicemente tagliati a misura, nonché impregnati, spalmati, ricoperti con gomma o stratificati di gomma o fabbricati con fili o cordicelle tessili impregnati o spalmati di gomma)

    5911 10

    Tessuti, feltri e tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e simili manufatti per altri usi tecnici, compresi i nastri di velluto, impregnati di gomma, per il ricoprimento dei subbi

    5911 31

    Tessuti e feltri, senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o per macchine simili, per es. a pasta, ad amianto-cemento, di peso inferiore a 650 g/m2

    5911 32

    Tessuti e feltri, senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o per macchine simili, per es. a pasta, ad amianto-cemento, di peso di 650 g/m2 o più

    5911 40

    Tessuti per bruscole e fiscoli e tessuti spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, incl. quelli di capelli

    6001 99

    Velluti e felpe, a maglia (escl. di cotone o di fibre tessili o artificiali e stoffe dette a peli lunghi)

    6003 40

    Stoffe a maglia di larghezza non superiore a 30 cm, di fibre artificiali (escl. contenenti, in peso, almeno 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma nonché velluti, felpe, incl. stoffe dette "a peli lunghi", stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili, stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate nonché barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria della sottovoce 3006 10 30 )

    6005 36

    Stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai per galloni, di larghezza superiore a 30 cm, di fibre artificiali, gregge o imbianchite (escl. contenenti, in peso, almeno 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli lunghi, stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)

    6005 44

    Stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai per galloni, di larghezza superiore a 30 cm, di fibre artificiali, stampate (escl. contenenti, in peso, almeno 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli lunghi, stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)

    6006 10

    Stoffe a maglia, di larghezza superiore a 30 cm, di lana o di peli fini (escl. stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai per galloni, stoffe a maglia contenenti, in peso, almeno 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli lunghi, stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)

    6309 00

    Indumenti e accessori per abbigliamento, coperte, biancheria per la casa e articoli da arredamento, di materie tessili di qualunque tipo, compresi scarpe e copricapo, manifestamente usati, presentati alla rinfusa o in pacchi legati o in balle, sacchi o confezioni simili (escl. tappeti e altri rivestimenti di pavimenti nonché arazzi)

    6802 92

    Pietre calcaree di qualsiasi forma (escl. marmo, travertino e alabastro, piastrelle, cubi, tessere e articoli simili della sottovoce 6802 10 ; minuterie di fantasia; orologi, lampade e apparecchi per l'illuminazione e loro parti; lavori originali di scultura; blocchetti, lastre per pavimentazioni e bordi per marciapiedi)

    6804 23

    Mole e oggetti simili, senza basamento, per affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, di pietre naturali (escl. quelli di diamante naturale o sintetico agglomerato, le pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano e le mole, ecc., speciali per trapani dentari)

    6806 10

    Lana di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate fra loro, in massa, fogli o rotoli

    6806 90

    Miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento (escl. lana di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, vermiculite espansa, argilla espansa, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; lavori di calcestruzzo, di amianto, di amianto-cemento, di cellulosa- cemento o simili, miscele e altri lavori di amianto o a base di amianto; prodotti ceramici)

    6807 10

    Lavori di asfalto o di prodotti simili, per es. pece di petrolio, di carbone fossile, in rotoli

    6807 90

    Lavori di asfalto o di prodotti simili, per es. pece di petrolio, di carbone fossile (escl. i prodotti in rotoli)

    6809 19

    Tavole, lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle e articoli simili, di gesso o di composizioni a base di gesso (escl. ornati, unicamente rivestiti o rinforzati con carta o cartone e i lavori a base di gesso per scopi di isolamento termico o acustico)

    6810 91

    Elementi prefabbricati per l'edilizia o per il genio civile, di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati

    6811 81

    Lastre di cellulosa-cemento o simili, ondulate, non contenenti asbesto

    6811 82

    Lastre, pannelli, piastrelle, tegole e articoli simili, di cellulosa-cemento o simili, non contenenti amianto (escl. lastre ondulate)

    6811 89

    Lavori di cellulosa-cemento o simili, non contenenti amianto (escl. lastre anche ondulate, pannelli, tegole e simili)

    6813 89

    Guarnizioni di frizione, per esempio piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine per frizioni e simili, a base di sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie (escl. contenenti amianto e guarnizioni per freni)

    6814 90

    Mica lavorata e lavori di mica (escl. isolatori elettrici, parti di isolanti, resistenze e condensatori; occhiali di protezione di mica e loro lenti; mica in forma di ornamenti per alberi di Natale; lastre, fogli e nastri di mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto)

    6901 00

    Mattoni, lastre, piastrelle e altri pezzi ceramici di farine silicee fossili, per es. kieselgur, tripolite, diatomite, o di terre silicee simili

    6904 10

    Mattoni da costruzione (escl. i prodotti di farine silicee fossili o di terre silicee simili e i mattoni refrattari della voce 6902 )

    6905 10

    Tegole

    6905 90

    Elementi di camini, condotti del fumo, ornamenti architettonici, di ceramica e altri prodotti ceramici per l'edilizia (escl. prodotti di farine silicee fossili o di terre silicee simili, pezzi ceramici da costruzione refrattari, tubi e altri pezzi per canalizzazioni o per usi simili e tegole)

    6906 00

    Tubi, grondaie e accessori per tubazioni, di ceramica (escl. prodotti di farine silicee fossili o di terre silicee simili, prodotti ceramici refrattari, condotte di fumo, tubi specificamente realizzati per laboratori, tubi e pezzi isolanti e altri tubi per usi elettrotecnici)

    6907 22

    Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento di ceramica con coefficiente di assorbimento d'acqua, in peso, superiore a 0,5 % ma non superiore a 10 % (escl. prodotti refrattari, cubi, tessere per mosaico, ceramiche di finitura)

    6907 40

    Ceramica di finitura (escl. prodotti refrattari)

    6909 90

    trogoli, tinozze e recipienti simili per l'economia rurale, di ceramica; giare e recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio, di ceramica (escl. recipienti da laboratorio per qualsiasi uso, brocche per negozi e oggetti per la casa)

    7002 20

    Barre e bacchette di vetro, non lavorate

    7002 31

    Tubi di quarzo o di altra silice fusi, non lavorati

    7002 32

    Tubi di vetro con coefficiente di dilatazione lineare <= 5 x 10-6 per Kelvin a una temperatura compresa tra 0°C e 300°C, non lavorati (escl. quelli con coefficiente di dilatazione lineare <= 5 x 10-6 per Kelvin a una temperatura compresa tra 0°C e 300°C)

    7002 39

    Tubi di vetro, non lavorati (escl. quelli con coefficiente di dilatazione lineare <= 5 x 10-6 per Kelvin a una temperatura compresa tra 0°C e 300°C o quelli di quarzo o di altra silice fusi)

    7003 30

    Profilati di vetro, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorati

    7004 20

    Vetro tirato o soffiato, in fogli, colorato nella massa, opacizzato, placcato o con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato

    7005 10

    Vetro flottato e levigato o smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato (escl. vetro armato)

    7005 30

    Vetro flottato e vetro levigato e smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, armato, ma non altrimenti lavorato

    7007 11

    Vetri temperati di sicurezza, di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione in automobili, veicoli aerei, veicoli spaziali, navi o altri veicoli

    7007 29

    Vetri di sicurezza, formati da fogli aderenti fra loro (escl. quelli di dimensione e di formato che permettono la loro utilizzazione in autoveicoli, veicoli aerei, navi e altri veicoli; vetri isolanti a pareti multiple)

    7011 10

    Ampolle e involucri tubolari, incl. lampadine e tubi, aperti, e loro parti di vetro, senza guarnizioni, per l'illuminazione elettrica

    7202 92

    Ferro-vanadio

    7207 12

    Semiprodotti di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso,< 0,25% di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e la cui larghezza è >= al doppio dello spessore

    7208 25

    Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore >= 4,75 mm, decapati, senza motivi in rilievo

    7208 90

    Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciaio, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo e ulteriormente trattati, ma non placcati né rivestiti

    7209 25

    Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, non arrotolati, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, di spessore >= 3 mm

    7209 28

    Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, non arrotolati, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, di spessore < 0,5 mm

    7210 90

    Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti (escl. stagnati, piombati, zincati, rivestiti di ossidi di cromo o di cromo e ossidi di cromo o rivestiti di alluminio, dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche)

    7211 13

    Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati a caldo sulle quattro facce o con cilindri scanalati, non placcati né rivestiti, di larghezza > 150 mm ma < 600 mm, di spessore >= 4 mm, non arrotolati, senza motivi in rilievo, comunemente denominati "larghi piatti" o "acciai universali"

    7211 14

    Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore >= 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")

    7211 29

    Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, >= 0,25% di carbonio

    7212 10

    Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, stagnati

    7212 60

    Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati

    7213 20

    Vergella o bordione di acciai non legati automatici, laminati a caldo (escl. quelli aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione)

    7213 99

    Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati, laminati a caldo (escl. quelli di sezione circolare con diametro < 14 mm, vergella o bordione di acciai automatici, e quelli aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione)

    7215 50

    Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente ottenute o rifinite a freddo (escl. quelle di acciai automatici)

    7216 10

    Profilati a U, a I o a H di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza < 80 mm

    7216 22

    Profilati a T di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza < 80 mm

    7216 33

    Profilati a H di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza >= 80 mm

    7216 69

    Profilati di ferro o di acciai non legati, semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo (escl. quelli ottenuti da lamiere profilate)

    7218 91

    Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale rettangolare

    7219 24

    Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati, di spessore < 3 mm

    7222 30

    Barre di acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate o semplicemente fucinate, o fucinate, o altrimenti ottenute a caldo e ulteriormente trattate

    7224 10

    Acciai, acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)

    7225 19

    Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza >= 600 mm, a grani non orientati

    7225 30

    Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, semplicemente laminati a caldo, arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")

    7225 99

    Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli zincati e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")

    7226 91

    Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm, semplicemente laminati a caldo (escl. i prodotti di acciai rapidi o acciai al silicio detti "magnetici")

    7228 30

    Barre e profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, semplicemente laminati o estrusi a caldo (escl. prodotti di acciai rapidi e di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e vergella o bordione laminati a caldo)

    7228 60

    Barre e profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, ottenuti o rifiniti a freddo e ulteriormente trattati o rifiniti a caldo e ulteriormente trattati, n.n.a. (escl. quelli di acciai rapidi e di acciai silico-manganese, i semiprodotti, i prodotti laminati piatti e vergella o bordione di acciai inossidabili laminati a caldo)

    7228 70

    Profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.

    7228 80

    Barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

    7229 90

    Fili di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre e profilati e fili di acciai silico-manganese)

    7301 20

    Profilati, ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio

    7304 24

    Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di acciai inossidabili

    7305 39

    Tubi di sezione trasversale circolare e con un diametro esterno > 406,4 mm, di ferro o di acciaio, saldati (escl. prodotti saldati longitudinalmente o dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o per l'estrazione del petrolio o del gas)

    7306 50

    Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)

    7307 22

    Gomiti, curve e manicotti, filettati

    7309 00

    Serbatoi, cisterne, vasche, tini e altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

    7314 12

    Tele metalliche continue o senza fine, per macchine, di fili di acciaio inossidabile

    7318 24

    Copiglie, pernotti e chiavette, di ferro o di acciaio

    7320 20

    Molle a elica, di ferro o di acciaio (escl. molle a spirale piana, molle per orologi, molle per bastoni e manici di ombrelli o parasole e ammortizzatori della sezione 17)

    7322 90

    Generatori e distributori di aria calda, compresi i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata, a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ferro o acciaio

    7324 29

    Vasche da bagno di lamiera di acciaio

    7407 10

    Barre e profilati di rame raffinato

    7408 11

    Fili di rame raffinato, di sezione trasversale massima > 6 mm

    7408 19

    Fili di rame raffinato, di sezione trasversale massima <= 6 mm

    7409 11

    Lamiere e nastri, di rame raffinato, arrotolati, di spessore > 0,15 mm (escl. lamiere e nastri stirati nonché nastri isolati per l'elettricità)

    7409 19

    Lamiere e nastri, di rame raffinato, non arrotolati, di spessore > 0,15 mm (escl. lamiere e nastri stirati nonché nastri isolati per l'elettricità)

    7409 40

    Lamiere e lastre di leghe a base di rame-nichel "cupronichel" o di rame-nichel-zinco "argentone", di spessore > 0,15 mm (escl. lamiere e lastre stirate, nonché nastri isolati per l'elettricità)

    7411 29

    Tubi di leghe di rame (escl. di leghe a base di rame-zinco "ottone", di rame-nichel "cupronichel" e di rame-nichel-zinco "argentone")

    7415 21

    Rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla), di rame

    7505 11

    Barre, profilati e fili, di nichel non legato, n.n.a. (escl. articoli isolati per l'elettricità)

    7505 21

    Fili di nichel non legato (escl. articoli isolati per l'elettricità)

    7506 10

    Lamiere, nastri e fogli di nichel non legato (escl. lamiere e nastri stirati)

    7507 11

    Tubi di nichel non legato

    7508 90

    Lavori di nichel

    7605 19

    Fili di alluminio non legato, di sezione trasversale massima <= 7 mm (escl. trefoli, cavi, corde e altri oggetti della voce 7614 , fili isolati per l'elettricità nonché corde per strumenti musicali)

    7605 29

    Fili di leghe di alluminio, di sezione trasversale massima <= 7 mm (escl. trefoli, cavi, corde e altri oggetti della voce 7614 , fili isolati per l'elettricità, corde per strumenti musicali)

    7606 92

    Lamiere e nastri, di leghe di alluminio, di spessore > 0,2 mm (non di forma quadrata o rettangolare)

    7607 20

    Fogli e nastri sottili di alluminio, con supporto, di spessore (non compreso il supporto) <= 0,2 mm (escl. fogli per l'impressione a caldo della voce 3212 e fogli confezionati come decorazioni per alberi di Natale)

    7611 00

    Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili, di alluminio, per qualsiasi materia (escl. per gas compressi o liquefatti), di capacità > 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo (escl. contenitori appositamente costruiti e attrezzati per uno o più modi di trasporto)

    7612 90

    Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, incl. astucci tubolari rigidi, di alluminio, per qualsiasi materia (escl. quelli per gas compressi o liquefatti), di capacità <= 300 l, n.n.a.

    7613 00

    Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti

    7616 10

    Punte, chiodi, rampini, viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle e oggetti simili

    7804 11

    Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo - lamiere, fogli e nastri - fogli e nastri di spessore (non compreso il supporto) non superiore a 0,2mm

    7804 19

    Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo - lamiere, fogli e nastri - altro

    7905 00

    Lamiere, fogli e nastri, di zinco

    8001 20

    Leghe di stagno greggio

    8003 00

    Barre, profilati e fili, di stagno

    8007 00

    Oggetti di stagno

    8101 10

    Polveri di tungsteno

    8102 97

    Cascami e avanzi di molibdeno (escl. ceneri e residui contenenti molibdeno)

    8105 90

    Oggetti di cobalto

    8109 31

    Cascami e avanzi di zirconio – con un contenuto di afnio inferiore a 1/500 in peso

    8109 39

    Cascami e avanzi di zirconio – altri

    8109 91

    Lavori di zirconio – con un contenuto di afnio inferiore a 1/500 in peso

    8109 99

    Lavori di zirconio – altri

    8202 20

    Lame di seghe a nastro, di metalli comuni

    8207 60

    Utensili per alesare o scanalare

    8208 10

    Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici – per la lavorazione dei metalli

    8208 20

    Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici – per la lavorazione del legno

    8208 30

    Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici – per l'industria alimentare

    8208 40

    Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici – per macchine agricole, orticole o forestali

    8208 90

    Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici – altri

    8301 20

    Serrature del tipo utilizzato per autoveicoli, di metalli comuni

    8301 70

    Chiavi presentate isolatamente

    8302 30

    Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili per autoveicoli

    8307 10

    Tubi flessibili di ferro o di acciaio, anche con i loro accessori

    8309 90

    Tappi, incl. tappi a passo di vite e tappi versatori, coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni (escl. tappi a corona)

    8402 12

    Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore inferiore o uguale a 45 t

    8402 19

    Altre caldaie a vapore, comprese le caldaie miste

    8402 20

    Caldaie dette "ad acqua surriscaldata"

    8402 90

    Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette "ad acqua surriscaldata" – parti

    8404 10

    Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 , p. es. economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura e recuperatori di gas

    8404 20

    Condensatori per macchine a vapore

    8404 90

    Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori – parti

    8405 90

    Parti di generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, n.n.a.

    8406 90

    Turbine a vapore – parti

    8412 10

    Propulsori a reazione diversi dai turboreattori

    8412 21

    Motori – a movimento rettilineo (cilindri)

    8412 29

    Motori idraulici – altri

    8412 39

    Motori pneumatici – altri

    8414 90

    Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti a estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti; cabine di sicurezza biologica a tenuta di gas, anche filtranti – parti

    8415 83

    Altre macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente – senza attrezzatura frigorifera

    8416 10

    Bruciatori a combustibili liquidi

    8416 20

    Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili solidi polverizzati o a gas, incl. i bruciatori misti

    8416 30

    Focolari automatici, incl. i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili (escl. bruciatori)

    8416 90

    Parti di bruciatori per l'alimentazione di focolari quali focolari automatici, incl. i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili

    8417 20

    Forni per i prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria, non elettrici

    8419 19

    Scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione (escl. scaldacqua a riscaldamento immediato a gas e caldaie per riscaldamento centralizzato)

    8420 99

    Parti di calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine – altri

    8421 19

    Centrifughe, incl. gli idroestrattori centrifughi – altri

    8421 91

    Parti di centrifughe, incl. idroestrattori centrifughi

    8424 89

    Altri apparecchi – altri

    8424 90

    Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto – parti

    8425 11

    Paranchi a motore elettrico

    8426 12

    Gru a portale mobile su pneumatici e carrelli-elevatori detti "cavaliers"

    8426 99

    Bighe, gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti "cavaliers" e carrelli-gru – altri

    8428 20

    Apparecchi elevatori o trasportatori, pneumatici

    8428 32

    Altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci – altri, a benna

    8428 33

    Altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci – altri, a nastro o a cinghia

    8428 90

    Altre macchine e apparecchi

    8429 19

    Apripista (bulldozers, angledozers) – altri

    8429 59

    Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici – altri

    8430 10

    Battipali e macchine per l'estrazione dei pali

    8430 39

    Tagliatrici, abbattitrici e macchine per perforare trafori e gallerie – altre

    8439 10

    Macchine e apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche

    8439 30

    Macchine e apparecchi per la finitura della carta o del cartone

    8440 90

    Macchine e apparecchi per legare o rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli – parti

    8441 30

    Macchine per fabbricare scatole, casse, tubi, tamburi o contenitori simili, diverse dalle macchine per foggiare a stampo

    8442 40

    Parti di macchine, apparecchi e materiale

    8443 13

    altre macchine e apparecchi per la stampa in offset

    8443 15

    Macchine e apparecchi per la stampa, tipografici, non alimentati a bobine (esclusi macchine e apparecchi flessografici)

    8443 16

    Macchine e apparecchi per la stampa, flessografici

    8443 17

    Macchine e apparecchi, per la stampa, eliografici

    8443 91

    Parti e accessori di macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442

    8444 00

    Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali

    8448 11

    Ratiere (meccanismi d'armatura) e meccanismi Jacquard; riduttori, perforatrici e copiatrici di cartoni, macchine per allacciare i cartoni dopo le perforazioni

    8448 19

    Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 , 8445 , 8446 o 8447 – altri

    8448 33

    Fusi e loro alette, anelli e cursori

    8448 42

    Pettini, licci e quadri di licci

    8448 49

    Parti e accessori di telai per tessitura o delle loro macchine e apparecchi ausiliari – altri

    8448 51

    Platine, aghi e oggetti analoghi che partecipano alla formazione delle maglie

    8451 10

    Macchine per pulire a secco

    8451 29

    Macchine per asciugare – altre

    8451 30

    Macchine e presse per stirare, comprese le presse per fissaggio

    8451 90

    Macchine e apparecchi (diversi dalle macchine della voce 8450 ) per lavare, pulire, strizzare, asciugare, stirare, pressare (comprese le presse per fissaggio), imbianchire, tingere, apprettare, rifinire, intonacare o impregnare filati, tessuti o lavori di materie tessili e macchine per il rivestimento dei tessuti o di altri supporti utilizzati per la fabbricazione di copripavimenti, come linoleum; macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti – parti

    8453 10

    Macchine e apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli

    8453 80

    Altre macchine e apparecchi

    8453 90

    Macchine e apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle, escluse le macchine per cucire – parti

    8454 10

    Convertitori

    8459 10

    Unità di lavorazione con guida di scorrimento

    8459 70

    Filettatrici o maschiatrici

    8461 20

    Macchine per limare o per sbozzare, per la lavorazione di metalli, carburi metallici o cermet

    8461 30

    Macchine per brocciare, per la lavorazione di metalli, carburi metallici o cermet

    8461 40

    Macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi

    8461 90

    Macchine per piallare, limare, sbozzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare e altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove – altre

    8465 20

    Centri di lavorazione

    8465 93

    Macchine per smerigliare, pomiciare o lucidare

    8465 94

    Macchine per curvare o montare

    8466 10

    Portautensili e filiere a scatto automatico

    8466 92

    Altre parti e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465 compresi i portapezzi e i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori e altri dispositivi speciali da applicare su macchine; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie – per macchine della voce 8464

    8472 10

    Duplicatori

    8472 30

    Macchine per selezionare, piegare, mettere in busta o sottofascia la posta, macchine per aprire, chiudere o sigillare la corrispondenza e macchine per apporre od obliterare i francobolli

    8473 21

    Parti e accessori di macchine calcolatrici, elettroniche, delle sottovoci 8470 10 , 8470 21 o 8470 29

    8474 10

    Macchine e apparecchi per selezionare, vagliare, separare o lavare

    8474 39

    Macchine e apparecchi per mescolare o impastare – altri

    8474 80

    Macchine e apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia – altre macchine e apparecchi

    8475 21

    Macchine per la fabbricazione di fibre ottiche e dei loro sbozzati

    8475 29

    Macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro – altre

    8475 90

    Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro; macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro – parti

    8477 40

    Formatrici sotto vuoto e altre termoformatrici

    8477 51

    Per formare o rigenerare i pneumatici o per formare o modellare le camere d'aria

    8479 10

    Macchine e apparecchi per lavori pubblici, l'edilizia o lavori analoghi

    8479 30

    Presse per la fabbricazione di pannelli di particelle o di fibre di legno o di altre materie legnose e altre macchine e apparecchi per il trattamento del legno o del sughero

    8479 50

    Robot industriali, non nominati né compresi altrove

    8479 90

    Macchine e apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove nel capitolo 84 – parti

    8480 20

    Piastre di fondo per forme

    8480 30

    Modelli per forme

    8480 60

    Forme per materie minerali

    8481 10

    Valvole di riduzione della pressione

    8481 20

    Valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche

    8481 40

    Valvole di troppo pieno o di sicurezza

    8482 40

    Cuscinetti a rulli conici, compresi gli assemblaggi di coni e rulli conici

    8482 91

    Sfere, cilindri, rulli e aghi

    8482 99

    Altre parti

    8484 10

    Guarnizioni metalloplastiche

    8484 20

    Giunti di tenuta stagna meccanici

    8484 90

    Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici – altre

    8501 33

    Altri motori a corrente continua; generatori a corrente continua, diversi dai generatori fotovoltaici – di potenza superiore a 75 kW e inferiore o uguale a 375 kW

    8501 62

    Generatori a corrente alternata (alternatori), diversi dai generatori fotovoltaici – di potenza superiore a 75 kVA e inferiore o uguale a 375 kVA

    8501 63

    Generatori a corrente alternata (alternatori), diversi dai generatori fotovoltaici – di potenza superiore a 375 kVA e inferiore o uguale a 750 kVA

    8501 64

    Generatori a corrente alternata (alternatori), diversi dai generatori fotovoltaici – di potenza superiore a 750 kVA

    8502 31

    Gruppi elettrogeni a energia eolica

    8502 39

    Altri gruppi elettrogeni – altri

    8502 40

    Convertitori rotanti elettrici

    8504 33

    Trasformatori di potenza superiore a 16 kVA e inferiore o uguale a 500 kVA

    8504 34

    Trasformatori di potenza superiore a 500 kVA

    8505 20

    Accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici

    8506 90

    Pile e batterie di pile elettriche – parti

    8507 30

    Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare – al nichel-cadmio

    8514 31

    Forni a fascio di elettroni

    8525 50

    Apparecchi trasmittenti

    8530 90

    Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione di messaggi) di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, strade, vie fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi (diversi da quelli della voce 8608 ) – parti

    8532 10

    Condensatori fissi costruiti per le reti elettriche di 50/60 Hz e capaci di assorbire una potenza reattiva >= 0,5 kvar (condensatori di potenza)

    8533 29

    Altre resistenze fisse – altre

    8535 30

    Sezionatori e interruttori

    8535 90

    Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000  V – altri

    8539 41

    Lampade ad arco

    8540 20

    Tubi per telecamere, tubi convertitori o intensificatori di immagini; altri tubi a fotocatodo

    8540 60

    Altri tubi catodici

    8540 79

    Tubi per iperfrequenza (per esempio: magnetron, clistron, tubi a onde progressive, carcinotron), esclusi i tubi comandati mediante griglia – altri

    8540 81

    Tubi per ricezione e tubi per amplificazione

    8540 89

    Altre lampade, tubi e valvole – altri

    8540 91

    Parti di tubi catodici

    8540 99

    Altre parti

    8543 10

    Acceleratori di particelle

    8547 90

    Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546 ; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente – altri

    8602 90

    Locomotive e locotrattori, ad accumulatori elettrici

    8604 00

    Veicoli per la manutenzione o il servizio delle strade ferrate o simili, anche semoventi (per esempio: carri-officina, carri-gru, carri attrezzati per rincalzare la ghiaia, per l'allineamento delle rotaie, vetture di prova e draisine)

    8606 92

    Altri carri per il trasporto di merci su rotaie – aperti, a pareti non amovibili di altezza superiore a 60 cm (cassoni ribaltabili)

    8701 21

    Trattori stradali per semirimorchi – azionati unicamente da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel)

    8701 22

    Trattori stradali per semirimorchi – azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel) e da motore elettrico come i motori per la propulsione

    8701 23

    Trattori stradali per semirimorchi – azionati da motore a pistone con accensione a scintilla e da motore elettrico come i motori per la propulsione

    8701 24

    Trattori stradali per semirimorchi – azionati unicamente da motore elettrico per la propulsione

    8701 30

    Trattori a cingoli (escl. motocoltivatori)

    8704 10

    Autocarri a cassone ribaltabile detti "dumpers" costruiti per essere utilizzati fuori della rete stradale

    8704 22

    Altri autoveicoli per il trasporto di merci – di peso a pieno carico superiore a 5 t e inferiore o uguale a 20 t

    8704 32

    Altri autoveicoli per il trasporto di merci – di peso a pieno carico superiore a 5 t

    8705 20

    Derricks automobili per il sondaggio o la perforazione

    8705 30

    Autopompe antincendio

    8705 90

    Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche) – altri

    8709 90

    Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti – parti

    8716 20

    Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti, per usi agricoli

    8716 39

    Altri rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci – altri

    9010 10

    Apparecchi e materiale per lo sviluppo automatico di pellicole fotografiche, di film cinematografici o di carta fotografica in rotoli o per la stampa automatica di pellicole sviluppate su rotoli di carta fotografica

    9015 40

    Strumenti e apparecchi di fotogrammetria

    9015 80

    Altri strumenti e apparecchi

    9015 90

    Strumenti e apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri – parti e accessori

    9029 10

    Contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri e contatori simili

    9031 20

    Banchi di prova

    9032 81

    Altri strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo automatici – idraulici o pneumatici – altri

    9401 10

    Sedili dei tipi utilizzati per veicoli aerei

    9401 20

    Sedili dei tipi utilizzati per autoveicoli

    9403 30

    Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici

    9406 10

    Costruzioni prefabbricate di legno

    9406 90

    Costruzioni prefabbricate, anche incomplete o non ancora montate – altre

    9606 30

    Dischetti per bottoni e altre parti di bottoni; sbozzi di bottoni

    9608 91

    Pennini da scrivere e punte per pennini

    9612 20

    Tamponi per inchiostro, inchiostrati o meno, con o senza scatole

    ALLEGATO XXIV

    ELENCO DELLE MERCI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 sexies bis, paragrafo 4, lettera a)

    Codice NC

    Nome delle merci

    2810 00 10

    Triossido di diboro

    2810 00 90

    Ossidi di boro; acidi borici (escluso triossido di diboro)

    2812 15 00

    Monocloruro di zolfo

    2814 10 00

    Ammoniaca anidra

    2825 20 00

    Ossido e idrossido di litio

    2905 42 00

    Pentaeritritolo "pentaeritrite"

    2909 19 90

    Eteri, aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati e nitrosi (esclusi etere dietilico e ossido di terz-butile e etile (ossido di etile e terz-butile, ETBE))

    3006 92 00

    Rifiuti farmaceutici

    3105 30 00

    Diidrogenoortofosfato di ammonio (escluso quello in tavolette o forme simili, o in imballaggi di un peso lordo <= 10 kg)

    3105 40 00

    Diidrogenoortofosfato di ammonio anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonico

    (escluso quello in tavolette o forme simili, o in imballaggi di un peso lordo <= 10 kg).

    3811 19 00

    Antidetonanti per benzina (esclusi quelli a base di composti di piombo)

    ex 7203

    Ferro ridotto diretto o altro ferro spugnoso

    ex 7204

    Rottame ferroso».

    ";

    (1)  Contenente 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi.


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