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Document 32022R0518

    Regolamento delegato (UE) 2022/518 della Commissione del 13 gennaio 2022 che modifica il regolamento delegato (UE) 2018/985 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati veicoli agricoli e forestali dotati di motori nell’intervallo di potenza pari o superiore a 56 kW e inferiore a 130 kW al fine di fare fronte agli effetti della crisi dovuta alla COVID-19 (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2022/54

    GU L 104 del 1.4.2022, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/518/oj

    1.4.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 104/56


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/518 DELLA COMMISSIONE

    del 13 gennaio 2022

    che modifica il regolamento delegato (UE) 2018/985 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati veicoli agricoli e forestali dotati di motori nell’intervallo di potenza pari o superiore a 56 kW e inferiore a 130 kW al fine di fare fronte agli effetti della crisi dovuta alla COVID-19

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 6,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 167/2013, per i motori montati sui veicoli agricoli e forestali vigono i limiti di emissione di inquinanti della fase V e le disposizioni transitorie di cui al regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

    (2)

    Vista l’interruzione continuata dovuta alla pandemia di COVID-19, con il regolamento (UE) 2021/1068 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) è stato modificato il regolamento (UE) 2016/1628 per prorogare i termini del 2021 per le macchine mobili non stradali dotate di motori di transizione nell’intervallo di potenza compreso tra 56 kW e 130 kW. Il termine del 30 giugno 2021 per la produzione delle macchine dotate di tali motori è stato prorogato di 6 mesi, mentre il termine del 31 dicembre 2021 per l’immissione sul mercato delle macchine dotate di tali motori è stato prorogato di nove mesi.

    (3)

    L’interruzione continuata della catena di approvvigionamento e della produzione causata dalla pandemia di COVID-19 provoca ancora ritardi nella produzione e nell’immissione sul mercato dei veicoli agricoli e forestali dotati di motori di transizione di potenza compresa tra 56 kW e 130 kW. Al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno, garantire la certezza del diritto ed evitare possibili perturbazioni del mercato, è necessario prorogare le disposizioni transitorie del regolamento delegato (UE) 2018/985 della Commissione (4) relative a tali categorie di motori.

    (4)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2018/985.

    (5)

    Dato che la proroga delle disposizioni transitorie non determinerà ripercussioni ambientali, visto che i motori di transizione in questione sono già stati prodotti, le proroghe dei periodi in questione dovrebbero essere di nove mesi e sei mesi per rispecchiare le proroghe di cui al regolamento (UE) 2016/1628.

    (6)

    Alla luce del fatto che il periodo di transizione previsto all’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2018/985 per determinati motori terminerà il 31 dicembre 2021 e che i costruttori avevano tempo fino al 30 giugno 2021 per produrre veicoli agricoli e forestali dotati di motori di transizione di tali sottocategorie, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o luglio 2021. Tale disposizione è resa necessaria dal fatto che l’interruzione continuata dovuta alla pandemia di COVID-19 non era prevedibile, come pure dall’esigenza di garantire la certezza del diritto e la parità di trattamento dei costruttori indipendentemente dal fatto che abbiano prodotto veicoli agricoli e forestali prima o dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All’articolo 13, paragrafo 5, è aggiunto il comma seguente:

    «Per i motori delle sottocategorie della categoria NRE per i quali la data obbligatoria di applicazione di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2016/1628 con riferimento all’immissione sul mercato dei motori di fase V è il 1o gennaio 2020, fatta eccezione per i motori di cui al terzo comma, gli Stati membri autorizzano una proroga di nove mesi del periodo di 24 mesi di cui al primo e secondo comma e una proroga di sei mesi del periodo di 18 mesi di cui al secondo comma.».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2021.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53).

    (3)  Regolamento (UE) 2021/1068 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che modifica il regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per alcune macchine munite di motori nell’intervallo di potenza pari o superiore a 56 kW e inferiore a 130 kW e pari o superiore a 300 kW, al fine di far fronte agli effetti della crisi COVID-19 (GU L 230 del 30.6.2021, pag. 1).

    (4)  Regolamento delegato (UE) 2018/985 della Commissione, del 12 febbraio 2018, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione dei veicoli agricoli e forestali e dei loro motori e che abroga il regolamento delegato (UE) 2015/96 della Commissione (GU L 182 del 18.7.2018, pag. 1).


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