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Document 32022R0474
Commission Delegated Regulation (EU) 2022/474 of 17 January 2022 amending Annex II to Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards specific requirements for the production and use of non-organic, in-conversion and organic seedlings and other plant reproductive material (Text with EEA relevance)
Regolamento delegato (UE) 2022/474 della Commissione del 17 gennaio 2022 che modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per la produzione e l’utilizzo di plantule non biologiche, in conversione e biologiche e di altro materiale riproduttivo vegetale (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento delegato (UE) 2022/474 della Commissione del 17 gennaio 2022 che modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per la produzione e l’utilizzo di plantule non biologiche, in conversione e biologiche e di altro materiale riproduttivo vegetale (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2022/101
GU L 98 del 25.3.2022, p. 1–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
25.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 98/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/474 DELLA COMMISSIONE
del 17 gennaio 2022
che modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per la produzione e l’utilizzo di plantule non biologiche, in conversione e biologiche e di altro materiale riproduttivo vegetale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 2, lettere b) ed e),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2018/848, in particolare l’allegato II, parte I, stabilisce alcuni requisiti per quanto riguarda l’uso del materiale riproduttivo vegetale in conversione e non biologico. |
(2) |
Tenuto conto della soppressione graduale delle deroghe all’uso di materiale riproduttivo vegetale biologico di cui all’articolo 53 del regolamento (UE) 2018/848, è importante aumentare la produzione e l’immissione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione. |
(3) |
Tuttavia, per alcune specie orticole la disponibilità attuale di sementi biologiche e in conversione è limitata, e l’utilizzo di sementi non biologiche per la produzione di plantule come materiale riproduttivo vegetale, coltivato in condizioni biologiche, è una tecnica comune. |
(4) |
Le banche dati e i sistemi di cui all’articolo 26, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2018/848 in cui gli Stati membri sono tenuti a rendere pubbliche le informazioni sulla disponibilità di materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione non includono le plantule. Data la natura particolare delle plantule e la durata variabile dei loro cicli di produzione, è necessario chiarire le norme relative al loro utilizzo nella produzione biologica. La disponibilità di sementi biologiche e in conversione per la specie e la varietà in questione dovrebbe essere presa in considerazione per stabilire la potenziale disponibilità sul mercato di plantule biologiche e in conversione. |
(5) |
A norma dell’articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848 il materiale riproduttivo vegetale non biologico può essere commercializzato anche come prodotto in conversione a condizione che tale materiale abbia completato un periodo di conversione di almeno 12 mesi. L’uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione dovrebbe essere prioritario rispetto all’uso di materiale riproduttivo vegetale non biologico. In tale contesto è necessario chiarire che le «plantule in conversione» possono essere utilizzate quando il loro ciclo colturale è durato almeno 12 mesi su un appezzamento che ha completato un periodo di conversione di 12 mesi o se coltivate in contenitori o su un appezzamento, a condizione che le plantule provengano da sementi in conversione raccolte da piante coltivate su un appezzamento che ha completato un periodo di conversione di 12 mesi. |
(6) |
Per quanto riguarda le plantule è tuttavia necessario vietare l’uso di plantule non biologiche per le colture che hanno completato un ciclo di produzione in un unico periodo vegetativo, dal trapianto delle plantule al primo raccolto del prodotto finale, al fine di garantire l’integrità dei prodotti biologici che potrebbe essere compromessa in caso di presenza di residui nei semi non biologici utilizzati come materiale di partenza. |
(7) |
Per taluni frutti, viti e specie o varietà ornamentali, la disponibilità di piante madri o, se del caso, di altre piante destinate alla produzione di materiale riproduttivo vegetale coltivate in conformità dell’allegato II, parte I, punto 1.8.2, del regolamento (UE) 2018/848 è insufficiente. Inoltre vi sono pochi vivai di frutta e viti biologiche che lavorano attualmente con piante madri coltivate in conformità del punto 1.8.2 a causa degli investimenti a lungo termine e delle difficoltà tecniche per garantire il pieno rispetto della certificazione di qualità e dei requisiti fitosanitari. |
(8) |
Al fine di promuovere l’ulteriore sviluppo di questo settore produttivo altamente specializzato, è opportuno introdurre la possibilità di autorizzare l’uso di materiale riproduttivo vegetale non biologico coltivato in condizioni biologiche per la produzione di materiale riproduttivo vegetale da commercializzare e utilizzare per le colture biologiche, purché siano rispettate determinate condizioni. |
(9) |
Gli operatori che producono tale materiale riproduttivo vegetale dovrebbero essere autorizzati a rendere pubbliche, su base volontaria, le informazioni sulla disponibilità di tale materiale nei sistemi nazionali istituiti a norma dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848. Ciò consentirà agli operatori di scegliere il materiale riproduttivo vegetale coltivato con il metodo biologico qualora non sia disponibile materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione. |
(10) |
Al fine di garantire la coerenza, le autorizzazioni a utilizzare materiale riproduttivo vegetale non biologico coltivato in condizioni biologiche per la produzione di materiale riproduttivo vegetale dovrebbero scadere contemporaneamente alle deroghe all’uso di materiale riproduttivo vegetale biologico. La Commissione dovrebbe monitorare la disponibilità di materiale riproduttivo vegetale biologico e porrà fine a tali autorizzazioni o le prorogherà alla luce delle conclusioni relative alla disponibilità di materiale riproduttivo vegetale biologico presentate nella relazione di cui all’articolo 53, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848 e in conformità dell’articolo 53, paragrafo 2, di tale regolamento. |
(11) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (UE) 2018/848. |
(12) |
Al fine di evitare un vuoto giuridico, il presente regolamento dovrebbe applicarsi retroattivamente a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO
L’allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848 è così modificato:
a) |
il punto 1.8.5.1 è così modificato:
Prima di chiedere l’autorizzazione, gli operatori consultano la banca dati di cui all’articolo 26, paragrafo 1, o i sistemi di cui all’articolo 26, paragrafo 2, per verificare se il pertinente materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione o il materiale riproduttivo vegetale autorizzato conformemente al punto 1.8.6 è disponibile, e quindi se la richiesta è giustificata.»; |
b) |
il punto 1.8.5.2 è così modificato:
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c) |
sono inseriti i seguenti punti 1.8.5.8 e 1.8.6:
|