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Document 32022R0474

    Regolamento delegato (UE) 2022/474 della Commissione del 17 gennaio 2022 che modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per la produzione e l’utilizzo di plantule non biologiche, in conversione e biologiche e di altro materiale riproduttivo vegetale (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2022/101

    GU L 98 del 25.3.2022, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/474/oj

    25.3.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 98/1


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/474 DELLA COMMISSIONE

    del 17 gennaio 2022

    che modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per la produzione e l’utilizzo di plantule non biologiche, in conversione e biologiche e di altro materiale riproduttivo vegetale

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 2, lettere b) ed e),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) 2018/848, in particolare l’allegato II, parte I, stabilisce alcuni requisiti per quanto riguarda l’uso del materiale riproduttivo vegetale in conversione e non biologico.

    (2)

    Tenuto conto della soppressione graduale delle deroghe all’uso di materiale riproduttivo vegetale biologico di cui all’articolo 53 del regolamento (UE) 2018/848, è importante aumentare la produzione e l’immissione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione.

    (3)

    Tuttavia, per alcune specie orticole la disponibilità attuale di sementi biologiche e in conversione è limitata, e l’utilizzo di sementi non biologiche per la produzione di plantule come materiale riproduttivo vegetale, coltivato in condizioni biologiche, è una tecnica comune.

    (4)

    Le banche dati e i sistemi di cui all’articolo 26, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2018/848 in cui gli Stati membri sono tenuti a rendere pubbliche le informazioni sulla disponibilità di materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione non includono le plantule. Data la natura particolare delle plantule e la durata variabile dei loro cicli di produzione, è necessario chiarire le norme relative al loro utilizzo nella produzione biologica. La disponibilità di sementi biologiche e in conversione per la specie e la varietà in questione dovrebbe essere presa in considerazione per stabilire la potenziale disponibilità sul mercato di plantule biologiche e in conversione.

    (5)

    A norma dell’articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848 il materiale riproduttivo vegetale non biologico può essere commercializzato anche come prodotto in conversione a condizione che tale materiale abbia completato un periodo di conversione di almeno 12 mesi. L’uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione dovrebbe essere prioritario rispetto all’uso di materiale riproduttivo vegetale non biologico. In tale contesto è necessario chiarire che le «plantule in conversione» possono essere utilizzate quando il loro ciclo colturale è durato almeno 12 mesi su un appezzamento che ha completato un periodo di conversione di 12 mesi o se coltivate in contenitori o su un appezzamento, a condizione che le plantule provengano da sementi in conversione raccolte da piante coltivate su un appezzamento che ha completato un periodo di conversione di 12 mesi.

    (6)

    Per quanto riguarda le plantule è tuttavia necessario vietare l’uso di plantule non biologiche per le colture che hanno completato un ciclo di produzione in un unico periodo vegetativo, dal trapianto delle plantule al primo raccolto del prodotto finale, al fine di garantire l’integrità dei prodotti biologici che potrebbe essere compromessa in caso di presenza di residui nei semi non biologici utilizzati come materiale di partenza.

    (7)

    Per taluni frutti, viti e specie o varietà ornamentali, la disponibilità di piante madri o, se del caso, di altre piante destinate alla produzione di materiale riproduttivo vegetale coltivate in conformità dell’allegato II, parte I, punto 1.8.2, del regolamento (UE) 2018/848 è insufficiente. Inoltre vi sono pochi vivai di frutta e viti biologiche che lavorano attualmente con piante madri coltivate in conformità del punto 1.8.2 a causa degli investimenti a lungo termine e delle difficoltà tecniche per garantire il pieno rispetto della certificazione di qualità e dei requisiti fitosanitari.

    (8)

    Al fine di promuovere l’ulteriore sviluppo di questo settore produttivo altamente specializzato, è opportuno introdurre la possibilità di autorizzare l’uso di materiale riproduttivo vegetale non biologico coltivato in condizioni biologiche per la produzione di materiale riproduttivo vegetale da commercializzare e utilizzare per le colture biologiche, purché siano rispettate determinate condizioni.

    (9)

    Gli operatori che producono tale materiale riproduttivo vegetale dovrebbero essere autorizzati a rendere pubbliche, su base volontaria, le informazioni sulla disponibilità di tale materiale nei sistemi nazionali istituiti a norma dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848. Ciò consentirà agli operatori di scegliere il materiale riproduttivo vegetale coltivato con il metodo biologico qualora non sia disponibile materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione.

    (10)

    Al fine di garantire la coerenza, le autorizzazioni a utilizzare materiale riproduttivo vegetale non biologico coltivato in condizioni biologiche per la produzione di materiale riproduttivo vegetale dovrebbero scadere contemporaneamente alle deroghe all’uso di materiale riproduttivo vegetale biologico. La Commissione dovrebbe monitorare la disponibilità di materiale riproduttivo vegetale biologico e porrà fine a tali autorizzazioni o le prorogherà alla luce delle conclusioni relative alla disponibilità di materiale riproduttivo vegetale biologico presentate nella relazione di cui all’articolo 53, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848 e in conformità dell’articolo 53, paragrafo 2, di tale regolamento.

    (11)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (UE) 2018/848.

    (12)

    Al fine di evitare un vuoto giuridico, il presente regolamento dovrebbe applicarsi retroattivamente a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1.


    ALLEGATO

    L’allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848 è così modificato:

    a)

    il punto 1.8.5.1 è così modificato:

    i)

    il primo comma è sostituito dal seguente:

    «In deroga al punto 1.8.1, se dai dati raccolti nella banca dati di cui all’articolo 26, paragrafo 1, o nei sistemi di cui all’articolo 26, paragrafo 2, risulti che le esigenze qualitative o quantitative dell’operatore per un dato materiale riproduttivo vegetale biologico non sono soddisfatte, l’operatore può usare materiale riproduttivo vegetale in conversione conformemente all’articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, lettera a), o materiale riproduttivo vegetale autorizzato conformemente al punto 1.8.6.»;

    ii)

    dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

    «Inoltre, in caso di indisponibilità di plantule biologiche si possono utilizzare “plantule in conversione” commercializzate a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, lettera a), se coltivate come segue:

    a)

    attraverso un ciclo di coltivazione dalle sementi alla plantula finale di almeno 12 mesi su un appezzamento che, nel corso dello stesso periodo, abbia completato un periodo di conversione di almeno 12 mesi, oppure

    b)

    su un appezzamento biologico o in conversione o in contenitori oggetto della deroga di cui al punto 1.4 a condizione che le plantule siano state ottenute da sementi in conversione raccolte da una pianta coltivata su un appezzamento che abbia completato un periodo di conversione di almeno 12 mesi.»;

    iii)

    il secondo, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

    «Se il materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione o il materiale riproduttivo vegetale autorizzato conformemente al punto 1.8.6 non è disponibile in qualità o quantità sufficiente per soddisfare le esigenze dell’operatore, le autorità competenti possono autorizzare l’uso di materiale riproduttivo vegetale non biologico fatti salvi i punti da 1.8.5.3 a 1.8.5.8.

    L’autorizzazione individuale suddetta è rilasciata solo in una delle situazioni seguenti:

    a)

    nella banca dati di cui all’articolo 26, paragrafo 1, o nei sistemi di cui all’articolo 26, paragrafo 2, non è registrata alcuna varietà delle specie che l’operatore vuole ottenere;

    b)

    nessun operatore che commercializza materiale riproduttivo vegetale è in grado di consegnare il pertinente materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione o il materiale riproduttivo vegetale autorizzato conformemente al punto 1.8.6 in tempo per la semina o l’impianto, laddove l’utente ha ordinato il materiale riproduttivo vegetale in tempo utile per consentire la preparazione e la fornitura di materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione o di materiale riproduttivo vegetale autorizzato conformemente al punto 1.8.6;

    c)

    nella banca dati di cui all’articolo 26, paragrafo 1, o nei sistemi di cui all’articolo 26, paragrafo 2, la varietà che l’operatore vuole ottenere non è registrata come materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione o come materiale riproduttivo vegetale autorizzato conformemente al punto 1.8.6, e l’operatore è in grado di dimostrare che nessuna delle alternative registrate della stessa specie è idonea, in particolare per quanto riguarda le condizioni agronomiche e pedoclimatiche e le proprietà tecnologiche necessarie per la produzione da ottenere;

    d)

    è giustificata a fini di ricerca, sperimentazioni su piccola scala in campo, a fini di conservazione delle varietà o d’innovazione del prodotto e previo consenso delle autorità competenti dello Stato membro interessato.

    Prima di chiedere l’autorizzazione, gli operatori consultano la banca dati di cui all’articolo 26, paragrafo 1, o i sistemi di cui all’articolo 26, paragrafo 2, per verificare se il pertinente materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione o il materiale riproduttivo vegetale autorizzato conformemente al punto 1.8.6 è disponibile, e quindi se la richiesta è giustificata.»;

    b)

    il punto 1.8.5.2 è così modificato:

    i)

    il primo comma è sostituito dal seguente:

    «In deroga al punto 1.8.1, gli operatori dei paesi terzi possono usare materiale riproduttivo vegetale in conversione a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, lettera a), o materiale riproduttivo vegetale autorizzato conformemente al punto 1.8.6 se è dimostrato che il materiale riproduttivo vegetale biologico non è disponibile in qualità o quantità sufficiente nel territorio del paese terzo in cui l’operatore è stabilito.»;

    ii)

    il terzo comma è sostituito dal seguente:

    «Le autorità di controllo o gli organismi di controllo riconosciuti conformemente all’articolo 46, paragrafo 1, possono autorizzare gli operatori dei paesi terzi a usare materiale riproduttivo vegetale non biologico in un’unità di produzione biologica se il materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione o il materiale riproduttivo vegetale autorizzato conformemente al punto 1.8.6 non è disponibile in qualità o quantità sufficiente nel territorio del paese terzo in cui l’operatore è stabilito, alle condizioni stabilite ai punti 1.8.5.3, 1.8.5.4, 1.8.5.5 e 1.8.5.8.»;

    c)

    sono inseriti i seguenti punti 1.8.5.8 e 1.8.6:

    «1.8.5.8.

    Le autorità competenti non autorizzano l’uso di plantule non biologiche se si tratta di specie che hanno completato un ciclo di coltivazione in un unico periodo vegetativo, dal trapianto delle plantule al primo raccolto di prodotto.

    1.8.6.

    Le autorità competenti o, se del caso, le autorità di controllo o gli organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 46, paragrafo 1, possono autorizzare gli operatori che producono materiale riproduttivo vegetale destinato alla produzione biologica a usare materiale riproduttivo vegetale non biologico, se le piante madri o, se del caso, altre piante destinate alla produzione di materiale riproduttivo vegetale e prodotte conformemente al punto 1.8.2 non sono disponibili in quantità o qualità sufficienti, e a immettere tale materiale sul mercato per l’uso nella produzione biologica, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

    a)

    il materiale riproduttivo vegetale non biologico utilizzato è trattato, dopo il raccolto, solo con prodotti fitosanitari autorizzati a norma dell’articolo 24, paragrafo 1, del presente regolamento, a meno che le autorità competenti dello Stato membro interessato non abbiano prescritto, per motivi fitosanitari, un trattamento chimico a norma del regolamento (UE) 2016/2031 su tutte le varietà e il materiale eterogeneo di una determinata specie nella zona in cui sarà utilizzato il materiale riproduttivo vegetale. Se si usa il materiale riproduttivo vegetale non biologico sottoposto a tale trattamento chimico, l’appezzamento in cui si coltiva il materiale riproduttivo vegetale trattato è soggetto, se del caso, a un periodo di conversione ai sensi dei punti 1.7.3 e 1.7.4;

    b)

    il materiale riproduttivo vegetale non biologico usato non è una plantula di specie che hanno completato un ciclo di coltivazione in un unico periodo vegetativo, dal trapianto delle plantule al primo raccolto di prodotto;

    c)

    il materiale riproduttivo vegetale è coltivato nel rispetto di tutti gli altri requisiti pertinenti per la produzione vegetale biologica;

    d)

    l’autorizzazione a usare materiale riproduttivo vegetale non biologico deve essere ottenuta prima della semina o dell’impianto;

    e)

    l’autorità competente, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo responsabile dell’autorizzazione concede l’autorizzazione solo a singoli utenti e per una stagione alla volta ed elenca i quantitativi di materiale riproduttivo vegetale autorizzato;

    f)

    in deroga alla lettera e), le autorità competenti degli Stati membri possono concedere annualmente un’autorizzazione generale per l’uso di una determinata specie o sottospecie o varietà di materiale riproduttivo vegetale non biologico, rendere pubblico l’elenco di specie, sottospecie o varietà e aggiornarlo annualmente. In tal caso, le autorità competenti in questione elencano i quantitativi di materiale riproduttivo vegetale non biologico autorizzato;

    g)

    le autorizzazioni concesse a norma del presente comma scadono il 31 dicembre 2036.

    Entro il 30 giugno di ogni anno e per la prima volta entro il 30 giugno 2023, le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le informazioni relative alle autorizzazioni concesse a norma del primo comma.

    Gli operatori che producono e commercializzano il materiale riproduttivo vegetale prodotto a norma del primo comma sono autorizzati a rendere pubbliche, su base volontaria, le informazioni specifiche pertinenti sulla disponibilità di tale materiale riproduttivo vegetale nei sistemi nazionali istituiti a norma dell’articolo 26, paragrafo 2. Gli operatori che scelgono di includere tali informazioni garantiscono che queste siano aggiornate regolarmente e siano ritirate dai sistemi nazionali una volta che il materiale riproduttivo vegetale non è più disponibile. Se si basano sull’autorizzazione generale di cui alla lettera f), gli operatori tengono registri dei quantitativi usati.».


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