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Document 32022R0424

    Regolamento di esecuzione (UE) 2022/424 della Commissione del 14 marzo 2022 che modifica e rettifica gli allegati I, IV, XV, XVI, XVII e XXI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda gli elenchi di paesi terzi, territori, o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di equini, prodotti a base di carne, latte, colostro, prodotti ottenuti dal colostro e prodotti lattiero-caseari, budelli e animali acquatici (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2022/1438

    GU L 87 del 15.3.2022, p. 14–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/424/oj

    15.3.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 87/14


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/424 DELLA COMMISSIONE

    del 14 marzo 2022

    che modifica e rettifica gli allegati I, IV, XV, XVI, XVII e XXI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda gli elenchi di paesi terzi, territori, o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di equini, prodotti a base di carne, latte, colostro, prodotti ottenuti dal colostro e prodotti lattiero-caseari, budelli e animali acquatici

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 230, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce, tra l’altro, prescrizioni in materia di sanità animale relative all’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale e si applica a decorrere dal 21 aprile 2021. Una di tali prescrizioni in materia di sanità animale prevede che dette partite debbano provenire da un paese terzo, un territorio, o una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all’articolo 230, paragrafo 1, del suddetto regolamento.

    (2)

    Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o compartimenti. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 dispone che l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nel suo ambito di applicazione sia consentito solo se provengono da un paese terzo, un territorio, una loro zona o un loro compartimento elencati per le specie e le categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale stabilite in tale regolamento delegato.

    (3)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori, o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Gli elenchi e alcune norme generali riguardanti gli elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento di esecuzione.

    (4)

    L’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di equini. Il riferimento errato nel titolo della colonna 2 di tale elenco dovrebbe essere rettificato. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza l’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

    (5)

    L’allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di prodotti a base di carne ottenuti da ungulati, pollame e selvaggina da penna. Nella quinta colonna di tale elenco, la voce relativa alla Serbia per quanto riguarda i suini dovrebbe riflettere i trattamenti di riduzione dei rischi B o C di cui all’articolo 1, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2019/1351 della Commissione (4), applicata fino al 31 dicembre 2021, e che sono ora stabiliti nell’allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692. È pertanto opportuno rettificare questa voce relativa alla Serbia e di conseguenza l’allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

    (6)

    L’allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di budelli. La Mongolia ha presentato alla Commissione la risposta a un questionario relativo all’ingresso nell’Unione di partite di budelli provenienti da tale paese terzo in termini di sanità pubblica e animale. La Mongolia ha inoltre fornito alla Commissione elementi di prova e garanzie sufficienti per essere inclusa in tale elenco, che dovrebbe pertanto essere modificato al fine di includere detto paese terzo. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

    (7)

    L’allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di latte, colostro, prodotti ottenuti dal colostro, prodotti lattiero-caseari a base di latte crudo e prodotti lattiero-caseari che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l’afta epizootica. Tale elenco dovrebbe tenere conto dell’elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi autorizzati per l’introduzione nell’Unione europea di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro e indicare il tipo di trattamento termico prescritto per tali prodotti, figurante nell’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione (5), poiché quest’ultimo è stato abrogato e sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. È pertanto opportuno rettificare l’allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per includere una voce relativa all’Isola di Man, che figurava nell’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010.

    (8)

    L’allegato XXI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l’elenco di paesi terzi o territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di animali acquatici vivi delle specie elencate. Tale allegato dovrebbe essere rettificato reinserendo le parti 2, 3 e 4 nella versione applicabile prima delle modifiche apportate all’allegato XXI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1937 della Commissione (6) e involontariamente soppresse da detto regolamento di esecuzione. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza l’allegato XXI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

    (9)

    È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

    (10)

    Dato che il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, ai fini della certezza del diritto le modifiche e le rettifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.

    (11)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli allegati I, IV, XV, XVI, XVII e XXI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati e rettificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

    (2)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

    (4)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/1351 della Commissione, del 19 agosto 2019, che stabilisce condizioni speciali per le importazioni nell’Unione e il transito attraverso di essa di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati ottenuti da animali della specie suina provenienti dalla Repubblica di Serbia in seguito all’insorgenza della peste suina africana in tale paese e che modifica la decisione di esecuzione 2013/426/UE (GU L 216 del 20.8.2019, pag. 1).

    (5)  Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1).

    (6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1937 della Commissione, del 9 novembre 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda l’ingresso nell’Unione di partite di molluschi e crostacei destinati a essere detenuti a scopo ornamentale in impianti chiusi e che stabilisce l’elenco di paesi terzi o territori o loro zone o loro compartimenti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di tali partite (GU L 396 del 10.11.2021, pag. 36).


    ALLEGATO

    Gli allegati I, IV, XV, XVI, XVII e XXI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati e rettificati:

    1)

    nell’allegato I, il punto 10) è sostituito dal seguente:

    «10)

    Nei riferimenti alla Serbia è escluso il territorio del Kosovo (*)

    (*)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.»"

    2)

    nell’allegato IV, parte 1, i titoli della tabella sono sostituiti dai seguenti:

    «Codice ISO e nome

    del paese terzo o territorio

    Zona

    di cui alla parte 2

    Gruppo sanitario

    Categorie

    il cui ingresso nell’Unione è autorizzato

    Certificati sanitari

    Condizioni specifiche

    di cui alla parte 3

    Garanzie in materia di sanità animale

    di cui alla parte 4

    Termine finale

    Termine iniziale»

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    3)

    nell’allegato XV, parte 1, sezione A, la voce relativa alla Serbia è sostituita dalla seguente:

    «RS

    Serbia

    RS-0

    A

    A

    B o C

    A

    D

    D

    D

    D

    D

    Non autorizzato

    MPNT(*1)

    MPST»

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    4)

    nell’allegato XVI, parte 1, tra la voce relativa al Marocco e la voce relativa alla Nuova Zelanda è inserita la voce seguente relativa alla Mongolia:

    «MN

    Mongolia

    MN-0

    Ungulati e pollame

    CAS»

     

     

    5)

    nell’allegato XVII, parte 1, tra la voce relativa alla Groenlandia e la voce relativa a Jersey è inserita la voce seguente relativa all’Isola di Man:

    «IM

    Isola di Man

    IM-0

    Ungulati

    MILK-RM, MILK-RMP/NT, COLOSTRUM, COLOSTRUM-BP, DAIRY-PRODUCTS-PT»

     

     

     

     

    6)

    nell’allegato XXI, dopo la parte 1 sono aggiunte le parti 2, 3 e 4 seguenti:

    «PARTE 2

    Descrizioni delle zone o compartimenti di paesi terzi o territori di cui alla colonna 2 della tabella figurante nella parte 1

    Nome

    del paese terzo o territorio

    Codice

    della zona/del compartimento

    Descrizione della zona

    Canada

    CA-1

    Columbia Britannica

    CA-2

    Alberta

    CA-3

    Saskatchewan

    CA-4

    Manitoba

    CA-5

    Nuovo Brunswick

    CA-6

    Nuova Scozia

    CA-7

    Isola del Principe Edoardo

    CA-8

    Terranova e Labrador

    CA-9

    Yukon

    CA-10

    Territori del Nord-Ovest

    CA-11

    Nunavut

    CA-12

    Québec

    Malaysia

    MY-1

    Malaysia occidentale peninsulare

    Stati Uniti

    US-1

    L’intero paese eccetto gli Stati seguenti: New York, Ohio, Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin, Minnesota e Pennsylvania

    US-2

    Humboldt Bay (California)

    US-3

    Netarts Bay (Oregon)

    US-4

    Wilapa Bay, Totten Inlet, Oakland Bay, Quilcence Bay e Dabob Bay (Washington)

    US-5

    NELHA (Hawaii)

    PARTE 3

    Condizioni specifiche di cui alla colonna 7 della tabella figurante nella parte 1

    A

    Gli animali acquatici e i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi ai quali si applica la parte II.2.4 del modello di certificato ufficiale FISH-CRUST-HC devono essere originari di un paese terzo o territorio, o una zona o un compartimento dello stesso, elencato nella colonna 2 della tabella figurante nella parte 1 del presente allegato. In tutti i casi, quanto sopra si applica fatto salvo il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione (*1).

    B

    Gli animali acquatici e i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi ai quali si applica la parte II.2.4 del modello di certificato ufficiale MOL-HC devono essere originari di un paese terzo o territorio, o una zona o un compartimento dello stesso, elencato nella colonna 2 della tabella figurante nella parte 1 del presente allegato. In tutti i casi, quanto sopra si applica fatto salvo il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.

    Il presente certificato ufficiale può essere utilizzato solo per l’ingresso nell’Unione di partite di animali acquatici vivi destinati al consumo umano che sono conformi alle norme sanitarie per i molluschi bivalvi vivi di cui all’allegato III, sezione VII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), e ai criteri di sicurezza alimentare di cui all’allegato I, capitolo 1, punti 1.17 e 1.25, del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione (*3).

    PARTE 4

    Garanzie in materia di sanità animale di cui alla colonna 8 della tabella figurante nella parte 1

    Nessuna».


    (*)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.»»


    (*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118).

    (*2)  Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

    (*3)  Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).


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