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Document 32022R0235

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/235 del Consiglio del 21 febbraio 2022 che attua il regolamento (UE) 2016/1686 che impone misure restrittive supplementari contro l’ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati

ST/5677/2022/INIT

GU L 40 del 21.2.2022, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/235/oj

21.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 40/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/235 DEL CONSIGLIO

del 21 febbraio 2022

che attua il regolamento (UE) 2016/1686 che impone misure restrittive supplementari contro l’ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio, del 20 settembre 2016, che impone misure restrittive supplementari contro l’ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 settembre 2016 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2016/1686.

(2)

In considerazione della costante minaccia rappresentata dall’ISIL (Dàesh) e da Al Qaeda nonché da persone fisiche e giuridiche, entità e organismi a essi associati, è opportuno aggiungere due persone e due gruppi all’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi che figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/1686,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  GU L 255 del 21.9.2016, pag. 1.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686 è così modificato:

1)

la rubrica «A. Persone» è sostituita dalla seguente:

«A.

Persone fisiche di cui all’articolo 3»;

2)

sono aggiunte le persone fisiche seguenti:

«8.

Osama MAHMOOD (alias Ustadh Usama Mahmood, Ousama Mahmood); cittadinanza: pakistana (presunta).

9.

Sultan Aziz AZAM (alias Aziz Azam, Sultan Aziz, Sultan Azziz Azzam, Sultan Aziz Ezzam); data di nascita: 1985; luogo di nascita: Afghanistan; cittadinanza: afghana.»;

3)

sono aggiunte la rubrica e le voci seguenti:

«B.

Persone giuridiche, entità e organismi di cui all’articolo 3

1.

Al-Qaeda in the Indian Subcontinent (AQIS) (alias Al-Qàida in the Indian Subcontinent, Qaedat al-Jihad in the Indian Subcontinent).

2.

Dàesh - Hind Province (alias Wilayah of Hind, Islamic State’s Hind Province (ISHP), IS-Wilayat al-Hind, Dàesh - Wilayat al-Hind).».


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