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Document 32022R0235
Council Implementing Regulation (EU) 2022/235 of 21 February 2022 implementing Regulation (EU) 2016/1686 imposing additional restrictive measures directed against ISIL (Da’esh) and Al-Qaeda and natural and legal persons, entities or bodies associated with them
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/235 del Consiglio del 21 febbraio 2022 che attua il regolamento (UE) 2016/1686 che impone misure restrittive supplementari contro l’ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/235 del Consiglio del 21 febbraio 2022 che attua il regolamento (UE) 2016/1686 che impone misure restrittive supplementari contro l’ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati
ST/5677/2022/INIT
GU L 40 del 21.2.2022, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
21.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 40/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/235 DEL CONSIGLIO
del 21 febbraio 2022
che attua il regolamento (UE) 2016/1686 che impone misure restrittive supplementari contro l’ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio, del 20 settembre 2016, che impone misure restrittive supplementari contro l’ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 20 settembre 2016 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2016/1686. |
(2) |
In considerazione della costante minaccia rappresentata dall’ISIL (Dàesh) e da Al Qaeda nonché da persone fisiche e giuridiche, entità e organismi a essi associati, è opportuno aggiungere due persone e due gruppi all’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi che figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/1686, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686 è così modificato:
1) |
la rubrica «A. Persone» è sostituita dalla seguente:
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2) |
sono aggiunte le persone fisiche seguenti:
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3) |
sono aggiunte la rubrica e le voci seguenti:
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