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Document 32022R0192

Regolamento delegato (UE) 2022/192 della Commissione del 20 ottobre 2021 che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 della Commissione per quanto riguarda le informazioni da notificare nell’esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2021/7430

GU L 31 del 14.2.2022, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/192/oj

14.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 31/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/192 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2021

che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 della Commissione per quanto riguarda le informazioni da notificare nell’esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (1), in particolare l’articolo 35, paragrafo 5, l’articolo 36, paragrafo 5, e l’articolo 39, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 della Commissione (2) specifica le informazioni che gli enti creditizi devono notificare nell’esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi.

(2)

Al fine di promuovere la convergenza delle prassi di valutazione delle autorità competenti in merito alla notifica presentata dagli enti creditizi, le informazioni specificate nel regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 dovrebbero essere maggiormente dettagliate. È inoltre necessario aggiornare alcuni riferimenti agli atti giuridici per garantire la certezza del diritto.

(3)

Le informazioni fornite dall’ente creditizio con la notifica di passaporto per una succursale dovrebbero essere sufficientemente dettagliate per garantire che l’autorità competente dello Stato membro d’origine sia in grado di effettuare una valutazione accurata e completa dell’adeguatezza dell’ente creditizio a svolgere le attività per le quali è presentata la notifica di passaporto. A tal fine le informazioni fornite dovrebbero indicare la data di inizio prevista di ogni attività, anziché limitarsi alla data di inizio prevista delle attività principali. Analogamente, il piano finanziario contenente le previsioni relative allo stato patrimoniale e al conto economico per un periodo di tre anni dovrebbe includere le ipotesi su cui è fondato.

(4)

Al fine di aumentare l’efficienza nell’identificazione dell’ente creditizio nella comunicazione tra le autorità competenti dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante o nella comunicazione tra lo Stato membro d’origine o lo Stato membro ospitante e l’ente creditizio interessato, le informazioni fornite dall’ente creditizio alle autorità competenti dovrebbero indicare il codice di riferimento nazionale dell’ente creditizio e l’identificativo della persona giuridica, se disponibile.

(5)

È importante garantire la sicurezza dei depositi nonché promuovere la certezza fattuale e l’affidabilità delle informazioni finanziarie fornite dall’ente creditizio alle autorità competenti. È pertanto necessario che, nel presentare una comunicazione relativa alla prevista cessazione dell’attività di una succursale, l’ente creditizio notifichi all’autorità competente le misure adottate o in corso di adozione per garantire che la succursale non detenga più depositi o altri fondi rimborsabili del pubblico dopo la cessazione dell’attività.

(6)

La notifica di passaporto relativa al servizio dovrebbe essere sufficientemente dettagliata per garantire che l’autorità competente dello Stato membro d’origine sia in grado di effettuare una valutazione accurata e completa dell’adeguatezza dell’ente creditizio a svolgere le attività per le quali è presentata la notifica di passaporto. Le informazioni fornite dovrebbero pertanto indicare la data di inizio prevista di ogni attività, anziché limitarsi alla data di inizio prevista delle attività principali.

(7)

È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 1151/2014.

(8)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.

(9)

L’Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 1151/2014

Il regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 è così modificato:

1)

l’articolo 3 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

denominazione e indirizzo dell’ente creditizio, e principale sede di attività prevista della succursale;»;

b)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

alla lettera a), i punti ii) e iii) sono sostituiti dai seguenti:

«ii)

un elenco delle attività di cui all’allegato I della direttiva 2013/36/UE che l’ente creditizio intende esercitare nello Stato membro ospitante, compresi la data di inizio prevista per ogni attività, indicata nel modo più preciso possibile, e, in caso di cessazione delle attività, l’elenco delle attività cessate;

iii)

un elenco delle attività che costituiranno le attività principali nello Stato membro ospitante;»;

ii)

alla lettera b), il punto iii) è così modificato:

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«iii)

se la succursale prevede di svolgere uno o più servizi e attività di investimento di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), una descrizione di quanto segue:

il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«—

le disposizioni per ottemperare agli obblighi di cui agli articoli da 24 a 28 della direttiva 2014/65/UE e le misure adottate in applicazione di tali disposizioni dalle autorità competenti pertinenti dello Stato membro ospitante;»;

iii)

alla lettera d), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

un piano finanziario contenente le previsioni relative allo stato patrimoniale e al conto economico per un periodo di tre anni, comprese le ipotesi su cui è fondato;»;

2)

all’articolo 4, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera d):

«d)

qualora la succursale raccolga o abbia raccolto depositi e altri fondi rimborsabili nell’esercizio delle sue attività, una dichiarazione dell’ente creditizio che elenchi le misure adottate o in corso di adozione per garantire che l’ente creditizio non detenga più, tramite la succursale, depositi o altri fondi rimborsabili del pubblico dopo la cessazione dell’attività di tale succursale.»;

3)

all’articolo 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

la data di inizio, indicata nel modo più preciso possibile, prevista per ogni attività che l’ente creditizio intende svolgere.».

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni da notificare nell’esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi (GU L 309 del 30.10.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


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