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Document 32022R0185

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/185 della Commissione del 10 febbraio 2022 recante rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2022/714

GU L 30 del 11.2.2022, p. 5–6 (BG, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU L 30 del 11.2.2022, p. 5–7 (ES)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/185/oj

11.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 30/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/185 DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 2022

recante rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 430, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

La versione in lingua ceca del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione (2) contiene un errore all’articolo 13, paragrafo 1, che modifica l’obbligo previsto dall’atto cambiando la frequenza della segnalazione.

(2)

La versione in lingua spagnola del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 contiene errori nell’allegato II, indice, punto 8.4; nell’allegato II, parte II: punto 3.9.4.2, riga 0060, seconda colonna della tabella, primo comma; punto 3.9.5.1, riga 0040, seconda colonna della tabella, comma unico; punto 3.9.6.1, riga 0040, 0120, seconda colonna della tabella, comma unico; punto 8.1, punto 201, lettera c); punto 8.2.1, riga 0010, seconda colonna della tabella, primo comma; punto 8.3.1, riga 0050, seconda colonna della tabella, primo comma; e punto 8.4; nell’allegato XII: in tutte le occorrenze della riga 0840, terza colonna della tabella; e in tutte le occorrenze della riga 0310 con ID 1.4.3, terza colonna della tabella; nell’allegato XIII, parte II: punto 1, riga 14, seconda colonna della tabella; e punto 3, seconda colonna della tabella, riga 0840; nell’allegato XIII, parte IV: punto 1, riga 13, seconda colonna della tabella; e punto 3, riga 0310, seconda colonna della tabella. Tali errori potrebbero incidere negativamente sugli operatori economici per quanto riguarda i loro obblighi di segnalazione.

(3)

Le versioni in lingua ceca e spagnola del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 dovrebbero pertanto essere rettificate di conseguenza. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(Non riguarda la versione italiana)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (GU L 97 del 19.3.2021, pag. 1).


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