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Document 32022R0158

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/158 della Commissione del 4 febbraio 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1641 relativo alle importazioni dagli Stati Uniti d'America di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2022/562

GU L 26 del 7.2.2022, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/158/oj

7.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 26/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/158 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2022

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1641 relativo alle importazioni dagli Stati Uniti d'America di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l'articolo 129, paragrafo 1,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (2), in particolare l'articolo 238, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce norme generali per l'esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle norme volte a prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi ai quali sono esposti, direttamente o mediante l'ambiente, l'uomo e gli animali.

(2)

In particolare, il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce condizioni generali per l'ingresso nell'Unione di animali e merci provenienti da paesi terzi o loro regioni, compresi gli alimenti destinati al consumo umano. L'articolo 129 del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di riconoscere che le misure applicate da paesi terzi o loro regioni sono equivalenti alle prescrizioni stabilite in determinate norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento, se i paesi terzi forniscono prove oggettive al riguardo. Esso conferisce inoltre alla Commissione il potere di stabilire le condizioni che disciplinano l'ingresso nell'Unione di tali animali e merci provenienti da tali paesi terzi o loro regioni, in particolare per quanto riguarda la natura e il contenuto dei certificati o attestati ufficiali che devono accompagnare tali prodotti.

(3)

Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1641 della Commissione (3), le misure applicate negli Stati del Massachusetts e di Washington, negli Stati Uniti, per la tutela della salute pubblica in relazione alla produzione e all'immissione in commercio di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano sono equivalenti a quanto prescritto dalla normativa nel settore della sicurezza alimentare di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.

(4)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1641 stabilisce un modello di certificato ufficiale per le importazioni dagli Stati Uniti di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano. Il modello di certificato ufficiale prevede che un ispettore ufficiale certifichi che le misure applicate alla produzione e all'immissione in commercio di tali prodotti sono equivalenti a quanto prescritto dalla normativa nel settore della sicurezza alimentare di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.

(5)

In linea con le misure concordate con il dipartimento dell'Agenzia per gli alimenti e i medicinali degli Stati Uniti responsabile dell'esportazione nell'Unione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano, è opportuno adattare il modello di certificato ufficiale stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1641 al formato appropriato per l'esportazione nell'Unione di tali prodotti. In particolare, il modello di certificato ufficiale dovrebbe indicare la data di partenza delle partite. Dovrebbero inoltre essere fornite informazioni sul fatto che i prodotti siano certificati per il consumo umano o per il consumatore finale.

(6)

Oltre alle prescrizioni in materia di sanità pubblica del modello di certificato ufficiale stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1641, i molluschi bivalvi vivi delle specie elencate nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (4), destinati al consumo umano, e i prodotti di origine animale ottenuti da tali molluschi destinati a ulteriore trasformazione nell'Unione prima del consumo umano dovrebbero entrare nell'Unione solo se accompagnati da un certificato ufficiale che comprenda gli opportuni attestati di sanità animale Di conseguenza, al fine di soddisfare le prescrizioni in materia di sanità animale che forniscono garanzie equivalenti a quelle previste dalla normativa dell'Unione, il modello di certificato ufficiale dovrebbe includere le prescrizioni generali in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 8, del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (5), nonché le prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di tali prodotti di cui all'articolo 167, lettera a), lettera c), punti ii) e iii), e lettera d), e all'articolo 169, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1641.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1641 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(2)  GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1641 della Commissione, del 5 novembre 2020, relativo alle importazioni dagli Stati Uniti d'America di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano (GU L 370 del 6.11.2020, pag. 4.)

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).


ALLEGATO

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DAGLI STATI UNITI D'AMERICA DI MOLLUSCHI BIVALVI, ECHINODERMI, TUNICATI E GASTEROPODI MARINI VIVI, REFRIGERATI, CONGELATI O TRASFORMATI DESTINATI AL CONSUMO UMANO

Image 1

Image 2

Stati Uniti (US)

Certificato veterinario per l'UE


Parte II: certificazione

II.

Informazioni sanitarie

II.a.

Numero di riferimento del certificato

II.b

II.1.

Attestato di sanità pubblica per i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano

Il sottoscritto certifica che:

i prodotti descritti nel presente certificato sono conformi alle pertinenti norme e prescrizioni statunitensi di cui al programma degli Stati Uniti per il controllo regolamentare dei molluschi e sono stati prodotti nel rispetto di tali norme e prescrizioni.

L'etichetta dei prodotti descritti nel presente certificato deve indicare che tali prodotti non sono destinati ad essere immersi in acque dell'UE o a venire a contatto con tali acque.

Tutti i molluschi di provenienza estera utilizzati nei prodotti descritti nel presente certificato provengono da paesi terzi/stabilimenti/zone di coltura riconosciuti per l'esportazione di molluschi bivalvi vivi nell'UE.

(1) (2)[II.2.

Attestato di sanità animale per molluschi bivalvi vivi (3) di specie elencate destinati al consumo umano

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali acquatici di cui alla casella I.18 della parte I soddisfano:

II.2.1.

le prescrizioni generali in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione stabilite all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a)(4) e b), all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (1);

II.2.2.

le prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione dei prodotti cui si applica il presente certificato stabilite all'articolo 167, lettera a), lettera c), punti ii) e iii), e lettera d), e all'articolo 169, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692.]

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Parte I:

Casella I.8.: regione di origine: Stato di raccolta negli Stati Uniti e codice della zona di produzione riconosciuta.

Parte II:

(1)

La parte II.2. del presente certificato si applica solo ai seguenti prodotti di molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano:

(a)

molluschi delle specie elencate trasportati senza acqua, imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e che non sono più in grado di sopravvivere come organismi viventi se riportati in ambiente acquatico;

(b)

molluschi delle specie elencate trasportati senza acqua, destinati al consumo umano senza ulteriore trasformazione, purché siano imballati per la vendita al dettaglio conformemente ai requisiti relativi a tali imballaggi di cui al regolamento (CE) n. 853/2004;

(c)

molluschi delle specie elencate trasportati senza acqua, imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e destinati a ulteriore trasformazione senza magazzinaggio temporaneo nel luogo di trasformazione.

(2)

La parte II.2 non si applica e dovrebbe essere cancellata se la partita è costituita da animali acquatici selvatici sbarcati da pescherecci.

(3)

Specie elencate nelle colonne 3 e 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3). Le specie elencate nella colonna 4 di tale tabella sono considerate vettrici solo alle condizioni di cui all'articolo 171, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(4)

Qualora la malattia sia pertinente e debba essere segnalata.

(5)

Deve essere firmato da:

un veterinario ufficiale quando l'attestato di sanità animale nella parte II.2 è compilato;

un certificatore o un veterinario ufficiale quando l'attestato di sanità animale nella parte II.2 è cancellato.

[Veterinario ufficiale](5) / [Certificatore](5)

Nome e cognome (in stampatello)____________________

Qualifica e titolo___________________________________

Data_____________________________________________

Firma_____________________________________________

Timbro


(1)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

(2)  Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).


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