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Document 32022L1999

Direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (codificazione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

PE/22/2022/REV/1

OJ L 274, 24.10.2022, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/1999/oj

24.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 274/1


DIRETTIVA (UE) 2022/1999 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 ottobre 2022

relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (codificazione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 95/50/CE del Consiglio (3) ha subito varie e sostanziali modifiche (4). A fini di chiarezza e razionalizzazione, è opportuno procedere alla sua codificazione.

(2)

I controlli sui trasporti su strada di merci pericolose devono svolgersi in conformità del regolamento (CE) n. 1100/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e del regolamento (CEE) n. 3912/92 del Consiglio (6).

(3)

Le procedure degli Stati membri per il controllo dei trasporti su strada di merci pericolose e le rispettive definizioni dovrebbero essere tali da assicurare che la verifica dell’osservanza delle norme di sicurezza stabilite dalla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) possa esser effettuata in maniera efficace.

(4)

Gli Stati membri dovrebbero assicurare un sufficiente livello di controlli eseguiti su tutto il loro territorio pur evitando, nella misura del possibile, di moltiplicare oltre misura i controlli sui veicoli che ne sono oggetto.

(5)

È opportuno effettuare i controlli utilizzando una lista di elementi comuni, applicabile al trasporto di merci pericolose in tutta l’Unione.

(6)

È necessario prevedere una lista di infrazioni che siano ritenute da tutti gli Stati membri sufficientemente gravi da comportare, a carico dei veicoli che le avranno commesse, l’applicazione di misure adeguate alle circostanze o agli imperativi della sicurezza, compreso, se del caso, il rifiuto di far entrare tali veicoli nell’Unione.

(7)

Per assicurare l’osservanza delle norme di sicurezza del trasporto su strada di merci pericolose, occorre prevedere controlli nelle imprese a titolo preventivo ovvero qualora siano state constatate, su strada, infrazioni gravi alla legislazione sul trasporto di merci pericolose.

(8)

I controlli in questione devono estendersi a tutti i trasporti su strada di merci pericolose effettuati in tutto o in parte sul territorio degli Stati membri, indipendentemente dal luogo di provenienza o di destinazione della merce o dal paese di immatricolazione del veicolo.

(9)

In caso di infrazioni gravi o ripetute, può essere richiesto alle autorità competenti dello Stato membro di immatricolazione del mezzo o di stabilimento dell’impresa che siano adottate misure adeguate e che lo Stato membro richiedente sia informato sull’esito dato alla richiesta.

(10)

È opportuno sorvegliare l’applicazione della presente direttiva sulla base di una relazione che sarà presentata dalla Commissione.

(11)

Al fine di adeguare la presente direttiva al progresso scientifico e tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo alla modifica degli allegati I, II e III della presente direttiva, in particolare per tener conto delle modifiche della direttiva 2008/68/CE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (8). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(12)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire la previsione di un elevato livello di sicurezza per quanto concerne il trasporto di merci pericolose, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti dell’azione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(13)

È opportuno che la presente direttiva faccia salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all’allegato IV, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1.   La presente direttiva si applica ai controlli che gli Stati membri esercitano sui trasporti su strada di merci pericolose effettuati per mezzo di veicoli che circolano nel loro territorio o che vi entrano in provenienza da un paese terzo.

Essa non si applica ai trasporti di merci pericolose effettuati da veicoli che appartengono alle forze armate o che si trovano sotto la responsabilità di queste ultime.

2.   La presente direttiva non pregiudica minimamente il diritto degli Stati membri di controllare, nel rispetto del diritto dell’Unione, i trasporti nazionali e internazionali di merci pericolose effettuati nel loro territorio da veicoli non contemplati dalla presente direttiva.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

a)

«veicolo»: qualsiasi veicolo a motore, completo o incompleto, destinato a circolare su strada, provvisto di almeno quattro ruote e avente una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h, nonché rimorchi, eccettuati i veicoli che si muovono su rotaie, i trattori agricoli e forestali e qualsiasi macchina mobile;

b)

«merci pericolose»: le merci pericolose di cui all’articolo 1, lettera b), dell’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR), concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, e agli allegati A e B di detto accordo, limitatamente al riferimento di cui all’allegato I, sezione I.1, della direttiva 2008/68/CE;

c)

«trasporto»: qualsiasi operazione di trasporto su strada effettuata interamente o parzialmente da un veicolo, sulle pubbliche vie situate nel territorio di uno Stato membro, comprese le attività di carico e di scarico contemplate dalla direttiva 2008/68/CE, fatta salva la disciplina prevista dalle legislazioni degli Stati membri in merito alla responsabilità derivante da tali operazioni;

d)

«impresa»: qualsiasi persona fisica o giuridica con o senza scopo di lucro, qualsiasi associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, nonché qualsiasi organismo di rilevanza pubblica, avente personalità giuridica propria, ovvero dipendente da un’autorità avente tale personalità, che trasporta, carica, scarica o fa trasportare merci pericolose, o che immagazzina temporaneamente, raccoglie, condiziona o riceve tali merci nel corso di un’operazione di trasporto, e che abbia sede nel territorio dell’Unione;

e)

«controllo»: qualsiasi controllo, ispezione, verifica o formalità espletato dalle autorità competenti per ragioni di sicurezza inerenti al trasporto di merci pericolose.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri si accertano che una proporzione rappresentativa dei trasporti su strada di merci pericolose sia sottoposta ai controlli previsti dalla presente direttiva per verificare la conformità dei medesimi alla legislazione in materia di trasporto su strada di merci pericolose.

2.   Detti controlli sono effettuati nel territorio di uno Stato membro in conformità dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1100/2008 e dell’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3912/92.

Articolo 4

1.   Per effettuare i controlli previsti nella presente direttiva gli Stati membri utilizzano la lista di controllo di cui all’allegato I. Un esemplare di tale lista o un documento che attesta l’esecuzione del controllo, compilato dall’autorità che ha eseguito il controllo, è consegnato al conducente del veicolo ed è esibito a richiesta per semplificare o per evitare, nella misura del possibile, ulteriori controlli.

Il primo comma lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di effettuare appositi interventi specifici di controllo.

2.   I controlli sono effettuati a campione e coprono nella misura del possibile un’ampia parte della rete stradale.

3.   I luoghi scelti per i controlli consentono di mettere in regola i veicoli per i quali si accerta un’infrazione o, qualora l’autorità che esegue il controllo lo reputi opportuno, di immobilizzarli sul luogo o in un luogo appositamente scelto da tale autorità senza mettere in pericolo la sicurezza.

4.   Ove necessario, e a condizione che ciò non costituisca un pericolo per la sicurezza, possono essere prelevati campioni dei prodotti trasportati affinché siano esaminati da laboratori riconosciuti dall’autorità competente.

5.   I controlli non devono superare una durata ragionevole.

Articolo 5

Fatte salve altre eventuali sanzioni che potrebbero essere applicate, qualora una o più infrazioni elencate segnatamente all’allegato II siano state constatate nel corso di trasporto su strada di merci pericolose elencate segnatamente all’allegato II, i veicoli in questione possono essere immobilizzati — sul posto o in luogo appositamente scelto a tale scopo dalle autorità competenti per il controllo — e obbligati a mettersi in regola prima di proseguire il viaggio, oppure possono costituire oggetto di altre misure adeguate alle circostanze o agli imperativi della sicurezza, compreso, se del caso, il rifiuto di far entrare tali veicoli nell’Unione.

Articolo 6

1.   Si possono eseguire controlli anche nei locali delle imprese, a scopo preventivo o quando siano state constatate su strada infrazioni che compromettano la sicurezza del trasporto di merci pericolose.

Tali controlli devono mirare a garantire che le condizioni di sicurezza in cui si effettuano i trasporti su strada di merci pericolose siano conformi alla legislazione applicabile in materia.

2.   Qualora siano state constatate una o più infrazioni tra quelle che figurano segnatamente all’allegato II in materia di trasporti su strada di merci pericolose, i trasporti in questione sono messi in regola prima di lasciare l’impresa; in caso contrario sono oggetto di altre misure adeguate.

Articolo 7

1.   Gli Stati membri si promettono reciproca assistenza per la proficua applicazione della presente direttiva.

2.   Le infrazioni gravi o ripetute che compromettono la sicurezza del trasporto di merci pericolose, commesse da un veicolo o da un’impresa non residente, sono segnalate alle autorità competenti dello Stato membro in cui il veicolo è stato immatricolato o in cui è stabilita l’impresa.

Le autorità competenti dello Stato membro in cui è stata constatata un’infrazione grave o ripetuta possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro in cui il veicolo è stato immatricolato o in cui è stabilita l’impresa che siano adottate misure adeguate a carico del contravventore o dei contravventori.

Le autorità competenti dello Stato membro in cui il veicolo è stato immatricolato o in cui è stabilita l’impresa comunicano alle autorità competenti dello Stato membro in cui sono state constatate le infrazioni le misure eventualmente adottate nei confronti del vettore o dell’impresa interessati.

Articolo 8

Se, in occasione del controllo su strada di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro, le constatazioni effettuate fanno presumere che siano state commesse infrazioni gravi o ripetute non rilevabili durante il controllo per mancanza degli elementi necessari, le autorità competenti degli Stati membri interessati si danno reciproca assistenza per chiarire la situazione.

Nel caso in cui lo Stato membro competente proceda, a tal fine, a un controllo nell’impresa, i risultati di tale controllo sono resi noti all’altro Stato membro interessato.

Articolo 9

1.   Per ogni anno solare, entro dodici mesi dal termine di quest’ultimo, ogni Stato membro trasmette alla Commissione, conformemente al modello di formulario normalizzato di cui all’allegato III della presente direttiva, una relazione sull’applicazione della direttiva 95/50/CE e della presente direttiva comprendente le seguenti indicazioni:

a)

se possibile, il volume censito o stimato di trasporti di merci pericolose su strada, in tonnellate trasportate o in tonnellate/chilometro;

b)

il numero di controlli effettuati;

c)

il numero di veicoli controllati, secondo l’immatricolazione (veicoli immatricolati nel territorio nazionale, di altri Stati membri o di paesi terzi);

d)

il numero di infrazioni constatate in conformità della categoria di rischio di cui all’allegato II;

e)

il numero e il tipo di sanzioni comminate.

2.   Per la prima volta nel 1999 e successivamente almeno ogni tre anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della direttiva 95/50/CE e della presente direttiva da parte degli Stati membri, in conformità delle informazioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 10

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 11, riguardo alla modifica degli allegati I, II e III della presente direttiva al fine di adeguarli al progresso scientifico e tecnico nei settori disciplinati dalla presente direttiva, in particolare per tener conto delle modifiche alla direttiva 2008/68/CE.

Articolo 11

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 10 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 10 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 10 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 12

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 13

La direttiva 95/50/CE, come modificata dagli atti di cui all’allegato IV, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all’allegato IV, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato V.

Articolo 14

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 19 ottobre 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK


(1)  GU C 105 del 4.3.2022, pag. 148.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 13 settembre 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 ottobre 2022.

(3)  Direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull’adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (GU L 249 del 17.10.1995, pag. 35).

(4)  Si veda l’allegato IV, parte A.

(5)  Regolamento (CE) n. 1100/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo all’eliminazione di controlli effettuati alle frontiere degli Stati membri nel settore dei trasporti su strada e per vie navigabili (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 63).

(6)  Regolamento (CEE) n. 3912/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo ai controlli effettuati all’interno della Comunità nel settore dei trasporti su strada e per vie navigabili per quanto riguarda i mezzi di trasporto immatricolati o ammessi a circolare in un paese terzo (GU L 395 del 31.12.1992, pag. 6).

(7)  Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).

(8)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.


ALLEGATO I

Lista di controllo

(di cui all’articolo 4)

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ALLEGATO II

Infrazioni

Ai fini della presente direttiva, l’elenco, non completo, riportato di seguito indica tre categorie di rischio (la categoria I indica i rischi più seri) e fornisce un orientamento per valutare cosa si debba intendere per infrazione.

La determinazione della categoria di rischio appropriata deve tenere conto delle circostanze particolari ed essere lasciata alla valutazione dell’organismo di controllo/agente che effettua i controlli su strada.

Le infrazioni che non sono descritte nelle categorie di rischio saranno classificate conformemente alle descrizioni delle categorie.

Nel caso in cui vengano accertate più infrazioni per unità di trasporto, ai fini delle relazioni (in conformità con il modello di formulario normalizzato presentato all’allegato III), si applica solo la categoria indicante il rischio più grave (come indicato al punto 32 dell’allegato I).

1.   Categoria di rischio I

Quando un’infrazione alle pertinenti disposizioni dell’ADR comporta un rischio elevato di morte, gravi lesioni personali o danni significativi all’ambiente; tale infrazione deve di norma condurre all’adozione di immediate e adeguate misure correttive, quali il fermo del veicolo.

Le infrazioni sono:

1.

il trasporto di merci per le quali è vietato il trasporto;

2.

la fuga di sostanze pericolose;

3.

il trasporto con modalità proibite o inadeguate;

4.

il trasporto alla rinfusa in container strutturalmente inadeguati;

5.

il trasporto in un veicolo sprovvisto del pertinente certificato di omologazione;

6.

il veicolo non è più conforme alle norme di omologazione e presenta un rischio immediato (negli altri casi inserire nella categoria di rischio II);

7.

l’uso di imballaggi non autorizzati;

8.

l’imballaggio non è conforme alle istruzioni di imballaggio applicabili;

9.

il mancato rispetto delle disposizioni relative all’imballaggio misto;

10.

il mancato rispetto delle norme in materia di sistemazione e fissaggio del carico;

11.

il mancato rispetto delle disposizioni relative al carico misto di imballaggi;

12.

il mancato rispetto dei livelli ammissibili di riempimento di cisterne o imballaggi;

13.

il mancato rispetto delle disposizioni che limitano le quantità trasportate in un’unità di trasporto;

14.

il trasporto di merci pericolose senza indicarne la presenza (ad esempio, documenti, marcatura o imballaggio dei colli, segnalazioni o marcature sul veicolo);

15.

il trasporto senza segnalazioni o marcature sul veicolo;

16.

l’assenza di informazioni relative alle sostanze trasportate, che permettano di accertare un’infrazione della categoria di rischio I (ad esempio, numero ONU, denominazione della merce inviata, gruppo d’imballaggio);

17.

il conducente è privo del certificato regolamentare di formazione professionale;

18.

l’uso di fuoco o di luci non protette;

19.

il mancato rispetto del divieto di fumare.

2.   Categoria di rischio II

Quando un’infrazione alle pertinenti disposizioni dell’ADR comporta un rischio di lesioni personali o danni all’ambiente; tale infrazione deve di norma condurre all’adozione di adeguate misure correttive, quali, se possibile e opportuno, la richiesta di adottare i correttivi del caso sul luogo stesso del controllo o, al più tardi, al termine dell’operazione di trasporto in corso.

Le infrazioni sono:

1.

l’unità di trasporto comprende più di un rimorchio/semirimorchio;

2.

il veicolo non è più conforme alle norme di omologazione, ma non presenta un rischio immediato;

3.

il veicolo non è provvisto degli estintori funzionanti prescritti; un estintore può essere considerato ancora funzionante anche quando manchino il sigillo e/o la data di scadenza; non però quando è evidente che l’estintore non è più funzionante, ad esempio il manometro è a 0;

4.

il veicolo è sprovvisto dell’attrezzatura prevista nell’ADR o nelle istruzioni scritte;

5.

il mancato rispetto delle date delle ispezioni e dei controlli e delle disposizioni sui periodi di uso degli imballaggi, dei contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (intermediate bulk containers —IBC) o degli imballaggi di grosse dimensioni;

6.

il trasporto di imballaggi contenenti imballaggi, IBC o imballaggi di grosse dimensioni danneggiati o di imballaggi vuoti danneggiati e non ripuliti;

7.

il trasporto di merci imballate in container strutturalmente inadeguati;

8.

le cisterne o i tank container (inclusi quelli vuoti e non ripuliti) che non sono stati chiusi adeguatamente;

9.

il trasporto di un imballaggio combinato con un imballaggio esterno non chiuso adeguatamente;

10.

le etichette, marcature o segnalazioni errate;

11.

l’assenza di istruzioni scritte conformi all’ADR o istruzioni scritte non pertinenti per le merci trasportate;

12.

il veicolo non è adeguatamente sorvegliato o parcheggiato.

3.   Categoria di rischio III

Quando un’infrazione alle pertinenti disposizioni comporta un rischio ridotto di lesioni personali o di danni all’ambiente e le adeguate misure correttive non devono necessariamente essere adottate su strada bensì in seguito nella sede dell’impresa.

Le infrazioni sono:

1.

le dimensioni delle targhe o delle etichette o quelle delle lettere, delle figure o dei simboli sulle targhe o sulle etichette non sono conformi alle norme;

2.

il fatto che nella documentazione a bordo non siano disponibili informazioni diverse da quelle attinenti alla categoria di rischio I/16;

3.

il certificato di formazione professionale non è disponibile a bordo, ma è chiaro che il conducente ne è in possesso.


ALLEGATO III

Modello di formulario normalizzato per la stesura della relazione destinata alla Commissione e relativa alle infrazioni e sanzioni

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ALLEGATO IV

PARTE A

Direttiva abrogata ed elenco delle modifiche successive

(di cui all’articolo 13)

Direttiva 95/50/CE del Consiglio (GU L 249 del 17.10.1995, pag. 35).

 

Direttiva 2001/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 168 del 23.6.2001, pag. 23).

 

Direttiva 2004/112/CE della Commissione (GU L 367 del 14.12.2004, pag. 23).

 

Direttiva 2008/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 162 del 21.6.2008, pag. 11).

 

Regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 241).

unicamente allegato, punto IX.1

PARTE B

Termini di recepimento nel diritto interno

(di cui all’articolo 13)

Direttiva

Termine di attuazione

95/50/CE

1o gennaio 1997

2001/26/CE

23 dicembre 2001

2004/112/CE

14 dicembre 2005

2008/54/CE

__


ALLEGATO V

Tavola di concordanza

Direttiva 95/50/CE

Presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 2, primo trattino

Articolo 2, lettera a)

Articolo 2, secondo trattino

Articolo 2, lettera b)

Articolo 2, terzo trattino

Articolo 2, lettera c)

Articolo 2, quarto trattino

Articolo 2, lettera d)

Articolo 2, quinto trattino

Articolo 2, lettera e)

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 1, prima frase

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma

Articolo 4, paragrafo 1, seconda frase

Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 4, paragrafi da 2 a 5

Articolo 4, paragrafi da 2 a 5

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma

Articolo 6, paragrafo 2, primo comma

Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8, prima frase

Articolo 8, primo comma

Articolo 8, seconda frase

Articolo 8, secondo comma

Articolo 9, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 9, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 9, paragrafo 1, primo trattino

Articolo 9, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 9, paragrafo 1, secondo trattino

Articolo 9, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 9, paragrafo 1, terzo trattino

Articolo 9, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 9, paragrafo 1, quarto trattino

Articolo 9, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 9, paragrafo 1, quinto trattino

Articolo 9, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 9 bis

Articolo 10

Articolo 9 bis bis

Articolo 11

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 11

Articolo 14

Articolo 12

Articolo 15

Allegati I, II e III

Allegati I, II e III

Allegato IV

Allegato V


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