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Document 32022L0282

    Direttiva delegata (UE) 2022/282 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso tecnico e scientifico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa all’uso di mercurio nelle lampade non lineari trifosforo (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2021/8976

    GU L 43 del 24.2.2022, p. 51–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2022/282/oj

    24.2.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 43/51


    DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2022/282 DELLA COMMISSIONE

    del 13 dicembre 2021

    che modifica, adattandolo al progresso tecnico e scientifico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa all’uso di mercurio nelle lampade non lineari trifosforo

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II della direttiva stessa. Questa restrizione non riguarda determinate applicazioni oggetto di esenzione di cui allegato III della direttiva.

    (2)

    Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell’allegato I della direttiva stessa.

    (3)

    Il mercurio è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell’elenco di cui all’allegato II della direttiva 2011/65/UE.

    (4)

    Con decisione 2010/571/UE (2), la Commissione ha concesso, tra l’altro, un’esenzione per l’uso del mercurio nelle lampade non lineari trifosforo con tubo di diametro > 17 mm (ad esempio T9) («l’esenzione»), che figura ora come esenzione 2 b) 3) nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE. L’esenzione doveva scadere il 21 luglio 2016, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), di tale direttiva.

    (5)

    Il mercurio è utilizzato in lampade non lineari trifosforo per produrre luce ultravioletta, che viene poi convertita in luce visibile dal rivestimento fluorescente sulla lampada. La composizione del rivestimento, che contiene il mercurio, determina il colore chiaro e la resa del colore.

    (6)

    Il 19 dicembre 2014 e il 15 gennaio 2015, ossia entro il termine stabilito all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE la Commissione ha ricevuto due domande di rinnovo dell’esenzione («domande di rinnovo»), una delle quali è stata aggiornata con informazioni supplementari nel gennaio 2020. Conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE, l’esenzione resta valida fino all’adozione di una decisione sulla domanda di rinnovo.

    (7)

    Dalla valutazione della domanda di rinnovo, che ha tenuto conto della disponibilità di sostituti e dell’impatto socioeconomico della sostituzione, è emerso che attualmente la sostituzione o l’eliminazione del mercurio nelle applicazioni interessate è tecnicamente impraticabile. Dalla valutazione è inoltre emerso che il limite di concentrazione di mercurio nelle categorie di lampade oggetto dell’esenzione può essere abbassato da 15 mg a 10 mg per lampada. La valutazione ha compreso consultazioni dei portatori di interessi a norma dell’articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE. Le osservazioni pervenute nel corso di dette consultazioni sono state pubblicate su un apposito sito web.

    (8)

    L’esenzione è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e pertanto non indebolisce la protezione dell’ambiente e della salute da esso offerta.

    (9)

    È pertanto opportuno concedere il rinnovo dell’esenzione, riformulandola in modo da precisarne l’ambito limitato, per un periodo di tre anni, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/65/UE, al fine di raccogliere ulteriori dati relativi alla disponibilità di sostituti per i tipi specifici di lampade cui si applica l’esenzione in questione. Conformemente all’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2011/65/UE, per l’esenzione 2 b) 3) è opportuno stabilire una data di scadenza di 12 mesi. Alla luce dei risultati delle iniziative in atto tese a trovare una sostituzione affidabile, è improbabile che la durata dell’esenzione abbia ripercussioni negative sull’innovazione.

    (10)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    L’allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

    Articolo 2

    1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 settembre 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

    Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o ottobre 2022.

    Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

    2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2021

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88.

    (2)  Decisione 2010/571/UE della Commissione, del 24 settembre 2010, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni contenenti piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati o eteri di difenile polibromurato (GU L 251 del 25.9.2010, pag. 28).

    (3)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).


    ALLEGATO

    Nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE, la voce 2 b) 3) è sostituita dalla seguente:

    Esenzione

    Ambito e date di applicazione

    «2 b) 3)

    Lampade non lineari trifosforo con tubo di diametro > 17 mm (per esempio T9): 15 mg

    Scade il 24 febbraio 2023. Possono essere utilizzati 10 mg per lampada a partire dal 25 febbraio 2023 fino al 24 febbraio 2025.»


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