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Document 32022H0495

    Raccomandazione (UE) 2022/495 della Commissione del 25 marzo 2022 relativa al monitoraggio della presenza di furano e di alchil furani negli alimenti

    C/2022/1751

    GU L 100 del 28.3.2022, p. 60–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2022/495/oj

    28.3.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 100/60


    RACCOMANDAZIONE (UE) 2022/495 DELLA COMMISSIONE

    del 25 marzo 2022

    relativa al monitoraggio della presenza di furano e di alchil furani negli alimenti

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il furano e gli alchil furani, che comprendono metilfurani quali il 2-metilfurano, il 3-metilfurano e il 2,5-dimetilfurano, sono contaminanti di processo che si formano negli alimenti durante il trattamento termico.

    (2)

    Il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato nel 2017 un parere scientifico sui rischi che la presenza di furano e di metilfurani negli alimenti comporta per la salute pubblica (1). Il gruppo ha concluso che i livelli attuali di esposizione al furano destano preoccupazione per la salute. Per quanto riguarda i metilfurani, nel parere si concludeva che essi possono aumentare in misura significativa l’esposizione complessiva al furano e agli alchil furani, accrescendo di conseguenza la preoccupazione per la salute. Tuttavia, poiché mancano dati relativi alla presenza di metilfurani negli alimenti, l’EFSA ha raccomandato di produrre dati aggiuntivi in questo ambito. In particolare, è stata segnalata la presenza di furano e di alchil furani in caffè, alimenti per bambini in vasetti, zuppe pronte, patatine, succhi di frutta, cereali per la prima colazione, biscotti, cracker e pane croccante.

    (3)

    Il 2-metilfurano e il 3-metilfurano possono essere quantificati in modo affidabile con i metodi di analisi attualmente disponibili, mentre è necessario intervenire ulteriormente ai fini di un’analisi affidabile del 2,5-dimetilfurano. Se tuttavia il metodo di analisi utilizzato lo consente, sarebbe opportuno analizzare e quantificare il 2,5-dimetilfurano e comunicare i relativi dati.

    (4)

    Inoltre la letteratura scientifica ha recentemente evidenziato la presenza di contaminanti alimentari connessi agli alchil furani diversi dai metilfurani, quali il 2-pentilfurano e il 2-etilfurano. Sarebbe pertanto opportuno analizzare e quantificare tali alchil furani (non metilfurani) aggiuntivi, a condizione che il metodo di analisi sia affidabile a tale scopo.

    (5)

    I risultati del monitoraggio del furano e degli alchil furani devono essere affidabili e comparabili. È pertanto opportuno fornire istruzioni sul campionamento e sui criteri di prestazione analitica.

    (6)

    L’EFSA ha ricevuto dalla Commissione europea il mandato di raccogliere tutti i dati disponibili sulla presenza di contaminanti chimici negli alimenti e nei mangimi. Questi dati sono utilizzati nei pareri scientifici e nelle relazioni dell’EFSA sui contaminanti presenti negli alimenti e nei mangimi.

    (7)

    È pertanto opportuno raccomandare che il furano e gli alchil furani negli alimenti siano monitorati e i dati siano comunicati all’EFSA,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

    1.

    Gli Stati membri dovrebbero, con la partecipazione attiva degli operatori del settore alimentare, monitorare il furano, il 2-metilfurano e il 3-metilfurano negli alimenti, in particolare in caffè, alimenti per bambini in vasetti (compresi gli alimenti per bambini in contenitori, tubetti e sacchetti), zuppe pronte, patatine, succhi di frutta, cereali per la prima colazione, biscotti, cracker e pane croccante.

    2.

    Per garantire che i campioni siano rappresentativi, gli Stati membri dovrebbero seguire le procedure di campionamento di cui all’allegato, parte B, del regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione (2). Anche gli operatori del settore alimentare dovrebbero applicare questa procedura di campionamento o una procedura di campionamento equivalente, garantendo che il campione sia rappresentativo.

    3.

    Per l’analisi del furano, del 2-metilfurano e del 3-metilfurano in caffè e alimenti per bambini in vasetti, gli Stati membri e gli operatori del settore alimentare dovrebbero utilizzare un metodo che soddisfi i criteri seguenti:

    Parametro

    Criterio

    Specificità

    Nessuna interferenza di matrice o spettro

    Bianchi di campo

    Inferiore al limite di rilevazione (LOD)

    Ripetibilità (RSDr)

    0,66 volte l’RSDR come derivata dall’equazione di Horwitz (modificata)

    Riproducibilità (RSDR)

    Come derivata dall’equazione di Horwitz (modificata)

    Recupero

    80 – 110 %

    Limite di rilevazione (LOD)

    Tre decimi del LOQ

    Limite di quantificazione (LOQ)

    Per il caffè: non superiore a 20 μg/kg

    Per gli alimenti per bambini in vasetti: 5 μg/kg

    Per l’analisi del furano negli alimenti diversi dal caffè e dagli alimenti per bambini in vasetti, gli Stati membri e gli operatori del settore alimentare dovrebbero utilizzare un metodo che soddisfi questi criteri e il limite di quantificazione (LOQ) non dovrebbe essere superiore a 5 μg/kg.

    Per l’analisi del 2-metilfurano e del 3-metilfurano negli alimenti diversi dal caffè e dagli alimenti per bambini in vasetti, i laboratori dovrebbero disporre di procedure di controllo della qualità per garantire l’affidabilità dei risultati analitici ottenuti nei casi in cui il LOQ non dovrebbe essere superiore a 5 μg/kg.

    4.

    Se il metodo di analisi utilizzato consente la determinazione di alchil furani diversi dal 2-metilfurano e dal 3-metilfurano, gli Stati membri e gli operatori del settore alimentare dovrebbero determinare tali alchil furani.

    5.

    Gli Stati membri e gli operatori del settore alimentare dovrebbero fornire all’EFSA i risultati del monitoraggio entro il 30 giugno di ogni anno, in linea con le prescrizioni contenute negli orientamenti dell’EFSA sulla descrizione standardizzata del campione (SSD) per gli alimenti e i mangimi e con gli ulteriori obblighi di informazione specifici di tale Autorità (3).

    Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2022

    Per la Commissione

    Stella KYRIAKIDES

    Membro della Commissione


    (1)  Gruppo CONTAM dell’EFSA (gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sui contaminanti nella catena alimentare); parere scientifico sui rischi per la salute pubblica connessi alla presenza di furano e di metilfurani negli alimenti. EFSA Journal 2017;15(10):5005, 142 pagg.; https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017,5005.

    (2)  Regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 29).

    (3)  https://www.efsa.europa.eu/it/call/call-continuous-collection-chemical-contaminants-occurrence-data-0.


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