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Document 32022H0411(01)

Raccomandazione del Consiglio del 5 aprile 2022 relativa alla mobilità dei giovani volontari nell’Unione europea (Testo rilevante ai fini del SEE) 2022/C 157/01

ST/7768/2022/INIT

OJ C 157, 11.4.2022, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 157/1


RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 5 aprile 2022

relativa alla mobilità dei giovani volontari nell’Unione europea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 157/01)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 165 e 166,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

1.

Il 15 settembre 2021, nel discorso sullo stato dell’Unione europea (1), la presidente della Commissione europea ha annunciato che la Commissione europea avrebbe proposto di proclamare il 2022 Anno europeo dei giovani, per «valorizzare i giovani che si sono tanto sacrificati per gli altri». L’Anno europeo dei giovani è volto, tra l’altro, a «sostenere i giovani nell’acquisizione di una migliore comprensione delle varie opportunità, e nella loro promozione attiva, rese disponibili dalle politiche pubbliche a livello di Unione, nazionale, regionale e locale allo scopo di sostenere il loro sviluppo personale, sociale, economico e professionale in un mondo verde, digitale e inclusivo, al contempo mirando a rimuovere i restanti ostacoli» (2).

2.

Come sottolineato nella risoluzione del Parlamento europeo sull’impatto della COVID-19 sui giovani e sullo sport (2020/2864(RSP)) (3), i giovani sono stati al centro di attività solidali per rispondere alle esigenze delle loro comunità di fronte alla pandemia di COVID-19, dalla realizzazione di campagne di sensibilizzazione all’impegno in prima linea nel quadro del Corpo europeo di solidarietà e ad altre iniziative di volontariato.

3.

Attraverso le loro azioni di volontariato nell’ambito del corpo europeo di solidarietà e di altri programmi, i giovani stanno dando attuazione concreta al preambolo del trattato sull’Unione europea (TUE), che sottolinea il desiderio dei firmatari di rafforzare la solidarietà tra i popoli dell’Europa, all’articolo 2 TUE, che cita la solidarietà come uno dei valori comuni agli Stati membri, e all’articolo 3 TUE, in cui si afferma che l’Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli. Le loro azioni di volontariato nel settore degli aiuti umanitari contribuiscono a promuovere la pace in Europa e nel mondo e il rispetto della dignità umana e dei diritti umani.

4.

Le esperienze maturate con il servizio volontario europeo (1996-2018) e il corpo europeo di solidarietà, pur avendo avuto successo, hanno dimostrato la necessità di agevolare ulteriormente il volontariato transnazionale, in particolare per i giovani con minori opportunità. In tale contesto, il Consiglio ha auspicato un riesame della raccomandazione del Consiglio, del 20 novembre 2008, relativa alla mobilità dei giovani volontari nell’Unione europea (la «raccomandazione del Consiglio del 2008») al fine di rafforzare il potenziale dei programmi europei per la gioventù per raggiungere i giovani e aiutarli a costruire una comunità (4). Tale auspicio è espresso in particolare nell’allegato 4 relativo al piano di lavoro per la strategia dell’UE per la gioventù 2019-2027. Inoltre, un riferimento al riesame della raccomandazione del Consiglio del 2008 era contenuto nella relazione della Commissione sull’attuazione della strategia dell’UE per la gioventù del 14 ottobre 2021 (5).

5.

La maggior parte delle questioni sollevate nella raccomandazione del Consiglio del 2008 è ancora di fondamentale importanza ed è stata mantenuta nella presente proposta. L’aggiornamento della raccomandazione del Consiglio del 2008 si è reso necessario a causa di diversi sviluppi intervenuti dal 2008. Un aspetto importante è il lancio del corpo europeo di solidarietà nel 2016 e la creazione di nuovi programmi e attività nazionali di volontariato, anche con elementi transnazionali (6) che talvolta offrono opportunità molto simili per i giovani. La strategia dell’Unione europea per la gioventù 2019-2027 (7) ha invitato gli Stati membri e la Commissione, nell’ambito delle rispettive competenze, a ricercare «complementarità e sinergie tra gli strumenti di finanziamento dell’UE e i regimi nazionali, regionali e locali».

6.

Una valutazione della strategia dell’UE per la gioventù e della raccomandazione del Consiglio del 2008 (8) ha individuato che la necessità di includere le persone provenienti da contesti svantaggiati costituisce una questione più urgente nel 2015 rispetto al 2008. Tra le altre esigenze individuate ma non affrontate dalla raccomandazione del 2008 figurano la garanzia della qualità per i progetti di volontariato, le opportunità di sviluppo delle capacità per le organizzazioni e un migliore monitoraggio dell’attuazione della raccomandazione. Un gruppo di esperti ha elaborato ulteriori raccomandazioni strategiche (9), che hanno ispirato la raccomandazione proposta, riguardanti anche la condivisione delle conoscenze e la creazione di reti, l’accesso al volontariato, gli ostacoli amministrativi, la sensibilizzazione, il riconoscimento, il volontariato digitale e il contesto ambientale.

7.

Dal 2008 l’impatto delle crisi, ad esempio quelle che ostacolano la mobilità fisica transnazionale dei volontari, è stato grave. La pandemia di COVID-19 ha evidenziato l’importanza di garantire la sicurezza, l’incolumità e la salute fisica e mentale di tutti i partecipanti in qualsiasi momento, anche adottando disposizioni per gestire il potenziale impatto di circostanze impreviste. Inoltre, per un lungo periodo, la nozione di «volontariato transnazionale» ha fatto riferimento, nella pratica, esclusivamente ad attività che comportano la mobilità fisica dei volontari. Tuttavia, con il progresso tecnologico e sotto l’influenza della pandemia di COVID-19, sono emerse nuove tendenze in materia di volontariato. Il volontariato digitale ha messo in luce il suo potenziale di integrare la mobilità fisica o di essere una forma opzionale di volontariato per i giovani che non sono in grado di viaggiare fisicamente. Anche la dimensione intergenerazionale del volontariato ha dimostrato chiaramente la sua importanza nell’affrontare le sfide demografiche della nostra società. Le preoccupazioni per l’ambiente e i cambiamenti climatici figurano in cima all’agenda politica dell’UE e devono trovare riscontro nelle attività che comportano la mobilità transnazionale.

8.

La comunicazione della Commissione europea sulla creazione dello spazio europeo dell’istruzione entro il 2025 (10) ha sottolineato l’importanza dell’inclusività, della qualità e del riconoscimento di esperienze transfrontaliere nell’ambito del corpo europeo di solidarietà. Le garanzie di qualità rispetto alle opportunità disponibili e il sostegno adeguato offerto ai partecipanti in ogni fase della loro esperienza di volontariato costituiscono un prerequisito affinché le attività di volontariato vadano a beneficio delle comunità e dei giovani volontari.

9.

Nella risoluzione del Consiglio su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell’istruzione e oltre (2021-2030), il Consiglio ha confermato nell’area prioritaria 1 del quadro strategico che «[p]romuovere, valorizzare e riconoscere l’apprendimento non formale, compreso il volontariato, e migliorare l’inclusività, la qualità e il riconoscimento delle attività di solidarietà transfrontaliere» costituisce una questione concreta che necessita di azioni.

10.

Una delle prime difficoltà incontrate dai giovani interessati a un’esperienza di volontariato transnazionale è l’accesso a informazioni di facile consultazione sul loro status e sui loro diritti in qualità di volontari, su un apposito sito web nazionale, in modo da poter iniziare un’attività di volontariato transnazionale essendo pienamente consapevoli dell’impatto che avrà sui loro diritti in materia di sicurezza sociale nello Stato membro ospitante e in quello di residenza abituale (11). A norma del regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l’accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi, la Commissione e gli Stati membri sono già tenuti a fornire ai cittadini dell’UE informazioni online di facile consultazione sui diritti, sugli obblighi e sulle norme stabiliti dal diritto dell’Unione e nazionale nel settore del volontariato in un altro Stato membro (12).

11.

Molte questioni relative alla mobilità transnazionale non possono essere affrontate esclusivamente a livello nazionale, in quanto le attività coinvolgono sia gli Stati membri di origine che quelli ospitanti. I quadri amministrativi e giuridici in materia di volontariato possono variare da uno Stato membro all’altro. Per i giovani che desiderano intraprendere un’attività di volontariato transnazionale è molto importante disporre di informazioni complete e adeguate ai giovani sulle norme giuridiche e amministrative nazionali che disciplinano il volontariato, in particolare le informazioni sulla copertura previdenziale sia negli Stati membri di origine che in quelli ospitanti.

12.

La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Piano d’azione per l’integrazione e l’inclusione 2021-2027 (13) riconosce il ruolo del volontariato nell’integrazione e nell’inclusione delle persone con minori opportunità. Per molte di loro, le attività di volontariato possono rappresentare l’opzione più accessibile per partecipare alla mobilità transfrontaliera, in particolare in formati di volontariato a breve termine o di volontariato in gruppi o squadre.

13.

I cittadini di paesi terzi possono incontrare ostacoli amministrativi e pratici al volontariato transfrontaliero nel caso in cui debbano richiedere un visto di breve o lunga durata o un permesso di soggiorno a fini di volontariato in un altro Stato membro. La direttiva (UE) 2016/801 disciplina le condizioni per ottenere un visto di lunga durata o un permesso di soggiorno per essere ammessi in uno Stato membro dell’UE a fini di volontariato. Tuttavia, non contiene disposizioni sulla mobilità all’interno dell’UE dei volontari di paesi terzi.

14.

Un’esperienza di volontariato permette ai volontari di acquisire risultati dell’apprendimento che ne aumentano l’occupabilità. L’identificazione, la documentazione e la convalida dei risultati dell’apprendimento delle attività di volontariato sono supportate dai quadri nazionali o dell’UE esistenti (ossia Youthpass (14) ed Europass (15)). La raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell’apprendimento non formale e informale (16) ha invitato i datori di lavoro, le organizzazioni giovanili e le organizzazioni della società civile a promuovere e facilitare l’identificazione e la documentazione dei risultati di apprendimento acquisiti sul posto di lavoro o nel volontariato. La valutazione (17) della raccomandazione del Consiglio del 2012 ha individuato i settori in cui sono necessari ulteriori interventi per conseguire gli obiettivi della raccomandazione del Consiglio del 2012, in modo da offrire alle persone accesso a maggiori e migliori opportunità di convalida, consentendo loro di accedere a un ulteriore apprendimento e di sfruttare al meglio le loro competenze nella società e nel mercato del lavoro europei. La decisione Europass del 18 aprile 2018 colloca i volontari tra i gruppi destinatari.

15.

I nuovi sviluppi a partire dal 2008, i dati sugli ostacoli al volontariato transnazionale e le raccomandazioni strategiche di un gruppo di esperti sulla promozione della mobilità dei giovani volontari richiedono una nuova raccomandazione del Consiglio sul volontariato, al fine di agevolare e migliorare la qualità del volontariato transnazionale dei giovani e incoraggiare l’apprendimento reciproco, la creazione di reti e le sinergie tra i programmi e le attività di volontariato negli Stati membri e il corpo europeo di solidarietà.

16.

La presente raccomandazione rispetta pienamente i principi di sussidiarietà e proporzionalità,

RICONOSCE QUANTO SEGUE:

17.

Ai fini della presente raccomandazione, è utilizzata la stessa definizione di «volontariato» che figura nel regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma «corpo europeo di solidarietà», vale a dire un’attività di solidarietà che si svolge, per un periodo massimo di 12 mesi, come attività volontaria non retribuita (18) e che contribuisce al conseguimento del bene comune. Se i sistemi transnazionali esistenti negli Stati membri prevedono attività di solidarietà di durata superiore a 12 mesi che corrispondono altrimenti alla definizione di volontariato, queste devono essere considerate attività di volontariato ai fini della presente raccomandazione e quindi incluse nel suo ambito di applicazione.

18.

Il volontariato giovanile di cui alla presente raccomandazione comprende il volontariato in tutta l’UE svolto da cittadini dell’UE o da cittadini di paesi terzi che risiedono in uno Stato membro e si spostano in un secondo Stato membro a fini di volontariato, nell’ambito del corpo europeo di solidarietà o di qualsiasi programma o attività nazionale di volontariato transfrontaliero negli Stati membri. Nella misura del possibile, le azioni intraprese dagli Stati membri e dalla Commissione in risposta alla presente raccomandazione dovrebbero tenere conto anche delle attività di volontariato tra gli Stati membri e i paesi terzi. Le attività di volontariato non dovrebbero incidere negativamente sulle occupazioni remunerate, potenziali o esistenti, né sostituirsi ad esse. I termini «gioventù» e «giovani» si riferiscono alla fascia di età compresa tra 18 e 30 anni.

19.

L’espressione «giovani con minori opportunità» indica giovani che, per motivi economici, sociali, culturali, geografici o di salute, oppure a causa della provenienza da un contesto migratorio o per motivi quali disabilità o difficoltà di apprendimento o di qualsiasi altra natura, inclusi i motivi che potrebbero dare adito a discriminazione di cui all’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, incontrano ostacoli che impediscono loro di avere effettivo accesso alle opportunità (19),

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI DI:

20.

prendere in considerazione misure che contribuiscano a istituire o a mantenere un quadro legislativo e di attuazione adeguato e chiaro per la salute, la sicurezza e l’incolumità dei partecipanti che svolgono attività di volontariato transnazionale:

a)

garantendo che tutti i volontari possano beneficiare della copertura previdenziale in uno Stato membro, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;

b)

sostenendo gli organizzatori che partecipano all’attuazione delle attività di volontariato nel garantire procedure chiare e affidabili per assistere e aiutare i volontari in caso di crisi, emergenze e altre circostanze impreviste;

21.

fornire informazioni accessibili e sensibilizzare in merito ai diritti dei volontari, come stabilito nel quadro specifico di cui sopra, in particolare:

a)

garantendo l’esistenza di un sito web nazionale, conforme ai requisiti della direttiva sull’accessibilità del web (20), al fine di mettere a disposizione dei volontari informazioni pratiche, accessibili e complete sulle norme giuridiche e amministrative nazionali che disciplinano il volontariato e sull’impatto che il volontariato in un altro Stato membro produce sui diritti attuali e futuri in materia di sicurezza sociale (21) (sia per i volontari dell’UE in arrivo che in partenza);

b)

sostenendo chi fornisce informazioni per i giovani, incoraggiando la formazione nello sviluppo di informazioni adeguate ai giovani sulle norme giuridiche e amministrative nazionali che disciplinano il volontariato;

c)

incoraggiando le collaborazioni con reti e servizi consolidati, ad esempio ERYICA, nello sviluppo di tali informazioni;

d)

incoraggiando gli organizzatori dei programmi e delle attività nazionali di volontariato transfrontaliero esistenti a segnalare i pertinenti siti web nazionali ed europei (22) che informano i volontari in merito ai loro diritti, agli obblighi e alle norme applicabili in relazione al volontariato in un altro Stato membro;

22.

migliorare la qualità delle opportunità di volontariato sostenendo gli organizzatori di attività di volontariato nelle loro iniziative di sviluppo delle capacità. In particolare, tale obiettivo può essere conseguito:

a)

incoraggiando gli organizzatori negli Stati membri di origine e ospitanti a cooperare, anche fornendo informazioni sufficienti sull’attività di volontariato, sugli organizzatori e sul volontario, in modo che entrambe le parti possano prendere una decisione informata sull’idoneità dell’attività e i requisiti giuridici siano soddisfatti;

b)

incoraggiando gli organizzatori di attività di volontariato a porre l’accento sulla qualità, tra l’altro basando l’organizzazione delle attività di volontariato su un’analisi che sostenga esigenze identificabili e conduca a risultati positivi nelle comunità locali;

c)

incoraggiando gli organizzatori di attività di volontariato a porre adeguatamente l’accento sulla dimensione dell’apprendimento delle attività di volontariato, compreso l’apprendimento delle lingue nel volontariato transnazionale;

d)

aiutando gli organizzatori di attività di volontariato a utilizzare in modo più sistematico e generalizzato i quadri nazionali o dell’UE esistenti (ad esempio Youthpass ed Europass) per agevolare l’identificazione, la documentazione e la convalida dei risultati dell’apprendimento delle attività di volontariato;

e)

riconoscendo l’animazione socioeducativa come promotore chiave di opportunità di volontariato per i giovani e uno dei principali strumenti per lo sviluppo di qualità delle attività di volontariato nell’UE e contribuendo in tal modo all’attuazione dell’agenda europea per l’animazione socioeducativa (23);

f)

promuovendo la mobilità transfrontaliera di coloro che sono attivi nell’animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili;

g)

sostenendo la formazione degli animatori socioeducativi e organizzatori di attività di volontariato, riconoscendone il ruolo chiave nell’accompagnare e guidare i giovani volontari attraverso un’esperienza di volontariato di alta qualità;

h)

incoraggiando gli organizzatori di attività di volontariato transnazionali a richiedere il marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà;

i)

sviluppando e promuovendo standard di qualità generali per il volontariato ispirandosi nel contempo al sistema globale di misure di qualità, sostegno, inclusione e certificazione di cui al regolamento (UE) 2021/888 (24), ove possibile nel contesto nazionale;

j)

adottando misure volte a garantire che le attività di volontariato non comportino la sostituzione di posti di lavoro;

23.

garantire che l’accesso ad attività di volontariato transnazionali sia un’opportunità realistica per tutti i giovani, compresi quelli con minori opportunità, anche:

a)

sostenendo la creazione e/o il funzionamento di sportelli nazionali e di strutture regionali e locali, come infrastrutture socieducative e centri di informazione per i giovani ove esistono, per fornire informazioni e orientamento sulle opportunità di volontariato esistenti, in formati accessibili alle persone con disabilità, ai potenziali giovani volontari, compresi i giovani con minori opportunità, alla società civile/alle organizzazioni di volontariato e ad altri portatori di interessi del settore. Tali strutture possono includere reti di ex studenti (come la rete Europeers) e animatori socioeducativi locali, sfruttando la loro capacità di responsabilizzare e sostenere i potenziali candidati alle attività di volontariato e, se del caso, potrebbero lavorare in collegamento con le agenzie nazionali che attuano il corpo europeo di solidarietà;

b)

agevolando l’accesso alle esperienze di volontariato transnazionale per i giovani con minori opportunità attraverso la promozione di informazioni mirate e accessibili e di attività di sensibilizzazione da parte delle organizzazioni e delle reti pertinenti (25), come Eurodesk e ERYICA, anche mediante la sensibilizzazione in merito all’importanza delle competenze interculturali e dell’apprendimento delle lingue quale pietra miliare per la mobilità transnazionale;

c)

garantendo che gli organizzatori di attività di volontariato siano incoraggiati a promuovere l’inclusione sociale anche mettendo a disposizione alloggi ragionevoli e adeguati che siano accessibili per i giovani, in particolare quelli con disabilità;

d)

aiutando gli organizzatori di attività di volontariato a sviluppare gli aspetti dell’inclusione dei giovani con minori opportunità per i loro progetti (26), tra l’altro mettendoli in contatto con esperti dei servizi incaricati della promozione dell’inclusione sociale che potrebbero fornire loro sostegno e formazione;

e)

fornendo un sostegno mirato allo sviluppo di attività di volontariato, in particolare promuovendo l’inclusione, l’uguaglianza e l’emancipazione dei gruppi svantaggiati o dei gruppi a rischio di discriminazione e incentivando i giovani volontari di tali comunità a impegnarsi nel volontariato e a fungere da moltiplicatori o addirittura da modelli di riferimento nella loro comunità;

f)

sostenendo le organizzazioni e le reti pertinenti nella promozione di attività di volontariato locali (compresi formati a breve termine, a tempo parziale e di gruppo) come potenziale primo passo verso la partecipazione ad attività transnazionali e fornendo un sostegno mirato supplementare per lo sviluppo di opportunità di volontariato per i giovani che non possono partecipare alla mobilità fisica transnazionale per vari motivi, ad esempio offrendo fra l’altro opportunità di volontariato digitale;

g)

promuovendo ulteriormente gli strumenti transnazionali esistenti che possono agevolare la mobilità dei giovani, come le carte per la mobilità, e incoraggiandone l’uso in tutte le attività transnazionali di volontariato (27);

h)

risolvendo, ove possibile e fatto salvo l’acquis di Schengen e il diritto dell’Unione in materia di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi, le questioni amministrative e pratiche che generano difficoltà nell’ottenimento di visti e/o permessi di soggiorno per cittadini di paesi terzi a fini di volontariato.

24.

sensibilizzare in merito ai benefici delle attività di volontariato, attraverso attività di informazione, orientamento e divulgazione, anche coinvolgendo i portatori di interessi nazionali nei settori dell’istruzione, della formazione, dell’occupazione, dei servizi sociali e della gioventù, e prestare particolare attenzione a raggiungere in modo equo i giovani con minori opportunità, anche sensibilizzando sul fatto che:

a)

le attività di volontariato offrono ai giovani un modo concreto di contribuire ad affrontare le sfide sociali e di mostrare solidarietà alle persone in situazione vulnerabile;

b)

un’esperienza di volontariato migliora lo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale dei giovani e li aiuta a sviluppare e le competenze richieste e valorizzate dal mercato del lavoro;

c)

esistono quadri che sostengono l’individuazione, la documentazione e la convalida dei risultati dell’apprendimento delle attività di volontariato (compresi Youthpass ed Europass);

25.

sostenere e promuovere le attività di sviluppo delle comunità connesse al volontariato, ivi compreso:

a)

incoraggiando a livello nazionale il funzionamento delle reti di volontari, in particolare di coloro che partecipano ad attività che hanno una visione a lungo termine, ossia che non sono legati alla durata dei singoli progetti o limitati da essa;

b)

promuovendo le reti europee esistenti collegate al volontariato, in particolare la rete europea di solidarietà e la rete Europeers, nonché altre risorse e piattaforme accessibili attraverso il portale del corpo europeo di solidarietà sul Portale europeo per i giovani;

c)

incoraggiando gli ex volontari a condividere le loro esperienze attraverso reti giovanili, istituti di istruzione e seminari, nel ruolo di ambasciatori o di membri di una rete, e a formare volontari attuali o futuri;

d)

incoraggiando gli organizzatori di attività di volontariato ad aiutare i volontari a integrarsi nella comunità ospitante durante la loro attività e a proseguire il loro impegno in attività di volontariato dopo il loro ritorno a casa, con particolare attenzione all’accompagnamento dei giovani con minori opportunità;

26.

esplorare nuove tendenze e dimensioni e formati alternativi del volontariato, incluso:

a)

promuovendo il volontariato digitale, sperimentandone i formati e raccogliendo prove, in un contesto transnazionale, per integrare la mobilità fisica o anche come formato autonomo delle attività di volontariato;

b)

riconoscendo il valore del volontariato intergenerazionale e promuovendolo quale valido contributo alle sfide cui deve far fronte una società che invecchia, nonché come un modo per coinvolgere i giovani in un dialogo intergenerazionale, facilitare il trasferimento di conoscenze tra le generazioni e migliorare la coesione sociale;

27.

creare sinergie, complementarità e continuità tra i programmi e le attività di volontariato esistenti a livello europeo e a vari livelli negli Stati membri, incluso, ad esempio:

a)

promuovendo lo scambio di informazioni tra gli Stati membri sui programmi di volontariato esistenti, compresi i sistemi e le attività nazionali di servizio civile, ove esistenti, e la trasmissione di tali informazioni alla Commissione europea, al fine di agevolarne la pubblicazione sul Portale europeo per i giovani, il Youth Wiki e lo sviluppo di migliori pratiche;

b)

prendendo in considerazione misure che promuovano e sostengano il trasferimento delle migliori pratiche tra programmi o attività di volontariato;

28.

sostenere le attività di volontariato che contribuiscono in modo significativo ad affrontare le sfide climatiche e ambientali:

a)

incoraggiando l’integrazione delle pratiche verdi in tutti i progetti e le attività di volontariato e promuovendo comportamenti sostenibili e responsabili dal punto di vista ambientale tra i partecipanti e le organizzazioni partecipanti;

b)

promuovendo la riduzione dell’impronta ambientale delle attività di volontariato, ad esempio riducendo i rifiuti, riciclando e, ove possibile, utilizzando mezzi di trasporto sostenibili;

c)

promuovendo lo sviluppo di attività di volontariato che affrontino il tema della protezione dell’ambiente, della sostenibilità, degli obiettivi climatici e della prevenzione e del recupero in caso di disastri;

29.

includere informazioni sui progressi realizzati rispetto all’attuazione della presente raccomandazione negli aggiornamenti periodici effettuati nel quadro della strategia dell’UE per la gioventù, in particolare nell’ambito di Youth Wiki;

INVITA LA COMMISSIONE A:

30.

facilitare gli scambi di pratiche fra gli Stati membri sui modi per affrontare gli ostacoli che possono impedire ai giovani di partecipare al volontariato, ad esempio attraverso attività di apprendimento tra pari, gruppi di esperti della Commissione o la piattaforma della strategia dell’UE per la gioventù;

31.

aiutare gli Stati membri a seguire la presente raccomandazione attraverso i meccanismi e gli strumenti di cooperazione della strategia dell’UE per la gioventù, dell’agenda europea per l’animazione socioeducativa e dei programmi dell’UE per la gioventù, in particolare il corpo europeo di solidarietà;

32.

facilitare l’apprendimento reciproco e gli scambi tra gli Stati membri e tutti i pertinenti portatori di interessi a vari livelli attraverso attività quali l’apprendimento tra pari, la consulenza tra pari, i gruppi di esperti, la creazione di reti e altre strutture di cooperazione, anche ponendo l’accento sulle sinergie e sulle complementarità tra i programmi e le attività a livello nazionale e dell’UE, compresi, ove esistenti, i sistemi nazionali di servizio civile. A tal fine, utilizzare gli spazi esistenti, come il Youth Wiki e il Portale europeo per i giovani, in cui le risorse e le conoscenze possono essere condivise tra gli Stati membri e le organizzazioni non governative (ONG) a diversi livelli;

33.

esplorare nuove tendenze e formati di volontariato, che siano rispettosi dei principi fondamentali delle parti opportunità e della non discriminazione, dell’accessibilità, dell’inclusività e dell’elevata qualità delle attività, attraverso la raccolta di prove, lo sviluppo di migliori pratiche e la preparazione di orientamenti e manuali, in particolare per quanto riguarda il volontariato digitale o misto e il volontariato intergenerazionale;

34.

promuovere e divulgare informazioni in merito alle opportunità europee di volontariato giovanile, in particolare per le persone con minori opportunità, attraverso il Portale europeo per i giovani, che contiene lo strumento di registrazione delle attività di solidarietà nell’ambito del corpo europeo di solidarietà. Inserire nel Portale europeo per i giovani, in collaborazione con gli Stati membri, i collegamenti ai siti web nazionali pertinenti (28);

35.

sviluppare ulteriormente, promuovere e sostenere l’uso degli strumenti dell’UE esistenti che favoriscono la convalida dei risultati dell’apprendimento non formale e informale, in particolare Youthpass e la piattaforma Europass, anche attraverso credenziali digitali europee per l’apprendimento;

36.

sostenere la ricerca e la raccolta di dati sull’impatto a lungo termine del volontariato e delle attività di solidarietà per le persone e le organizzazioni, nonché sulla società, compresi gli insegnamenti tratti e le informazioni ricavate dalla pandemia di COVID-19 sul settore del volontariato e la sua preparazione a crisi analoghe, mediante studi, indagini, statistiche, ricerche e analisi dei dati;

37.

utilizzare la piattaforma online Youth Wiki per raccogliere informazioni sui progressi compiuti dagli Stati membri nell’attuazione della presente raccomandazione;

38.

riferire sull’uso della presente raccomandazione del Consiglio nel contesto dei lavori sull’attuazione della strategia dell’UE per la gioventù e del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell’istruzione e oltre.

La presente raccomandazione sostituisce la raccomandazione del Consiglio, del 20 novembre 2008, relativa alla mobilità dei giovani volontari nell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 5 aprile 2022.

Per il Consiglio

Il presidente

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)  https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/soteu_2021_address_it_0.pdf

(2)  Decisione (UE) 2021/2316 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2021, relativa a un Anno europeo dei giovani (2022) (GU L 462 del 28.12.2021, pag. 1).

(3)  Testi approvati - Impatto della COVID-19 sui giovani e lo sport - Mercoledì 10 febbraio 2021 (europa.eu).

(4)  GU C 456 del 18.12.2018, pag. 1.

(5)  Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull’attuazione della strategia dell’UE per la gioventù (2019-2021), COM/2021/636 final.

(6)  Regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma «corpo europeo di solidarietà». Le attività di volontariato possono svolgersi in paesi terzi:

– conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/888, le attività di volontariato nell’ambito della sezione «Partecipazione dei giovani ad attività di solidarietà rivolte alle sfide sociali»«possono avvenire in un paese diverso dal paese di residenza del partecipante (“attività di volontariato transfrontaliere”) o nel paese di residenza del partecipante (“attività di volontariato nazionali”)». Un paese diverso dal paese di residenza del partecipante può essere un paese terzo associato al programma o un altro paese partecipante;

– conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/888, «Le attività di volontariato nell’ambito del corpo volontario europeo di aiuto umanitario possono essere effettuate solo nelle regioni dei paesi terzi in cui: si svolgono attività e operazioni di aiuto umanitario e non sono in corso conflitti armati internazionali o non internazionali».

Inoltre, conformemente all’articolo 2, punto 3, la partecipazione al programma è aperta anche ai cittadini di paesi terzi «che risied[ono] legalmente in uno Stato membro, in un paese terzo associato al programma o in un altro paese partecipante ai sensi del» presente regolamento.

(7)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:42018Y1218(01)&qid=1578414694481&from=it.

(8)  Valutazione della strategia dell’UE per la gioventù e della raccomandazione del Consiglio relativa alla mobilità dei giovani volontari 2016.

(9)  «Promuovere la mobilità dei giovani volontari e la solidarietà transfrontaliera, uno strumentario pratico per gli attori e i portatori di interessi nel settore della gioventù e raccomandazioni per i responsabili politici», elaborato dal gruppo di esperti istituito dalla Commissione europea per sostenere il processo di revisione della raccomandazione del Consiglio del 2008 relativa alla mobilità dei giovani volontari, 2021 (lavoro svolto tra settembre 2019 e settembre 2020).

(10)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla realizzazione dello spazio europeo dell’istruzione entro il 2025, COM(2020) 625 final, disponibile all’indirizzo EUR-Lex - 52020DC0625 - IT - EUR-Lex (europa.eu)

(11)  È opportuno ricordare che il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, prevede il coordinamento dei diritti in materia di sicurezza sociale, comprese le prestazioni di malattia, in situazioni transfrontaliere e si applica ai volontari che si spostano tra Stati membri.

(12)  GU L 295 del 21.11.2018, pag. 32, allegato I, sezione E., cui viene data attuazione attraverso il portale «Your Europe»: Your Europe (europa.eu)

(13)  COM(2020) 758 final.

(14)  Youthpass è il principale strumento di riconoscimento e convalida a disposizione di tutti i partecipanti ai programmi Erasmus+ e «corpo europeo di solidarietà» per dare conto del processo di apprendimento e documentare i loro risultati dell’apprendimento nel certificato Youthpass.

(15)  La decisione (UE) 2018/646 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE (GU L 112 del 2.5.2018, pag. 42) istituisce un quadro europeo a sostegno della trasparenza e della comprensione delle competenze e delle qualifiche acquisite in contesti formali, non formali e informali, oltre che tramite esperienze pratiche, la mobilità e il volontariato.

(16)  GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1.

(17)  Valutazione della strategia dell’UE per la gioventù e della raccomandazione del Consiglio relativa alla mobilità dei giovani volontari (europa.eu), 2016.

(18)  I volontari non sono retribuiti per il loro tempo, ma le spese di viaggio, vitto o alloggio e/o altre piccole spese personali possono essere coperte.

(19)  Cfr. la stessa definizione nel regolamento (UE) 2021/888, articolo 2, punto 4.

(20)  Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1).

(21)  Comprese informazioni sulle procedure per richiedere la tessera europea di assicurazione malattia (TEAM) e informazioni dettagliate su ciò che è e non è coperto dai sistemi sanitari nazionali.

(22)  Il portale multilingue «Your Europe» previsto dal regolamento (UE) 2018/1724, GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1; la sezione Youth Wiki del Portale europeo per i giovani; le informazioni sul portale Europa, ad esempio sulla TEAM: Richiedere la tessera - Occupazione, affari sociali e inclusione - Commissione europea (europa.eu)

(23)  Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul quadro relativo all’istituzione di un’agenda europea per l’animazione socioeducativa (2020/C 415/01).

(24)  Regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma «corpo europeo di solidarietà» e abroga i regolamenti (UE) 2018/1475 e (UE) n. 375/2014 (GU L 202 dell’8.6.2021, pag. 32).

(25)  Per informazioni pratiche, cfr. la strategia per l’inclusione e la diversità di Erasmus+ e del corpo europeo di solidarietà: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/implementation-guidelines-erasmus-and-european-solidarity-corps-inclusion-and-diversity_en

(26)  In linea con le strategie dell’UE in materia di uguaglianza e i quadri strategici per l’inclusione rivolti a specifici gruppi discriminati e svantaggiati adottati nel 2020-2021: piano d’azione dell’UE contro il razzismo 2020-2025 (COM(2020) 565 final del 18 settembre 2020), quadro strategico dell’UE per l’uguaglianza, l’inclusione e la partecipazione dei Rom (COM(2020) 620 final del 7 ottobre 2020), strategia per l’uguaglianza LGBTIQ (COM(2020) 698 final del 12 novembre 2020), piano d’azione per l’integrazione e l’inclusione (COM(2020) 758 final del 24 novembre 2020), strategia per i diritti delle persone con disabilità (COM(2021) 101 final del 3 marzo 2021).

(27)  Tale buona pratica era già attuata dall’ex servizio volontario europeo; ora il corpo europeo di solidarietà rilascia gratuitamente una carta europea per i giovani a ogni volontario.

(28)  Con le informazioni di cui al punto 2, lettera a), della presente raccomandazione, nonché le informazioni sui programmi e le attività nazionali di volontariato.


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