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Document 32022D2391

    Decisione (UE) 2022/2391 del Consiglio del 25 novembre 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale in relazione alla norma commerciale applicabile agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva

    ST/14200/2022/INIT

    GU L 316 del 8.12.2022, p. 86–87 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2391/oj

    8.12.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 316/86


    DECISIONE (UE) 2022/2391 DEL CONSIGLIO

    del 25 novembre 2022

    relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale in relazione alla norma commerciale applicabile agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola («accordo») è stato concluso a nome dell’Unione europea con decisione (UE) 2019/848 del Consiglio (1).

    (2)

    A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’accordo il consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale («consiglio dei membri») deve prenderere decisioni e adottare raccomandazioni per l’applicazione delle disposizioni dell’accordo.

    (3)

    Nel corso della sua 116a sessione, che si terrà dal 28 novembre al 2 dicembre 2022, il consiglio dei membri deve adottare una decisione che modifica la norma commerciale applicabile agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva e una decisione relativa all’aggiornamento di un metodo di analisi per le cere e gli esteri etilici degli acidi grassi.

    (4)

    È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio dei membri, poiché le decisioni di modifica da adottare saranno vincolanti per l’Unione relativamente agli scambi internazionali con gli altri membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) e saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sulle norme di commercializzazione relative all’olio d’oliva adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 75 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

    (5)

    Le decisioni da adottare da parte del consiglio dei membri riguardano la soppressione dell’allegato 1 della norma commerciale e la semplificazione degli alberi decisionali relativi al delta-7-stigmastenolo, nonché l’inclusione della revisione 3 del metodo di determinazione delle cere e degli esteri etilici degli acidi grassi. Tali decisioni sono state oggetto di ampie discussioni tra gli esperti tecnico-scientifici nel settore dell’olio d’oliva della Commissione e degli Stati membri. Tali decisioni contribuiranno all’armonizzazione internazionale delle norme che disciplinano il settore oltre a istituire un quadro in grado di garantire la concorrenza leale negli scambi dei prodotti oleicoli. È pertanto opportuno appoggiare tali decisioni.

    (6)

    Qualora, in sede di Consiglio dei membri, nel corso della 116a sessione, l’adozione di tali decisioni sia rinviata perché determinati membri non sono in grado di dare la loro approvazione, la posizione di sostenere l’adozione di tali decisioni dovrebbe essere adottata a nome dell’Unione nell’ambito di un’eventuale procedura di adozione da parte del consiglio dei membri mediante scambio di lettere, a norma dell’articolo 10, paragrafo 6, dell’accordo, a condizione che tale procedura sia avviata prima del consiglio dei membri di giugno 2023.

    (7)

    La revisione della norma commerciale applicabile agli oli d’oliva e agli oli di sansa di oliva COI/T.15/NC No. 3/Rev. 19 può richiedere adattamenti tecnici di altri metodi o documenti del COI. È opportuno sostenere tali adattamenti tecnici.

    (8)

    Al fine di salvaguardare l’interesse dell’Unione, la Commissione dovrebbe tuttavia essere autorizzata a chiedere il rinvio dell’adozione delle decisioni che modificano la norma commerciale o i metodi a una sessione successiva del consiglio dei membri, se la posizione da adottare a nome dell’Unione potrebbe essere messa in discussione dalle nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate prima o nel corso della 116a sessione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione da adottare a nome dell’Unione, in sede di consiglio dei membri nella 116a sessione che si terrà dal 28 novembre al 2 dicembre 2022 o nell’ambito di una procedura di adozione del consiglio dei membri mediante scambio di lettere, da avviare prima della prossima sessione ordinaria di giugno 2023, in relazione alla revisione della norma commerciale applicabile agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva COI/T.15/Rev. 19, è di sostenere la decisione di sopprimere l’allegato I della norma commerciale e semplificare gli alberi decisionali relativi al delta-7-stigmastenolo e, in relazione alla revisione del metodo COI/T.20/Do. n. 28/REV 3 (Determinazione del contenuto di cere ed esteri metilici ed etilici degli acidi grassi mediante gascromatografia con colonna capillare), di sostenere la decisione di includere un metodo alternativo di analisi e apportare alcune lievi modifiche al metodo esistente.

    Articolo 2

    La posizione dell’Unione è di sostenere gli adattamenti tecnici di altri metodi del COI o documenti qualora risultino dalla revisione della norma commerciale applicabile agli oli d’oliva e agli oli di sansa di oliva COI/T.15/NC n. 3/Rev. 19.

    Articolo 3

    Qualora sulla posizione di cui all’articolo 1 possano avere ripercussioni nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate prima o nel corso della 116a sessione del consiglio dei membri, la Commissione chiederà che l’adozione della decisione che modifica la norma commerciale applicabile agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva e il metodo di analisi delle cere e degli esteri etilici degli acidi grassi sia rimandata finché non sia stata definita la posizione dell’Unione sulla base delle nuove informazioni.

    Articolo 4

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2022

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. SÍKELA


    (1)  Decisione (UE) 2019/848 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativa alla conclusione a nome dell’Unione europea dell’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola (GU L 139 del 27.5.2019, pag. 1).

    (2)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).


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