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Document 32022D2341

Decisione (UE) 2022/2341 del Consiglio del 21 novembre 2022 che modifica la decisione (UE) 2021/1345 per quanto riguarda l’autorizzazione all’avvio di negoziati con la Colombia e il Messico per la conclusione di accordi relativi al commercio di prodotti biologici

ST/13349/2022/INIT

GU L 310 del 1.12.2022, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2341/oj

1.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 310/12


DECISIONE (UE) 2022/2341 DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 2022

che modifica la decisione (UE) 2021/1345 per quanto riguarda l’autorizzazione all’avvio di negoziati con la Colombia e il Messico per la conclusione di accordi relativi al commercio di prodotti biologici

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) stabilisce la possibilità di dare accesso al mercato dell’Unione ai prodotti biologici provenienti da paesi terzi che, nell’ambito di un accordo commerciale, sono stati riconosciuti come aventi un sistema di produzione che soddisfa obiettivi e principi uguali a quelli dell’Unione applicando norme che assicurano lo stesso livello di garanzia di conformità.

(2)

Con decisione (UE) 2021/1345 del Consiglio (2), il Consiglio ha autorizzato l’avvio di negoziati tra l’Unione e l’Argentina, l’Australia, il Canada, la Costa Rica, l’India, Israele, il Giappone, la Nuova Zelanda, la Corea del Sud, la Tunisia e gli Stati Uniti per la conclusione di accordi relativi al commercio di prodotti biologici.

(3)

La Commissione aveva avviato negoziati con la Colombia e il Messico conformemente alla decisione del Consiglio del 16 giugno 2014 (3). Tale decisione fissava un termine alla durata dei negoziati; non era stato tuttavia possibile concludere gli stessi entro la scadenza di tale termine.

(4)

È pertanto opportuno avviare negoziati per la conclusione di accordi relativi al commercio di prodotti biologici con la Colombia e il Messico. Tali negoziati dovrebbero essere condotti sulla base delle direttive di negoziato che figurano nell’addendum della decisione (UE) 2021/1345.

(5)

È pertanto opportuno modificare la decisione (UE) 2021/1345 al fine di includere la Colombia e il Messico nel suo ambito di applicazione.

(6)

Le direttive di negoziato che figurano nell’addendum della decisione (UE) 2021/1345 dovrebbero essere modificate al fine di includervi riferimenti alla Colombia e al Messico.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2021/1345,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (UE) 2021/1345 è così modificata:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Decisione (UE) 2021/1345 del Consiglio, del 28 giugno 2021, che autorizza l’avvio di negoziati con l’Argentina, l’Australia, il Canada, la Colombia, la Costa Rica, l’India, Israele, il Giappone, il Messico, la Nuova Zelanda, la Corea del Sud, la Tunisia e gli Stati Uniti per la conclusione di accordi relativi al commercio di prodotti biologici»

;

2)

all’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati con l’Argentina, l’Australia, il Canada, la Colombia, la Costa Rica, l’India, Israele, il Giappone, il Messico, la Nuova Zelanda, la Corea del Sud, la Tunisia e gli Stati Uniti in vista della conclusione di accordi relativi al commercio di prodotti biologici.»

;

3)

l’addendum è sostituito dal testo che figura nell’addendum della presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

Z. NEKULA


(1)  Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

(2)  Decisione (UE) 2021/1345 del Consiglio, del 28 giugno 2021, che autorizza l’avvio di negoziati con l’Argentina, l’Australia, il Canada, la Costa Rica, l’India, Israele, il Giappone, la Nuova Zelanda, la Corea del Sud, la Tunisia e gli Stati Uniti per la conclusione di accordi relativi al commercio di prodotti biologici (GU L 306 del 31.8.2021, pag. 2).

(3)  Decisione del Consiglio, del 16 giugno 2014, che autorizza l’apertura di negoziati relativi ad accordi tra l’Unione europea e paesi terzi sul commercio di prodotti biologici (cfr. documento ST 10474/14 all’indirizzo http://register.consilium.europa.eu).


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