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Document 32022D2325

    Decisione di esecuzione (UE) 2022/2325 della Commissione del 24 novembre 2022 che non approva l’1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (BIT) come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 10 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2022/8386

    GU L 307 del 28.11.2022, p. 267–268 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2325/oj

    28.11.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 307/267


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2325 DELLA COMMISSIONE

    del 24 novembre 2022

    che non approva l’1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (BIT) come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 10 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b),

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), il 22 dicembre 2009 è stata presentata all’autorità competente della Spagna una domanda di approvazione dell’1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (BIT) ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 10 «preservanti per lavori in muratura» descritto nell’allegato V di tale direttiva, corrispondente al tipo di prodotto 10 «preservanti per i materiali da costruzione» descritto nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

    (2)

    A norma dell’articolo 90, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, le domande presentate ai fini della direttiva 98/8/CE la cui valutazione da parte degli Stati membri conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE non è stata completata entro il 1o settembre 2013 sono valutate dalle autorità competenti conformemente alle disposizioni di tale regolamento.

    (3)

    Il 1o ottobre 2019, mentre era in corso la valutazione del principio attivo da parte dell’autorità di valutazione competente, il richiedente ha ritirato la domanda e non chiede più l’approvazione del BIT come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 10.

    (4)

    Il BIT non è riportato per il tipo di prodotto 10 nell’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (3), che elenca le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di lavoro per l’esame dei principi attivi biocidi esistenti contenuti nei biocidi. I biocidi del tipo di prodotto 10 contenenti BIT non sono quindi interessati dalle disposizioni transitorie di cui all’articolo 89, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 e non possono pertanto essere messi a disposizione o usati sul mercato dell’Unione.

    (5)

    In conformità alla disposizione transitoria di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, tuttavia, un articolo trattato con, o che incorpori intenzionalmente, uno o più biocidi contenenti solo principi attivi che, al 1o settembre 2016, sono in fase di valutazione per il pertinente tipo di prodotto nel programma di lavoro di cui all’articolo 89, paragrafo 1, di detto regolamento o per i quali è presentata una domanda di approvazione per il pertinente tipo di prodotto entro tale data, o contenenti solo una combinazione di sostanze e principi attivi riportati nell’elenco redatto conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, del medesimo regolamento per il tipo di prodotto e l’uso pertinenti, o incluse nell’allegato I, può essere immesso sul mercato fino a 180 giorni dopo la decisione di non approvare uno dei principi attivi per l’uso pertinente, se tale decisione è adottata dopo il 1o settembre 2016.

    (6)

    Poiché il richiedente ha ritirato la domanda di approvazione del BIT ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 10, non vi è alcun biocida da valutare. Di conseguenza l’autorità competente non ha ultimato la relazione di valutazione e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche non ha preparato un parere. Infine, poiché non esiste un biocida del tipo di prodotto 10 contenente BIT per il quale si può supporre che siano rispettati i criteri di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento non sono soddisfatte. Considerando altresì la necessità di garantire che gli articoli trattati con BIT, o che lo incorporino intenzionalmente, per il tipo di prodotto 10 non siano più immessi sul mercato dell’Unione è opportuno non approvare il BIT ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 10.

    (7)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (BIT) (n. CE: 220-120-9; n. CAS: 2634-33-5) non è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 10.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

    (2)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

    (3)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).


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