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Document 32022D2255

Decisione (UE) 2022/2255 della Commissione del 24 ottobre 2022 relativa all’avvio dell’esame dettagliato di taluni obiettivi prestazionali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni per il terzo periodo di riferimento presentato a livello di blocchi funzionali di spazio aereo da Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2022) 7438] (I testi in lingua neerlandese, francese e tedesca sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2022/7438

GU L 297 del 17.11.2022, p. 71–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2255/oj

17.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 297/71


DECISIONE (UE) 2022/2255 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2022

relativa all’avvio dell’esame dettagliato di taluni obiettivi prestazionali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni per il terzo periodo di riferimento presentato a livello di blocchi funzionali di spazio aereo da Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2022) 7438]

(I testi in lingua neerlandese, francese e tedesca sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo (1) («regolamento quadro»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3, lettera c), secondo comma,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (2), in particolare l’articolo 15, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

CONSIDERAZIONI GENERALI

(1)

A norma dell’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, gli Stati membri devono elaborare, a livello nazionale o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo («FAB»), obiettivi prestazionali vincolanti per ciascun periodo di riferimento del sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete. Tali obiettivi prestazionali devono essere coerenti con gli obiettivi a livello dell’Unione adottati dalla Commissione per il periodo di riferimento interessato.

(2)

Gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento («RP3») erano stati originariamente stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione (3). Dal momento che tali obiettivi prestazionali a livello dell’Unione e i progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l’RP3 successivamente presentati dagli Stati membri nell’ottobre 2019 erano stati definiti prima dell’insorgere della pandemia di COVID-19 nel marzo 2020 non hanno tenuto conto della significativa riduzione del traffico aereo dovuta alle misure adottate dagli Stati membri e dai paesi terzi per contenere la pandemia.

(3)

Per far fronte all’impatto della pandemia di COVID-19 sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea, nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione (4) erano state stabilite misure eccezionali per l’RP3, che derogano alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Il 2 giugno 2021 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2021/891 (5) relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3. Su tale base, gli Stati membri hanno presentato alla Commissione progetti di piani di miglioramento delle prestazioni contenenti obiettivi prestazionali locali rivisti per l’RP3 nell’ottobre 2021.

(4)

La decisione di esecuzione (UE) 2022/728 della Commissione (6) relativa all’incoerenza di taluni obiettivi prestazionali contenuti nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni, a livello nazionale o di blocchi funzionali di spazio aereo era rivolta a Belgio, Germania, Grecia, Francia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Romania e Svezia.

(5)

Per quanto riguarda il progetto di piano di miglioramento delle prestazioni per l’RP3 stabilito a livello di blocchi funzionali di spazio aereo da Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi («progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC») la Commissione ha rilevato che gli obiettivi prestazionali di efficienza economica per la zona tariffaria di rotta Belgio-Lussemburgo non sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione e ha formulato raccomandazioni per la revisione di tali obiettivi.

(6)

In risposta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, l’Unione ha imposto misure restrittive che vietano ai vettori aerei russi, a qualsiasi aeromobile immatricolato in Russia e a qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia ma posseduto, noleggiato o altrimenti controllato da persona fisica o giuridica, entità o organismo russi, di atterrare nel territorio dell’Unione, decollare dal territorio dell’Unione o sorvolare il territorio dell’Unione. Tali misure restrittive e le contromisure adottate dalla Russia hanno comportato cambiamenti del traffico aereo nello spazio aereo europeo. Alcuni Stati membri sono stati fortemente interessati da una riduzione significativa del numero di sorvoli nello spazio aereo di loro responsabilità. A livello dell’Unione tuttavia l’impatto osservato di tali misure sul numero di voli è stato limitato, il che è in contrasto con la forte riduzione del traffico aereo registrata in tutta Europa come conseguenza dell’insorgere della pandemia di COVID-19.

(7)

Il 13 luglio 2022 Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi hanno presentato un progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC per l’RP3 a fini di valutazione da parte della Commissione.

(8)

L’organo di valutazione delle prestazioni, che assiste la Commissione nell’attuazione del sistema di prestazioni a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004, ha presentato alla Commissione una relazione contenente il suo parere sulla valutazione del progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC.

(9)

Conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi prestazionali locali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC sulla base dei criteri di valutazione di cui all’allegato IV, punto 1, del medesimo regolamento di esecuzione e tenendo conto delle circostanze locali. In relazione a ciascun settore essenziale di prestazione e ai relativi obiettivi prestazionali, la Commissione ha integrato la valutazione con la revisione degli elementi di cui all’allegato IV, punto 2, del medesimo regolamento di esecuzione.

(10)

Le previsioni di base di traffico del servizio Statfor di Eurocontrol pubblicate nel giugno 2022 tengono conto delle mutate circostanze di cui al considerando 6. Sulla base di tali previsioni, la Commissione osserva che Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi non dovrebbero subire cambiamenti significativi nei flussi di traffico aereo durante l’RP3 a seguito della guerra della Russia in Ucraina. Pertanto tali mutate circostanze non incidono direttamente sugli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC o sulla valutazione di tali obiettivi per quanto riguarda la loro coerenza con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione.

MOTIVAZIONI DELL’AVVIO DI UN ESAME DETTAGLIATO

Obiettivi prestazionali che suscitano dubbi

(11)

La tabella seguente mostra gli obiettivi prestazionali iniziali di efficienza economica di rotta per l’RP3 nella zona tariffaria Belgio-Lussemburgo contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC presentato nel 2021 e i corrispondenti obiettivi prestazionali rivisti contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC presentato nel luglio 2022.

Zona tariffaria di rotta Belgio-Lussemburgo

Valore di riferimento 2014

Valore di riferimento 2019

2020-2021

2022

2023

2024

Obiettivi iniziali di efficienza economica di rotta (contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC presentato nel 2021), espressi come costo unitario determinato di rotta (in termini reali ai prezzi del 2017)

73,13  EUR

83,28  EUR

189,52  EUR

113,26  EUR

108,51  EUR

103,82  EUR

Obiettivi rivisti di efficienza economica di rotta (contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC), espressi come costo unitario determinato di rotta (in termini reali ai prezzi del 2017)

81,78  EUR

83,26  EUR

189,52  EUR

104,47  EUR

94,18  EUR

89,87  EUR

(12)

La Commissione osserva che gli obiettivi prestazionali per gli anni civili 2022, 2023 e 2024 sono stati rivisti al ribasso, mentre il valore di riferimento per il 2014 è stato rivisto al rialzo. Inoltre è stato effettuato un adeguamento tecnico di modesta entità relativamente al valore di riferimento per il 2019, che non è rilevante ai fini della valutazione degli obiettivi prestazionali.

(13)

Il Belgio e il Lussemburgo hanno giustificato la proposta di adeguamento del valore di riferimento per il 2014 principalmente per via dei cambiamenti della metodologia di ripartizione dei costi tra i servizi di rotta e i servizi presso i terminali, introdotti nell’RP3. Un adeguamento analogo è stato applicato per il valore di riferimento per il 2019 ed è stato già introdotto nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC presentato nel 2021.

(14)

La Commissione osserva che la revisione degli obiettivi di efficienza economica per il periodo compreso tra il 2022 e il 2024 comporta una riduzione complessiva del costo unitario determinato («DUC») pari a – 11,6 % nell’arco dei tre anni civili in questione e a – 8,2 % rispetto all’RP3 nel suo complesso. Tali riduzioni del DUC derivano sia dalle ipotesi di traffico aggiornate utilizzate nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni sia dalla revisione al ribasso dei costi determinati espressi in termini reali ai prezzi del 2017.

(15)

Le modifiche delle previsioni di traffico per gli anni civili dal 2022 al 2024 sono presentate nella tabella seguente. La Commissione rileva che le previsioni di traffico utilizzate nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni si basano sulle previsioni di base di traffico del servizio Statfor di Eurocontrol del giugno 2022.

Zona tariffaria di rotta Belgio-Lussemburgo

2022

2023

2024

Previsioni di traffico iniziali (contenute nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021), espresse in migliaia di unità di servizio di rotta

2 066

2 226

2 387

Previsioni di traffico aggiornate (contenute nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni), espresse in migliaia di unità di servizio di rotta

2 108

2 445

2 542

Differenza

+2,0  %

+9,8  %

+6,5  %

(16)

I costi determinati rivisti per gli anni civili dal 2022 al 2024, espressi in termini reali ai prezzi del 2017, sono indicati nella tabella seguente.

Zona tariffaria di rotta Belgio-Lussemburgo

2022

2023

2024

Costi determinati iniziali in termini reali ai prezzi del 2017 (contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021)

234 milioni di EUR

242 milioni di EUR

248 milioni di EUR

Costi determinati rivisti in termini reali ai prezzi del 2017 (contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni)

220 milioni di EUR

230 milioni di EUR

228 milioni di EUR

Differenza

–5,9  %

–4,7  %

–7,8  %

(17)

La Commissione osserva che le ipotesi di inflazione alla base della fissazione dei costi determinati sono state riviste fortemente al rialzo, come indicato nella tabella seguente.

Zona tariffaria di rotta Belgio-Lussemburgo

2022

2023

2024

Indice di inflazione iniziale, con variazione prevista del tasso di inflazione su base annua indicata tra parentesi (dati contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021)

107,7

(1,9  %)

109,7

(1,8  %)

111,6

(1,8  %)

Indice di inflazione rivisto, con variazione del tasso di inflazione su base annua indicata tra parentesi (dati contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni)

115,6

(7,8  %)

119,6

(3,4  %)

121,8

(1,9  %)

(18)

A causa dell’aggiornamento delle previsioni di inflazione, i costi determinati rivisti in termini nominali per gli anni civili dal 2022 al 2024, riportati di seguito, rimangono prevalentemente invariati registrando addirittura un aumento del + 2,9 % nell’anno civile 2023, nonostante siano inferiori in termini reali come illustrato nel considerando 16.

Zona tariffaria di rotta Belgio-Lussemburgo

2022

2023

2024

Costi determinati iniziali in termini nominali (contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021)

250 milioni di EUR

262 milioni di EUR

273 milioni di EUR

Costi determinati rivisti in termini nominali (contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni)

250 milioni di EUR

269 milioni di EUR

272 milioni di EUR

Differenza

+0,1  %

+2,9  %

–0,3  %

(19)

La Commissione osserva inoltre che i costi determinati per il 2024 comprendono una riduzione una tantum pari a circa 8,3 milioni di EUR in termini nominali.

(20)

La Commissione rileva che tre fornitori di servizi di navigazione aerea, ossia skeyes, MUAC e ANA Luxembourg, rientrano nell’ambito della zona tariffaria di rotta Belgio-Lussemburgo. Per quanto riguarda i costi di fornitura dei servizi nella zona tariffaria, il 62 % dei costi determinati per il 2024 sono sostenuti da skeyes, mentre MUAC rappresenta il 35 % della base di calcolo dei costi per il medesimo anno. Soltanto il 3 % dei costi totali di fornitura dei servizi nella zona tariffaria è assegnato ad ANA Luxembourg e tali costi sono sostenuti esclusivamente per la fornitura di servizi di avvicinamento nello spazio aereo intorno all’aeroporto lussemburghese.

Constatazioni

(21)

La Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi rivisti di efficienza economica proposti per la zona tariffaria di rotta Belgio-Lussemburgo sulla base dei criteri di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(22)

Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che la tendenza del DUC di rotta a livello di zona tariffaria, pari a + 1,9 % nell’RP3, è peggiore rispetto alla tendenza a livello dell’Unione, pari a + 1,0 %, nello stesso periodo. La Commissione osserva che ciò costituisce un miglioramento rispetto alla tendenza del DUC, pari a + 5,7 %, calcolata sulla base del progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC presentato nel 2021.

(23)

In relazione al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione rileva che la tendenza a lungo termine del DUC di rotta a livello di zona tariffaria nel secondo periodo di riferimento («RP2») e nell’RP3, pari a + 1,1 %, è peggiore rispetto alla tendenza a lungo termine a livello dell’Unione, pari a – 1,3 %, nello stesso periodo. La Commissione osserva che ciò costituisce un miglioramento rispetto alla tendenza a lungo termine del DUC, pari a + 4,0 %, calcolato sulla base del progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC presentato nel 2021. Con riferimento al considerando 13, tale miglioramento è in parte dovuto all’adeguamento del valore di riferimento per il 2014 per la zona tariffaria.

(24)

Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il valore di riferimento di Belgio e Lussemburgo per il DUC, pari a 83,26 EUR in EUR2017, è superiore del 13,2 % al valore di riferimento medio, pari a 73,53 EUR in EUR2017, del gruppo di riferimento pertinente. La Commissione osserva che la differenza diventa ancora maggiore durante l’RP3, poiché il DUC di rotta di Belgio e Lussemburgo per il 2024 è superiore del 29,8 % alla media del gruppo di riferimento.

(25)

Inoltre è necessario verificare se le deviazioni di cui ai considerando dal 22 al 24 rispetto ai criteri di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 possano essere ritenute necessarie e proporzionate a norma del punto 1.4, lettera d), di tale allegato, a condizione che le deviazioni dalla tendenza del DUC a livello dell’Unione e dalla tendenza a lungo termine del DUC a livello dell’Unione siano dovute esclusivamente a costi determinati supplementari relativi a misure necessarie per conseguire gli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità oppure a misure di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(26)

La Commissione osserva che la differenza stimata dall’organo di valutazione delle prestazioni tra i costi determinati di rotta per l’RP3 indicati da Belgio e Lussemburgo nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC e i costi determinati che sarebbero necessari per rispettare la tendenza del DUC a livello dell’Unione per l’RP3 ammonta a circa 8,2 milioni di EUR in EUR2017, mentre si osserva una deviazione corrispondente stimata dalla tendenza a lungo termine a livello dell’Unione di circa 43,7 milioni di EUR in EUR2017.

(27)

Analogamente come nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC presentato nel 2021, Belgio e Lussemburgo continuano a sostenere che la complessità dello spazio aereo sia uno dei principali fattori alla base della deviazione del progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni dalla tendenza del DUC a livello dell’Unione. Il progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC continua a sottolineare che la complessità dello spazio aereo di Belgio e Lussemburgo rappresenta un fattore che aumenta il carico di lavoro relativo dei controllori del traffico aereo e quindi incide negativamente sulla produttività dei controllori del traffico aereo e sulla base di calcolo dei costi di rotta.

(28)

Tuttavia la Commissione osserva che Belgio e Lussemburgo non hanno dimostrato, nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC, che la complessità della fornitura di servizi di navigazione aerea nella zona tariffaria sarebbe aumentata rispetto all’RP2 o che si sarebbero registrati costi supplementari nell’RP3 a causa di un cambiamento nella complessità delle operazioni.

(29)

Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera d), punto i), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che, nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC, Belgio e Lussemburgo fanno riferimento ai costi determinati supplementari sostenuti nell’RP3 dai fornitori di servizi di navigazione aerea di rotta skeyes e MUAC in relazione alle misure per l’aumento della capacità.

(30)

La Commissione rileva che sette misure connesse alla capacità per skeyes e MUAC sono suffragate nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC a giustificazione della deviazione osservata dalle tendenze di efficienza economica a livello dell’Unione. Quattro di queste misure erano già state illustrate nel dettaglio nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC presentato nel 2021, mentre sono state aggiunte tre misure supplementari specifiche per il MUAC.

(31)

Per quanto riguarda skeyes, il progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC definisce misure volte a mantenere adeguati livelli di capacità dei controllori del traffico aereo al fine di affrontare l’invecchiamento del personale addetto al controllo del traffico aereo e il conseguente elevato numero di pensionamenti previsti durante l’RP3 e il quarto periodo di riferimento («RP4»).

(32)

Tali misure prevedono in particolare l’assunzione e la formazione di nuovi controllori del traffico aereo al fine di sostituire i pensionamenti previsti e fornire la capacità richiesta dal traffico previsto. Inoltre skeyes dovrebbe sostenere costi significativi in merito al «regime DISPO», il quale, conformemente al diritto belga (7), stabilisce che i controllori del traffico aereo devono essere ritirati dal servizio cinque anni prima della data del loro pensionamento. Nel corso di questi cinque anni sono ammissibili al prepensionamento e ricevono un’indennità compresa tra il 75 % e l’85 % dell’ultima retribuzione. Secondo le informazioni fornite nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni, i controllori del traffico aereo sono attualmente collocati nel DISPO all’età di 56 anni e tale limite di età dovrebbe essere portato a 57 anni a partire dal 2025. La Commissione osserva che il Belgio non ha presentato alcuna misura di mitigazione al fine di limitare l’impatto finanziario considerevole e crescente del regime DISPO sulla base di calcolo dei costi per l’RP3.

(33)

La Commissione osserva inoltre che i costi totali presentati nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni relativamente alle misure di cui ai considerando 31 e 32 sono stati rivalutati per gli anni civili dal 2022 al 2024, con un incremento del 22,4 % nel 2022, del 49,0 % nel 2023 e del 36,8 % nel 2024.

(34)

Inoltre il progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC si riferisce ai costi supplementari che skeyes sosterrà per sostituire il suo sistema di gestione del traffico aereo («ATM») con un sistema unico, integrato e armonizzato di gestione dello spazio aereo con il MUAC e la difesa belga, che mira a sostenere l’integrazione dei servizi ATM civili e militari e a migliorare la capacità e le efficienze operative. La Commissione rileva che secondo le stime i costi associati a tale misura sono inferiori rispetto a quelli indicati nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC presentato nel 2021, di – 9,5 % nel 2023 e di – 11,9 % nel 2024.

(35)

Per quanto riguarda il MUAC, Belgio e Lussemburgo indicano che, analogamente a quanto riportato nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC presentato nel 2021, l’accordo collettivo concluso nel 2019 rappresenta una misura per il conseguimento degli obiettivi di capacità in quanto mira, in sostanza, ad aumentare la disponibilità dei controllori del traffico aereo al fine di soddisfare la domanda di traffico. Le disposizioni in materia di flessibilità introdotte nell’accordo sono accompagnate da un aumento delle tabelle salariali di quasi l’11 %, che incide sulla base di calcolo dei costi per l’intero periodo di riferimento. La Commissione osserva che i costi presentati nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC relativamente a tale misura sono stati rivisti per gli anni civili dal 2022 al 2024, con un incremento del 7,4 % nel 2022, del 9,0 % nel 2023 e del 9,2 % nel 2024.

(36)

A causa dell’entità delle variazioni dei costi di cui ai considerando 33, 34 e 35, la Commissione ritiene che Belgio e Lussemburgo dovrebbero spiegare e precisare ulteriormente le ipotesi alla base del calcolo di tali costi.

(37)

Il progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC ribadisce che il conseguimento degli obiettivi di capacità da parte del MUAC richiede un processo di analisi post-operazioni migliorato, strumenti correlati e «strutture di intelligenza aziendale» che consentano un’ulteriore ottimizzazione della pianificazione delle operazioni quotidiane. Il Belgio e il Lussemburgo indicano che questa gamma di misure, denominata progetto «PABI», dovrebbe fornire un leggero aumento di capacità e comportare alcune riduzioni dei ritardi ATFM evitando inutili restrizioni operative per gli utenti dello spazio aereo (definite «eccessiva regolamentazione»). I costi stimati di questo progetto rimangono invariati rispetto al progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC presentato nel 2021. La Commissione ritiene che il contributo dell’iniziativa PABI al conseguimento degli obiettivi di capacità locale dovrebbe essere ulteriormente suffragato al fine di valutare se i costi supplementari correlati possano essere ritenuti necessari e proporzionati per discostarsi dalle tendenze di efficienza economica a livello dell’Unione.

(38)

Inoltre il progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni prevede tre misure supplementari da parte del MUAC, che, secondo Belgio e Lussemburgo, generano costi supplementari necessari per il conseguimento degli obiettivi di capacità. Tali misure prevedono la formazione ab initio dei controllori del traffico aereo, l’assunzione di nuovi controllori del traffico aereo per il settore di Bruxelles del MUAC e un nuovo sistema di pianificazione della forza lavoro.

(39)

Vista la valutazione effettuata dall’organo di valutazione delle prestazioni, i costi supplementari totali dichiarati da Belgio e Lussemburgo relativamente alle misure di miglioramento della capacità di cui ai considerando da 30 a 38 sono significativamente inferiori rispetto alla deviazione dalla tendenza a lungo termine del DUC a livello dell’Unione di cui ai considerando 23 e 26. Pertanto, pur ammettendo che tutte queste misure sono necessarie e proporzionate per conseguire gli obiettivi di capacità locale, è chiaro che la deviazione dalla tendenza a lungo termine del DUC supera, in termini monetari, i costi supplementari relativi a tali misure. Tale deviazione non è quindi esclusivamente dovuta ai costi determinati supplementari relativi a misure necessarie per conseguire gli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità.

(40)

Pertanto il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera d), punto i), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 non è soddisfatto per quanto riguarda il Belgio e il Lussemburgo.

(41)

In relazione al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera d), punto ii), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, è sufficiente ricordare che Belgio e Lussemburgo non hanno presentato, nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni, alcuna misura di ristrutturazione che giustifichi una deviazione dalla tendenza del DUC a livello dell’Unione o dalla tendenza a lungo termine del DUC a livello dell’Unione. Pertanto il criterio di cui al punto 1.4, lettera d), punto ii) non è soddisfatto per quanto riguarda il Belgio e il Lussemburgo.

CONCLUSIONI

(42)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando da 11 a 41, la Commissione ritiene, in questa fase della valutazione del progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC, che permangano dubbi in merito alla coerenza degli obiettivi prestazionali di efficienza economica proposti per la zona tariffaria di rotta Belgio-Lussemburgo.

(43)

Di conseguenza la Commissione osserva che le raccomandazioni di cui all’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2022/728 per quanto riguarda tali obiettivi prestazionali non sono state adeguatamente affrontate nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC.

(44)

In particolare, la Commissione osserva che gli obiettivi prestazionali rivisti di efficienza economica proposti per la zona tariffaria Belgio-Lussemburgo non sono coerenti né con la tendenza del DUC a livello dell’Unione nell’RP3 né con la tendenza a lungo termine del DUC a livello dell’Unione. La Commissione rileva inoltre che i costi determinati per la zona tariffaria non sono stati ridotti in misura sufficiente al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione.

(45)

Inoltre la Commissione, sulla base degli elementi e delle giustificazioni forniti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC, non ha ritenuto che la deviazione significativa dalla tendenza a lungo termine del DUC a livello dell’Unione potesse essere attribuita esclusivamente ai costi supplementari sostenuti per il conseguimento degli obiettivi prestazionali locali in materia di capacità.

(46)

La Commissione osserva inoltre che il progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC non stabilisce misure strutturali di rilievo che attenuerebbero gli aumenti previsti dei costi rispetto all’RP3 e contribuirebbero all’efficienza economica nel medio e lungo termine.

(47)

La Commissione ha pertanto deciso di avviare un esame dettagliato di cui all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 per quanto riguarda l’efficienza economica degli obiettivi prestazionali per la zona tariffaria di rotta Belgio-Lussemburgo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I seguenti obiettivi prestazionali di efficienza economica proposti per la zona tariffaria di rotta Belgio-Lussemburgo, contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni per l’RP3 stabilito a livello di blocchi funzionali di spazio aereo da Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi, suscitano dubbi circa la loro coerenza con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione:

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’EFFICIENZA ECONOMICA

Costo unitario determinato di servizi di navigazione aerea di rotta

Zona tariffaria di rotta Belgio-Lussemburgo

Valore di riferimento 2014

Valore di riferimento 2019

2020-2021

2022

2023

2024

Progetti rivisti di obiettivi di efficienza economica di rotta, espressi come costo unitario determinato di rotta (in termini reali ai prezzi del 2017)

81,78  EUR

83,26  EUR

189,52  EUR

104,47  EUR

94,18  EUR

89,87  EUR

Articolo 2

1.   È avviata la procedura di esame dettagliato di cui all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 per quanto riguarda gli obiettivi prestazionali di efficienza economica di cui all’articolo 1.

2.   Al fine di sostenere l’ulteriore valutazione degli obiettivi prestazionali di cui all’articolo 1, Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi forniscono, su richiesta della Commissione, i dati e le informazioni supplementari pertinenti per quanto riguarda gli elementi di cui all’allegato della presente decisione.

Articolo 3

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2022

Per la Commissione

Adina-Ioana VĂLEAN

Membro della Commissione


(1)   GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

(2)   GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1.

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024 (GU L 144 del 3.6.2019, pag. 49).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione, del 3 novembre 2020, relativo a misure eccezionali per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo dovute alla pandemia di COVID-19 (GU L 366 del 4.11.2020, pag. 7).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/891 della Commissione, del 2 giugno 2021, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2019/903 (GU L 195 del 3.6.2021, pag. 3).

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2022/728 della Commissione, del 13 aprile 2022, relativa all’incoerenza di taluni obiettivi prestazionali contenuti nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni, a livello nazionale o di blocchi funzionali di spazio aereo, presentati da Belgio, Germania, Grecia, Francia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Romania e Svezia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento, recante raccomandazioni per la revisione di tali obiettivi (GU L 135 del 12.5.2022, pag. 4).

(7)  Regio decreto del 23 aprile 2017.


ALLEGATO

ELENCO NON ESAUSTIVO DI ELEMENTI PER ULTERIORI ANALISI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PRESTAZIONALI DI EFFICIENZA ECONOMICA PER LA ZONA TARIFFARIA DI ROTTA BELGIO-LUSSEMBURGO

1)   

Misure invocate dal Belgio e dal Lussemburgo al fine di giustificare le deviazioni osservate dalle tendenze di efficienza economica a livello dell’Unione sulla base di costi supplementari per il conseguimento degli obiettivi di capacità

2)   

Complessità della fornitura di servizi di navigazione aerea nella zona tariffaria e la sua evoluzione nel tempo

3)   

Ipotesi dettagliate e parametri alla base dei costi determinati di skeyes e MUAC per ciascun anno dell’RP3 e suddivisi per categoria di costo e servizio

4)   

Unità di servizio registrate e previste nella zona tariffaria, suddivise per fornitore di servizi di navigazione aerea (ANSP)

5)   

Ripartizione dei costi e delle unità di servizio MUAC tra il settore di Bruxelles e gli altri settori nell’area di competenza del MUAC

6)   

Capacità di pianificazione di skeyes e MUAC, anche per quanto riguarda il numero pianificato dei controllori del traffico aereo, la formazione di questi ultimi e gli investimenti previsti in attività fisse

7)   

Ripartizione dei costi tra i servizi di rotta e i servizi presso i terminali e tra i servizi nell’ambito del piano di miglioramento delle prestazioni e altri servizi

8)   

Regime di prepensionamento del DISPO per i controllori del traffico aereo in Belgio

9)   

Accordi di fornitura di servizi transfrontalieri con i paesi limitrofi e il relativo impatto operativo e finanziario

10)   

Costi addebitati agli utenti dello spazio aereo nell’RP2 relativamente agli investimenti posticipati o ritardati nelle attività fisse


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