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Document 32022D2244

    Decisione (PESC) 2022/2244 del Consiglio del 14 novembre 2022 relativa alla partecipazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord al progetto PESCO Mobilità militare

    ST/14072/2022/INIT

    GU L 294 del 15.11.2022, p. 22–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2244/oj

    15.11.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 294/22


    DECISIONE (PESC) 2022/2244 DEL CONSIGLIO

    del 14 novembre 2022

    relativa alla partecipazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord al progetto PESCO Mobilità militare

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 46, paragrafo 6,

    vista la decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio, dell’11 dicembre 2017, che istituisce la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e fissa l’elenco degli Stati membri partecipanti (1), e in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

    vista la decisione (PESC) 2020/1639 del Consiglio, del 5 novembre 2020, che stabilisce le condizioni generali in base alle quali gli Stati terzi possono essere invitati in via eccezionale a partecipare a singoli progetti PESCO (2), e in particolare l’articolo 2, paragrafo 4,

    vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 9, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2017/2315 dispone che qualora gli Stati membri partecipanti che partecipano a un progetto desiderino invitare uno Stato terzo a parteciparvi, il Consiglio decide conformemente all’articolo 46, paragrafo 6, del trattato sull’Unione europea (TUE), se tale Stato terzo soddisfi i requisiti definiti dal Consiglio.

    (2)

    Il 6 marzo 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/340 (3) che fissa l’elenco dei progetti da sviluppare nell’ambito della PESCO. L’articolo 1 di tale decisione dispone che un progetto. denominato «Mobilità militare» sia elaborato nell’ambito di tale elenco dai 24 membri del progetto, compresi i Paesi Bassi in qualità di coordinatore del progetto.

    (3)

    Il 5 novembre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/1639, che stabilisce le condizioni generali in base alle quali gli Stati terzi possono essere invitati in via eccezionale a partecipare a singoli progetti PESCO. L’articolo 2, paragrafo 4, di tale decisione dispone che, sulla base di una notifica da parte del coordinatore o dei coordinatori di un progetto PESCO, e in seguito a un parere del comitato politico e di sicurezza (CPS), il Consiglio decide a norma dell’articolo 46, paragrafo 6, TUE e dell’articolo 9, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2017/2315, se la partecipazione dello Stato terzo a tale progetto soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3 della decisione (PESC) 2020/1639.

    (4)

    Il 29 luglio 2022 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») ha inviato la sua richiesta di partecipazione al progetto PESCO Mobilità militare al coordinatore di tale progetto, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2020/1639. I membri del progetto hanno quindi valutato, sulla base delle informazioni fornite dal Regno Unito, se quest’ultimo soddisfa le condizioni generali, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2020/1639.

    (5)

    Il 7 ottobre 2022 il coordinatore del progetto PESCO Mobilità militare ha notificato al Consiglio e all’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2020/1639, che i membri di tale progetto PESCO hanno concordato all’unanimità: di voler invitare il Regno Unito a partecipare a tale progetto; sulla portata, la forma e le pertinenti fasi della partecipazione del Regno Unito a tale progetto; e che il Regno Unito soddisfa le condizioni generali di cui all’articolo 3 della decisione (PESC) 2020/1639.

    (6)

    Il 19 ottobre 2022 il CPS ha approvato un parere sulla notifica riguardante la richiesta del Regno Unito di partecipare al progetto PESCO Mobilità militare. In particolare, il CPS ha preso atto della descrizione del progetto PESCO Mobilità militare che figura nella notifica, compresi i suoi obiettivi, la sua organizzazione e il suo processo decisionale nonché i suoi settori di lavoro prioritari. Ha altresì rilevato che, nell’ambito di tale progetto, non sono condivise informazioni classificate o sensibili dell’UE e che tale progetto non è attuato con il sostegno dell’Agenzia europea per la difesa (AED) ai sensi dell’articolo 3, lettera g), della decisione (PESC) 2020/1639 del Consiglio. Ha inoltre rilevato che il progetto PESCO Mobilità militare non comprende l’approvvigionamento degli armamenti, la ricerca e lo sviluppo di capacità, oppure l’uso e l’esportazione di armi o di capacità e tecnologie. Ha anche rilevato che non coinvolge entità, investimenti, finanziamenti degli Stati membri partecipanti alla PESCO o richieste di finanziamenti dell’Unione per attività del progetto.

    (7)

    Il CPS ha inoltre approvato la portata, la forma e l’ampiezza proposte della partecipazione del Regno Unito al progetto PESCO Mobilità militare, quali descritte nella notifica. Ha constatato che il Regno Unito aveva dichiarato di sostenere pienamente la portata di tale progetto quale definita nella notifica.

    (8)

    Nello stesso parere, il CPS ha confermato l’opinione concordata all’unanimità dai membri del progetto secondo cui il Regno Unito soddisfa le condizioni generali di cui all’articolo 3 della decisione (PESC) 2020/1639, come segue:

    il Regno Unito soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3, lettera a) della decisione (PESC) 2020/1639, che richiede di condividere i valori su cui si fonda l’Unione, stabiliti all’articolo 2 TUE, i principi di cui all’articolo 21, paragrafo 1, TUE, e gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettere a), b), c) e h), TUE; di non contravvenire agli interessi di sicurezza e difesa dell’Unione e dei suoi Stati membri, incluso il rispetto del principio delle relazioni di buon vicinato con gli Stati membri; e di intrattenere un dialogo politico con l’Unione, che dovrebbe anche riguardare gli aspetti di sicurezza e difesa allorché partecipa a un progetto PESCO;

    per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 3, lettera b) della decisione (PESC) 2020/1639, sul valore aggiunto sostanziale del Regno Unito al progetto PESCO Mobilità militare, la notifica fornisce una presentazione dettagliata del contributo del Regno Unito, anche per quanto riguarda la portata, la forma e l’ampiezza della partecipazione a tale progetto, che dimostra il soddisfacimento di tale condizione;

    per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 3, lettera c) della decisione (PESC) 2020/1639, la partecipazione del Regno Unito al progetto PESCO Mobilità militare contribuirà a rafforzare la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) e il livello di ambizione dell’Unione, anche a sostegno delle missioni e operazioni PSDC, come anche indicato nella notifica;

    per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 3, lettera d) della decisione (PESC) 2020/1639, il progetto PESCO Mobilità militare non comporta l’approvvigionamento degli armamenti, la ricerca e lo sviluppo di capacità, oppure l’uso e l’esportazione di armi, capacità e tecnologie. Non sviluppa alcuna capacità o tecnologia. Pertanto, la partecipazione del Regno Unito a tale progetto non porterà a dipendenze dal Regno Unito, né a restrizioni imposte da quest’ultimo nei confronti di qualsiasi Stato membro dell’Unione;

    è altresì rispettato il requisito di cui all’articolo 3, lettera e) della decisione (PESC) 2020/1639 per quanto riguarda la coerenza della partecipazione del Regno Unito ai pertinenti impegni PESCO più vincolanti, che figurano nell’allegato della decisione (PESC) 2017/2315, come indicato più in dettaglio nella notifica. Poiché il progetto PESCO Mobilità militare non è un progetto orientato alle capacità, la condizione secondo cui la partecipazione del Regno Unito deve contribuire alla realizzazione delle priorità derivanti dal piano di sviluppo delle capacità e dalla revisione coordinata annuale sulla difesa, o avere un impatto positivo sulla base industriale e tecnologica di difesa europea, non è applicabile in tale contesto;

    il requisito di cui all’articolo 3, lettera f) della decisione (PESC) 2020/1639, è soddisfatto in quanto un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate tra l’Unione e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (4) è in vigore dal 1o maggio 2021;

    la condizione di cui all’articolo 3, lettera g) della decisione (PESC) 2020/1639, non è applicabile in questo caso, in quanto il progetto PESCO Mobilità militare non è attuato con il sostegno dell’AED e non è pertanto richiesto un accordo amministrativo che abbia preso effetto con l’AED;

    per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 3, lettera h) della decisione (PESC) 2020/1639, il Regno Unito ha assunto l’impegno di cercare di concludere un accordo amministrativo specifico per il progetto e di elaborare qualsiasi altra documentazione necessaria conformemente alla decisione (PESC) 2017/2315) e alla decisione (PESC) 2018/909 del Consiglio (5), relative alle regole di governanza nell’ambito della PESCO.

    (9)

    Infine, nel suo parere, il CPS ha raccomandato al Consiglio di prendere una decisione favorevole in merito alla questione se la partecipazione del Regno Unito al progetto PESCO Mobilità militare soddisfi le condizioni di cui all’articolo 3 della decisione (PESC) 2020/1639.

    (10)

    Pertanto, è opportuno che il Consiglio decida che la partecipazione del Regno Unito al progetto PESCO Mobilità militare soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3 della decisione (PESC) 2020/1639. Il Regno Unito aderirà a tale progetto a decorrere dalla data specificata nell’accordo amministrativo che deve essere concluso tra il Regno Unito e i membri del progetto, conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, della decisione (PESC) 2020/1639. Il Consiglio eserciterà la sua sorveglianza conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2020/1639 e può prendere altre decisioni conformemente all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, di tale decisione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La partecipazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord al progetto PESCO Mobilità militare soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3 della decisione (PESC) 2020/1639.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2022

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. BORRELL FONTELLES


    (1)  GU L 331 del 14.12.2017, pag. 57.

    (2)  GU L 371 del 6.11.2020, pag. 3.

    (3)  Decisione (PESC) 2018/340 del Consiglio, del 6 marzo 2018, che fissa l’elenco dei progetti da sviluppare nell’ambito della PESCO (GU L 65 dell’8.3.2018, pag. 24).

    (4)  GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2540.

    (5)  Decisione (PESC) 2018/909 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che stabilisce un insieme di regole di governanza per i progetti PESCO (GU L 161 del 26.6.2018, pag. 37).


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