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Document 32022D2198

Decisione (UE) 2022/2198 del Consiglio dell’8 novembre 2022 sulla sospensione totale dell’applicazione dell’accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l’Unione europea e la Repubblica di Vanuatu

ST/13631/2022/INIT

GU L 292 del 11.11.2022, p. 47–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2198/oj

11.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 292/47


DECISIONE (UE) 2022/2198 DEL CONSIGLIO

dell’8 novembre 2022

sulla sospensione totale dell’applicazione dell’accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l’Unione europea e la Repubblica di Vanuatu

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l’Unione europea e la Repubblica di Vanuatu (1) («accordo») è stato firmato e applicato in via provvisoria a partire dal 28 maggio 2015 (2) allo scopo di agevolare i viaggi verso l’Unione dei cittadini di Vanuatu e i viaggi a Vanuatu dei cittadini dell’Unione.

(2)

L’accordo si basa sulla volontà comune delle parti contraenti di incoraggiare i contatti interpersonali, stimolare il turismo e rafforzare le attività commerciali tra l’Unione e Vanuatu.

(3)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 4, dell’accordo, ciascuna parte contraente può sospendere in tutto o in parte l’accordo, in particolare per motivi di ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale. La decisione di sospensione è notificata alla controparte al più tardi due mesi prima della sua prevista entrata in vigore.Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l’accordo ne informa immediatamente la controparte e revoca detta sospensione.

(4)

Vanuatu gestice programmi di cittadinanza per investitori in base ai quali ha concesso la cittadinanza di Vanuatu a cittadini di altri paesi che non hanno alcun legame precedente con Vanuatu, adottando decisioni positive sulla grande maggioranza delle domande. Sulla base delle informazioni fornite dall’ufficio passaporti di Vanuatu il 14 giugno 2021, entrol marzo 2021 aveva rilasciato oltre 10 500 passaporti, con una percentuale di domande respinte estremamente bassa. Tale situazione solleva dubbi circa l’affidabilità dei controlli di sicurezza e di dovuta diligenza effettuati dalle autorità di Vanuatu.

(5)

Inoltre tra i paesi di origine dei richiedenti che hanno ottenuto la cittadinanza di Vanuatu vi sono diversi paesi ai cui cittadini è richiesto il possesso di un visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne dell’Unione.

(6)

Negli scambi tra la Commissione e le autorità di Vanuatu (ottobre 2017, novembre 2019, giugno 2020 e marzo 2021), la Commissione ha espresso serie preoccupazioni in merito ai programmi di cittadinanza per investitori, in particolare alla concessione della cittadinanza a persone che figurano nelle banche dati dell’Interpol, alla mancanza di requisiti relativi alla presenza fisica o alla residenza, ai brevi periodi di trattamento dei programmi e alla mancanza di uno scambio sistematico di informazioni con i paesi di origine o con i paesi di residenza principale pregressa dei richiedenti, e ha avvertito il governo di Vanuatu della possibilità che l’obbligo del visto venisse ripristinato nel caso in cui non si fosse tenuto debitamente conto di tali preoccupazioni. Le spiegazioni fornite da Vanuatu non sono state sufficienti per attenuare tali preoccupazioni.

(7)

Di conseguenza, con decisione (UE) 2022/366 del Consiglio (3) l’applicazione dell’accordo è stata parzialmente sospesa. La sospensione è limitata ai passaporti ordinari rilasciati da Vanuatu a partire dal 25 maggio 2015, data a partire dalla quale il numero di domande accolte nell’ambito dei programmi di cittadinanza per investitori di Vanuatu ha iniziato ad aumentare significativamente.

(8)

Sebbene la decisione (UE) 2022/366 abbia sospeso parzialmente l’accordo, è stato altresì necessario prevedere la sospensione a livello di diritto dell’Unione. Sulla base del regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il 27 aprile 2022 la Commissione ha pertanto adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2022/693 (5) che sospende temporaneamente l’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini di Vanuatu titolari di passaporti ordinari rilasciati da Vanuatu a partire dal 25 maggio 2015 per un periodo di nove mesi, applicabile dal 4 maggio 2022 al 3 febbraio 2023.

(9)

A seguito dell’entrata in vigore della sospensione temporanea dell’esenzione dall’obbligo del visto, a norma del regolamento (UE) 2018/1806, la Commissione ha avviato un dialogo rafforzato con Vanuatu al fine di porre rimedio alle circostanze che hanno dato luogo a tale sospensione.

(10)

Sebbene il 12 maggio 2022 abbia avuto inizio il dialogo rafforzato con Vanuatu, successivamente Vanuatu non si è impegnata in modo significativo. Durante il periodo di nove mesi stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/693 non è stato pertanto possibile porre rimedio alle circostanze che hanno dato luogo alla sospensione temporanea dell’esenzione dall’obbligo del visto.

(11)

I programmi di cittadinanza per investitori attuati da Vanuatu continuano a rappresentare un rischio accresciuto per la sicurezza interna degli Stati membri e un’elusione della procedura dell’Unione in materia di visti per soggiorni di breve durata e della valutazione dei rischi per la sicurezza e migratori che essa comporta. In mancanza di un impegno da parte di Vanuatu per porre rimedio a tali circostanze, è pertanto opportuno abrogare la decisione (UE) 2022/366 e sospendere totalmente l’applicazione dell’accordo nei confronti di tutti i cittadini di Vanuatu.

(12)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (6); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’applicazione dell’accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l’Unione europea e la Repubblica di Vanuatu («accordo») è totalmente sospesa nei confronti dei cittadini di Vanuatu a partire dal 4 febbraio 2023.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 8, paragrafo 4, dell’accordo.

Articolo 3

La decisione (UE) 2022/366 è abrogata a decorrere dal 4 febbraio 2023.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

Z. STANJURA


(1)  GU L 173 del 3.7.2015, pag. 48.

(2)  Decisione (UE) 2015/1035, del 7 maggio 2015, del Consiglio relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l’Unione europea e la Repubblica di Vanuatu (GU L 173 del 3.7.2015, pag. 46).

(3)  Decisione (UE) 2022/366 del Consiglio, del 3 marzo 2022, sulla sospensione parziale dell’applicazione dell’accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l’Unione europea e la Repubblica di Vanuatu (GU L 69 del 4.3.2022, pag. 105).

(4)  Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/693 della Commissione, del 27 aprile 2022, sulla sospensione temporanea dell’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini di Vanuatu (GU L 129 del 3.5.2022, pag. 18).

(6)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).


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