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Document 32022D2188
Council Implementing Decision (CFSP) 2022/2188 of 8 November 2022 implementing Decision (CFSP) 2016/849 concerning restrictive measures against the Democratic People’s Republic of Korea
Decisione di esecuzione (PESC) 2022/2188 del Consiglio dell'8 novembre 2022 che attua la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
Decisione di esecuzione (PESC) 2022/2188 del Consiglio dell'8 novembre 2022 che attua la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
ST/13796/2022/INIT
GU L 288 del 9.11.2022, p. 86–87
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
9.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 288/86 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2022/2188 DEL CONSIGLIO
dell'8 novembre 2022
che attua la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (1), in particolare l'articolo 33, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849. |
(2) |
Il 14 settembre 2022 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC») istituito a norma della risoluzione UNSC 1718 (2006) ha aggiornato le informazioni relative a due entità oggetto di misure restrittive. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/849, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato I della decisione (PESC) 2016/849 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
Z. STANJURA
ALLEGATO
Nell'allegato I della decisione (PESC) 2016/849, rubrica «B. Entità», le voci 36 e 74 sono sostituite dalle seguenti:
|
Nome |
Pseudonimi |
Ubicazione |
Data di designazione |
Altre informazioni |
«36. |
Singwang Economics and Trading General Corporation |
|
Indirizzo: RPDC |
30.11.2016 |
È una società nordcoreana che commercia carbone. La RPDC genera una quota considerevole dei fondi utilizzati per i programmi nucleari e dei missili balistici estraendo risorse naturali e vendendole all'estero. |
74. |
Weihai World-Shipping Freight |
|
Indirizzo: 419-201, Tongyi Lu, Huancui Qu, Weihai, Shandong 264200, Cina; numero IMO: 5905801 |
30.3.2018 |
Armatore e gestore commerciale della XIN GUANG HAI, nave che ha caricato carbone a Taean (RPDC) il 27 ottobre 2017 e il cui arrivo era previsto a Cam Pha (Vietnam) per il 14 novembre 2017, senza che però vi sia giunta.». |