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Document 32022D2184

    Decisione (PESC) 2022/2184 del Consiglio dell'8 novembre 2022 che modifica la decisione (PESC) 2019/1296 a sostegno del rafforzamento della sicurezza e protezione biologica in Ucraina in linea con l'attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori

    ST/12073/2022/INIT

    GU L 288 del 9.11.2022, p. 78–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2184/oj

    9.11.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 288/78


    DECISIONE (PESC) 2022/2184 DEL CONSIGLIO

    dell'8 novembre 2022

    che modifica la decisione (PESC) 2019/1296 a sostegno del rafforzamento della sicurezza e protezione biologica in Ucraina in linea con l'attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

    vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 31 luglio 2019, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/1296 (1), che prevede per i progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, di tale decisione un periodo di attuazione di 36 mesi («periodo di attuazione») a decorrere dalla conclusione dell'accordo di finanziamento previsto dall'articolo 3, paragrafo 3.

    (2)

    Il periodo di attuazione termina il 14 dicembre 2022 alla scadenza della decisione (PESC) 2019/1296.

    (3)

    Il 12 agosto 2022, il Centro per la prevenzione dei conflitti del Segretariato dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), responsabile dell'esecuzione tecnica dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2019/1296, ha chiesto una proroga di 13 mesi a costo zero del periodo di attuazione. Tale proroga consentirebbe all'OSCE di provvedere all'attuazione, interrotta dalla pandemia di COVID-19 e dalla situazione della sicurezza in Ucraina, di diversi di tali progetti.

    (4)

    La proroga del periodo di attuazione fino al 14 gennaio 2024 non ha implicazioni sul piano delle risorse finanziarie.

    (5)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2019/1296,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'articolo 5, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2019/1296 è sostituito dal seguente:

    «2.   La presente decisione cessa di produrre effetti il 14 gennaio 2024.».

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2022

    Per il Consiglio

    Il presidente

    Z. STANJURA


    (1)  Decisione (PESC) 2019/1296 del Consiglio, del 31 luglio 2019, a sostegno del rafforzamento della sicurezza e protezione biologica in Ucraina in linea con l'attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (GU L 204 del 2.8.2019, pag. 29).


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