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Document 32022D2052
Council Decision (CFSP) 2022/2052 of 24 October 2022 amending Decision 2010/638/CFSP concerning restrictive measures against the Republic of Guinea
Decisione (PESC) 2022/2052 del Consiglio del 24 ottobre 2022 che modifica la decisione 2010/638/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea
Decisione (PESC) 2022/2052 del Consiglio del 24 ottobre 2022 che modifica la decisione 2010/638/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea
ST/13167/2022/INIT
GU L 275 del 25.10.2022, p. 74–74
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
25.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 275/74 |
DECISIONE (PESC) 2022/2052 DEL CONSIGLIO
del 24 ottobre 2022
che modifica la decisione 2010/638/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 25 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/638/PESC (1) concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea. |
(2) |
In base ad un riesame della decisione 2010/638/PESC, è opportuno prorogare tali misure restrittive fino al 27 ottobre 2023. |
(3) |
Il Consiglio ritiene che il titolo della decisione 2010/638/PESC debba essere modificato. |
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/638/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2010/638/PESC è così modificata:
1) |
il titolo è sostituito dal seguente: «Decisione 2010/638/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Guinea»; |
2) |
all’articolo 8, il paragrafo 2, è sostituito dal seguente: «2. La presente decisione si applica fino al 27 ottobre 2023. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.». |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 24 ottobre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
A. HUBÁČKOVÁ
(1) Decisione 2010/638/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 10).