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Document 32022D1994

    Decisione (UE) 2022/1994 del Consiglio del 17 ottobre 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di sottocomitato per le indicazioni geografiche istituto dall’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, riguardo all’adozione del suo regolamento interno

    ST/12753/2022/INIT

    GU L 273 del 21.10.2022, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/10/2022

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1994/oj

    21.10.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 273/20


    DECISIONE (UE) 2022/1994 DEL CONSIGLIO

    del 17 ottobre 2022

    relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di sottocomitato per le indicazioni geografiche istituto dall’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, riguardo all’adozione del suo regolamento interno

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra (1) («accordo»), è stato concluso dall’Unione con decisione (UE) 2018/104 del Consiglio (2), è applicato in via provvisoria dal 1o giugno 2018 ed è entrato in vigore il 1o marzo 2021.

    (2)

    A norma dell’articolo 240, paragrafo 2, dell’accordo, spetta al sottocomitato per le indicazioni geografiche («sottocomitato») adottare il proprio regolamento interno.

    (3)

    È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di sottocomitato riguardo al suo regolamento interno, poiché tale regolamento vincolerà l’Unione.

    (4)

    Al fine di garantire l’effettiva applicazione dell’accordo, è opportuno adottare il regolamento interno del sottocomitato.

    (5)

    La posizione dell’Unione in sede di sottocomitato dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione del sottocomitato accluso alla presente decisione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di sottocomitato per le indicazioni geografiche riguardo all’adozione del suo regolamento interno si basa sul progetto di decisione del sottocomitato accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2022

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. BORRELL FONTELLES


    (1)  GU L 23 del 26.1.2018, pag. 4.

    (2)  Decisione (UE) 2017/104 del Consiglio, del 20 novembre 2017, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra (GU L 23 del 26.1.2018, pag. 1).


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