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Document 32022D1949

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1949 della Commissione del 13 ottobre 2022 che stabilisce l’equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell’ambito dell’Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Nuova Zelanda per le Isole Cook, Niue e Tokelau ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2022/7423

OJ L 268, 14.10.2022, p. 46–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1949/oj

14.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 268/46


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1949 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2022

che stabilisce l’equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell’ambito dell’Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Nuova Zelanda per le Isole Cook, Niue e Tokelau ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare l’esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione messe in atto dagli Stati membri, in conformità del diritto dell’Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2, in modo coordinato.

(2)

Il regolamento (UE) 2021/953 consente l’accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari qualora la Commissione ritenga che tali certificati COVID-19 siano rilasciati secondo norme che sono considerate equivalenti a quelle stabilite da tale regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri applicano le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell’Unione. Le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero pertanto applicarsi ai certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Nuova Zelanda per le Isole Cook, Niue e Tokelau ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Nuova Zelanda per le Isole Cook, Niue e Tokelau ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento.

(3)

Il 15 novembre 2021 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2021/1993 (3), che stabilisce l’equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell’ambito dell’Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Nuova Zelanda secondo il sistema «My Covid Record» ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

(4)

Il 19 aprile 2022 la Nuova Zelanda ha informato la Commissione che le Isole Cook, Niue e Tokelau le hanno domandato di chiedere un’estensione della decisione di esecuzione (UE) 2021/1993 in modo da includere i certificati COVID-19 rilasciati nelle Isole Cook, a Niue e a Tokelau. Come fa notare la Nuova Zelanda, le Isole Cook e Niue sono Stati autonomi in libera associazione con la Nuova Zelanda, mentre Tokelau è un territorio non autonomo della Nuova Zelanda. La Nuova Zelanda presenta la suddetta richiesta nell’esercizio del suo obbligo di tenere conto degli interessi vitali delle Isole Cook, di Niue e di Tokelau.

(5)

In tale contesto la Nuova Zelanda ha fornito alla Commissione informazioni dettagliate sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 per le Isole Cook, Niue e Tokelau secondo il sistema denominato «My Covid Record», ossia il sistema contemplato dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/1993. La Nuova Zelanda ha informato la Commissione di ritenere che i certificati COVID-19 emessi per le Isole Cook, Niue e Tokelau secondo il sistema «My Covid Record» siano rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell’autenticità, della validità e dell’integrità dei certificati. A tale proposito la Nuova Zelanda ha informato la Commissione che i certificati COVID-19 rilasciati per le Isole Cook, Niue e Tokelau secondo il sistema «My Covid Record» contengono i dati di cui all’allegato del regolamento (UE) 2021/953.

(6)

La Nuova Zelanda ha inoltre informato la Commissione che le Isole Cook, Niue e Tokelau accettano certificati di vaccinazione e di test interoperabili rilasciati dagli Stati membri e dai paesi del SEE in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

(7)

Il 25 luglio 2022, in seguito a una richiesta presentata dalla Nuova Zelanda per conto delle Isole Cook, di Niue e di Tokelau, la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Nuova Zelanda per le Isole Cook, Niue e Tokelau secondo il sistema «My Covid Record» sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953, che consente la verifica dell’autenticità, della validità e dell’integrità dei certificati. La Commissione ha confermato che i certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Nuova Zelanda per le Isole Cook, Niue e Tokelau secondo il sistema «My Covid Record» contengono i dati necessari.

(8)

La Nuova Zelanda ha informato la Commissione di rilasciare certificati di vaccinazione interoperabili per vaccini anti COVID-19 per le Isole Cook, Niue e Tokelau, tra i quali figura attualmente Comirnaty.

(9)

La Nuova Zelanda ha informato la Commissione che rilascia certificati di test interoperabili per test di amplificazione dell’acido nucleico e per test antigenici approvati dal comitato per la sicurezza sanitaria istituito dall’articolo 17 della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), sulla base della raccomandazione del Consiglio del 21 gennaio 2021 (5), per quanto riguarda le Isole Cook, Niue e Tokelau.

(10)

La Nuova Zelanda ha informato la Commissione di non rilasciare certificati di guarigione interoperabili per quanto riguarda le Isole Cook, Niue e Tokelau.

(11)

La Nuova Zelanda ha inoltre informato la Commissione che, alla verifica dei certificati da parte dei verificatori nelle Isole Cook, a Niue e a Tokelau, i dati personali in essi inclusi saranno trattati unicamente per verificare e confermare la vaccinazione o il risultato del test del titolare e non saranno conservati successivamente.

(12)

Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati COVID-19 rilasciati dalla Nuova Zelanda per le Isole Cook, Niue e Tokelau secondo il sistema «My Covid Record» sono da considerare equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

(13)

I certificati COVID-19 rilasciati dalla Nuova Zelanda per le Isole Cook, Niue e Tokelau secondo il sistema «My Covid Record» dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 5, all’articolo 6, paragrafo 5, e all’articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/953.

(14)

Affinché la presente decisione sia operativa, il collegamento della Nuova Zelanda al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’UE istituito dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/1993 dovrebbe essere esteso ai certificati rilasciati nelle Isole Cook, a Niue e a Tokelau.

(15)

Al fine di proteggere gli interessi dell’Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere o revocare la presente decisione se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953.

(16)

Data la necessità di estendere quanto prima possibile il collegamento della Nuova Zelanda al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953 al fine di includere i certificati rilasciati per le Isole Cook, Niue e Tokelau, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(17)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all’interno dell’Unione, i certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Nuova Zelanda per le Isole Cook, Niue e Tokelau secondo il sistema «My Covid Record» sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 2

Il collegamento della Nuova Zelanda al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953 è esteso ai certificati di cui all’articolo 1.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/1993 della Commissione, del 15 novembre 2021, che stabilisce l’equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell’ambito dell’Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Nuova Zelanda ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 405 del 16.11.2021, pag. 20).

(4)  Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).

(5)  Raccomandazione del Consiglio, del 21 gennaio 2021, relativa a un quadro comune per l’uso e la convalida dei test antigenici rapidi e il riconoscimento reciproco dei risultati dei test per la COVID-19 nell’UE (GU C 24 del 22.1.2021, pag. 1).


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