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Document 32022D1864

    Decisione di esecuzione (UE) 2022/1864 della Commissione del 5 ottobre 2022 che definisce la struttura organizzativa e il funzionamento della rete europea della PAC e che abroga la decisione di esecuzione 2014/825/UE

    C/2022/6967

    GU L 259 del 6.10.2022, p. 189–195 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1864/oj

    6.10.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 259/189


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1864 DELLA COMMISSIONE

    del 5 ottobre 2022

    che definisce la struttura organizzativa e il funzionamento della rete europea della PAC e che abroga la decisione di esecuzione 2014/825/UE

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (1), in particolare l’articolo 126, paragrafi 2 e 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A seguito dell’adozione del regolamento (UE) 2021/2115 deve essere istituita una rete europea della PAC per il collegamento in rete delle reti, delle organizzazioni e delle amministrazioni nazionali nel settore dell’agricoltura e dello sviluppo rurale a livello di Unione. La rete europea della PAC dovrebbe sostituire la rete europea per lo sviluppo rurale (RESR), istituita ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e la rete del partenariato europeo per l’innovazione (PEI), istituita ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

    (2)

    Al fine di conseguire gli obiettivi del collegamento in rete nel settore dell’agricoltura e dello sviluppo rurale a livello di Unione di cui all’articolo 126, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115 e di svolgere le funzioni stabilite all’articolo 126, paragrafo 4, di tale regolamento, è necessario adottare norme che definiscano la struttura organizzativa e il funzionamento della rete europea della PAC.

    (3)

    La decisione di esecuzione 2014/825/UE della Commissione (3) disciplina la struttura organizzativa e operativa della RESR e della rete PEI, che per l’aspetto operativo comprende: l’assemblea, il gruppo direttivo e i sottogruppi permanenti dell’assemblea. Per motivi di efficienza è opportuno utilizzare una struttura organizzativa analoga per la rete europea della PAC.

    (4)

    Conformemente alla decisione 2013/767/UE della Commissione (4), deve essere istituito un nuovo quadro per i gruppi di dialogo civile nel settore della politica agricola comune (PAC). La partecipazione alla struttura organizzativa della rete europea della PAC delle organizzazioni non governative a livello di Unione nominate membri dei gruppi di dialogo civile deve essere aggiornata in conformità del nuovo quadro.

    (5)

    È opportuno istituire l’assemblea della rete europea della PAC e definirne i compiti conformemente alle norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione di cui alla decisione C(2016) 3301 della Commissione (5).

    (6)

    L’assemblea dovrebbe in particolare promuovere gli scambi e la creazione di reti tra gli enti pubblici e privati attivi nella PAC e fornire il quadro strategico per le loro attività, comprese quelle tematiche, nonché garantire una sorveglianza e una valutazione adeguate di tali attività. Dovrebbe altresì proporre i membri del gruppo direttivo.

    (7)

    L’assemblea dovrebbe essere composta dalle autorità di gestione nazionali dei piani strategici della PAC e dagli organismi pagatori, dalle reti nazionali della PAC, dalle organizzazioni che operano nel settore dell’agricoltura e dello sviluppo rurale a livello di Unione, dalle organizzazioni che rappresentano le autorità regionali o locali attive nel settore dell’agricoltura e dello sviluppo rurale a livello di Unione, dai gruppi di azione locale Leader, dai servizi di consulenza aziendale, dai servizi di sostegno all’innovazione legati ai progetti dei gruppi operativi del PEI e dagli istituti di ricerca che svolgono attività nel campo dell’innovazione connesse ai progetti dei gruppi operativi del PEI.

    (8)

    Al fine di garantire un’organizzazione efficace ed efficiente dell’attività della rete europea della PAC, conformemente ai pareri dell’assemblea, è necessario istituire un gruppo direttivo della rete europea della PAC e definirne i compiti e la struttura.

    (9)

    Il gruppo direttivo dovrebbe preparare le attività della rete europea della PAC e garantirne il follow-up. Dovrebbe altresì coordinare le attività tematiche della rete e i suoi filoni di attività relativi ai piani strategici della PAC, all’innovazione, alla sorveglianza e alla valutazione e garantire il coordinamento dei lavori dell’assemblea con quelli di altri gruppi di esperti e comitati istituiti nell’ambito della PAC.

    (10)

    Il gruppo direttivo dovrebbe essere composto da rappresentanti dell’assemblea della rete europea della PAC e dei suoi sottogruppi permanenti istituiti conformemente alla presente decisione.

    (11)

    Al fine di mantenere uno scambio aperto e regolare tra la rete europea della PAC e i gruppi di dialogo civile sulla PAC, i rappresentanti dei gruppi di dialogo civile dovrebbero poter partecipare alle riunioni del gruppo direttivo in veste di osservatori.

    (12)

    È opportuno stabilire norme in materia di divulgazione delle informazioni da parte dei membri dell’assemblea e del gruppo direttivo ai sensi dell’articolo 339 del trattato.

    (13)

    Poiché la presente decisione sostituisce la decisione di esecuzione 2014/825/UE, è opportuno abrogare la decisione di esecuzione 2014/825/UE.

    (14)

    La partecipazione alla struttura organizzativa della rete europea della PAC presuppone che si sia proceduto alla designazione delle autorità di gestione nazionali per il piano strategico della PAC, al riconoscimento degli organismi pagatori, all’istituzione delle reti nazionali della PAC, alla selezione dei gruppi di azione locale (GAL) conformemente all’articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e all’istituzione dei servizi di consulenza aziendale.

    (15)

    Per consentire alla rete europea della PAC di iniziare a svolgere le sue funzioni prima che siano stati istituiti gli organismi e gli enti che compongono l’assemblea o il gruppo direttivo, i rispettivi membri della struttura organizzativa della RESR e della rete PEI, designati o nominati a norma della decisione di esecuzione 2014/825/UE, dovrebbero essere membri della rete europea della PAC fino all’istituzione dei suoi nuovi membri e alla loro successiva designazione o nomina a norma della presente decisione.

    (16)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la politica agricola comune,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    CAPO I

    OGGETTO

    Articolo 1

    Oggetto

    La presente decisione disciplina la struttura organizzativa e il funzionamento della rete europea della PAC, istituendo un’assemblea e un gruppo direttivo, definendone la composizione e i compiti e stabilendo le norme per il loro funzionamento.

    CAPO II

    ASSEMBLEA DELLA RETE EUROPEA DELLA PAC

    Articolo 2

    Assemblea della rete europea della PAC

    È istituita l’assemblea della rete europea della PAC, in appresso «assemblea».

    Articolo 3

    Compiti dell’assemblea

    L’assemblea ha, in particolare, il compito di:

    a)

    promuovere gli scambi e la creazione di reti tra gli enti pubblici e privati attivi nei settori dell’agricoltura e dello sviluppo rurale, nell’innovazione connessa agli obiettivi specifici della PAC e nella sorveglianza e valutazione nel settore dell’agricoltura e dello sviluppo rurale;

    b)

    garantire il coordinamento tra i filoni tematici della rete europea della PAC;

    c)

    fornire il quadro strategico e gli orientamenti per le attività della rete europea della PAC, comprese le attività tematiche;

    d)

    garantire una sorveglianza e una valutazione adeguate delle attività della rete europea della PAC rispetto agli obiettivi di cui all’articolo 126, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115 e delle funzioni previste all’articolo 126, paragrafo 4, del medesimo regolamento;

    e)

    proporre al direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale («direttore generale») i membri del gruppo direttivo.

    Articolo 4

    Membri dell’assemblea

    1.   L’assemblea è composta dai seguenti membri:

    a)

    reti nazionali della PAC di cui all’articolo 126, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 (un membro per ciascuno Stato membro);

    b)

    autorità di gestione di cui all’articolo 123 del regolamento (UE) 2021/2115 (un membro per ciascuno Stato membro);

    c)

    organismi pagatori di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) (un membro per ciascuno Stato membro);

    d)

    organizzazioni non governative a livello di Unione, iscritte nel registro per la trasparenza, che sono state nominate membri dei gruppi di dialogo civile sulla politica agricola comune (PAC) a norma della decisione 2013/767/UE e che hanno espresso il proprio interesse a partecipare all’assemblea;

    e)

    organizzazioni a livello di Unione che rappresentano le autorità regionali o locali attive nel settore dell’agricoltura e dello sviluppo rurale, in particolare dei collegamenti tra zone rurali e urbane (massimo tre membri);

    f)

    gruppi di azione locale Leader di cui all’articolo 33 del regolamento (UE) 2021/1060 (un membro per ciascuno Stato membro);

    g)

    servizi di consulenza aziendale che offrono servizi di sostegno all’innovazione legati a progetti dei gruppi operativi del PEI di cui all’articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115 (un membro per ciascuno Stato membro);

    h)

    istituti di ricerca agricola che svolgono attività nel campo dell’innovazione connesse a progetti dei gruppi operativi del PEI di cui all’articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115 (un membro per ciascuno Stato membro).

    2.   I membri di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), f), g) e h), sono designati dai rispettivi Stati membri.

    I membri di cui al paragrafo 1, lettera e), sono nominati dal direttore generale sulla base di un invito a presentare candidature.

    3.   Le autorità degli Stati membri designano i rappresentanti permanenti per ciascuna delle categorie di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), f), g) e h).

    Le organizzazioni di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e), nominano i loro rappresentanti permanenti.

    4.   I nominativi dei membri dell’assemblea sono pubblicati nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi («registro») e sul sito web della rete europea della PAC.

    Articolo 5

    Funzionamento dell’assemblea

    1.   L’assemblea è presieduta da un rappresentante della Commissione. La presidenza convoca una riunione almeno una volta all’anno.

    2.   Di concerto con la Commissione, l’assemblea può istituire sottogruppi incaricati di filoni tematici specifici legati agli obiettivi e alle funzioni della rete europea della PAC, compresi sottogruppi permanenti su:

    a)

    innovazione e scambio di conoscenze;

    b)

    Leader e sviluppo territoriale; nonché

    c)

    piani strategici della PAC.

    I sottogruppi svolgono attività tematiche sulla base di un mandato definito dall’assemblea.

    I sottogruppi non permanenti sono sciolti al termine del loro mandato.

    3.   Il rappresentante della Commissione può invitare esperti e osservatori esterni all’assemblea, aventi competenze specifiche in merito a una questione iscritta all’ordine del giorno, a partecipare ai lavori dell’assemblea o dei suoi sottogruppi in base a esigenze specifiche.

    I membri dell’assemblea, così come gli esperti e gli osservatori invitati, sono tenuti al rispetto degli obblighi del segreto professionale stabiliti dai trattati e dalle relative modalità di applicazione, nonché delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, stabilite nella decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione (8). In caso di mancato rispetto di tali obblighi, la Commissione adotta tutti i provvedimenti che ritiene opportuni.

    4.   Le riunioni dell’assemblea e dei suoi sottogruppi si svolgono presso i locali della Commissione, salvo decisione contraria della presidenza. La Commissione assume i compiti di segreteria. Alle riunioni dell’assemblea e dei suoi sottogruppi possono partecipare funzionari della Commissione interessati ai lavori.

    5.   L’assemblea adotta il proprio regolamento interno sulla base del regolamento interno tipo dei gruppi di esperti adottato dalla Commissione.

    6.   In linea di principio la Commissione pubblica tutti i documenti attinenti alle attività svolte dall’assemblea (quali ordini del giorno, verbali e contributi dei partecipanti) nel registro e sul sito web della rete europea della PAC.

    7.   I lavori dell’assemblea possono essere coordinati con quelli di altri gruppi di esperti e comitati istituiti nell’ambito del dialogo civile sulla PAC nonché nel quadro del regolamento (UE) 2021/1060.

    Articolo 6

    Rimborso delle spese

    1.   I membri dell’assemblea non sono retribuiti per i servizi prestati.

    2.   Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai membri dell’assemblea per partecipare alle sue riunioni, comprese le riunioni dei sottogruppi, sono rimborsate dalla Commissione conformemente alle disposizioni in vigore presso quest’ultima.

    3.   Le spese di cui al paragrafo 2 sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati nell’ambito della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

    CAPO III

    GRUPPO DIRETTIVO DELLA RETE EUROPEA DELLA PAC

    Articolo 7

    Gruppo direttivo della rete europea della PAC

    È istituito il gruppo direttivo della rete europea della PAC, in appresso «gruppo direttivo».

    Articolo 8

    Compiti del gruppo direttivo

    Il gruppo direttivo ha, in particolare, il compito di:

    a)

    preparare le attività della rete europea della PAC e garantirne il follow-up, conformemente al quadro strategico stabilito dall’assemblea;

    b)

    coordinare i filoni tematici conformemente al quadro stabilito dall’assemblea e garantire il follow-up della loro realizzazione;

    c)

    valutare in modo continuo l’efficacia e l’efficienza delle attività della rete europea della PAC;

    d)

    garantire il coordinamento dei lavori dell’assemblea con quelli di altri gruppi di esperti e comitati istituiti nell’ambito del dialogo civile sulla PAC nonché nel quadro del regolamento (UE) 2021/1060;

    e)

    riferire all’assemblea in merito alle proprie attività.

    Articolo 9

    Membri del gruppo direttivo

    1.   Il gruppo direttivo è composto dai seguenti membri:

    a)

    otto membri dell’assemblea;

    b)

    quattro membri per ciascuno dei sottogruppi permanenti istituiti dall’assemblea;

    c)

    due membri del gruppo di esperti sull’attuazione del regolamento sui piani strategici della PAC relativi alla sorveglianza e alla valutazione.

    2.   I membri del gruppo direttivo sono nominati dal direttore generale su proposta dell’assemblea tenendo conto della diversità geografica e tematica dei membri della rete europea della PAC e sulla base dell’impegno volontario dei membri proposti.

    Per ciascuna delle categorie di cui al paragrafo 1, l’assemblea può proporre una rotazione dei membri del gruppo direttivo.

    3.   Un membro del gruppo direttivo può essere sostituito dal direttore generale, su proposta dell’assemblea, qualora:

    a)

    si ritiri dal gruppo direttivo;

    b)

    non designi regolarmente i rappresentanti per le riunioni del gruppo direttivo;

    c)

    non sia più in grado di contribuire efficacemente ai compiti del gruppo direttivo;

    d)

    non osservi l’obbligo di non divulgare informazioni protette dal segreto professionale di cui all’articolo 339 del trattato.

    4.   I rappresentanti dei gruppi di dialogo civile sulla PAC possono partecipare in veste di osservatori alle riunioni del gruppo direttivo.

    Articolo 10

    Funzionamento e spese di riunione del gruppo direttivo

    Gli articoli 5 e 6 si applicano, mutatis mutandis, al funzionamento e alle spese di riunione del gruppo direttivo.

    CAPO IV

    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

    Articolo 11

    Abrogazione

    La decisione di esecuzione 2014/825/UE è abrogata.

    Articolo 12

    Misure transitorie

    Qualora uno o più membri dell’assemblea o del gruppo direttivo della rete europea della PAC, di cui rispettivamente all’articolo 4, paragrafo 1, o all’articolo 9, paragrafo 1, della presente decisione, non siano ancora stati designati o nominati, i rispettivi membri dell’assemblea o del gruppo direttivo della RESR e della rete PEI-AGRI, designati o nominati a norma rispettivamente dell’articolo 4, paragrafo 1, o dell’articolo 9, paragrafo 1, della decisione di esecuzione 2014/825/UE, diventano membri dell’assemblea o del gruppo direttivo della rete europea della PAC fino alla designazione o alla nomina dei nuovi membri.

    Articolo 13

    Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

    (2)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

    (3)  Decisione di esecuzione 2014/825/UE della Commissione, del 20 novembre 2014, che istituisce la struttura organizzativa e operativa della rete europea per lo sviluppo rurale e della rete del partenariato europeo per l’innovazione e che abroga la decisione 2008/168/CE (GU L 334 del 21.11.2014, pag. 98).

    (4)  Decisione 2013/767/UE della Commissione, del 16 dicembre 2013, che istituisce un quadro per un dialogo civile nel settore della politica agricola comune e abroga la decisione 2004/391/CE (GU L 338 del 17.12.2013, pag. 115).

    (5)  Decisione C(2016) 3301 final della Commissione, del 30 maggio 2016, recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione.

    (6)  Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

    (7)  Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187).

    (8)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).


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