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Document 32022D1462

    Decisione di esecuzione (UE) 2022/1462 della Commissione del 2 settembre 2022 relativa ai requisiti dei mezzi di comunicazione audio e video per il colloquio a norma dell’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio

    C/2022/6178

    GU L 229 del 5.9.2022, p. 77–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1462/oj

    5.9.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 229/77


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1462 DELLA COMMISSIONE

    del 2 settembre 2022

    relativa ai requisiti dei mezzi di comunicazione audio e video per il colloquio a norma dell’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) 2018/1240 ha istituito il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per i cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo di possedere un visto al momento dell’attraversamento delle frontiere esterne. Ha stabilito le condizioni e le procedure in base alle quali è rilasciata o rifiutata l’autorizzazione ai viaggi.

    (2)

    Nell’esaminare le domande di autorizzazione ai viaggi e nel decidere in merito, l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente può, a determinate condizioni, convocare il richiedente per un colloquio nel suo paese di residenza. In linea di principio, il colloquio dovrebbe svolgersi presso il consolato più vicino al luogo di residenza del richiedente.

    (3)

    La comunicazione audio e video dovrebbe facilitare la procedura di domanda tenendo conto dei recenti sviluppi tecnologici, offrendo diverse modalità per condurre un colloquio a distanza. È pertanto necessario definire i requisiti dei mezzi di comunicazione audio e video a distanza. Tali requisiti dovrebbero includere norme sulla protezione, la sicurezza e la riservatezza dei dati. È inoltre necessario adottare norme sul collaudo, la selezione e il funzionamento degli strumenti.

    (4)

    Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, la presente decisione fa riferimento al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). In tale contesto, se il colloquio è registrato, il richiedente è informato della registrazione ed esprime il suo consenso in proposito prima dell’inizio del colloquio.

    (5)

    Dato che il regolamento (UE) 2018/1240 si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca, a norma dell’articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ha notificato il recepimento di tale regolamento nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto vincolata dalla presente decisione.

    (6)

    La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa (3); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

    (7)

    Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (4), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (5).

    (8)

    Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (6), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (7).

    (9)

    Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce, ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (8), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (9).

    (10)

    La presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2003, dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2005 e dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2011.

    (11)

    Il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato un parere il 10 maggio 2021.

    (12)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le frontiere intelligenti,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Requisiti dei mezzi di comunicazione audio e video anche per quanto riguarda la protezione, la sicurezza e la riservatezza dei dati

    I requisiti dei mezzi di comunicazione audio e video, anche per quanto riguarda la protezione, la sicurezza e la riservatezza dei dati, per il colloquio con un richiedente a norma dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1240, sono stabiliti nella presente decisione e nell’allegato.

    Articolo 2

    Collaudo degli strumenti idonei

    1.   L’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) analizza le descrizioni degli strumenti di comunicazione audio e video disponibili sul mercato, le confronta con i requisiti di cui all’allegato e preseleziona strumenti per la comunicazione audio e video le cui descrizioni soddisfano i requisiti.

    2.   eu-LISA, in cooperazione con le autorità nazionali, collauda gli strumenti preselezionati per la comunicazione audio e video. I collaudi tengono conto, per quanto possibile, dei requisiti di cui all’allegato.

    3.   eu-LISA analizza i risultati dei collaudi e fornisce agli Stati membri un elenco di strumenti idonei raccomandati.

    4.   Su richiesta della Commissione, eu-LISA rianalizza la descrizione degli strumenti disponibili sul mercato, li confronta con i requisiti di cui all’allegato e, se necessario, collauda strumenti preselezionati al fine di raccomandare agli Stati membri un elenco aggiornato di strumenti idonei.

    Articolo 3

    Selezione degli strumenti idonei e loro funzionamento

    1.   Le unità nazionali ETIAS possono usare:

    a)

    uno strumento selezionato dall’elenco degli strumenti idonei di cui all’articolo 2, paragrafo 3;

    b)

    qualsiasi altro strumento che soddisfi i requisiti di cui all’allegato.

    Gli Stati membri sono responsabili dell’analisi della conformità degli strumenti di cui al primo comma, lettera b), ai requisiti di cui all’allegato e del relativo collaudo.

    2.   Le unità nazionali ETIAS sono responsabili del monitoraggio del funzionamento degli strumenti e della loro conformità ai requisiti di cui all’allegato della presente decisione e al regolamento (UE) 2016/679.

    Articolo 4

    Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

    (3)  La presente decisione non rientra nell’ambito di applicazione delle misure previste dalla decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

    (4)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

    (5)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

    (6)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

    (7)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

    (8)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

    (9)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).


    ALLEGATO

    1.   

    Obiettivi

    Il presente allegato stabilisce i requisiti dei mezzi di comunicazione audio e video, anche per quanto riguarda le norme in materia di sicurezza e riservatezza.

    2.   

    Requisiti dei mezzi di comunicazione audio e video, anche per quanto riguarda le norme in materia di sicurezza e riservatezza:

    #

    Descrizione

    1

    Lo strumento supporta la connettività attraverso browser internet di almeno tre fornitori di browser/sistemi operativi ampiamente diffusi.

    2

    Lo strumento offre funzionalità audio duplex in banda (non basate sulla telefonia) per le chiamate.

    3

    Lo strumento permette videochiamate mediante webcam.

    4

    Lo strumento permette a chi conduce i colloqui di gestire i partecipanti (identificare/accettare/rifiutare, attivare/disattivare il canale audio, attivare/disattivare il canale video).

    5

    Lo strumento permette agli utenti autorizzati nell’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente o in uno dei consolati di tale Stato membro, che dispongono di un account permanente di conferenze audio e video, di organizzare le proprie conferenze via internet. Lo strumento permette di programmare una conferenza audio e video e di trasmettere inviti ai richiedenti.

    6

    Lo strumento permette ai richiedenti che non dispongono di un account permanente di conferenza audio e video di partecipare a una chiamata mediante un’applicazione disponibile su internet e utilizzabile su qualsiasi dispositivo (smartphone, tablet, laptop e desktop) con almeno tre fornitori di browser/sistemi operativi ampiamente diffusi. Occorre garantire che lo strumento sia offerto gratuitamente al richiedente.

    7

    Lo strumento offre la possibilità di garantire la sicurezza dei colloqui con un codice PIN individuale o una password individuale monouso.

    8

    Lo strumento permette di usare chat di testo.

    9

    Lo strumento permette di mostrare documenti condividendo lo schermo dei dispositivi elettronici.

    10

    Lo strumento permette di registrare le chiamate qualora richiesto dall’unità nazionale ETIAS. Lo strumento permette di scaricare e salvare le chiamate a livello locale.

    11

    Lo strumento permette la cifratura end-to-end di tutte le comunicazioni.

    12

    Lo strumento permette di registrare tutte le comunicazioni audio e video.

    13

    Lo strumento è disponibile con le ultime patch approvate e le ultime versioni supportate.

    14

    Lo strumento supporta larghezze di banda variabili.

    15

    Il tasso di disponibilità dello strumento misurato su base annua è almeno del 99,5 %, fatta eccezione per la manutenzione programmata.


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