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Document 32022D1377

    Decisione di esecuzione (UE) 2022/1377 della Commissione del 4 agosto 2022 che modifica l’allegato della decisione 2007/453/CE per quanto riguarda la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE della Francia [notificata con il numero C(2022) 5507] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2022/5507

    GU L 206 del 8.8.2022, p. 51–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1377/oj

    8.8.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 206/51


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1377 DELLA COMMISSIONE

    del 4 agosto 2022

    che modifica l’allegato della decisione 2007/453/CE per quanto riguarda la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE della Francia

    [notificata con il numero C(2022) 5507]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, terzo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 999/2001 dispone che gli Stati membri, i paesi terzi o le loro regioni (paesi o regioni) siano classificati sulla base della loro qualifica sanitaria con riguardo all’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in una delle tre categorie seguenti: rischio trascurabile di BSE, rischio controllato di BSE e rischio indeterminato di BSE.

    (2)

    A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, qualora l’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) abbia inserito un paese richiedente in una delle tre categorie relative alla BSE, può essere deciso un riesame della classificazione relativa alla BSE a livello dell’Unione.

    (3)

    L’allegato, parti A, B e C, della decisione 2007/453/CE della Commissione (2) reca un elenco con la qualifica sanitaria dei paesi o delle regioni sulla base del loro rischio di BSE. I paesi o le regioni elencati nella parte A di tale allegato sono considerati come aventi un rischio trascurabile di BSE, quelli elencati nella parte B sono considerati come aventi un rischio controllato di BSE; la parte C del medesimo allegato dispone invece che i paesi o le regioni non elencati nelle parti A o B debbano essere considerati come aventi un rischio indeterminato di BSE.

    (4)

    Attualmente la Francia rientra nell’allegato, parte B, della decisione 2007/453/CE tra i paesi o le regioni con un rischio controllato di BSE.

    (5)

    Il 24 maggio 2022 l’assemblea mondiale dei delegati dell’OIE ha adottato la risoluzione n. 15 «Recognition of the Bovine Spongiform Encephalopathy Risk Status of Members» (3), in vista della sua entrata in vigore il 27 maggio 2022. Tale risoluzione riconosce la Francia come avente un rischio trascurabile di BSE, conformemente al codice sanitario per gli animali terrestri dell’OIE. Dopo un riesame della situazione a livello dell’Unione a seguito della risoluzione n. 15 dell’OIE, la Commissione ha ritenuto che la nuova qualifica sanitaria dell’OIE con riguardo alla BSE della Francia dovrebbe riflettersi nell’allegato della decisione 2007/453/CE.

    (6)

    L’elenco di paesi o regioni riportato nell’allegato della decisione 2007/453/CE dovrebbe pertanto essere modificato in modo che la Francia sia elencata nella parte A di tale allegato, tra i paesi o le regioni con un rischio trascurabile di BSE.

    (7)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato della decisione 2007/453/CE.

    (8)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’allegato della decisione 2007/453/CE è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2022

    Per la Commissione

    Stella KYRIAKIDES

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

    (2)  Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

    (3)  https://www.woah.org/app/uploads/2022/05/a-r15-2022-bse-final-1.pdf


    ALLEGATO

    L’allegato della decisione 2007/453/CE è sostituito dal seguente:

    «ALLEGATO

    ELENCO DI PAESI O REGIONI

    A.   Paesi o regioni con un rischio trascurabile di BSE

    Stati membri

    Belgio

    Bulgaria

    Cechia

    Danimarca

    Germania

    Estonia

    Irlanda

    Spagna

    Francia

    Croazia

    Italia

    Cipro

    Lettonia

    Lituania

    Lussemburgo

    Ungheria

    Malta

    Paesi Bassi

    Austria

    Polonia

    Portogallo

    Romania

    Slovenia

    Slovacchia

    Finlandia

    Svezia

    Regioni di Stati membri  (*1)

    Irlanda del Nord

    Paesi dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA)

    Islanda

    Liechtenstein

    Norvegia

    Svizzera

    Paesi terzi

    Argentina

    Australia

    Brasile

    Canada

    Cile

    Colombia

    Costa Rica

    India

    Israele

    Giappone

    Jersey

    Namibia

    Nuova Zelanda

    Panama

    Paraguay

    Perù

    Serbia (*2)

    Singapore

    Stati Uniti

    Uruguay

    B.   Paesi o regioni con un rischio controllato di BSE

    Stati membri

    Grecia

    Paesi terzi

    Messico

    Nicaragua

    Corea del Sud

    Taiwan

    Regno Unito (esclusa l’Irlanda del Nord)

    C.   Paesi o regioni con un rischio indeterminato di BSE

    Paesi o regioni non elencati nelle parti A o B.

    .

    (*1)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.

    (*2)  Come indicato all’articolo 135 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra (GU L 278 del 18.10.2013, pag. 16).»


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