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Document 32022D1271

    Decisione (PESC) 2022/1271 del Consiglio del 21 luglio 2022 che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

    ST/11340/2022/INIT

    GU L 193 del 21.7.2022, p. 196–218 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1271/oj

    21.7.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 193/196


    DECISIONE (PESC) 2022/1271 DEL CONSIGLIO

    del 21 luglio 2022

    che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

    vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC (1).

    (2)

    L'Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina.

    (3)

    Il 24 febbraio 2022 il presidente della Federazione russa ha annunciato un'operazione militare in Ucraina e le forze armate russe hanno iniziato un attacco contro l'Ucraina. Tale attacco è una palese violazione dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina.

    (4)

    Nelle sue conclusioni del 24 febbraio 2022 il Consiglio europeo ha condannato con la massima fermezza l'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina. Con le sue azioni militari illegali la Russia viola palesemente il diritto internazionale e i principi della Carta delle Nazioni Unite e compromette la sicurezza e la stabilità europee e mondiali. Il Consiglio europeo ha chiesto l'elaborazione e l'adozione urgenti di un ulteriore pacchetto di sanzioni individuali ed economiche.

    (5)

    Nelle conclusioni del 24 marzo 2022 il Consiglio europeo ha dichiarato che l'Unione rimane pronta a colmare le lacune e a perseguire l'elusione effettiva e possibile delle misure restrittive già adottate, nonché a procedere rapidamente con ulteriori severe sanzioni coordinate nei confronti della Russia e della Bielorussia al fine di ostacolare efficacemente le capacità russe di proseguire l'aggressione.

    (6)

    Nelle conclusioni del 23 e 24 giugno 2022 il Consiglio europeo ha dichiarato che proseguiranno i lavori sulle sanzioni, anche per rafforzarne l'attuazione ed evitarne l'elusione.

    (7)

    In considerazione della gravità della situazione, e in risposta all'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina, è opportuno introdurre ulteriori misure restrittive.

    (8)

    In particolare. è opportuno vietare l'importazione, l'acquisto o il trasferimento diretti o indiretti di oro, il quale rappresenta l'esportazione più rilevante della Russia dopo l'energia. Il divieto si applica all’oro di origine russa, esportato dalla Russia dopo l’entrata in vigore della decisione.

    (9)

    Al fine di garantire l'attuazione integrale della misura ed evitarne l'elusione, è inoltre opportuno estendere il divieto di accesso ai porti includendovi il divieto di accesso alle chiuse.

    (10)

    È inoltre opportuno ampliare il divieto di accettare depositi ricomprendendovi quelli di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in paesi terzi i cui proprietari di maggioranza sono cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia. È anche opportuno subordinare alla previa autorizzazione dell'autorità nazionale competente l'accettazione di depositi per scambi transfrontalieri non vietati.

    (11)

    È opportuno anche aggiungere alcune voci agli elenchi delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'allegato IV della decisione n. 2014/512/PESC.

    (12)

    È inoltre opportuno precisare l'ambito contemplato dal divieto concernente gli appalti pubblici.

    (13)

    A salvaguardia del procedimento di normazione tecnica industriale svolto dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO), è opportuno autorizzare la condivisione con la Russia di assistenza tecnica riguardo ai beni e alle tecnologie del settore aeronautico in tale specifico contesto.

    (14)

    Ai fini dell'accesso alla giustizia è opportuno anche introdurre un’esenzione dal divieto di effettuare operazioni con entità russe di proprietà pubblica ove necessario a garantire l'accesso ai procedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali.

    (15)

    Data la determinazione dell'Unione di combattere in tutto il mondo l'insicurezza alimentare ed energetica e di scongiurarne le potenziali conseguenze negative, à opportuno estendere alle operazioni sui prodotti agricoli e alla fornitura di petrolio e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio verso paesi terzi l'esenzione dal divieto di effettuare operazioni con determinate entità statali.

    (16)

    In termini più generali, l'Unione è impegnata a astenersi dall'applicare qualsiasi misura da cui possa scaturire insicurezza alimentare in tutto il mondo. Pertanto nessuna delle misure della presente decisione né di quelle precedentemente adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina riguarda in alcun modo gli scambi di prodotti agricoli e alimentari, frumento e fertilizzanti compresi, tra paesi terzi e Russia.

    (17)

    Analogamente le misure dell'Unione non ostano a che i paesi terzi e i relativi cittadini che operano al di fuori dell'Unione acquistino dalla Russia prodotti farmaceutici o medici.

    (18)

    È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure.

    (19)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/512/PESC,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2014/512/PESC è così modificata:

    1)

    l'articolo 11 bis bis è così modificato:

    a)

    il paragrafo 3 è così modificato:

    i)

    la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    "a)

    salvo se vietate a norma dell'articolo 4 sexdecies o 4 septdecies, operazioni strettamente necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto, diretti o indiretti, di gas naturale, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione, in un paese membro dello Spazio economico europeo, in Svizzera o nei Balcani occidentali;";

    ii)

    è inserita la lettera seguente:

    "a bis)

    salvo se vietate a norma dell'articolo 4 sexdecies o 4 septdecies, operazioni strettamente necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto, diretti o indiretti, di petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, dalla Russia o attraverso la Russia;”;

    iii)

    la lettera d) è sostituita dalla seguente:

    "d)

    operazioni, compresa la vendita, strettamente necessarie per la liquidazione, entro il 31 dicembre 2022, di un'impresa in partecipazione o analogo dispositivo giuridico concluso prima del 16 marzo 2022 cui partecipa una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui al paragrafo 1;”;

    iv)

    sono aggiunte le lettere seguenti:

    “f)

    operazioni necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti ai sensi della presente decisione;

    g)

    le operazioni strettamente necessarie per l'accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, e se tali operazioni sono coerenti con gli obiettivi della presente decisione e della decisione 2014/145/PESC del Consiglio (*1).

    (*1)  Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l ' indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16).";"

    2)

    l'articolo 1 ter è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    "1.   È vietato accettare depositi di cittadini russi o di persone fisiche residenti in Russia, ovvero di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia o ancora di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da cittadini russi o da persone fisiche residenti in Russia, se il valore totale dei depositi della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo è superiore a 100 000 EUR per ente creditizio.";

    b)

    il paragrafo 4 è soppresso;

    c)

    al paragrafo 5 è aggiunta la lettera seguente:

    "f)

    necessaria per gli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra l'Unione e la Russia.";

    3)

    all'articolo 1 quater, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    "2.   Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, né alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera.";

    4)

    all'articolo 1 octies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    "1.   È vietato prestare servizi di rating del credito a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia, o a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Russia, ovvero nei riguardi di uno di tali soggetti.";

    5)

    all'articolo 1 nonies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    "1.   È vietato aggiudicare o proseguire l'esecuzione di qualsiasi contratto di appalto pubblico o di concessione rientrante nell'ambito di applicazione delle direttive 2014/23/UE (*2), 2014/24/UE (*3), 2014/25/UE (*4), 2009/81/CE (*5) del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché dell'articolo 10, paragrafi 1 e 3, paragrafo 6, lettere da a) a e), e paragrafi 8, 9 e 10, e degli articoli 11, 12, 13 e 14 della direttiva 2014/23/UE; dell'articolo 7, lettere da a) a d), dell'articolo 8, dell'articolo 10, lettere da b) a f) e da h) a j), della direttiva 2014/24/UE; dell'articolo 18, dell'articolo 21, lettere da b) a e) e da g) a i), e degli articoli 29 e 30 della direttiva 2014/25/UE; dell'articolo 13, lettere da a) a d), da f) a h) e j), della direttiva 2009/81/CE e del titolo VII del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (*6) del Parlamento europeo e del Consiglio, a o con:

    a)

    un cittadino russo, una persona fisica residente in Russia o una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia;

    b)

    una persona giuridica, un'entità o un organismo i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità di cui alla lettera a); oppure

    c)

    una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a) o b), compresi, se rappresentano oltre il 10 % del valore del contratto, subappaltatori, fornitori o soggetti sulle cui capacità si fa affidamento ai sensi delle direttive 2009/81/CE, 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.

    (*2)  Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1)."

    (*3)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65)."

    (*4)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243)."

    (*5)  Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76)."

    (*6)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).";"

    6)

    all'articolo 1 undecies, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    "4.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il trustor o il beneficiario è un cittadino di uno Stato membro o una persona fisica titolare di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera.";

    7)

    l'articolo 1 duodecies è così modificato:

    a)

    il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    "4.   Il paragrafo 1 non si applica alla prestazione di servizi destinati all'uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera.";

    b)

    è aggiunto il paragrafo seguente:

    "6.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma del paragrafo 5 entro due settimane dal rilascio.";

    8)

    l'articolo 3 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 3, primo comma, la lettera f) è soppressa;

    b)

    al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    "Fatta eccezione per la lettera g) del primo comma, l'esportatore dichiara nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente eccezione prevista dal presente paragrafo e notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito il primo uso della relativa eccezione entro trenta giorni dalla data della prima esportazione.";

    c)

    al paragrafo 4 è aggiunta la lettera seguente:

    "h)

    destinati alla garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi in Russia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo.";

    9)

    l'articolo 3 bis è così modificato:

    a)

    al paragrafo 3, la lettera f) è soppressa;

    b)

    al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    "Fatta eccezione per la lettera f) del primo comma, l'esportatore dichiara nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente eccezione prevista dal presente paragrafo e notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito il primo uso della relativa eccezione entro trenta giorni dalla data della prima esportazione.";

    c)

    al paragrafo 4 è aggiunta la lettera seguente:

    "h)

    destinati alla garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi in Russia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo.";

    10)

    all'articolo 4 quater è aggiunto il paragrafo seguente:

    "4 bis.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma del paragrafo 4 entro due settimane dal rilascio.";

    11)

    all'articolo 4 quinquies, è aggiunto il paragrafo seguente:

    "8 bis.   Il divieto di cui al paragrafo 4, lettera a), non si applica allo scambio di informazioni volto alla definizione di norme tecniche in sede di Organizzazione dell'aviazione civile internazionale con riguardo ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1. ";

    12)

    all'articolo 4 nonies è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

    "4 bis.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma del paragrafo 4 entro due settimane dal rilascio.";

    13)

    l'articolo 4 nonies bis è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    "1.   Alle navi registrate sotto bandiera russa è vietato l'accesso, dopo il 16 aprile 2022, ai porti situati nel territorio dell'Unione e, dopo il 29 luglio 2022, alle chiuse situate nel territorio dell'Unione, tranne se l'accesso alla chiusa è volto all'uscita dal territorio dell'Unione.";

    b)

    al paragrafo 5, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    "5.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare la nave ad accedere al porto o alla chiusa, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l'accesso è necessario per:";

    c)

    è aggiunto il paragrafo seguente:

    "5 bis.   In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare le navi che sono passate dalla bandiera o dalla registrazione russa alla bandiera o alla registrazione di qualsiasi altro Stato prima del 16 aprile 2022 ad accedere al porto o alla chiusa, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che:

    a)

    una bandiera o registrazione russa era richiesta per contratto; e

    b)

    l'accesso è necessario per lo scarico di merci strettamente necessarie per il completamento di progetti nel campo delle energie rinnovabili nell'Unione, purché l'importazione di tali merci non sia altrimenti vietata dalla presente decisione.";

    d)

    il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

    "6.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma dei paragrafi 5 e 6 entro due settimane dal rilascio.";

    14)

    all'articolo 4 undecies è aggiunto il paragrafo seguente:

    “3 bis.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai beni di lusso per uso personale da parte di persone fisiche che viaggiano dall’Unione europea o dei loro familiari più stretti che li accompagnano, appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita.”;

    15)

    l'articolo 4 quaterdecies è così modificato:

    a)

    il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

    "5.   Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al presente articolo, o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per:

    a)

    usi medici o farmaceutici ovvero per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni; o

    b)

    l'uso esclusivo, e sotto il pieno controllo, dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione in adempimento dei propri obblighi di manutenzione in aree che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra tale Stato membro e la Federazione russa.";

    b)

    sono aggiunti i paragrafi seguenti:

    "5 bis.   Nel decidere se rilasciare o no l'autorizzazione per usi medici o farmaceutici a norma del paragrafo 5, le autorità competenti evitano di rilasciare autorizzazioni di esportazione a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per l'uso in Russia, se hanno fondati motivi per ritenere che i beni possano essere destinati a un uso finale militare.

    5 ter.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma del paragrafo 5 entro due settimane dal rilascio.";

    16)

    è inserito l'articolo seguente:

    "Articolo 4 octodecies

    1.   È vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, oro originario della Russia e dalla Russia esportato nell'Unione o in qualsiasi paese terzo dopo il 22 luglio 2022.

    2.   È vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, i prodotti che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano il prodotto vietato a norma del paragrafo 1.

    3.   È vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, gioielli in oro se originari della Russia e dalla Russia esportati nell'Unione dopo il 22 luglio 2022.

    4.   È vietato:

    a)

    prestare, direttamente o indirettamente in riferimento al divieto di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni;

    b)

    fornire, direttamente o indirettamente in riferimento al divieto di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 per l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi.

    5.   Il divieto di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non si applica all'oro necessario per gli scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale.

    6.   Il divieto di cui al paragrafo 3 non si applica ai gioielli in oro per uso personale da parte di persone fisiche che viaggiano verso l’Unione europea o dei loro familiari più stretti che li accompagnano, appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita.

    7.   In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 le autorità competenti possono autorizzare il trasferimento o l’importazione di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Russia.

    8.   L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente articolo.";

    17)

    l'allegato IV è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 21 luglio 2022

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. BEK


    (1)  Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).


    ALLEGATO

    All'allegato IV della decisione 2014/512/PESC sono aggiunte le seguenti voci:

     

    "Centro federale per la tecnologia a duplice uso "Soyuz" (Federal Center for Dual-Use Technology Soyuz, FTsDT)

     

    Ufficio di progettazione e costruzione motori "Soyuz" di Turayev (Machine Building Design Bureau Soyuz)

     

    Istituto centrale di idrodinamica Zhukovskiy (Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute, TsAGI)

     

    Rosatomflot".


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