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Document 32022D1094

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1094 della Commissione del 29 giugno 2022 che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi DP4114, MON 810, MIR604 e NK603 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2022) 4333] (Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2022/4333

GU L 176 del 1.7.2022, p. 26–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1094/oj

1.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 176/26


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1094 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2022

che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi DP4114, MON 810, MIR604 e NK603 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2022) 4333]

(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3, e l’articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 2 maggio 2018 Pioneer Overseas Corporation, con sede in Belgio, ha presentato all’autorità nazionale competente dei Paesi Bassi, per conto di Pioneer Hi-Bred International, Inc., con sede negli Stati Uniti, e conformemente agli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda relativa all’immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 («la domanda»). La domanda riguardava anche l’immissione in commercio di prodotti contenenti o costituiti dal granturco geneticamente modificato DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 per usi diversi dagli alimenti e dai mangimi, ad eccezione della coltivazione. La domanda riguardava inoltre l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da dieci sottocombinazioni dei singoli eventi di trasformazione che costituiscono il granturco geneticamente modificato DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603. La sottocombinazione MON 810 × NK603 è già stata autorizzata con decisione di esecuzione (UE) 2018/2045 della Commissione (2).

(2)

La presente decisione riguarda il granturco geneticamente modificato DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 e le nove restanti sottocombinazioni oggetto della domanda: MIR604 × NK603 × DP4114, MON 810 × NK603 × DP4114, MON 810 × MIR604 × DP4114, MON 810 × MIR604 × NK603, NK603 × DP4114, MIR604 × DP4114, MIR604 × NK603, MON 810 × DP4114 e MON 810 × MIR604.

(3)

Conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, e all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1829/2003 la domanda comprendeva le informazioni e conclusioni sulla valutazione del rischio effettuata conformemente ai principi di cui all’allegato II della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Essa comprendeva inoltre le informazioni richieste negli allegati III e IV di tale direttiva nonché un piano di monitoraggio degli effetti ambientali conformemente all’allegato VII della medesima direttiva.

(4)

Con lettera del 24 gennaio 2022 Pioneer Hi-Bred International, Inc. ha chiesto alla Commissione di trasferire a Corteva Agriscience LLC i diritti e gli obblighi di Pioneer Hi-Bred International, Inc. riguardanti tutte le domande pendenti per i prodotti geneticamente modificati. Corteva Agriscience LLC ha confermato il proprio accordo sulla modifica del titolare dell’autorizzazione proposta da Pioneer Hi-Bred International, Inc. e ha informato la Commissione che il suo rappresentante nell’Unione è Corteva Agriscience Belgium B.V.

(5)

Il 7 marzo 2022 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha espresso un parere favorevole (4) conformemente agli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003. L’Autorità ha concluso che il granturco geneticamente modificato DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603, come descritto nella domanda, è tanto sicuro quanto il comparatore non geneticamente modificato e le varietà di riferimento non geneticamente modificate sottoposte a test per quanto riguarda i potenziali effetti sulla salute umana e animale e sull’ambiente. L’Autorità ha concluso che il consumo di granturco geneticamente modificato DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 non costituisce una preoccupazione sul piano nutrizionale. Non sono stati individuati nuovi problemi di sicurezza per la sottocombinazione precedentemente valutata e di conseguenza le precedenti conclusioni sul granturco geneticamente modificato MON 810 × NK603 restano valide. L’Autorità ha concluso che ci si può attendere che le nove restanti sottocombinazioni siano tanto sicure quanto i singoli eventi di trasformazione DP4114, MON 810, MIR604 e NK603, quanto la sottocombinazione precedentemente valutata e quanto il granturco contenente quattro eventi combinati DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603, e che siano ad essi equivalenti sotto il profilo nutrizionale.

(6)

Nel suo parere l’Autorità ha preso in considerazione tutte le domande e le preoccupazioni sollevate dagli Stati membri nell’ambito della consultazione delle autorità nazionali competenti, come previsto all’articolo 6, paragrafo 4, e all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1829/2003.

(7)

L’Autorità ha inoltre concluso che il piano di monitoraggio degli effetti ambientali presentato dal richiedente, consistente in un piano generale di sorveglianza, è conforme agli usi cui i prodotti sono destinati.

(8)

Tenendo conto di tali conclusioni, è opportuno autorizzare l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 e dalle sottocombinazioni di cui sopra, per gli usi elencati nella domanda.

(9)

A ciascun organismo geneticamente modificato oggetto della presente decisione dovrebbe essere assegnato un identificatore unico conformemente al regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione (5).

(10)

Per i prodotti oggetto della presente decisione non risultano necessari requisiti specifici in materia di etichettatura diversi da quelli stabiliti all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Tuttavia, al fine di garantire che l’uso di tali prodotti rimanga entro i limiti dell’autorizzazione rilasciata con la presente decisione, sull’etichettatura di tali prodotti, ad eccezione dei prodotti alimentari, dovrebbe figurare una dicitura che indichi chiaramente che essi non sono destinati alla coltivazione.

(11)

Il titolare dell’autorizzazione dovrebbe presentare relazioni annuali sull’attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio degli effetti ambientali. Tali risultati dovrebbero essere presentati conformemente ai requisiti stabiliti dalla decisione 2009/770/CE della Commissione (7).

(12)

Il parere dell’Autorità non giustifica l’imposizione di condizioni specifiche o di restrizioni all’immissione in commercio, all’uso e alla manipolazione, compresi i requisiti relativi al monitoraggio successivo all’immissione in commercio per quanto riguarda il consumo degli alimenti e dei mangimi contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 e delle relative sottocombinazioni di cui sopra o per la tutela di particolari ecosistemi/ambienti o aree geografiche, secondo quanto disposto dall’articolo 6, paragrafo 5, lettera e), e dall’articolo 18, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (CE) n. 1829/2003.

(13)

Tutte le informazioni pertinenti relative all’autorizzazione dei prodotti oggetto della presente decisione dovrebbero essere iscritte nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003.

(14)

La presente decisione deve essere notificata attraverso il centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing-House) alle parti del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della Convenzione sulla diversità biologica, in conformità all’articolo 9, paragrafo 1, e all’articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(15)

Il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente. Il presente atto di esecuzione è stato ritenuto necessario e il presidente lo ha sottoposto al comitato di appello per una nuova delibera. Il comitato di appello non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Organismi geneticamente modificati e identificatori unici

Al granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) di cui all’allegato, lettera b), della presente decisione, sono assegnati i seguenti identificatori unici conformemente al regolamento (CE) n. 65/2004:

a)

l’identificatore unico DP-ØØ4114-3 × MON-ØØ81Ø-6 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØ6Ø3-6 per il granturco geneticamente modificato DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603;

b)

l’identificatore unico SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØ6Ø3-6 × DP-ØØ4114-3 per il granturco geneticamente modificato MIR604 × NK603 × DP4114;

c)

l’identificatore unico MON-ØØ81Ø-6 × MON-ØØ6Ø3-6 × DP-ØØ4114-3 per il granturco geneticamente modificato MON 810 × NK603 × DP4114;

d)

l’identificatore unico MON-ØØ81Ø-6 × SYN-IR6Ø4-5 × DP-ØØ4114-3 per il granturco geneticamente modificato MON 810 × MIR604 × DP4114;

e)

l’identificatore unico MON-ØØ81Ø-6 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØ6Ø3-6 per il granturco geneticamente modificato MON 810 × MIR604 × NK603;

f)

l’identificatore unico MON-ØØ6Ø3-6 × DP-ØØ4114-3 per il granturco geneticamente modificato NK603 × DP4114;

g)

l’identificatore unico SYN-IR6Ø4-5 × DP-ØØ4114-3 per il granturco geneticamente modificato MIR604 × DP4114;

h)

l’identificatore unico SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØ6Ø3-6 per il granturco geneticamente modificato MIR604 × NK603;

i)

l’identificatore unico MON-ØØ81Ø-6 × DP-ØØ4114-3 per il granturco geneticamente modificato MON 810 × DP4114;

j)

l’identificatore unico MON-ØØ81Ø-6 × SYN-IR6Ø4-5 per il granturco geneticamente modificato MON 810 × MIR604.

Articolo 2

Autorizzazione

I seguenti prodotti sono autorizzati ai fini dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, conformemente alle condizioni stabilite nella presente decisione:

a)

alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato di cui all’articolo 1;

b)

mangimi contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato di cui all’articolo 1;

c)

prodotti contenenti o costituiti dal granturco geneticamente modificato di cui all’articolo 1 per usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.

Articolo 3

Etichettatura

1.   Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabiliti all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell’organismo» è «granturco».

2.   La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull’etichetta dei prodotti contenenti o costituiti dal granturco geneticamente modificato di cui all’articolo 1, ad eccezione dei prodotti di cui all’articolo 2, lettera a), e nei documenti che li accompagnano.

Articolo 4

Metodo di rilevamento

Per il rilevamento del granturco geneticamente modificato di cui all’articolo 1 si applica il metodo indicato alla lettera d) dell’allegato.

Articolo 5

Monitoraggio degli effetti ambientali

1.   Il titolare dell’autorizzazione provvede affinché sia avviato e attuato il piano di monitoraggio degli effetti ambientali di cui alla lettera h) dell’allegato.

2.   Il titolare dell’autorizzazione presenta alla Commissione relazioni annuali sull’attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio, conformemente al formulario riportato nella decisione 2009/770/CE.

Articolo 6

Registro comunitario

Le informazioni indicate nell’allegato sono inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Articolo 7

Titolare dell’autorizzazione

Il titolare dell’autorizzazione è Corteva Agriscience LLC, rappresentata nell’Unione da Corteva Agriscience Belgium B.V.

Articolo 8

Validità

La presente decisione si applica per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di notifica.

Articolo 9

Destinatario

Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da Corteva Agriscience Belgium B.V., Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, Belgio, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2022

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/2045 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che rinnova l’autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 327 del 21.12.2018, pag. 65).

(3)  Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).

(4)  Gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sugli organismi geneticamente modificati (OGM), 2022. Parere scientifico sulla valutazione del granturco geneticamente modificato DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 e sottocombinazioni, a fini di alimentazione umana e animale, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003) (domanda EFSA-GMO-NL-2018-150). EFSA Journal 2022; 20(3):7134, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7134.

(5)  Regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l’assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati (GU L 10 del 16.1.2004, pag. 5).

(6)  Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE EC (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).

(7)  Decisione 2009/770/CE della Commissione, del 13 ottobre 2009, che istituisce formulari standard per la comunicazione dei risultati del monitoraggio dell’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, come prodotti o all’interno di prodotti, ai fini della loro immissione sul mercato, ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 275 del 21.10.2009, pag. 9).

(8)  Regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati (GU L 287 del 5.11.2003, pag. 1).


ALLEGATO

a)   Richiedente e titolare dell’autorizzazione

Nome

:

Corteva Agriscience LLC

Indirizzo

:

9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268-1054, Stati Uniti

rappresentata nell’Unione da Corteva Agriscience Belgium B.V., Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, Belgio.

b)   Designazione e specifica dei prodotti

1)

Alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) di cui alla lettera e);

2)

mangimi contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) di cui alla lettera e);

3)

prodotti contenenti o costituiti dal granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) di cui alla lettera e) per usi diversi da quelli indicati ai punti 1) e 2), a eccezione della coltivazione.

Il granturco geneticamente modificato DP-ØØ4114-3 esprime il gene pat, che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di ammonio glufosinato e i geni cry1F, cry34Ab1 e cry35Ab1, che conferiscono resistenza a determinati lepidotteri e coleotteri nocivi.

Il granturco geneticamente modificato MON-ØØ81Ø-6 esprime il gene cry1Ab, che conferisce resistenza a determinati lepidotteri nocivi.

Il granturco geneticamente modificato SYN-IR6Ø4-5 esprime il gene mcry3 A, che conferisce resistenza a determinati coleotteri nocivi. Come marcatore di selezione nel processo di modificazione genetica è stato inoltre utilizzato il gene pmi, che codifica la proteina PMI.

Il granturco geneticamente modificato MON-ØØ6Ø3-6 esprime i geni CP4 epsps e CP4 epsps L214P, che conferiscono tolleranza agli erbicidi a base di glifosato.

c)   Etichettatura

1)

Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabiliti all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell’organismo» è «granturco»;

2)

la dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull’etichetta dei prodotti contenenti o costituiti dal granturco geneticamente modificato di cui alla lettera e), a eccezione dei prodotti di cui alla lettera b), punto 1), e nei documenti che li accompagnano.

d)   Metodo di rilevamento

1)

I metodi quantitativi di rilevamento evento-specifici basati su PCR sono quelli convalidati individualmente per gli eventi del granturco geneticamente modificato DP-ØØ4114-3, MON-ØØ81Ø-6, SYN-IR6Ø4-5 e MON-ØØ6Ø3-6 e ulteriormente verificati nel granturco DP-ØØ4114-3 × MON-ØØ81Ø-6 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØ6Ø3-6;

2)

convalidati dal laboratorio di riferimento dell’UE istituito con regolamento (CE) n. 1829/2003, pubblicati all’indirizzo: http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx;

3)

materiale di riferimento: AOCS 0607 (per SYN-IR6Ø4-5) accessibile tramite la American Oil Chemists Society all’indirizzo https://www.aocs.org/crm#maize, ERM®-BF439 (per DP-ØØ4114-3), ERM®-BF413 (per MON-ØØ81Ø-6) ed ERM®-BF415 (per MON-ØØ6Ø3-6) accessibili tramite il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea all’indirizzo https://crm.jrc.ec.europa.eu/.

e)   Identificatori unici

DP-ØØ4114-3 × MON-ØØ81Ø-6 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØ6Ø3-6;

SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØ6Ø3-6 × DP-ØØ4114-3;

MON-ØØ81Ø-6 × MON-ØØ6Ø3-6 × DP-ØØ4114-3;

MON-ØØ81Ø-6 × SYN-IR6Ø4-5 × DP-ØØ4114-3;

MON-ØØ81Ø-6 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØ6Ø3-6;

MON-ØØ6Ø3-6 × DP-ØØ4114-3;

SYN-IR6Ø4-5 × DP-ØØ4114-3;

SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØ6Ø3-6;

MON-ØØ81Ø-6 × DP-ØØ4114-3;

MON-ØØ81Ø-6 × SYN-IR6Ø4-5.

f)   Informazioni richieste a norma dell’allegato II del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della Convenzione sulla diversità biologica

Centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing-House), numero di registro: [pubblicato alla notifica nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati].

g)   Condizioni o restrizioni per l’immissione in commercio, l’utilizzo o la manipolazione dei prodotti

Non applicabile.

h)   Piano di monitoraggio degli effetti ambientali

Piano di monitoraggio degli effetti ambientali conformemente all’allegato VII della direttiva 2001/18/CE. [È già stato menzionato al considerando 3].

[Link: piano pubblicato nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati]

i)   Requisiti relativi al monitoraggio successivo all’immissione in commercio dell’utilizzo degli alimenti destinati al consumo umano

Non applicabile.

Nota:

in futuro potrà essere necessario modificare i link ai documenti pertinenti. Tali modifiche saranno rese pubbliche mediante aggiornamento del registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.

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