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Document 32022D1093
Council Decision (CFSP) 2022/1093 of 30 June 2022 on an assistance measure under the European Peace Facility to support the Armed Forces of the Republic of Moldova
Decisione (PESC) 2022/1093 del Consiglio del 30 giugno 2022 relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate della Repubblica di Moldova
Decisione (PESC) 2022/1093 del Consiglio del 30 giugno 2022 relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate della Repubblica di Moldova
ST/9436/2022/INIT
GU L 176 del 1.7.2022, p. 22–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
1.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 176/22 |
DECISIONE (PESC) 2022/1093 DEL CONSIGLIO
del 30 giugno 2022
relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate della Repubblica di Moldova
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio (1), è stato istituito lo strumento europeo per la pace (EPF) per il finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell’Unione nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune, al fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l’EPF può finanziare le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa. |
(2) |
La strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea del 2016 fissa gli obiettivi di rafforzare la sicurezza e la difesa, di investire nella resilienza degli Stati e delle società a est dell’Unione, di elaborare un approccio integrato ai conflitti e alle crisi, di promuovere e sostenere ordini regionali cooperativi e di rafforzare una governance globale sulla base del diritto internazionale, compresi il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario. |
(3) |
Il 21 marzo 2022 il Consiglio ha approvato la bussola strategica con l’obiettivo di diventare un garante della sicurezza più forte e capace, anche mediante un maggiore ricorso all’EPF a sostegno delle capacità di difesa dei partner. |
(4) |
L’Unione è determinata a sviluppare strette relazioni a sostegno di una Repubblica di Moldova forte, indipendente e prospera, sulla base dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra (2) («accordo di associazione»), che contempla tra l’altro la zona di libero scambio globale e approfondita, e a promuovere l’associazione politica e l’integrazione economica sostenendo, nel contempo, con fermezza la sovranità e l’integrità territoriale della Repubblica di Moldova entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale. A norma dell’articolo 5 dell’accordo di associazione, l’Unione e la Repubblica di Moldova devono intensificare il dialogo e la cooperazione e a promuovere la progressiva convergenza nel settore della politica estera e di sicurezza, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), e devono affrontare in particolare i temi della prevenzione dei conflitti e gestione delle crisi, stabilità regionale, disarmo, non proliferazione, controllo degli armamenti e delle esportazioni di armi. |
(5) |
L’Unione riconosce l’importante contributo della Repubblica di Moldova alla PSDC dell’Unione, compreso il costante contributo alla missione di formazione dell’Unione europea nel Mali. |
(6) |
La presente decisione si basa sulla decisione (PESC) 2021/2136 del Consiglio (3), per quanto riguarda il costante impegno dell’Unione a sostenere il rafforzamento delle capacità delle forze armate della Repubblica di Moldova nei settori prioritari. |
(7) |
Nella sua lettera del 20 aprile 2022, indirizzata all’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), il vice primo ministro e ministro degli Affari esteri e dell’integrazione europea della Repubblica di Moldova ha chiesto all’Unione, in conformità dell’articolo 59, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2021/509, di sostenere le forze armate della Repubblica di Moldova attraverso il rafforzamento delle capacità dei servizi di logistica, mobilità, comando e controllo, ciberdifesa, ricognizione aerea senza equipaggio e comunicazioni tattiche. |
(8) |
Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509 e, in particolare, del rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (4), e in conformità delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF. |
(9) |
Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata
1. È istituita una misura di assistenza a favore della Repubblica di Moldova («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»).
2. L’obiettivo generale della misura di assistenza è contribuire a potenziare le capacità delle forze armate della Repubblica di Moldova al fine di rafforzare la sicurezza, la stabilità e la resilienza nazionali nel settore della difesa, in linea con la politica dell’Unione. Sulla base del precedente sostegno fornito dallo strumento europeo per la pace, la misura di assistenza consentirà alle forze armate della Repubblica di Moldova di migliorare l’efficacia operativa, accelerare il rispetto delle norme dell’Unione e l’interoperabilità e, pertanto, proteggere meglio i civili in caso di crisi ed emergenze. Rafforzerà inoltre le capacità del beneficiario per quanto riguarda la sua partecipazione alle missioni e operazioni militari dell’Unione in ambito PSDC nonché ad altre operazioni multinazionali. Gli obiettivi specifici della misura di assistenza mirano a rafforzare le capacità delle unità di logistica, mobilità, comando e controllo, ciberdifesa, ricognizione aerea senza equipaggio e comunicazioni tattiche delle forze armate della Repubblica di Moldova.
3. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia la fornitura delle seguenti attrezzature non concepite per l’uso letale della forza e dei seguenti forniture e servizi, compresa la formazione relativa alle attrezzature delle unità del comando delle forze terrestri delle forze armate della Repubblica di Moldova sostenute nell’ambito della misura di assistenza:
a) |
attrezzature per la logistica; |
b) |
attrezzature per la mobilità; |
c) |
attrezzature per il comando e il controllo; |
d) |
attrezzature per la ciberdifesa; |
e) |
attrezzature per la ricognizione aerea senza equipaggio; |
f) |
attrezzature per le comunicazioni tattiche. |
4. La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di conclusione del primo contratto tra l’amministratore delle misure di assistenza in qualità di ordinatore e le entità di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della presente decisione, a norma dell’articolo 32, paragrafo 2, lettera a), della decisione (PESC) 2021/509.
Articolo 2
Disposizioni finanziarie
1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 40 000 000 EUR.
2. Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF.
Articolo 3
Accordi con il beneficiario
1. L’alto rappresentante conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione, quale condizione per la concessione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza.
2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire:
a) |
il rispetto, da parte delle unità delle forze armate della Repubblica di Moldova sostenute nell’ambito della misura di assistenza, del pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario; |
b) |
l’uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti; |
c) |
l’opportuna manutenzione di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita; |
d) |
che i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza non siano abbandonati o trasferiti senza il consenso del comitato dello strumento istituito nell’ambito della decisione (PESC) 2021/509 a persone o entità diverse da quelle individuate negli accordi, al termine del loro ciclo di vita. |
3. Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2.
Articolo 4
Attuazione
1. L’alto rappresentante è responsabile di assicurare l’attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e alle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF, coerentemente con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF.
2. L’attuazione delle attività di cui all’articolo 1, paragrafo 3, è effettuata:
a) |
dal centro estone per gli investimenti nella difesa per quanto riguarda l’articolo 1, paragrafo 3, lettere a), b), c), e) e f); e |
b) |
dall’accademia dell’e-Governance per quanto riguarda l’articolo 1, paragrafo 3, lettera d). |
Articolo 5
Sorveglianza, controllo e valutazione
1. L’alto rappresentante garantisce che sia sorvegliato il rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi stabiliti in conformità dell’articolo 3. Tale sorveglianza consente di conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi stabiliti in conformità dell’articolo 3 e contribuisce a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte delle unità delle forze armate della Repubblica di Moldova sostenute nell’ambito della misura di assistenza.
2. Il controllo post-spedizione delle attrezzature e delle forniture è organizzato come segue:
a) |
verifica della consegna, nella quale i certificati di consegna sono firmati dalle forze dell’utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà; |
b) |
relazioni sull’inventario, nelle quali il beneficiario riferisce annualmente in merito all’inventario degli elementi designati fino a quando tali relazioni non saranno più ritenute necessarie dal comitato politico e di sicurezza (CPS); |
c) |
controllo in loco, nel quale il beneficiario concede l’accesso all’alto rappresentante per effettuare controlli in loco su richiesta. |
3. L’alto rappresentante effettua una valutazione, nella forma di una prima valutazione strutturata della misura di assistenza, sei mesi dopo la prima consegna delle attrezzature. Tale valutazione può comportare visite in loco per l’ispezione delle attrezzature, delle forniture e dei servizi consegnati nell’ambito della misura di assistenza, o qualunque altra efficace forma di informazione fornita in modo indipendente. Una volta completata la consegna delle attrezzature, delle forniture e dei servizi nell’ambito della misura di assistenza, sarà effettuata una valutazione finale per valutare se la misura di assistenza ha contribuito al conseguimento degli obiettivi dichiarati.
Articolo 6
Relazioni
Durante il periodo di attuazione l’alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. L’amministratore delle misure di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito all’esecuzione delle entrate e delle spese a norma dell’articolo 38 di tale decisione, anche fornendo informazioni sui fornitori e sui subappaltatori interessati.
Articolo 7
Sospensione e cessazione
1. Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509.
2. Il CPS può raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza.
Articolo 8
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J.-Y. LE DRIAN
(1) Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14).
(2) GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.
(3) Decisione (PESC) 2021/2136 del Consiglio, del 2 dicembre 2021, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate della Repubblica di Moldova (GU L 432 del 3.12.2021, pag. 63).
(4) Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).