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Document 32022D1004

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1004 del Consiglio del 17 giugno 2022 che autorizza la Finlandia ad applicare un’aliquota d’imposta ridotta all’elettricità fornita a determinate pompe di calore, caldaie elettriche e pompe di ricircolo dell’acqua, conformemente all’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

ST/9659/2022/INIT

GU L 168 del 27.6.2022, p. 84–85 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1004/oj

27.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 168/84


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1004 DEL CONSIGLIO

del 17 giugno 2022

che autorizza la Finlandia ad applicare un’aliquota d’imposta ridotta all’elettricità fornita a determinate pompe di calore, caldaie elettriche e pompe di ricircolo dell’acqua, conformemente all’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (1), in particolare l’articolo 19,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera del 6 agosto 2021 la Finlandia, secondo la procedura di cui all’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, ha chiesto l’autorizzazione ad applicare un’aliquota di imposta ridotta all’elettricità fornita a pompe di calore e caldaie elettriche che generano calore per la rete di teleriscaldamento, a pompe di calore con una potenza termica nominale di almeno 0,5 MW non collegate alla rete di teleriscaldamento e a pompe di ricircolo dell’acqua negli impianti di riscaldamento geotermico. Le autorità finlandesi hanno comunicato ulteriori informazioni e chiarimenti a sostegno della richiesta il 4 novembre 2021 e il 26 gennaio e 16 febbraio 2022.

(2)

Grazie all’aliquota ridotta prevista, la Finlandia mira ad aumentare l’elettrificazione del settore di utilizzo finale del riscaldamento e a promuovere la produzione di calore senza combustione al fine di ridurre le emissioni. Il maggiore utilizzo di impianti di riscaldamento ad alimentazione elettrica dovrebbe comportare benefici per l’ambiente e il clima.

(3)

Autorizzare la Finlandia ad applicare un’aliquota di imposta ridotta all’elettricità fornita a pompe di calore e a caldaie elettriche che generano calore per la rete di teleriscaldamento, a pompe di calore con una potenza termica nominale di almeno 0,5 MW non collegate alla rete di teleriscaldamento e a pompe di ricircolo dell’acqua negli impianti di riscaldamento geotermico non va oltre quanto è necessario per aumentare l’elettrificazione del settore di utilizzo finale del riscaldamento. Tali impianti di riscaldamento promuovono la transizione verde e riducono l’uso della produzione di calore basata sulla combustione di combustibili. Tali impianti non sono ancora competitivi sul mercato e l’applicazione di un’aliquota di imposta ridotta, come richiesto dalla Finlandia, limiterebbe gli oneri amministrativi. È improbabile pertanto che tale misura comporti distorsioni significative della concorrenza nel corso della sua durata e non inciderà pertanto negativamente sul corretto funzionamento del mercato interno.

(4)

Conformemente all’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, ciascuna autorizzazione concessa a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, di tale direttiva deve essere rigorosamente limitata nel tempo. Per garantire che il periodo di autorizzazione sia sufficientemente lungo da non dissuadere gli operatori economici interessati dall’effettuare i necessari investimenti, è opportuno concedere l’autorizzazione dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2027. Tuttavia, per non pregiudicare i futuri sviluppi generali del quadro giuridico esistente, è opportuno disporre che, nel caso in cui il Consiglio, deliberando ai sensi dell’articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità con cui l’autorizzazione non fosse compatibile, l’autorizzazione cessi di produrre effetti alla data di entrata in vigore di tale sistema generale modificato.

(5)

Al fine di consentire ai gestori degli impianti di continuare a promuovere le pompe di calore e le caldaie elettriche che generano calore per la rete di teleriscaldamento, le pompe di calore con una potenza termica nominale di almeno 0,5 MW non collegate alla rete di teleriscaldamento e le pompe di ricircolo dell’acqua negli impianti di riscaldamento geotermico, è opportuno garantire che la Finlandia possa applicare la riduzione d’imposta, come richiesto, a decorrere dal 1o gennaio 2022. Prevedendo l’applicazione a partire da una data anteriore all’entrata in vigore dell’autorizzazione, sono rispettate le legittime aspettative degli operatori economici, in quanto l’autorizzazione non lede i loro diritti e obblighi.

(6)

La presente decisione non pregiudica l’applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A condizione che sia rispettato il livello minimo di tassazione di cui all’articolo 10 della direttiva 2003/96/CE, stabilito per l’uso commerciale di cui all’allegato I, tabella C, di tale direttiva, la Finlandia è autorizzata ad applicare un’aliquota ridotta di imposta sull’elettricità fornita a:

a)

pompe di calore e caldaie elettriche che generano calore per la rete di teleriscaldamento;

b)

pompe di calore con una potenza termica nominale di almeno 0,5 MW non collegate alla rete di teleriscaldamento;

c)

pompe di ricircolo dell’acqua in impianti di riscaldamento geotermici.

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2022 al 31 dicembre 2027.

Tuttavia, nel caso in cui il Consiglio, deliberando ai sensi dell’articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità con cui l’autorizzazione concessa all’articolo 1 della presente decisione non fosse compatibile, la presente decisione cessa di produrre effetti alla data di entrata in vigore di tale sistema generale modificato.

Articolo 3

La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 17 giugno 2022

Per il Consiglio

Il presidente

B. LE MAIRE


(1)   GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.


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