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Document 32022D0865
Council Implementing Decision (EU) 2022/865 of 24 May 2022 authorising the Czech Republic to introduce a special measure derogating from Article 287 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax
Decisione di esecuzione (UE) 2022/865 del Consiglio del 24 maggio 2022 che autorizza la Repubblica ceca a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
Decisione di esecuzione (UE) 2022/865 del Consiglio del 24 maggio 2022 che autorizza la Repubblica ceca a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
ST/8365/2022/INIT
GU L 151 del 2.6.2022, p. 66–67
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
2.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 151/66 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/865 DEL CONSIGLIO
del 24 maggio 2022
che autorizza la Repubblica ceca a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 287, punto 7, della direttiva 2006/112/CE autorizza la Repubblica ceca (Cechia) ad applicare una franchigia dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) ai soggetti passivi il cui volume d’affari annuo è al massimo uguale al controvalore in valuta nazionale di 35 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione. |
(2) |
Con lettera protocollata dalla Commissione il 23 novembre 2021, la Cechia ha chiesto l’autorizzazione a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 287, punto 7, della direttiva 2006/112/CE e, di conseguenza, a esonerare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera il controvalore in valuta nazionale di 85 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione («misura speciale»). La misura speciale sarebbe applicabile fino al 31 dicembre 2024, data alla quale gli Stati membri sono tenuti a recepire la direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio (2). Tale direttiva dispone che, a decorrere dal 1o gennaio 2025, gli Stati membri saranno autorizzati a esonerare dall’IVA le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi il cui volume d’affari annuo in un dato Stato membro non supera la soglia di 85 000 EUR o l’equivalente in valuta nazionale. |
(3) |
A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 16 dicembre 2021, ha trasmesso la richiesta presentata dalla Cechia agli altri Stati membri. Con lettera del 20 dicembre 2021 la Commissione ha comunicato alla Cechia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per la valutazione della richiesta. |
(4) |
La misura speciale è coerente con la direttiva (UE) 2020/285, che mira a ridurre l’onere di conformità per le piccole imprese ed evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno. |
(5) |
La misura speciale sarà facoltativa per i soggetti passivi, che hanno ancora la facoltà di scegliere il regime IVA normale ai sensi dell’articolo 290 della direttiva 2006/112/CE. |
(6) |
Secondo le informazioni fornite dalla Cechia, la misura speciale avrà solo un’incidenza trascurabile sull’importo complessivo del gettito nazionale riscosso allo stadio del consumo finale. |
(7) |
A seguito dell’entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio (3), la Cechia non deve effettuare alcun calcolo della compensazione a titolo dello stato delle risorse proprie IVA per l’esercizio finanziario 2022 e successivi. |
(8) |
Considerato che la Cechia prevede che la misura speciale si tradurrà in una riduzione degli obblighi in materia di IVA e, di conseguenza, degli oneri amministrativi e dei costi di conformità per le piccole imprese e per le autorità fiscali, e, considerata l’assenza di ripercussioni rilevanti per il gettito IVA totale riscosso, è opportuno autorizzare la Cechia a introdurre la misura speciale. |
(9) |
È opportuno che l’applicazione della misura speciale sia limitata nel tempo. È opportuno che il limite temporale sia sufficiente per consentire alla Commissione di valutare l’efficacia e l’adeguatezza della soglia. Inoltre, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/285, gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 1 di tale direttiva, che modifica la direttiva 2006/112/CE e semplifica le disposizioni sull’IVA per le piccole imprese, applicandole a decorrere dal 1o gennaio 2025. È opportuno pertanto autorizzare la Cechia ad applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2024, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga all’articolo 287, punto 7, della direttiva 2006/112/CE, la Cechia è autorizzata a esonerare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera il controvalore in valuta nazionale di 85 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
Essa si applica fino al 31 dicembre 2024.
Articolo 3
La Repubblica ceca è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
B. LE MAIRE
(1) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.
(2) Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese, e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (GU L 62 del 2.3.2020, pag. 13).
(3) Regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio, del 30 aprile 2021, che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto (GU L 165 dell’11.5.2021, pag. 9).