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Document 32022D0863

    Decisione (UE) 2022/863 del Consiglio del 24 maggio 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito con riguardo alle modifiche di tale convenzione

    ST/7680/2022/INIT

    GU L 151 del 2.6.2022, p. 62–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/863/oj

    2.6.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 151/62


    DECISIONE (UE) 2022/863 DEL CONSIGLIO

    del 24 maggio 2022

    relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito con riguardo alle modifiche di tale convenzione

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La convenzione relativa ad un regime comune di transito («convenzione») (1) è stata conclusa dall’Unione con decisione 87/415/CEE (2) ed è entrata in vigore il 1o gennaio 1988.

    (2)

    A norma dell’articolo 15, paragrafo 3, lettera a), della convenzione, il comitato congiunto istituito a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, della convenzione («comitato congiunto UE-PTC») adotta, mediante decisione, le modifiche alle appendici della convenzione.

    (3)

    All’inizio del 2022 il comitato congiunto UE-PTC deve adottare una decisione sulla modifica delle appendici I, III bis e IV della convenzione.

    (4)

    È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato congiunto UE-PTC, poiché la decisione avrà effetti giuridici nell’Unione. Dal momento che il comitato congiunto UE-PTC si riunisce di norma solo una volta all’anno, è opportuno consentire che la posizione dell’Unione sia espressa in una prossima riunione o mediante procedura scritta.

    (5)

    L’allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (3) e l’allegato B del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (4) sono stati modificati rispettivamente dal regolamento delegato (UE) 2021/234 della Commissione (5) e dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/235 della Commissione (6). Tali allegati stabiliscono i requisiti comuni in materia di dati, i formati e i codici per la dichiarazione di transito, al fine di armonizzare più efficacemente i dati comuni per l’archiviazione e lo scambio delle informazioni tra le autorità doganali, nonché tra le autorità doganali e gli operatori economici. Tali modifiche erano necessarie per garantire l’interoperabilità tra i sistemi elettronici doganali utilizzati per i diversi tipi di dichiarazioni e notifiche. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’appendice III bis della convenzione, che rispecchia l’allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e l’allegato B del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

    (6)

    Le modifiche dell’appendice III bis della convenzione hanno richiesto la rinumerazione di paragrafi e sezioni. I riferimenti all’appendice III bis nell’appendice I della convenzione dovrebbero pertanto essere allineati alla nuova numerazione.

    (7)

    L’appendice IV della convenzione stabilisce le norme relative all’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti. Tali norme sono importanti in quanto tutelano gli interessi finanziari dei paesi di transito comune, degli Stati membri dell’Unione. È necessario rivedere tali norme al fine di allinearle alle rispettive norme dell’Unione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione da adottare a nome dell’Unione nella prossima riunione del comitato congiunto UE-PTC o mediante procedura scritta in sede di comitato congiunto UE-PTC si basa sul progetto di decisione del comitato congiunto UE-PTC accluso alla presente decisione (7).

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2022

    Per il Consiglio

    Il presidente

    B. LE MAIRE


    (1)   GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.

    (2)  Decisione del Consiglio, del 15 giugno 1987, relativa alla conclusione della convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, relativa ad un regime comune di transito (GU L 226 del 13.8.1987, pag. 1).

    (3)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

    (5)  Regolamento delegato (UE) 2021/234 della Commissione, del 7 dicembre 2020, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda i requisiti comuni in materia di dati e il regolamento delegato (UE) 2016/341 per quanto riguarda i codici da utilizzare in determinati formulari (GU L 63 del 23.2.2021, pag. 1).

    (6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/235 della Commissione, dell’8 febbraio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda i formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati, talune norme in materia di sorveglianza e l’ufficio doganale competente per il vincolo delle merci a un regime doganale (GU L 63 del 23.2.2021, pag. 386).

    (7)  Cfr. doc. ST 7680/22 ADD 1 su http://register.consilium.europa.eu.


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