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Document 32022D0567

    Decisione (UE) 2022/567 del Consiglio del 4 aprile 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio di partenariato istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, in merito all’adozione degli orientamenti operativi sul funzionamento del forum della società civile

    ST/7208/2022/INIT

    GU L 109 del 8.4.2022, p. 48–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/567/oj

    8.4.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 109/48


    DECISIONE (UE) 2022/567 DEL CONSIGLIO

    del 4 aprile 2022

    relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio di partenariato istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, in merito all’adozione degli orientamenti operativi sul funzionamento del forum della società civile

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 43 e 91, l’articolo 100, paragrafo 2, e l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con decisione (UE) 2021/689 del Consiglio (1), l’Unione ha concluso l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), che è entrato in vigore il 1o maggio 2021, dopo essere stato applicato in via provvisoria dal 1o gennaio 2021.

    (2)

    L’articolo 14 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede che il consiglio di partenariato istituito dall’accordo adotti orientamenti operativi sul funzionamento del forum della società civile («orientamenti»).

    (3)

    È opportuno pertanto stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio di partenariato sull’adozione degli orientamenti.

    (4)

    Al fine di consentire l’adozione tempestiva degli orientamenti, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno dell’adozione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio di partenariato istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione in merito a una decisione da prendere a norma dell’articolo 14 del medesimo accordo si basa sul progetto degli orientamenti operativi sul funzionamento del forum della società civile accluso alla presente decisione

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Lussemburgo, il 4 aprile 2022

    Per il Consiglio

    Il presidente

    R. BACHELOT-NARQUIN


    (1)  Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, e dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2).


    ALLEGATO

    ORIENTAMENTI PER IL FORUM DELLA SOCIETÀ CIVILE

    nell’ambito dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione

    L’articolo 14, paragrafi 1 e 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra («l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione») prevede che le parti agevolino l’organizzazione di un forum della società civile, composto da rappresentanti della società civile dell’Unione europea e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («il Regno Unito»), che si riunisce almeno una volta l’anno, salvo diversa decisione delle parti. L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione dispone inoltre che il consiglio di partenariato adotti gli orientamenti operativi sul funzionamento del forum.

    1.   PARTECIPANTI

    Conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (1), il forum della società civile riunirà i rappresentanti della società civile dell’Unione europea e del Regno Unito, segnatamente i rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali e dei datori di lavoro (ma non di singole imprese private), dei sindacati, del mondo accademico e delle organizzazioni non governative operanti in diversi settori della società pertinenti ai settori contemplati dalla parte II dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Le parti applicheranno le rispettive norme e prassi in materia di registrazione dei rappresentanti della società civile, al fine di promuovere una rappresentanza equilibrata delle organizzazioni della società civile.

    Per motivi pratici, il numero di partecipanti in presenza al forum della società civile sarà limitato, per ciascuna parte, a 60 rappresentanti della società civile, salvo diversa decisione delle parti. Tali rappresentanti potranno partecipare alle riunioni del forum della società civile di persona o con mezzi elettronici. Le parti possono decidere di tenere la riunione interamente con mezzi virtuali, conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Il forum della società civile sarà aperto ad altri membri delle organizzazioni della società civile, in qualità di osservatori, che si registrano in anticipo.

    2.   AMBITO DI APPLICAZIONE

    Le discussioni del forum della società civile riguarderanno i settori di cui alla parte II dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione: commercio, settore aereo, trasporto su strada, coordinamento della sicurezza sociale e visti per soggiorni di breve durata, pesca e altre disposizioni.

    3.   CALENDARIO, ORGANIZZAZIONE E ORDINI DEL GIORNO

    L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione stabilisce che il forum della società civile si riunirà almeno una volta l’anno, salvo diversa decisione delle parti. Il forum della società civile si riunirà a ridosso della riunione del comitato commerciale di partenariato, salvo diversa decisione delle parti. I copresidenti del comitato commerciale di partenariato e dei comitati commerciali specializzati e i copresidenti dei comitati specializzati per l’energia, il trasporto aereo, la sicurezza aerea, il trasporto su strada, il coordinamento della sicurezza sociale e la pesca potranno partecipare al forum quando sono discusse questioni di loro competenza.

    Il forum della società civile sarà organizzato dalla parte che ospiterà la riunione del comitato commerciale di partenariato; questo significa che, salvo diversa decisione delle parti, il forum si terrà a turno nell’Unione europea e nel Regno Unito. La parte che ospita il forum metterà a disposizione la sede e agevolerà la riunione (ad es. fornendo i link per la registrazione e la partecipazione virtuale).

    Le parti si adopereranno per consultare i rispettivi gruppi consultivi interni in merito ad eventuali punti da inserire nell’ordine del giorno prima di concordarlo con l’altra parte. Le parti si adopereranno per pubblicare i progetti di ordini del giorno 15 giorni prima della data della riunione del forum della società civile.

    La parte ospitante provvederà a redigere, entro 30 giorni dalla riunione, i risultati e le conclusioni del forum della società civile, di concerto con l’altra parte. I risultati e le conclusioni di ciascuna riunione saranno condivisi con il consiglio di partenariato, il comitato commerciale di partenariato e i comitati specializzati per l’energia, il trasporto aereo, la sicurezza aerea, il trasporto su strada, il coordinamento della sicurezza sociale e la pesca e saranno resi accessibili al pubblico.

    Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, seconda frase, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il consiglio di partenariato può modificare i presenti orientamenti, anche per far fronte alle questioni emerse durante la loro attuazione.


    (1)  Il forum della società civile è aperto alle organizzazioni indipendenti della società civile stabilite nel territorio delle parti, compreso ai membri dei gruppi consultivi interni di cui all'articolo 13 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Ciascuna parte promuove una rappresentanza equilibrata in particolare di organizzazioni non governative, organizzazioni imprenditoriali e dei datori di lavoro e sindacati, attive nel settore economico, sociale, dello sviluppo sostenibile, dei diritti umani, ambientale e di altro tipo.


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