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Dieses Dokument ist ein Auszug aus dem EUR-Lex-Portal.

Dokument 32022D0426

    Decisione (UE) 2022/426 del Consiglio del 14 marzo 2022 che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Moldova

    ST/7080/2022/INIT

    GU L 87 del 15.3.2022, S. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Rechtlicher Status des Dokuments In Kraft

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/426/oj

    15.3.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 87/22


    DECISIONE (UE) 2022/426 DEL CONSIGLIO

    del 14 marzo 2022

    che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Moldova

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), l’articolo 79, paragrafo 2, lettera c), e l’articolo 218, paragrafi 3 e 4,

    vista la raccomandazione della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    É necessario garantire la complementarità con i pertinenti programmi finanziati dall'Unione europea, in particolare la missione dell’Unione Europea di assistenza alle frontiere fra la Moldova e l'Ucraina (EUBAM) e «EU4Border Security».

    (2)

    In circostanze che richiedono l'invio di squadre per la gestione delle frontiere attinte dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea in un paese terzo in cui i membri delle squadre eserciteranno poteri esecutivi, l'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), relativo alla guardia di frontiera e costiera europea prevede che l'Unione concluda un accordo sullo status con il paese terzo interessato sulla base dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

    (3)

    È opportuno avviare negoziati in vista della conclusione di un accordo internazionale con la Repubblica di Moldova riguardante le azioni svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nel territorio della Repubblica di Moldova.

    (4)

    La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen cui l’Irlanda non partecipa a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (2); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

    (5)

    A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione, un accordo internazionale riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nel territorio della Repubblica di Moldova.

    Articolo 2

    I negoziati si svolgono sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio che figurano nell’addendum della presente decisione e in consultazione con il gruppo di lavoro competente del Consiglio.

    Articolo 3

    La Commissione è destinataria della presente decisione

    Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2022

    Per il Consiglio

    Il presidente

    É. BORNE


    (1)  Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

    (2)  Decisione del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen 2002/193/CE (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).


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