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Document 32022D0356

    Decisione (PESC) 2022/356 del Consiglio del 2 marzo 2022 che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia

    GU L 67 del 2.3.2022, p. 103–111 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/356/oj

    2.3.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 67/103


    DECISIONE (PESC) 2022/356 DEL CONSIGLIO

    del 2 marzo 2022

    che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

    vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC (1) relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia.

    (2)

    Il 24 febbraio 2022 il presidente della Federazione russa ha annunciato un'operazione militare in Ucraina e le forze armate russe hanno avviato un attacco nei confronti del paese, anche a partire dal territorio della Bielorussia, che rappresenta una palese violazione dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina.

    (3)

    Nelle sue conclusioni del 24 febbraio 2022 il Consiglio europeo ha condannato con la massima fermezza l'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina. Con le sue azioni militari illegali la Russia viola palesemente il diritto internazionale e i principi della Carta delle Nazioni Unite e compromette la sicurezza e la stabilità europee e mondiali. Il Consiglio europeo ha inoltre condannato fermamente il coinvolgimento della Bielorussia in tale aggressione nei confronti dell'Ucraina e l'ha invitata ad astenersi da tali azioni e a rispettare i suoi obblighi internazionali. Ha chiesto l'elaborazione e l'adozione urgenti di un pacchetto di ulteriori sanzioni individuali ed economiche che riguardi anche la Bielorussia.

    (4)

    In vista della gravità della situazione, e in risposta al coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, è opportuno modificare il titolo della decisione 2012/642/PESC e introdurre ulteriori misure restrittive.

    (5)

    In particolare, è opportuno introdurre ulteriori restrizioni per quanto riguarda gli scambi di beni usati per la produzione o la fabbricazione di prodotti del tabacco, combustibili minerali, sostanze bituminose e idrocarburi gassosi, prodotti a base di cloruro di potassio («potassa»), prodotti in legno, prodotti di cemento, prodotti siderurgici e prodotti in gomma. È inoltre opportuno imporre ulteriori restrizioni sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso e sulla prestazione dei servizi connessi, come pure restrizioni sulle esportazioni di determinati beni e tecnologie in grado di contribuire allo sviluppo dei settori militare, tecnologico, della difesa e della sicurezza della Bielorussia, unitamente a restrizioni sulla prestazione di servizi connessi.

    (6)

    È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure.

    (7)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2012/642/PESC,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2012/642/PESC è così modificata:

    1)

    il titolo è sostituito dal seguente:

    «Decisione 2012/642/PESC del Consiglio del 15 ottobre 2012 relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina»;

    2)

    l'articolo 2 quater è sostituito dal seguente:

    «Articolo 2 quater

    1.   Fatto salvo l'articolo 2 ter della presente decisione, sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione diretti o indiretti, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, di tutti i beni e le tecnologie a duplice uso elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), siano tali beni e tecnologie originari o meno di detto territorio, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

    2.   È vietato:

    a)

    prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1, o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;

    b)

    fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

    3.   Fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, per le destinazioni seguenti:

    a)

    scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali;

    b)

    usi medici o farmaceutici;

    c)

    utilizzo temporaneo da parte dei mezzi di informazione;

    d)

    aggiornamenti del software;

    e)

    utilizzo come dispositivi di comunicazione al consumo;

    f)

    garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi in Bielorussia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo; oppure

    g)

    uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Bielorussia, e limitatamente agli effetti personali e a quelli di uso domestico, ai mezzi di trasporto o agli utensili professionali appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita.

    Fatta eccezione per le lettere f) e g), l'esportatore dichiara nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente eccezione prevista dal presente paragrafo e notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui esso è residente o stabilito il primo uso della relativa eccezione entro trenta giorni da tale prima esportazione.

    4.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati:

    a)

    alla cooperazione tra l'Unione, i governi degli Stati membri e il governo della Bielorussia in ambiti puramente civili;

    b)

    alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;

    c)

    alla gestione, alla manutenzione, al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;

    d)

    alla sicurezza marittima;

    e)

    alle reti di telecomunicazione civile, compresa la fornitura di servizi internet;

    f)

    all'uso esclusivo di entità che siano di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro o di un paese partner;

    g)

    alle rappresentanze diplomatiche dell'Unione, degli Stati membri e dei paesi partner, comprese delegazioni, ambasciate e missioni.

    5.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o tale relativa assistenza tecnica o finanziaria sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 3 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché tale autorizzazione sia richiesta prima del 1o maggio 2022.

    6.   Le autorizzazioni richieste a norma del presente articolo sono concesse dalla pertinente autorità competente conformemente alle norme e alle procedure previste dal regolamento (UE) 2021/821, che si applica mutatis mutandis. Tale autorizzazione è valida in tutto il territorio dell'Unione.

    7.   Nel decidere se concedere o no un'autorizzazione di cui ai paragrafi 4 e 5, l'autorità competente non concede l'autorizzazione se ha fondati motivi per ritenere che:

    i)

    l'utente finale possa essere un utente finale militare o una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo elencati nell'allegato II o che i beni possano essere destinati a un uso finale militare; oppure

    ii)

    la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la relativa prestazione di assistenza tecnica o finanziaria, sono destinati ai settori aeronautico o spaziale.

    8.   L'autorità competente possono annullare, sospendere, modificare o revocare un'autorizzazione da essa già concessa a norma dei paragrafi 4 e 5 se ritiene che l'annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca siano necessari per l'effettiva attuazione della presente decisione.

    9.   I paesi partner di cui al paragrafo 4, lettere f) e g), del presente articolo e all'articolo 2 quinquies, paragrafo 4, lettere f) e g), che applicano misure di controllo delle esportazioni sostanzialmente equivalenti, sono elencate nell'allegato IV.

    (*1)  Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (GU L 206 dell'11.6.2021, pag. 1).»;"

    3)

    l'articolo 2 quinquies è sostituito dal seguente:

    «Articolo 2 quinquies

    1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia, beni e tecnologie, anche non originari dell'Unione, che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza della Bielorussia.

    2.   È vietato:

    a)

    prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1, o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;

    b)

    fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

    3.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1, o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, con le destinazioni seguenti:

    a)

    scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali;

    b)

    usi medici o farmaceutici;

    c)

    utilizzo temporaneo da parte dei mezzi di informazione;

    d)

    aggiornamenti del software;

    e)

    utilizzo come dispositivi di comunicazione al consumo;

    f)

    garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi in Bielorussia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo; oppure

    g)

    uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Bielorussia, e limitatamente agli effetti personali e a quelli di uso domestico, ai mezzi di trasporto o agli utensili professionali appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita.

    Fatta eccezione per le lettere f) e g), l'esportatore dichiara nella sua dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente eccezione prevista dal presente paragrafo e notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui esso è residente o stabilito il primo uso della relativa eccezione entro trenta giorni da tale prima esportazione.

    4.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l'autorità competente possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati:

    a)

    alla cooperazione tra l'Unione, i governi degli Stati membri e il governo della Bielorussia in ambiti puramente civili;

    b)

    alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;

    c)

    alla gestione, alla manutenzione, al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;

    d)

    alla sicurezza marittima;

    e)

    alle reti di telecomunicazione civile, compresa la fornitura di servizi internet;

    f)

    all'uso esclusivo di entità che siano di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro o di un paese partner;

    g)

    alle rappresentanze diplomatiche dell'Unione, degli Stati membri e dei paesi partner, comprese delegazioni, ambasciate e missioni.

    5.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, l'autorità competente può autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 3 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché tale autorizzazione sia richiesta prima del 1o maggio 2022.

    6.   Le autorizzazioni richieste a norma del presente articolo sono concesse dalla pertinente autorità competente conformemente alle norme e alle procedure previste dal regolamento (UE) 2021/821, che si applica mutatis mutandis. Tali autorizzazioni sono valide in tutto il territorio dell'Unione.

    7.   Nel decidere in merito alla richiesta di autorizzazione di cui ai paragrafi 4 e 5, l'autorità competente non concede l'autorizzazione se ha fondati motivi per ritenere che:

    i)

    l'utente finale possa essere un utente finale militare o una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo elencati nell'allegato II o che i beni possano essere destinati a un uso finale militare; oppure che

    ii)

    la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la relativa prestazione di assistenza tecnica o finanziaria sono destinati ai settori aeronautico o spaziale.

    8.   L' autorità competente può annullare, sospendere, modificare o revocare un'autorizzazione da esse già concessa a norma dei paragrafi 4 e 5 se ritiene che l'annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca siano necessari per l'effettiva attuazione della presente decisione.

    9.   L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.»;

    4)

    dopo l'articolo 2 quinquies è inserito l'articolo seguente:

    «Articolo 2 quinquies bis

    1.   Per quanto riguarda le entità elencate all'allegato II, in deroga all'articolo 2 quater, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 2 quinquies, paragrafi 1 e 2, e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, l'autorità competente può autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie a duplice uso e dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 2 quinquies o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria solo dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria:

    a)

    sono necessari per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente; oppure che

    b)

    sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 3 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché tale autorizzazione sia richiesta prima del 1o maggio 2022.

    2.   Le autorizzazioni richieste a norma del presente articolo sono concesse dalle autorità competenti dello Stato membro conformemente alle norme e alle procedure previste dal regolamento (UE) 2021/821, che si applica mutatis mutandis. Tali autorizzazioni sono valide in tutto il territorio dell'Unione.

    3.   L’autorità competente può annullare, sospendere, modificare o revocare un'autorizzazione già concessa a norma del paragrafo 1 se ritiene che l'annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca siano necessari per l'effettiva attuazione della presente decisione.»;

    5)

    l'articolo 2 sexies è così modificato:

    a)

    dopo il paragrafo 1 è inserito il paragrafo seguente:

    «1 bis.   È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché servizi di assicurazione e riassicurazione, pertinenti ai divieti di cui al paragrafo 1.»;

    b)

    il paragrafo 3 è soppresso;

    6)

    l'articolo 2 septies è così modificato:

    a)

    il paragrafo 5 è soppresso;

    b)

    il paragrafo 6 è rinumerato come paragrafo 5;

    c)

    ai paragrafi 1, 4 e 5, i termini «di prodotti petroliferi e di idrocarburi gassosi» sono sostituiti dai seguenti: «di combustibili minerali, sostanze bituminose e idrocarburi gassosi»;

    7)

    l'articolo 2 octies è così modificato:

    a)

    dopo il paragrafo 1 è inserito il paragrafo seguente:

    «1 bis.   È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché servizi di assicurazione e riassicurazione, pertinenti ai divieti di cui al paragrafo 1.»;

    b)

    il paragrafo 3 è soppresso;

    8)

    all'articolo 2 decies, il paragrafo 4 è soppresso;

    9)

    all'articolo 2 undecies, il paragrafo 3 è soppresso;

    10)

    sono inseriti gli articoli seguenti:

    «Articolo 2 sexdecies

    1.   È vietato:

    a)

    importare nell'Unione, direttamente o indirettamente, i prodotti in legno se:

    i)

    sono originari della Bielorussia; oppure

    ii)

    sono stati esportati dalla Bielorussia;

    b)

    acquistare, direttamente o indirettamente, prodotti in legno di cui alla lettera a), situati in Bielorussia o originari della Bielorussia;

    c)

    trasportare prodotti in legno di cui alla lettera a) se sono originari della Bielorussia o sono esportati dalla Bielorussia in qualsiasi altro paese;

    d)

    fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l'assicurazione e la riassicurazione pertinenti ai divieti di cui alle lettere a), b) e c).

    2.   I divieti di cui al paragrafo 1 non pregiudicano l'esecuzione, fino al 4 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

    3.   L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.

    Articolo 2 septdecies

    1.   È vietato:

    a)

    importare nell'Unione, direttamente o indirettamente, prodotti di cemento se:

    i)

    sono originari della Bielorussia; oppure

    ii)

    sono stati esportati dalla Bielorussia;

    b)

    acquistare, direttamente o indirettamente, i prodotti di cemento di cui alla lettera a), situati in Bielorussia o originari della Bielorussia;

    c)

    trasportare i prodotti di cemento di cui alla lettera a) se sono originari della Bielorussia o sono esportati dalla Bielorussia in qualsiasi altro paese;

    d)

    fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l'assicurazione e la riassicurazione pertinenti ai divieti di cui alle lettere a), b) e c).

    2.   I divieti di cui al paragrafo 1 non pregiudicano l'esecuzione, fino al 4 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

    3.   L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.

    Articolo 2 octodecies

    1.   È vietato:

    a)

    importare nell'Unione, direttamente o indirettamente, prodotti siderurgici se:

    i)

    sono originari della Bielorussia; oppure

    ii)

    sono stati esportati dalla Bielorussia;

    b)

    acquistare, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici di cui alla lettera a), situati in Bielorussia o originari della Bielorussia;

    c)

    trasportare i prodotti siderurgici di cui alla lettera a) se sono originari della Bielorussia o sono esportati dalla Bielorussia in qualsiasi altro paese;

    d)

    fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l'assicurazione e la riassicurazione pertinenti ai divieti di cui alle lettere a), b) e c).

    2.   I divieti di cui al paragrafo 1 non pregiudicano l'esecuzione, fino al 4 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

    3.   L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.

    Articolo 2 novodecies

    1.   È vietato:

    a)

    importare, direttamente o indirettamente, prodotti in gomma nell'Unione se:

    i)

    sono originari della Bielorussia; oppure

    ii)

    sono stati esportati dalla Bielorussia;

    b)

    acquistare, direttamente o indirettamente, prodotti di gomma di cui alla lettera a), situati in Bielorussia o originari della Bielorussia;

    c)

    trasportare prodotti di gomma di cui alla lettera a) se sono originari della Bielorussia o sono esportati dalla Bielorussia in qualsiasi altro paese;

    d)

    fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l'assicurazione e la riassicurazione pertinenti ai divieti di cui alle lettere a), b) e c).

    2.   I divieti di cui al paragrafo 1 non pregiudicano l'esecuzione, fino al 4 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

    3.   L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.

    Articolo 2 vicies

    1.   È vietato:

    a)

    vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, talune macchine, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;

    b)

    fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l'assicurazione e la riassicurazione pertinenti ai divieti di cui alla lettera a).

    2.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei macchinari di cui al paragrafo 1, o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, con le destinazioni seguenti:

    a)

    scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali;

    b)

    usi medici o farmaceutici;

    c)

    utilizzo temporaneo da parte dei mezzi di informazione;

    d)

    aggiornamenti del software;

    e)

    utilizzo come dispositivi di comunicazione al consumo;

    f)

    garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi in Bielorussia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo; oppure

    g)

    uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Bielorussia o dei loro familiari più stretti che le accompagnano, e limitatamente agli effetti personali e a quelli di uso domestico, ai mezzi di trasporto o agli utensili professionali appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita.

    Fatta eccezione per le lettere f) e g), l'esportatore dichiara nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente eccezione prevista dal presente paragrafo e notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui esso è residente o stabilito il primo uso della relativa eccezione entro trenta giorni da tale prima esportazione.

    3.   I divieti di cui al paragrafo 1 non pregiudicano l'esecuzione, fino al 4 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

    4.   L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.»;

    11)

    gli allegati della decisione 2012/642/PESC sono modificati come esposto nell'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2022

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J.-Y. LE DRIAN


    (1)  Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1).


    ALLEGATO

    1)

    L'allegato II della decisione 2012/642/PESC è sostituito dal seguente:

    «ALLEGATO II

    ELENCO DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 2 quinquies

    Ministero della Difesa della Bielorussia

    »;

    2)

    è aggiunto il seguente allegato:

    «ALLEGATO

    ELENCO DEI PAESI PARTNER DI CUI ALL'ARTICOLO 2 quater, PARAGRAFO 9».

     


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