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Document 32022D0266

Decisione (PESC) 2022/266 del Consiglio del 23 febbraio 2022 concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e la conseguente decisione di inviare truppe russe in tali zone

ST/6482/2022/INIT

GU L 42I del 23.2.2022, p. 109–113 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/02/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/266/oj

23.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

LI 42/109


DECISIONE (UE) 2022/266 DEL CONSIGLIO

del 23 febbraio 2022

concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e la conseguente decisione di inviare truppe russe in tali zone

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione europea continua a sostenere senza riserve la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina.

(2)

Nelle conclusioni del 24 e 25 giugno 2021 il Consiglio europeo ha invitato la Russia ad assumere pienamente la propria responsabilità nel garantire l'attuazione integrale degli accordi di Minsk quale condizione essenziale per qualsiasi cambiamento sostanziale nella posizione dell'Unione. Il Consiglio europeo ha invitato inoltre la Commissione e l'alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("alto rappresentante") a presentare ulteriori possibilità di misure restrittive, comprese sanzioni economiche.

(3)

Nelle conclusioni del 16 dicembre 2021, il Consiglio europeo ha evidenziato l'urgente necessità che la Russia allenti le tensioni causate dall'incremento di forze militari lungo il confine con l'Ucraina e da una retorica aggressiva, oltre ad aver ribadito il suo pieno sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina. Pur incoraggiando gli sforzi diplomatici e sostenendo il formato Normandia nel conseguimento della piena attuazione degli accordi di Minsk, il Consiglio europeo ha affermato che qualsiasi ulteriore aggressione militare contro l'Ucraina avrebbe gravissime conseguenze e un costo pesante in risposta, comprese misure restrittive coordinate con i partner.

(4)

Il 24 gennaio 2022 il Consiglio ha approvato conclusioni con cui ha condannato le continue azioni aggressive e le minacce della Russia nei confronti dell'Ucraina, e ha invitato la Russia ad allentare le tensioni, a rispettare il diritto internazionale e ad avviare un dialogo costruttivo attraverso i meccanismi internazionali consolidati. Ricordando le conclusioni del Consiglio europeo del 16 dicembre 2021, il Consiglio ha ribadito che qualsiasi ulteriore aggressione militare della Russia contro l'Ucraina avrebbe gravissime conseguenze e un costo pesante, comprese una vasta gamma di misure restrittive settoriali e individuali adottate in coordinamento con i partner.

(5)

Il 21 febbraio 2022 il presidente della Federazione russa ha firmato un decreto che riconosce l'indipendenza e la sovranità delle autoproclamate "Repubblica popolare di Donetsk" e "Repubblica popolare di Luhansk" e ha ordinato lo spiegamento delle forze armate russe in tali zone.

(6)

Il 22 febbraio 2022 l'alto rappresentante ha rilasciato una dichiarazione a nome dell'Unione in cui condanna la decisione del presidente della Federazione russa di riconoscere come entità indipendenti le zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e la conseguente decisione di inviare truppe russe in tali zone. Tale atto illegale compromette ulteriormente la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e costituisce una grave violazione del diritto internazionale e degli accordi internazionali, tra cui la Carta delle Nazioni Unite, l'Atto finale di Helsinki, la Carta di Parigi e il memorandum di Budapest, oltre che degli accordi di Minsk e della risoluzione 2202 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. L'alto rappresentante ha esortato la Russia, in quanto parte del conflitto, a revocare il riconoscimento, a rispettare i propri impegni, a conformarsi al diritto internazionale e a riprendere le discussioni nell'ambito del formato Normandia e del gruppo di contatto tripartito. Ha annunciato che l'Unione risponderebbe a questi ultime violazioni da parte della Russia adottando con urgenza ulteriori misure restrittive.

(7)

In tali circostanze, il Consiglio ritiene che debba essere vietata l'importazione nell'Unione europea di merci originarie delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk, ad eccezione delle merci che hanno ottenuto un certificato d'origine dal governo dell'Ucraina.

(8)

Si dovrebbero inoltre imporre restrizioni allo scambio di beni e tecnologie da utilizzare in taluni settori delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk. È opportuno vietare i servizi nel settore dei trasporti, delle telecomunicazioni, dell'energia o dell'esplorazione, prospezione e produzione di petrolio, gas e risorse minerarie, nonché i servizi connessi alle attività turistiche nelle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk.

(9)

È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   È vietata l'importazione nell'Unione di merci originarie delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk.

2.   È vietato fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché assicurazioni e riassicurazioni, relativi all'importazione di merci originarie delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk.

Articolo 2

I divieti di cui all'articolo 1 non si applicano alle merci originarie delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk che sono state messe a disposizione delle autorità ucraine per un esame e da quest'ultime controllate e che hanno ottenuto un certificato d'origine dal governo dell'Ucraina.

Articolo 3

I divieti di cui all'articolo 1 non pregiudicano l'esecuzione, sino al 24 maggio 2022 di contratti conclusi prima del 23 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti da concludere ed eseguire entro il 24 maggio 2022.

Articolo 4

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo di eludere i divieti di cui all'articolo 1.

Articolo 5

1.   Sono vietati:

a)

l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione nelle proprietà di immobili nelle zone non controllate dal governo di cui all’articolo 1;

b)

l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione in entità nelle zone non controllate dal governo di cui all’articolo 1, compresa l'acquisizione integrale di tali entità e l'acquisizione di azioni e di altri titoli a carattere partecipativo;

c)

la concessione di finanziamenti a entità nelle zone non controllate dal governo di cui all’articolo 1o per il fine documentato di finanziare tali entità;

d)

la creazione di imprese in partecipazione con entità nelle zone non controllate dal governo di cui all’articolo 1;

e)

la fornitura di servizi di investimento direttamente connessi alle attività di cui alle lettere da a) a d) del presente paragrafo.

2.   I divieti di cui al paragrafo 1:

a)

si applicano fatta salva l'esecuzione di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 23 febbraio 2022; e

b)

non impediscono l'aumento di una partecipazione, se tale aumento costituisce un obbligo derivante da un contratto concluso prima del 24 febbraio 2022.

3.   È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano l'elusione dei divieti di cui al paragrafo 1.

4.   I divieti e le restrizioni di cui al presente articolo non si applicano allo svolgimento di attività economiche lecite con entità al di fuori delle zone non controllate dal governo di cui all’articolo 1 se i relativi investimenti non sono destinati a entità in tali zone.

Articolo 6

1.   Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dai territori degli Stati membri, di beni o tecnologie, ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, siano essi originari o meno di detti territori,

a)

a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo nelle zone non controllate dal governo di cui all’articolo 1; o

b)

per l'utilizzo nelle regioni zone non controllate dal governo di cui all’articolo 1,

nei settori seguenti:

i)

trasporti;

ii)

telecomunicazioni;

iii)

energia; e

iv)

prospezione, esplorazione e produzione di petrolio, gas e risorse minerarie.

2.   La fornitura di:

a)

assistenza tecnica o formazione e di altri servizi correlati ai beni e alle tecnologie nei settori di cui al paragrafo 1;

b)

finanziamenti o assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie nei settori di cui al paragrafo 1, o per la prestazione di assistenza tecnica o di formazione correlate,

è vietata.

3.   È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano l'elusione dei divieti di cui ai paragrafi 1 e 2.

4.   L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dal presente articolo.

Articolo 7

1.   È vietato fornire assistenza tecnica, o servizi di intermediazione, di costruzione o di ingegneria direttamente relativi a infrastrutture nelle zone non controllate dal governo di cui all’articolo 1nei settori di cui all'articolo 6, paragrafo 1, indipendentemente dall'origine dei beni o delle tecnologie.

2.   I divieti di cui al paragrafo 1 non pregiudicano l'esecuzione, fino al 24 agosto 2022 dei contratti conclusi prima del 23 febbraio 2022 o di contratti accessori, necessari per l'esecuzione di tali contratti.

3.   È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano l'elusione dei divieti di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 8

1.   Le autorità competenti possono concedere un'autorizzazione in relazione alle attività di cui all'articolo 5, paragrafo 1, all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafo 1, ed ai beni e alle tecnologie di cui all'articolo 6, paragrafo 1, purché:

a)

sia necessaria per scopi ufficiali delle rappresentanze consolari o delle organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale, situate nelle zone non controllate dal governo di cui all’articolo 1; o

b)

sia connessa a progetti esclusivamente a sostegno di ospedali o altri organismi sanitari pubblici che forniscono servizi sanitari o istituti d'insegnamento pubblici civili situati nelle zone non controllate dal governo di cui all’articolo 1; o

c)

apparecchi o attrezzature per uso medico.

2.   Le autorità competenti possono inoltre concedere, alle condizioni che ritengono appropriate, un'autorizzazione per un'operazione in relazione alle attività di cui all'articolo 5, paragrafo 1, purché l'operazione sia finalizzata alla manutenzione delle infrastrutture esistenti al fine di garantirne la sicurezza.

3.   Le autorità competenti possono altresì concedere un'autorizzazione in relazione ai beni e alle tecnologie di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e alle attività di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 7 qualora la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei prodotti o lo svolgimento di tali attività siano necessari per la prevenzione o la mitigazione urgenti di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone, incluse la sicurezza delle infrastrutture esistenti, o sull'ambiente. In casi di emergenza debitamente giustificati, si può procedere alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione, senza autorizzazione preventiva, purché l'esportatore informi l'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data della vendita, della fornitura, del trasferimento o dell'esportazione, precisando i motivi per i quali la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono avvenuti senza autorizzazione preventiva.

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente paragrafo e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso.

Articolo 9

1.   È vietata la fornitura, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dai territori degli Stati membri, ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di servizi direttamente connessi alle attività turistiche nelle zone non controllate dal governo di cui all’articolo 1, compresi i servizi connessi al turismo marittimo.

2.   I divieti di cui al paragrafo 1 si applicano fatta salva l'esecuzione, fino al 24 agosto 2022 dei contratti conclusi prima del 23 febbraio 2022 o di contratti accessori, necessari per l'esecuzione di tali contratti.

3.   È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano l'elusione dei divieti di cui al paragrafo 1.

Articolo 10

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La presente decisione si applica fino al 24 febbraio 2023.

La presente decisione è costantemente riesaminata. Essa è rinnovata, ovvero modificata come opportuno, se il Consiglio ritiene che gli obiettivi della stessa non siano stati raggiunti.

Fatto a Bruxelle, il 23 febbraio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J.-Y. LE DRIAN


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