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Document 32022D0219

    Decisione di esecuzione (UE) 2022/219 della Commissione del 11 febbraio 2022 che stabilisce norme procedurali per il controllo, a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, della legalità degli atti delle agenzie esecutive che ledono un terzo e che sono stati deferiti alla Commissione da chiunque sia direttamente o individualmente interessato

    C/2022/726

    GU L 37 del 18.2.2022, p. 46–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/219/oj

    18.2.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 37/46


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/219 DELLA COMMISSIONE

    del 11 febbraio 2022

    che stabilisce norme procedurali per il controllo, a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, della legalità degli atti delle agenzie esecutive che ledono un terzo e che sono stati deferiti alla Commissione da chiunque sia direttamente o individualmente interessato

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 58/2003 (1) del Consiglio, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 58/2003, alla Commissione può essere chiesto di controllare la legalità di tutti gli atti di un'agenzia esecutiva che ledono un terzo.

    (2)

    Dopo aver ascoltato le ragioni addotte dal terzo interessato e quelle dell'agenzia esecutiva, la Commissione deve deliberare in merito al ricorso amministrativo entro il termine di due mesi.

    (3)

    Nella sua decisione definitiva a norma dell'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 58/2003, la Commissione può mantenere l'atto dell'agenzia esecutiva o decidere che questa lo deve modificare, integralmente o parzialmente.

    (4)

    A norma dell'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 58/2003, l'agenzia esecutiva in questione è tenuta ad adottare le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione.

    (5)

    A seguito della propria valutazione, la Commissione può sospendere l'esecuzione dell'atto in causa o prescrivere misure provvisorie qualora siano compromessi i diritti della parte che richiede il controllo di legalità.

    (6)

    Sulla base dell'esperienza acquisita, è necessario stabilire norme procedurali per il controllo di legalità degli atti delle agenzie esecutive a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 58/2003.

    (7)

    Dette norme procedurali non si applicano alle procedure di controllo avviate di sua iniziativa dalla Commissione a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 58/2003, né alle procedure avviate dagli Stati membri a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

    (8)

    Tali norme procedurali saranno integrate dall'allegato della decisione della Commissione che definisce le linee guida per l'istituzione e il funzionamento delle agenzie esecutive finanziate dal bilancio dell'UE e da altre fonti,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Le norme procedurali per il controllo da parte della Commissione della legalità degli atti delle agenzie esecutive a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 58/2003 sono definite nell'allegato.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il 20o giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 11 febbraio 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.


    ALLEGATO

    Norme procedurali per il controllo, a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 58/2003, della legalità degli atti delle agenzie esecutive che ledono un terzo e che sono stati deferiti alla Commissione da chiunque sia direttamente o individualmente interessato

    Articolo 1

    Oggetto

    1.   Le presenti norme procedurali si applicano ai ricorsi proposti da una persona direttamente o individualmente interessata (il «ricorrente») a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 58/2003 per chiedere il controllo della legalità di un atto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, delle presenti norme procedurali (la «procedura di controllo della legalità»).

    2.   Le presenti norme procedurali non si applicano alle procedure di controllo avviate di sua iniziativa dalla Commissione a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 58/2003, né alle procedure proposte dagli Stati membri a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

    Articolo 2

    Ambito di applicazione

    1.   Sono oggetto della procedura di controllo della legalità i seguenti atti adottati da un'agenzia esecutiva nella sua qualità di autorità amministrativa:

    a)

    rigetto di una domanda di sovvenzione;

    b)

    rigetto di un'offerta o di una domanda di partecipazione a una gara presentata nell'ambito di una procedura di appalto;

    c)

    rigetto di una candidatura presentata nell'ambito di un concorso a premi;

    d)

    rifiuto di convalidare un'entità giuridica o uno status giuridico specifico nel registro dei partecipanti, nonché le valutazioni della capacità finanziaria o operativa dei richiedenti.

    2.   La procedura di controllo della legalità è limitata alla verifica di quanto segue:

    a)

    errori giuridici e procedurali, quali errori nella procedura di valutazione o una motivazione insufficiente dell'atto sottoposto al controllo di legalità;

    b)

    errori di valutazione manifesti che incidono sul risultato complessivo dell'atto sottoposto al controllo di legalità;

    c)

    errori materiali che incidono sul risultato complessivo dell'atto sottoposto al controllo di legalità;

    d)

    abuso di potere.

    3.   Non sono oggetto della procedura di controllo della legalità le questioni che rientrano nel margine di discrezionalità dell'agenzia esecutiva, come la valutazione della qualità delle proposte, delle candidature o delle offerte.

    Articolo 3

    Servizio competente

    Il servizio competente per la procedura di controllo della legalità è la direzione generale incaricata di delegare il bilancio di un programma, o di parte di esso, all'agenzia esecutiva interessata.

    Articolo 4

    Avviso di ricevimento e registrazione

    1.   Il ricevimento della richiesta di controllo della legalità è confermato mediante un avviso di ricevimento registrato.

    2.   Solo le richieste complete sono registrate. Le richieste di controllo della legalità sono considerate complete se soddisfano tutte le seguenti condizioni:

    a)

    sono presentate per iscritto;

    b)

    sono trasmesse attraverso i canali amministrativi indicati nell'atto contestato;

    c)

    identificano il ricorrente, l'atto contestato e le ragioni che giustificano il controllo.

    3.   La richiesta comprende al massimo 7 000 caratteri (spazi, righe, avanzamenti riga inclusi).

    4.   Se la richiesta è incompleta o supera il numero massimo di caratteri di cui al paragrafo 3, il servizio competente chiede al ricorrente di completarla o di modificarla entro un termine di due settimane. La registrazione è eseguita previa presentazione della richiesta completa.

    5.   Se il ricorrente non completa o modifica la richiesta entro il termine di due settimane, la richiesta è considerata ritirata e il fascicolo è chiuso.

    Articolo 5

    Ammissibilità delle richieste

    Le richieste di controllo della legalità sono considerate ammissibili se soddisfano tutte le seguenti condizioni:

    a)

    sono presentate da una persona fisica o giuridica direttamente o individualmente interessata dall'atto contestato;

    b)

    sono presentate entro un mese dal giorno in cui il ricorrente prende conoscenza dell'atto contestato;

    c)

    riguardano atti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 58/2003.

    Articolo 6

    Richieste di chiarimenti e informazioni supplementari

    1.   Se la richiesta di controllo della legalità non è chiara o se sono necessarie informazioni supplementari, il servizio competente chiede al ricorrente di fornire chiarimenti in merito alla richiesta o di presentare le suddette informazioni supplementari entro cinque giorni lavorativi.

    2.   Le richieste di chiarimenti o informazioni supplementari non giustificano la presentazione di nuovi motivi o ragioni, a meno che questi ultimi non siano basati su nuovi elementi o prove di cui il ricorrente ha preso conoscenza dopo la presentazione della richiesta di controllo della legalità.

    Articolo 7

    Reclami paralleli

    1.   Se la richiesta di controllo della legalità è stata presentata in parallelo a una richiesta di procedura di riesame amministrativo interno in seno all'agenzia esecutiva e se entrambe le richieste hanno per oggetto lo stesso atto dell'agenzia esecutiva, la procedura di controllo della legalità è sospesa fino al completamento della procedura di riesame amministrativo in seno all'agenzia esecutiva.

    2.   Se la procedura di riesame amministrativo interno in seno all'agenzia esecutiva conferma l'atto contestato, la procedura di controllo della legalità riprende, a patto che il ricorrente confermi di mantenere la richiesta di controllo della legalità entro un mese dalla data della conferma dell'atto contestato da parte dell'agenzia esecutiva.

    Se il ricorrente conferma la richiesta, la procedura di controllo della legalità avrà per oggetto sia l'atto inizialmente contestato sia l'atto adottato dall'agenzia esecutiva a seguito della procedura di riesame amministrativo interno.

    Se il ricorrente non conferma la richiesta, essa è considerata ritirata e il fascicolo è chiuso senza ulteriore preavviso.

    3.   Se la procedura di riesame amministrativo interno in seno all'agenzia esecutiva non conferma l'atto contestato, la procedura di controllo della legalità è considerata priva di oggetto e il fascicolo è chiuso senza ulteriore preavviso.

    Articolo 8

    Sospensione e misure provvisorie

    1.   La procedura di controllo della legalità sospende l'esecuzione dell'atto contestato solo se la Commissione decide in tal senso.

    2.   Le richieste di misure provvisorie e la sospensione dell'esecuzione dell'atto contestato sono decise dalla Commissione tenendo conto della natura dell'atto contestato, della plausibilità del ricorso e della sua urgenza.

    3.   L'esecuzione dell'atto contestato non è sospesa, o non sono prescritte misure provvisorie, se i diritti del ricorrente sono o possono essere preservati fino all'adozione della decisione sul controllo della legalità.

    4.   In caso di sospensione dell'esecuzione dell'atto contestato o di prescrizione di misure provvisorie, l'agenzia esecutiva adotta tutte le misure necessarie per conformarsi a tali decisioni.

    Articolo 9

    Osservazioni dell'agenzia esecutiva

    1.   La richiesta di controllo della legalità è trasmessa all'agenzia esecutiva dopo la relativa registrazione. L'agenzia esecutiva è invitata a presentare le proprie osservazioni entro cinque giorni lavorativi.

    2.   Qualora siano necessarie informazioni supplementari, l'agenzia esecutiva è invitata a fornire chiarimenti sulle sue osservazioni.

    Articolo 10

    Termine per le decisioni

    1.   La decisione della Commissione sul controllo della legalità è notificata al ricorrente e all'agenzia esecutiva entro due mesi dal giorno successivo alla data di registrazione o, in caso di reclami paralleli conformemente all'articolo 7, dalla fine della sospensione della richiesta di controllo della legalità.

    2.   Una decisione notificata dopo la scadenza del termine di due mesi sostituisce qualsiasi rigetto implicito di cui all'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 58/2003.

    Articolo 11

    Valutazione e processo decisionale

    1.   È garantito in ogni momento un trattamento equo, trasparente e imparziale, nel debito rispetto delle informazioni riservate. Tutti gli scambi sono effettuati per iscritto e sono limitati al chiarimento della documentazione presentata. Non sono previste udienze.

    2.   La decisione sul controllo della legalità è adottata in conformità agli articoli da 12 a 16 del regolamento interno della Commissione (1). Tutti i servizi della Commissione che hanno un interesse legittimo per la decisione sono consultati mediante consultazione interservizi formale a norma dell'articolo 23 del regolamento interno.

    3.   La legalità dell'atto contestato è valutata sulla base delle ragioni di entrambe le parti.

    4.   La decisione della Commissione può:

    a)

    rigettare la richiesta di controllo della legalità in quanto non ammissibile;

    b)

    rigettare la richiesta di controllo della legalità in quanto infondata, poiché non vi sono elementi indicanti che l'atto contestato fosse illegale;

    c)

    rigettare la richiesta di controllo della legalità poiché l'errore o gli errori rilevati non incidevano sul risultato finale della decisione adottata dall'agenzia esecutiva;

    d)

    ritenere fondata la richiesta di controllo della legalità.

    5.   Nei casi di cui alle lettere a), b) e c), l'atto contestato è mantenuto. Nel caso di cui alla lettera d), l'atto contestato è annullato.

    6.   La decisione della Commissione non riguarda le questioni relative alla legalità dell'atto contestato non sollevate dal ricorrente e individuate dalla Commissione soltanto nel corso della procedura di controllo della legalità.

    7.   La decisione della Commissione può includere istruzioni specifiche destinate all'agenzia esecutiva sulle misure di follow-up necessarie.

    Articolo 12

    Notifica e follow-up

    1.   La Commissione informa il ricorrente e l'agenzia esecutiva in merito alla decisione sul controllo della legalità.

    2.   Se la Commissione annulla l'atto contestato, l'agenzia esecutiva adotta senza indugio le misure necessarie per conformarsi alla decisione. L'agenzia esecutiva riferisce al servizio competente in merito all'attuazione della decisione.

    3.   L'attuazione è monitorata e, se necessario, controllata dal servizio competente conformemente alla decisione di delega dei poteri all'agenzia.


    (1)  C(2000) 3614 (GU L 308 dell'8.12.2000, pag. 26).


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