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Document 32022D0162
Commission Implementing Decision (EU) 2022/162 of 4 February 2022 laying down rules for the application of Directive (EU) 2019/904 of the European Parliament and of the Council as regards the calculation, verification and reporting on the reduction in the consumption of certain single-use plastic products and the measures taken by Member States to achieve such reduction (Text with EEA relevance)
Decisione di esecuzione (UE) 2022/162 della Commissione del 4 febbraio 2022 recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo, la verifica e la comunicazione della riduzione del consumo di determinati prodotti di plastica monouso e delle misure adottate dagli Stati membri per ottenere tale riduzione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Decisione di esecuzione (UE) 2022/162 della Commissione del 4 febbraio 2022 recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo, la verifica e la comunicazione della riduzione del consumo di determinati prodotti di plastica monouso e delle misure adottate dagli Stati membri per ottenere tale riduzione (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2022/565
GU L 26 del 7.2.2022, p. 19–35
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/10/2023
7.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 26/19 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/162 DELLA COMMISSIONE
del 4 febbraio 2022
recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo, la verifica e la comunicazione della riduzione del consumo di determinati prodotti di plastica monouso e delle misure adottate dagli Stati membri per ottenere tale riduzione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 13, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva (UE) 2019/904 stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di adottare misure per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell’allegato di tale direttiva («prodotti di plastica monouso»). La Commissione è chiamata a stabilire la metodologia per il calcolo e la verifica di tale riduzione del consumo. |
(2) |
La direttiva (UE) 2019/904 stabilisce inoltre l’obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione i dati sui prodotti di plastica monouso immessi sul mercato ogni anno e le informazioni sulle misure adottate per ridurre il consumo di tali prodotti, compresa una relazione di controllo della qualità. La Commissione è chiamata a stabilire il formato di tale comunicazione. |
(3) |
La direttiva (UE) 2019/904 lascia agli Stati membri un ampio margine discrezionale nella scelta delle misure da adottare per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura del consumo di prodotti di plastica monouso. Le misure possono variare in funzione dell’impatto ambientale dei prodotti di plastica monouso durante il loro ciclo di vita, anche una volta che vengono dispersi come rifiuti, e devono essere proporzionate e non discriminatorie. |
(4) |
Misurare la riduzione del consumo sulla base del peso del contenuto di plastica nei prodotti di plastica monouso immessi sul mercato è una metodologia adeguata in quanto riflette l’impatto di tali prodotti in termini di inquinamento ambientale da dispersione di rifiuti di plastica. La metodologia tiene inoltre conto delle metodologie di misurazione e dei formati di comunicazione per gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio di cui alla decisione 2005/270/CE della Commissione (2) che si basano sul peso e sui materiali. |
(5) |
Anche misurare la riduzione del consumo sulla base del numero di prodotti di plastica monouso immessi sul mercato è una metodologia adeguata per monitorare l’impatto, a livello di prodotto, della riduzione del consumo sulla prevenzione dei rifiuti e quindi la potenziale riduzione dell’inquinamento da plastica nell’ambiente. |
(6) |
Considerato l’ampio margine discrezionale che l’articolo 4 della direttiva (UE) 2019/904 concede agli Stati membri, questi ultimi dovrebbero poter scegliere se calcolare la riduzione del consumo sulla base del peso totale della plastica contenuta nei prodotti di plastica monouso immessi sul mercato o sulla base del numero di tali prodotti immessi sul mercato. Poiché entrambe le metodologie forniscono dati adeguati per monitorare le tendenze di consumo e l’impatto delle misure adottate sulla prevenzione della produzione di rifiuti e sulla sostituzione dei prodotti con alternative riutilizzabili o non contenenti plastica, è opportuno dare agli Stati membri la possibilità di scegliere, tra le due metodologie, quella più compatibile con le loro politiche e misure di riduzione del consumo adottate ai sensi dell’articolo 4 della direttiva (UE) 2019/904. |
(7) |
Se nello Stato membro il numero o il peso dei prodotti di plastica monouso immessi sul mercato non è rappresentativo del consumo di prodotti di plastica monouso a livello nazionale a causa dei significativi movimenti di prodotti di plastica monouso all’ingrosso all’interno dell’UE, è opportuno consentirgli di adeguare il peso o il numero al fine di tenere conto di tali movimenti. |
(8) |
Qualora decidano di applicare la metodologia basata sul peso, gli Stati membri dovrebbero anche comunicare i dati sul peso totale dei prodotti di plastica monouso parzialmente costituiti di plastica immessi sul mercato, in quanto tali informazioni contribuiscono a rendere i dati comparabili e permettono di ottenere una panoramica più ampia dell’impatto dell’obbligo di riduzione del consumo previsto dalla direttiva (UE) 2019/904. |
(9) |
Per consentire alla Commissione di avere una visione d’insieme più chiara delle misure adottate dagli Stati membri per conseguire una riduzione del consumo di prodotti di plastica monouso ai sensi della direttiva (UE) 2019/904, il formato per la comunicazione dovrebbe contenere un elenco indicativo delle diverse categorie di misure. Gli Stati membri sono tuttavia tenuti a comunicare tutte le misure adottate, anche quelle non esplicitamente menzionate nell’elenco indicativo. |
(10) |
Affinché i dati siano accurati e verificati, il formato di comunicazione dovrebbe assicurare che siano identificati tutti i pertinenti parametri per calcolare e verificare la riduzione del consumo di prodotti di plastica monouso, per comunicare i dati su tali prodotti immessi sul mercato e per comunicare le misure adottate di riduzione del consumo e dovrebbe definire la metodologia da applicare per calcolare e verificare la riduzione. |
(11) |
Considerato il loro oggetto, esiste un forte nesso tra la metodologia di calcolo e di verifica della riduzione del consumo di prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/904 e i formati per la comunicazione dei dati sui prodotti di plastica monouso immessi sul mercato e delle informazioni sulle misure adottate dagli Stati membri di cui all’articolo 13, paragrafo 4, di tale direttiva. È pertanto opportuno adottare il presente atto sulla base di entrambe le disposizioni di cui sopra al fine di assicurare coerenza tra le norme per il calcolo, la verifica e la comunicazione della riduzione del consumo di prodotti di plastica monouso e di facilitare l’accesso a tali norme. |
(12) |
Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Metodologia per calcolare la riduzione del consumo di prodotti di plastica monouso
1. Gli Stati membri calcolano la riduzione del consumo di prodotti di plastica monouso sulla base di uno dei parametri seguenti:
a) |
il peso totale della plastica nei prodotti di plastica monouso immessi sul mercato dello Stato membro in un anno civile; |
b) |
il numero di prodotti di plastica monouso immessi sul mercato dello Stato membro in un anno civile. |
2. Gli Stati membri calcolano la riduzione del consumo di prodotti di plastica monouso immessi sul mercato in uno Stato membro in un dato anno civile conformemente alle formule di cui all’allegato I.
3. In caso di esportazioni, importazioni o altri movimenti significativi all’interno dell’Unione di prodotti di plastica monouso prima che siano messi a disposizione del consumatore o dell’utilizzatore finale e per tenere conto di tali movimenti, gli Stati membri possono adeguare il peso o il numero dei prodotti di plastica monouso immessi sul mercato di cui al paragrafo 1.
Articolo 2
Comunicazione dei dati
1. Gli Stati membri comunicano i dati sui prodotti di plastica monouso immessi sul mercato di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2019/904 calcolati conformemente all’articolo 1 della presente decisione nel formato stabilito nell’allegato II della presente decisione.
2. Gli Stati membri comunicano le informazioni sulle misure di riduzione del consumo di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2019/904 nel formato stabilito nell’allegato III della presente decisione.
3. Gli Stati membri presentano la relazione di controllo della qualità relativa ai dati e alle informazioni di cui al presente articolo nel formato stabilito nell’allegato IV.
4. La Commissione pubblica i dati comunicati dagli Stati membri a meno che, per quanto riguarda le informazioni figuranti nelle relazioni di controllo della qualità, uno Stato membro presenti una richiesta motivata di non pubblicare determinati dati.
5. Per raccogliere e comunicare i dati alla Commissione, gli Stati membri utilizzano, nella misura del possibile, registri elettronici.
Articolo 3
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 155 del 12.6.2019, pag. 1.
(2) Decisione 2005/270/CE della Commissione, del 22 marzo 2005, che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 86 del 5.4.2005, pag. 6), modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/665 della Commissione, del 17 aprile 2019 (GU L 112 del 26.4.2019, pag. 26).
(3) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
ALLEGATO I
Formule per il calcolo della riduzione del consumo di prodotti di plastica monouso
Per le tazze per bevande di plastica monouso, inclusi i relativi tappi e coperchi, di cui all'allegato, parte A, punto 1, della direttiva (UE) 2019/904 ("tazze per bevande"):
Per i contenitori per alimenti di plastica monouso di cui all'allegato, parte A, punto 2, della direttiva (UE) 2019/904 ("contenitori per alimenti"):
dove:
CfB indica le tazze per bevande;
FC indica i contenitori per alimenti;
ConRed indica la riduzione del consumo in uno Stato membro per anno civile;
PoMCfB indica:
(a) |
il peso totale della plastica (tonnellate) contenuta nelle tazze per bevande immesse sul mercato in uno Stato membro in un dato anno civile, ove opportuno adeguato conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, se per il calcolo della riduzione del consumo è applicata la metodologia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), oppure |
(b) |
il numero totale di tazze per bevande di plastica monouso immesse sul mercato in uno Stato membro in un dato anno civile, ove opportuno adeguato conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, se per il calcolo della riduzione del consumo è applicata la metodologia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b); |
PoMFC indica:
(i) |
il peso totale della plastica (tonnellate) contenuta nei contenitori per alimenti immessi sul mercato in uno Stato membro in un dato anno civile, ove opportuno adeguato conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, se per il calcolo della riduzione del consumo è applicata la metodologia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), oppure |
(ii) |
il numero di contenitori per alimenti immessi sul mercato in uno Stato membro in un dato anno civile, ove opportuno adeguato conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, se per il calcolo della riduzione del consumo è applicata la metodologia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b); |
t2022 indica l'anno di riferimento e corrisponde all'anno civile 2022;
t indica l'anno di riferimento (l'anno per il quale i dati sono raccolti e comunicati).
ALLEGATO II
Formato per la comunicazione dei dati relativi ai prodotti di plastica monouso immessi sul mercato
|
Peso della plastica (1) (tonnellate) |
Peso totale (2) (tonnellate) |
Prodotti (3) (in migliaia di unità) |
Tazze per bevande di plastica monouso, inclusi i relativi tappi e coperchi, di cui all'allegato, parte A, punto 1, della direttiva (UE) 2019/904 fabbricate interamente in plastica |
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Contenitori per alimenti di plastica monouso di cui all'allegato, parte A, punto 2, della direttiva (UE) 2019/904 fabbricati interamente in plastica |
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Tazze per bevande di plastica monouso, inclusi i relativi tappi e coperchi, di cui all'allegato, parte A, punto 1, della direttiva (UE) 2019/904 fabbricate parzialmente in plastica |
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Contenitori per alimenti di plastica monouso di cui all'allegato, parte A, punto 2, della direttiva (UE) 2019/904 fabbricati parzialmente in plastica |
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(1) Dati obbligatori se uno Stato membro applica la metodologia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a). I dati possono essere adeguati conformemente all'articolo 1, paragrafo 3. Dati facoltativi se uno Stato membro applica la metodologia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b).
(2) Dati obbligatori se uno Stato membro applica la metodologia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a). I dati possono essere adeguati conformemente all'articolo 1, paragrafo 3. Dati facoltativi se uno Stato membro applica la metodologia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b).
(3) Dati obbligatori se uno Stato membro applica la metodologia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b). I dati possono essere adeguati conformemente all'articolo 1, paragrafo 3. Dati facoltativi se uno Stato membro applica la metodologia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a).
ALLEGATO III
Formato per la comunicazione delle informazioni sulle misure di riduzione del consumo
1. Misure per conseguire una riduzione del consumo di tazze per bevande di plastica monouso, inclusi i relativi tappi e coperchi, di cui all'allegato, parte A, punto 1, della direttiva (UE) 2019/904:
Misure di riduzione del consumo |
Misura specifica (sottocategorie) |
Descrizione quantitativa/qualitativa della misura |
Entrata in vigore della misura |
Natura giuridica della misura (facoltativa/ obbligatoria) |
Portata della misura (locale, regionale, nazionale o altro) |
Gruppo destinatario della misura (produttori, importatori, venditori, consumatori) |
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Obiettivi quantitativi |
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Promozione di alternative alle tazze per bevande di plastica monouso (comprese le tazze per bevande di plastica riutilizzabili) che siano sostenibili |
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Strumenti economici |
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Restrizioni alla commercializzazione e all'uso |
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Accordi tra le autorità competenti e i settori economici ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/904 |
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Settore interessato e numero di attori che sottoscrivono gli accordi |
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Misure di sensibilizzazione [incentrate sulle tazze per bevande di plastica monouso] |
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Altre misure |
Precisare |
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Aggiungere righe se del caso.
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2. Misure per conseguire una riduzione del consumo di contenitori per alimenti di plastica monouso di cui all'allegato, parte A, punto 2, della direttiva (UE) 2019/904
Misure di riduzione del consumo |
Misura specifica (sottocategorie) |
Descrizione quantitativa/qualitativa della misura |
Entrata in vigore della misura |
Natura giuridica della misura (facoltativa/ obbligatoria) |
Portata della misura (locale, regionale, nazionale o altro) |
Gruppo destinatario della misura (produttori, importatori, venditori, consumatori) |
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Obiettivi quantitativi |
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Promozione di alternative sostenibili ai contenitori per alimenti di plastica monouso (inclusi i contenitori di plastica riutilizzabili) |
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Strumenti economici |
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Restrizioni alla commercializzazione e all'uso |
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Accordi tra le autorità competenti e i settori economici ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/904 |
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Settore interessato e numero di attori che sottoscrivono gli accordi |
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Misure di sensibilizzazione [incentrate sui contenitori per alimenti di plastica monouso] |
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Altre misure |
Precisare |
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Aggiungere righe se del caso.
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ALLEGATO IV
Formato da utilizzare per la relazione di controllo della qualità
1. Informazioni generali
1.1. |
Stato membro: |
1.2. |
Organizzazione che trasmette i dati e la descrizione: |
1.3. |
Referente/recapiti: |
1.4. |
Anno di riferimento: |
1.5. |
Data di consegna/versione: |
1.6 |
Eventuale link alla pubblicazione dei dati da parte dello Stato membro: |
2. Descrizione delle parti coinvolte nella raccolta dei dati
Nome dell'istituzione |
Descrizione delle principali responsabilità |
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Aggiungere righe se del caso. |
3. Descrizione dei metodi utilizzati
a. Fonti per il calcolo dei dati concernenti le tazze per bevande di plastica monouso, inclusi i relativi tappi e coperchi, di cui all'allegato, parte A, punto 1, della direttiva (UE) 2019/904 immesse sul mercato di uno Stato membro
Fonti di dati |
Fonte dei dati utilizzata (sì/no) |
Descrizione delle metodologie applicate |
Quota sui dati totali |
Dati dei sistemi cauzione-rimborso |
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Dati del regime di responsabilità estesa del produttore. Dati dei produttori o delle organizzazioni che attuano per loro conto gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore |
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Dati dei registri centrali sulle tazze per bevande di plastica monouso immesse sul mercato |
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Dati dei comuni |
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Indagini |
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Registro elettronico |
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Comunicazione amministrativa |
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Statistiche sulla produzione - codici nazionali |
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Statistiche fiscali |
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Statistiche dell'industria |
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Altre fonti (precisare) |
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b. Fonti per il calcolo dei dati concernenti i contenitori per alimenti di plastica monouso di cui all'allegato, parte A, punto 2, della direttiva (UE) 2019/904 immessi sul mercato di uno Stato membro
Fonti di dati |
Fonte dei dati utilizzata (sì/no) |
Descrizione delle metodologie applicate |
Quota sui dati totali |
Dati dei sistemi cauzione-rimborso |
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Dati del regime di responsabilità estesa del produttore. Dati dei produttori o delle organizzazioni che attuano per loro conto gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore |
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Dati dei registri centrali sui contenitori per alimenti di plastica monouso immessi sul mercato |
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Dati dei comuni |
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Indagini |
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Analisi della composizione |
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Registro elettronico |
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Comunicazione amministrativa |
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Statistiche sulla produzione - codici nazionali |
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Statistiche fiscali |
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Statistiche dell'industria |
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Altre fonti (precisare) |
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c. Se i dati sono comunicati in base al peso utilizzando la metodologia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), indicare se è stata utilizzata una stima del peso della plastica contenuta nei prodotti di plastica monouso immessi sul mercato di uno Stato membro e del peso totale di tali prodotti, laddove la raccolta dei dati non copra l'intero mercato. In caso affermativo, indicare il peso aggiunto della plastica in % del peso totale comunicato
Questioni specifiche considerate |
Descrizione delle metodologie applicate per determinare le stime (5) |
% |
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Free riders (1) |
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Movimenti all'interno dell'Unione e importazioni/esportazioni di privati (2) |
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Vendite on-line (3) |
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Norme de minimis (4) |
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Altro (precisare) |
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d. Se i dati sono comunicati in base al numero di prodotti utilizzando la metodologia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), indicare se è stata utilizzata una stima del numero di prodotti di plastica monouso immessi sul mercato di uno Stato membro, laddove la raccolta dei dati non copra l'intero mercato. In caso affermativo, indicare il numero di prodotti aggiunti in % del numero totale comunicato
Questioni specifiche considerate |
Descrizione delle metodologie applicate per determinare le stime (5) |
% |
Free riders (5) |
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Movimenti all'interno dell'UE e importazioni/esportazioni di privati (6) |
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|
Vendite on-line (7) |
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Norme de minimis (8) |
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Altro (precisare) |
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|
4. Sistema di verifica e controllo dei dati
a. Verifica dei dati concernenti i prodotti di plastica monouso immessi sul mercato di uno Stato membro
Procedure di verifica e di controllo |
Applicate per tutti i dati pertinenti relativi a |
Eventuali osservazioni supplementari |
|
tazze per bevande di plastica monouso, inclusi i relativi tappi e coperchi, di cui all'allegato, parte A, punto 1, della direttiva (UE) 2019/904 immesse sul mercato (sì/no) |
contenitori per alimenti di plastica monouso di cui all'allegato, parte A, punto 2, della direttiva (UE) 2019/904 immessi sul mercato (sì/no) |
||
Controlli della completezza dei dati |
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Controlli incrociati |
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Controlli delle serie temporali |
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Controlli di audit |
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Altro (precisare) |
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b. Descrizione dei principali fattori che incidono sull'accuratezza dei dati relativi ai prodotti di plastica monouso immessi sul mercato di uno Stato membro
Fattori che possono incidere sull'affidabilità [accuratezza] dei dati |
Fattori pertinenti per qualsiasi dato relativo a |
Descrizione dell'impatto sull'accuratezza dei dati e delle metodologie applicate per ridurre al minimo tale impatto |
|
tazze per bevande di plastica monouso, inclusi i relativi tappi e coperchi, di cui all'allegato, parte A, punto 1, della direttiva (UE) 2019/904 immesse sul mercato (sì/no) |
contenitori per alimenti di plastica monouso di cui all'allegato, parte A, punto 2, della direttiva (UE) 2019/904 immessi sul mercato (sì/no) |
||
Errori di campionamento (9) (ad es. coefficiente di variazione) |
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Errori di copertura (10) (ad es. regimi de minimis, copertura regionale) |
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Errori di misurazione (11) |
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Strumenti per testare la raccolta di dati (12) (ad es. questionari) |
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Errori di trattamento (13) |
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Errori di mancata risposta (14) |
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Errori di ipotesi del modello (15) |
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Altro (precisare) |
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c. Spiegazione della portata e della validità delle indagini per raccogliere dati sui prodotti di plastica monouso immessi sul mercato di uno Stato membro
Aggiungere righe se del caso. |
d. Differenze rispetto ai dati comunicati per gli anni di riferimento precedenti
Eventuali modifiche rilevanti introdotte nella metodologia di calcolo applicata per l'anno di riferimento corrente rispetto a quella applicata per gli anni di riferimento precedenti (includere, in particolare, le revisioni a posteriori, la loro natura e l'eventuale necessità di una segnalazione per un dato anno).
Aggiungere righe se del caso. |
e. Se il peso della plastica contenuta nei prodotti di plastica monouso e il peso totale dei prodotti di plastica monouso immessi sul mercato di uno Stato membro o il numero di detti prodotti immessi sul mercato di uno Stato membro sono aumentati di oltre il 10 % rispetto all'anno di riferimento precedente, aggiungere una spiegazione dei motivi di tali differenze.
Prodotti di plastica monouso immessi sul mercato |
Variazione (%) |
Motivo principale della variazione |
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Aggiungere righe se del caso.
5. Riservatezza
Motivazione della richiesta di non pubblicazione di parti specifiche della presente relazione di controllo della qualità a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, ed elenco delle parti di cui si chiede la non pubblicazione.
Aggiungere righe se del caso. |
6. Principali siti web nazionali, documenti di riferimento e pubblicazioni
Indicare nome e URL dei principali siti web, documenti di riferimento e pubblicazioni relative a questa raccolta di dati.
|
Aggiungere righe se del caso.
(1) Un free rider è un produttore o un distributore che immette sul mercato prodotti di plastica monouso, ma che non adempie ai propri obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore né individualmente né collettivamente con altri produttori.
(2) Movimenti all'interno dell'UE e importazioni/esportazioni di prodotti dopo la loro vendita agli utilizzatori finali.
(3) I dati relativi all'immissione sul mercato devono comprendere la vendita mediante comunicazione a distanza.
(4) Norme de minimis applicate per la comunicazione dei dati sui prodotti di plastica monouso immessi sul mercato.
(5) Un free rider è un produttore o un distributore che immette sul mercato prodotti di plastica monouso, ma che non adempie ai propri obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore né individualmente né collettivamente con altri produttori.
(6) Movimenti all'interno dell'UE e importazioni/esportazioni di prodotti dopo la loro vendita agli utilizzatori finali.
(7) I dati relativi all'immissione sul mercato devono comprendere la vendita mediante comunicazione a distanza.
(8) Norme de minimis applicate per la comunicazione dei dati sui prodotti di plastica monouso immessi sul mercato.
(9) Descrivere i coefficienti di variazione stimati e le metodologie applicate per la stima della varianza.
(10) Descrivere il tipo e le dimensioni degli errori di copertura.
(11) Descrivere gli strumenti per ridurre i rischi potenziali ed evitare errori.
(12) Descrivere gli strumenti e le metodologie applicati per garantire la qualità e la pertinenza degli strumenti di raccolta dei dati.
(13) Descrivere le fasi di trattamento tra la raccolta dei dati e la produzione di statistiche ed elencare eventuali errori di trattamento individuati e la loro portata.
(14) Descrivere i tassi di mancata risposta per le variabili principali e le metodologie di imputazione (se del caso).
(15) Descrivere il tipo e le dimensioni degli errori di ipotesi del modello.