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Document 32022D0060

Decisione di esecuzione (UE) 2022/60 del Consiglio del 12 gennaio 2022 relativa al meccanismo di coordinamento operativo per la dimensione esterna della migrazione

ST/5095/2022/INIT

GU L 10 del 17.1.2022, p. 79–81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/60/oj

17.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 10/79


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/60 DEL CONSIGLIO

del 12 gennaio 2022

relativa al meccanismo di coordinamento operativo per la dimensione esterna della migrazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2014/415/UE del Consiglio, del 24 giugno 2014, relativa alle modalità di attuazione da parte dell'Unione della clausola di solidarietà (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La presente decisione riguarda l'istituzione di un meccanismo per il coordinamento operativo della dimensione esterna della migrazione (Mocadem), mediante l'adeguamento del meccanismo integrato dell'UE approvato dal Consiglio il 25 giugno 2013, e i dispositivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2014/415/UE.

(2)

Il Consiglio europeo del 24 e 25 giugno 2021 ha invitato a intensificare i partenariati e la cooperazione con i paesi di origine e di transito al fine di scongiurare la perdita di vite umane e ridurre la pressione alle frontiere europee, secondo un approccio pragmatico, flessibile e su misura, utilizzando in modo coordinato tutti gli strumenti e gli incentivi disponibili a livello dell'Unione e degli Stati membri.

(3)

Il Consiglio europeo del 21 e 22 ottobre 2021 ha successivamente invitato a rendere operativi i piani d'azione stabiliti per otto paesi di origine e di transito prioritari e sostenuti con tempistiche concrete e con un adeguato sostegno finanziario.

(4)

Il 16 dicembre 2021 il Consiglio europeo ha invitato il Consiglio a seguire da vicino l'attuazione rapida ed efficace della politica migratoria esterna dell'Unione europea sotto la direzione della presidenza.

(5)

Al fine di garantire che il Consiglio sia in grado di svolgere tale compito, è necessario integrare i vari mezzi e strumenti di influenza, rafforzare il coordinamento tra tutti gli attori coinvolti nell'attuazione della dimensione esterna della migrazione e assicurare l'operatività delle azioni dell'Unione, fatte salve le rispettive competenze delle istituzioni dell'Unione.

(6)

A tal fine, è opportuno creare un meccanismo per il coordinamento operativo della dimensione esterna della migrazione (Mocadem). Il meccanismo dovrebbe basarsi sui dispositivi previsti dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1993 del Consiglio relativa ai dispositivi integrati dell'UE per la risposta politica alle crisi (2). Il suo scopo è tuttavia diverso, in quanto il nuovo meccanismo è destinato a gestire le relazioni con i paesi terzi nel settore della migrazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Creazione di un meccanismo di coordinamento operativo

1.   La presente decisione crea un meccanismo di coordinamento operativo per la dimensione esterna della migrazione (Mocadem). Il Mocadem consente all'Unione di effettuare un coordinamento e reagire in modo tempestivo a questioni relative alla dimensione esterna della migrazione.

2.   Il Mocadem offre al Consiglio la flessibilità necessaria per assicurare la sintesi delle informazioni e degli orientamenti proposti dai vari organi preparatori e dalle varie parti coinvolte nel meccanismo. Prepara e propone azioni operative relative ai mezzi e agli strumenti di influenza da mobilitare per attuare gli obiettivi dell'Unione per ciascun paese terzo interessato.

3.   Il Mocadem è posto sotto la direzione della presidenza del Consiglio, tenendo pienamente conto delle competenze della Commissione e dell'alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

4.   Il Mocadem non sostituisce né duplica meccanismi o dispositivi dell'Unione esistenti.

Articolo 2

Definizione

Ai fini della presente decisione, per «azione operativa» si intende qualsiasi azione la cui attuazione può contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione nelle sue relazioni con un paese terzo nel settore della migrazione, tra cui:

un approccio politico o diplomatico;

un'azione a sostegno del paese terzo interessato, anche nel settore dello sviluppo di capacità o della cooperazione allo sviluppo;

la mobilitazione di qualsiasi strumento di influenza disponibile, ad esempio un sostegno finanziario o gli strumenti della politica dei visti o di qualsiasi altra politica; e,

l'elaborazione di strategie di comunicazione mirate.

Articolo 3

Funzionamento

1.   Qualora la situazione delle relazioni nel settore della migrazione tra l'Unione europea e un paese terzo abbia un impatto tale da richiedere un coordinamento e una risposta tempestiva da parte dell'Unione, la presidenza può convocare, con l'assistenza e la consulenza del segretariato generale del Consiglio, una tavola rotonda Mocadem.

2.   La tavola rotonda Mocadem ha lo scopo di sintetizzare le informazioni e le proposte politiche fornite dai vari organi preparatori del Consiglio, come pure da altre parti invitate, basandosi, in particolare, sulle sintesi operative elaborate dal gruppo di lavoro del Consiglio «Aspetti esterni dell'asilo e della migrazione» e sui pertinenti lavori svolti da altri gruppi di lavoro del Consiglio (quali il gruppo di lavoro «Visti», il gruppo di lavoro «Integrazione, migrazione e espulsione», il gruppo di lavoro «Cooperazione allo sviluppo e partenariati internazionali», o i gruppi di lavoro geografici). Essa prepara azioni operative da proporre al Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper), in qualsiasi settore pertinente alle relazioni tra l'Unione europea e il paese terzo interessato nel settore della migrazione.

3.   La presidenza decide la composizione delle tavole rotonde Mocadem. I servizi della Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) sono invitati a partecipare e a fornire un contributo di sintesi in rapporto a tutti i rispettivi settori di competenza. Gli Stati membri interessati sono invitati a partecipare. Se del caso, sono invitati a partecipare anche i pertinenti organi e organismi dell'Unione, altri portatori di interessi pertinenti ed esperti in determinati settori.

4.   Il livello di rappresentanza di ciascuna istituzione, organo, organismo o parte invitati è adeguato all'obiettivo operativo e decisionale della tavola rotonda.

Articolo 4

Ruolo del Coreper

Al fine di garantire la coerenza delle politiche e delle azioni dell'Unione, il Coreper assicura la direzione strategica dei lavori del Mocadem, che riferisce regolarmente al Coreper, e il Coreper assicura il controllo politico dell'attuazione dei dispositivi.

Articolo 5

Risorse

1.   Il Mocadem può basarsi sulle relazioni elaborate dalla capacità di sostegno alla conoscenza e all'analisi integrate della situazione (ISAA) istituite a norma della decisione di esecuzione (UE) 2018/1993.

2.   La capacità di sostegno all'ISAA consente di:

a)

raccogliere e diffondere le informazioni sulla situazione, le analisi effettuate dall'Unione e dagli Stati membri, le decisioni e le misure che i pertinenti portatori di interessi hanno adottato o devono adottare e i requisiti di coordinamento;

b)

elaborare le informazioni di cui alla lettera a) e fornire una sintesi della situazione; e,

c)

produrre un'analisi integrata, comprendente la possibile evoluzione e le eventuali conseguenze della situazione.

3.   L'ISAA è sviluppata dai servizi della Commissione e dal SEAE nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità ed entro i limiti dei loro mezzi e delle loro capacità esistenti. L'ISAA si basa inoltre sulle analisi fornite dagli Stati membri e dagli organi e organismi dell'Unione.

Articolo 6

Riesame

Entro il 13 gennaio 2023, il Coreper riesamina l'attuazione del Mocadem, sulla base di una relazione presentata dalla presidenza previa consultazione della Commissione e dell'AR. Il Coreper propone al Consiglio, se del caso, eventuali revisioni della presente decisione.

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J.-Y. LE DRIAN


(1)  GU L 192 dell'1.7.2014, pag. 53.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/1993 del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativa ai dispositivi integrati dell'UE per la risposta politica alle crisi (GU L 320 del 17.12.2018, pag. 28).


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