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Document 32021R2311
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2311 of 22 December 2021 amending for the 324th time Council Regulation (EC) No 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida organisations
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2311 della Commissione del 22 dicembre 2021 recante trecentoventiquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2311 della Commissione del 22 dicembre 2021 recante trecentoventiquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
C/2021/9973
GU L 458I del 23.12.2021, p. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
23.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
LI 458/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2311 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 2021
recante trecentoventiquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del medesimo regolamento. |
(2) |
Il 21 dicembre 2021 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere una voce all'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. |
(4) |
Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2021.
Per la Commissione
A nome della presidente
Direttore generale
Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali
ALLEGATO
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, la voce seguente è aggiunta all'elenco "Persone fisiche":
"Sanaullah Ghafari (nome nella grafia originale: ثناء اللہ غفاری) (alias certi: a) Dr. Shahab al Muhajir; b) Shahab Muhajer; c) Shahab Mohajir; d) Shahab Mahajar; e) Shihab al Muhajir; f) Shihab Muhajer; g) Shihab Mohajir; h) Shihab Mahajar). Data di nascita: 28.10.1994. Luogo di nascita: Afghanistan. Cittadinanza: Afghanistan. Indirizzo: a) Afghanistan (2021); b) Kunduz, Afghanistan (precedente). Altre informazioni: Leader dello Stato islamico dell'Iraq e del Levante-Khorasan (ISIL-K). Esperto di tecnologie dell'informazione. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 21.12.2021."