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Document 32021R2311

    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2311 della Commissione del 22 dicembre 2021 recante trecentoventiquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

    C/2021/9973

    GU L 458I del 23.12.2021, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2311/oj

    23.12.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    LI 458/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2311 DELLA COMMISSIONE

    del 22 dicembre 2021

    recante trecentoventiquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del medesimo regolamento.

    (2)

    Il 21 dicembre 2021 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere una voce all'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

    (3)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

    (4)

    Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2021.

    Per la Commissione

    A nome della presidente

    Direttore generale

    Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali


    (1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


    ALLEGATO

    Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, la voce seguente è aggiunta all'elenco "Persone fisiche":

    "Sanaullah Ghafari (nome nella grafia originale: ثناء اللہ غفاری) (alias certi: a) Dr. Shahab al Muhajir; b) Shahab Muhajer; c) Shahab Mohajir; d) Shahab Mahajar; e) Shihab al Muhajir; f) Shihab Muhajer; g) Shihab Mohajir; h) Shihab Mahajar). Data di nascita: 28.10.1994. Luogo di nascita: Afghanistan. Cittadinanza: Afghanistan. Indirizzo: a) Afghanistan (2021); b) Kunduz, Afghanistan (precedente). Altre informazioni: Leader dello Stato islamico dell'Iraq e del Levante-Khorasan (ISIL-K). Esperto di tecnologie dell'informazione. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 21.12.2021."


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