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Document 32021R2284
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2284 of 10 December 2021 laying down implementing technical standards for the application of Regulation (EU) 2019/2033 of the European Parliament and of the Council with regard to supervisory reporting and disclosures of investment firms (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2284 della Commissione del 10 dicembre 2021 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni a fini di vigilanza e l’informativa delle imprese di investimento (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2284 della Commissione del 10 dicembre 2021 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni a fini di vigilanza e l’informativa delle imprese di investimento (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 458 del 22.12.2021, p. 48–172
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
22.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 458/48 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2284 DELLA COMMISSIONE
del 10 dicembre 2021
che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni a fini di vigilanza e l’informativa delle imprese di investimento
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (1), in particolare l’articolo 49, paragrafo 2, e l’articolo 54, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli obblighi di segnalazione imposti alle imprese di investimento dall’articolo 54 del regolamento (UE) 2019/2033 dovrebbero essere mirati all’attività delle imprese di investimento ed essere proporzionati all’ampiezza e alla complessità delle diverse imprese di investimento. Dovrebbero tenere conto in particolare del fatto che talune imprese di investimento devono essere considerate piccole e non interconnesse conformemente alle condizioni di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) 2019/2033. |
(2) |
A norma dell’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, le imprese di investimento piccole e non interconnesse sono tenute a segnalare informazioni sul livello e sulla composizione dei fondi propri, sui requisiti di fondi propri, sulla base utilizzata per il calcolo dei requisiti di fondi propri e sul livello di attività in relazione alle condizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento (UE) 2019/2033. Le imprese piccole e non interconnesse non sono pertanto tenute a segnalare informazioni con lo stesso livello di dettaglio delle altre imprese di investimento soggette al regolamento (UE) 2019/2033. Alle imprese piccole e non interconnesse non dovrebbero applicarsi pertanto i modelli di segnalazione relativi al calcolo dei fattori K. A norma dell’articolo 54, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) 2019/2033, le imprese piccole e non interconnesse sono altresì esentate dall’obbligo di segnalazione del rischio di concentrazione, mentre le autorità competenti possono esentarle dall’obbligo di segnalare i requisiti di liquidità. |
(3) |
Tutte le imprese di investimento soggette al regolamento (UE) 2019/2033 dovrebbero segnalare profilo di attività e dimensioni per consentire alle autorità competenti di valutare se soddisfino le condizioni di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) 2019/2033 per essere classificate come imprese di investimento piccole e non interconnesse. |
(4) |
Al fine di garantire trasparenza nei confronti degli investitori e dei mercati in generale, l’articolo 46 del regolamento (UE) 2019/2033 impone alle imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento piccole e non interconnesse di comunicare al pubblico le informazioni indicate nella parte sei di tale regolamento. Le imprese di investimento piccole e non interconnesse non sono soggette a tali obblighi di informativa, se non nei casi in cui emettono strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, al fine di garantire trasparenza a coloro che investono in tali strumenti. |
(5) |
Il presente regolamento dovrebbe mettere a disposizione delle imprese di investimento modelli e tabelle atti a trasmettere informazioni sufficientemente complete e comparabili sulla composizione e la qualità dei fondi propri. Nello specifico è necessario introdurre un modello di informativa quantitativa sulla composizione dei fondi propri e un modello flessibile per la riconciliazione dei fondi propri regolamentari con il bilancio sottoposto a revisione contabile. Per lo stesso motivo è altresì necessario redigere un modello contenente informazioni sulle caratteristiche più rilevanti degli strumenti di fondi propri emessi dall’impresa di investimento. |
(6) |
Al fine di agevolare l’attuazione degli obblighi di segnalazione e informativa, è necessario migliorare la coerenza tra i modelli di segnalazione e di informativa. Il modello per l’informativa sulla composizione dei fondi propri dovrebbe pertanto essere allineato rigorosamente al collegato modello di segnalazione sul livello e sulla composizione dei fondi propri. Per lo stesso motivo il modello per l’informativa sulla riconciliazione completa dei fondi propri con il bilancio sottoposto a revisione contabile dovrebbe essere flessibile, nel senso da permettere una scomposizione che ricalchi la scomposizione dello stato patrimoniale nel bilancio sottoposto a revisione contabile dell’impresa di investimento. Il modello per l’informativa sulle principali caratteristiche dei fondi propri regolamentari dovrebbe peraltro essere un modello fisso e la sua complessità dovrebbe dipendere dalla complessità degli strumenti di fondi propri. |
(7) |
Affinché per le imprese di investimento i costi di adeguamento alla normativa non aumentino in modo irragionevole e sia mantenuta la qualità dei dati, gli obblighi di segnalazione e informativa dovrebbero essere il più possibile allineati gli uni agli altri nella sostanza. È pertanto opportuno stabilire in un unico regolamento le norme applicabili agli obblighi sia di segnalazione che di informativa. |
(8) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione previa consultazione dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. |
(9) |
L’ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
SEGNALAZIONI A FINI DI VIGILANZA
Articolo 1
Date di riferimento per le segnalazioni
1. Le informazioni di cui all’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento sono segnalate nello stato in cui si trovano alle date di riferimento per le segnalazioni indicate di seguito:
a) |
segnalazioni trimestrali: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre; |
b) |
segnalazioni annuali: 31 dicembre. |
2. Le date di riferimento per le segnalazioni di cui al paragrafo 1 possono essere adattate laddove il diritto nazionale consenta alle imprese di investimento di segnalare le informazioni finanziarie basandosi sulla fine del loro esercizio contabile che non corrisponde a quella dell’anno civile, in modo che la segnalazione trimestrale delle informazioni sia effettuata ogni tre mesi del rispettivo esercizio contabile e la segnalazione annuale alla fine dell’esercizio contabile.
Articolo 2
Date d’invio per le segnalazioni
1. Le informazioni di cui all’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 sono trasmesse entro la fine del giorno lavorativo nelle date d’invio indicate di seguito:
a) |
segnalazioni trimestrali: 12 maggio, 11 agosto, 11 novembre e 11 febbraio; |
b) |
segnalazioni annuali: 11 febbraio. |
2. Laddove la data d’invio per le segnalazioni coincida con una festività nazionale dello Stato membro dell’autorità competente destinataria della segnalazione o con un sabato o una domenica, il giorno d’invio per le segnalazioni è il giorno lavorativo successivo.
3. Laddove le imprese di investimento segnalino le informazioni avvalendosi di date di riferimento per le segnalazioni adattate in base alla fine del loro esercizio contabile come previsto dall’articolo 1, paragrafo 2, le date d’invio possono essere adattate di conseguenza in modo tale da mantenere lo stesso periodo d’invio a partire dalla data di riferimento per le segnalazioni adattata.
4. Le imprese di investimento possono trasmettere dati non sottoposti a revisione contabile. Laddove i dati sottoposti a revisione contabile si discostino da quelli non sottoposti a revisione contabile presentati, sono immediatamente comunicati i dati sottoposti a revisione contabile. Ai fini del presente articolo, per «dati non sottoposti a revisione contabile» s’intendono dati riguardo ai quali non è stato ricevuto il parere di un revisore esterno, mentre i dati sottoposti a revisione contabile sono i dati verificati da un revisore esterno che esprime un parere al riguardo.
5. Le rettifiche apportate ai dati segnalati sono immediatamente comunicate alle autorità competenti.
Articolo 3
Applicazione degli obblighi di segnalazione su base individuale
Al fine di ottemperare agli obblighi di segnalazione di cui all’articolo 54 del regolamento (UE) 2019/2033 su base individuale, le imprese di investimento segnalano le informazioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento con la frequenza ivi specificata.
Articolo 4
Applicazione degli obblighi di segnalazione su base consolidata
Al fine di ottemperare agli obblighi di segnalazione di cui all’articolo 54 del regolamento (UE) 2019/2033 su base consolidata, le imprese di investimento segnalano le informazioni di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento di esecuzione.
Articolo 5
Formato e frequenza della segnalazione da parte delle imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento piccole e non interconnesse
1. Le imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento piccole e non interconnesse segnalano con frequenza trimestrale le informazioni di cui all’articolo 54, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/2033 utilizzando i modelli di cui all’allegato I del presente regolamento conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II del presente regolamento.
2. Le imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento piccole e non interconnesse che determinano il requisito relativo ai fattori K RtM sulla base del K-NPR conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 segnalano con frequenza trimestrale le informazioni specificate nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione (3), allegato I, modelli da C 18.00 a C 24.00, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte 2, di tale regolamento di esecuzione.
3. Le imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento piccole e non interconnesse che si avvalgono della deroga di cui all’articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033 segnalano con frequenza trimestrale le informazioni specificate nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, allegato I, modello C 34.02, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte 2, di tale regolamento di esecuzione.
4. Le imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento piccole e non interconnesse che si avvalgono della deroga di cui all’articolo 25, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/2033 segnalano con frequenza trimestrale le informazioni specificate nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, allegato I, modello C 25.00, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte 2, di tale regolamento di esecuzione.
Articolo 6
Formato e frequenza della segnalazione da parte delle imprese di investimento piccole e non interconnesse
1. Le imprese di investimento piccole e non interconnesse segnalano con frequenza annuale le informazioni specificate nei modelli di cui all’allegato III conformemente alle istruzioni di cui all’allegato IV. Le imprese di investimento che beneficiano dell’esenzione di cui all’articolo 43, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/2033 sono esentate dall’obbligo di presentare le informazioni specificate nel modello IF 09.01 di cui all’allegato III del presente regolamento.
Articolo 7
Formato e frequenza della segnalazione da parte dei soggetti che beneficiano dell’applicazione dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2019/2033
In deroga all’articolo 4 del presente regolamento, i soggetti di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033 che beneficiano dell’applicazione di tale articolo segnalano con frequenza trimestrale le informazioni di cui ai modelli dell’allegato VIII del presente regolamento conformemente alle istruzioni di cui all’allegato IX del presente regolamento.
Articolo 8
Precisione dei dati e informazioni associate ai dati comunicati
1. Le imprese di investimento trasmettono le informazioni di cui al presente regolamento nei formati e con le modalità specificati dalle autorità competenti per lo scambio di dati e rispettando la definizione dei punti di dati dell’apposito modello e le formule di convalida specificate nell’allegato V, nonché le disposizioni seguenti:
a) |
nei dati comunicati non sono incluse le informazioni non richieste o non applicabili; |
b) |
i valori numerici sono presentati come dati fattuali secondo le convenzioni seguenti:
|
2. Le imprese di investimento sono identificate dall’identificativo della persona giuridica (LEI). I soggetti giuridici e le controparti diversi dalle imprese di investimento sono identificati dal LEI se disponibile.
3. Le informazioni trasmesse dalle imprese di investimento sulla base del presente regolamento sono corredate delle informazioni seguenti:
a) |
data e periodo di riferimento per le segnalazioni; |
b) |
valuta utilizzata per le segnalazioni; |
c) |
principio contabile; |
d) |
identificativo della persona giuridica (LEI) dell’ente segnalante; |
e) |
ambito del consolidamento. |
CAPO II
INFORMATIVA AL PUBBLICO DA PARTE DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO
Articolo 9
Principi di informativa
1. Alle informazioni da comunicare conformemente al presente regolamento si applicano i principi seguenti:
a) |
le informazioni sono sottoposte allo stesso livello di verifica interna applicabile alla relazione sulla gestione inclusa nella relazione finanziaria dell’impresa di investimento; |
b) |
le informazioni sono chiare e presentate in forma comprensibile agli utilizzatori e sono comunicate tramite mezzo accessibile. I messaggi importanti sono evidenziati e di facile reperibilità. Le questioni complesse sono spiegate in linguaggio semplice. Le informazioni collegate sono presentate insieme; |
c) |
le informazioni sono significative e coerenti nel tempo per consentire agli utilizzatori di confrontarle tra i vari periodi di informativa; |
d) |
le informazioni quantitative sono accompagnate da spiegazioni qualitative e da ogni altra informazione complementare eventualmente necessaria per permettere agli utilizzatori di tali informazioni di comprenderle, evidenziando in particolare le eventuali variazioni significative delle informazioni riportate nell’informativa rispetto alle informative precedenti. |
Articolo 10
Informativa sui fondi propri da parte delle imprese di investimento
Le imprese di investimento pubblicano le informazioni sui fondi propri richieste dall’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 utilizzando i modelli di cui all’allegato VI del presente regolamento conformemente alle istruzioni di cui all’allegato VII del presente regolamento.
Articolo 11
Disposizioni generali in materia di informativa
1. Quando pubblicano le informazioni di cui all’articolo 10, le imprese di investimento assicurano che i valori numerici siano presentati come dati fattuali secondo quanto segue:
a) |
i dati monetari quantitativi sono pubblicati utilizzando una precisione minima equivalente a migliaia di unità; |
b) |
i dati quantitativi pubblicati come «percentuale» sono espressi in unità con una precisione minima equivalente a quattro decimali. |
2. Nel pubblicare le informazioni di cui all’articolo 10 le imprese di investimento assicurano che i dati siano associati a tutte le informazioni seguenti:
a) |
data e periodo di riferimento dell’informativa; |
b) |
valuta utilizzata per l’informativa; |
c) |
nome e, se del caso, LEI dell’ente che pubblica l’informativa; |
d) |
se del caso, il principio contabile; |
e) |
se del caso, l’ambito del consolidamento. |
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 12
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (GU L 97 del 19.3.2021, pag. 1).
ALLEGATO I
SEGNALAZIONE PER LE IMPRESE DI INVESTIMENTO DIVERSE DALLE IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE
MODELLI PER LE IMPRESE DI INVESTIMENTO |
|||
Numero del modello |
Codice del modello |
Nome del modello/gruppo di modelli |
Nome abbreviato |
|
|
FONDI PROPRI: livello, composizione, requisiti e calcolo |
|
1 |
I 01.00 |
Fondi propri |
I1 |
2.1 |
I 02.01 |
Requisiti di fondi propri |
I2.1 |
2.2 |
I 02.02 |
Coefficienti di capitale |
I2.2 |
3 |
I 03.00 |
Calcolo dei requisiti relativi alle spese fisse generali |
I3 |
4 |
I 04.00 |
Calcoli del requisito relativo ai fattori K totali |
I4 |
|
|
IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE |
|
5 |
I 05.00 |
Livello di attività — Revisione delle soglie |
I5 |
|
|
REQUISITI RELATIVI AI FATTORI K — ULTERIORI DETTAGLI |
|
6.1 |
I 06.01 |
Attività gestite (AUM) — Ulteriori dettagli |
I6.1 |
6.2 |
I 06.02 |
Valore medio delle AUM mensili totali |
I6.2 |
6.3 |
I 06.03 |
Denaro dei clienti detenuto (CMH) — Ulteriori dettagli |
I6.3 |
6.4 |
I 06.04 |
Valore medio dei CMH giornalieri totali |
I6.4 |
6.5 |
I 06.05 |
Attività salvaguardate e gestite (ASA) — Ulteriori dettagli |
I6.5 |
6.6 |
I 06.06 |
Valore medio delle ASA giornaliere totali |
I6.6 |
6.7 |
I 06.07 |
Ordini dei clienti trattati (COH) — Ulteriori dettagli |
I6.7 |
6.8 |
I 06.08 |
Valore medio dei COH giornalieri totali |
I6.8 |
6.9 |
I 06.09 |
Rischio di posizione netta K (K-NPR) — Ulteriori dettagli |
I6.9 |
6.10 |
I 06.10 |
Margine di compensazione fornito (CMG) — Ulteriori dettagli |
I6.10 |
6.11 |
I 06.11 |
Default della controparte della negoziazione (TCD) — Ulteriori dettagli |
I6.11 |
6.12 |
I 06.12 |
Flusso di negoziazione giornaliero (DTF) — Ulteriori dettagli |
I6.12 |
6.13 |
I 06.13 |
Valore medio del DTF giornaliero totale |
I6.13 |
|
|
RISCHIO DI CONCENTRAZIONE |
|
7 |
I 07.00 |
K-CON — Ulteriori dettagli |
I7 |
8.1 |
I 08.01 |
Livello del rischio di concentrazione — Denaro del cliente detenuto |
I8.1 |
8.2 |
I 08.02 |
Livello del rischio di concentrazione — Attività salvaguardate e gestite |
I8.2 |
8.3 |
I 08.03 |
Livello del rischio di concentrazione — Depositi totali |
I8.3 |
8.4 |
I 08.04 |
Livello del rischio di concentrazione — Utili totali |
I8.4 |
8.5 |
I 08.05 |
Esposizioni nel portafoglio di negoziazione |
I8.5 |
8.6 |
I 08.06 |
Elementi esterni al portafoglio di negoziazione ed elementi fuori bilancio |
I8.6 |
|
|
REQUISITI DI LIQUIDITÀ |
|
9 |
I 09.00 |
Requisiti di liquidità |
I9 |
I 01.00 — COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI (I1)
Riga |
Voce |
Importo |
0010 |
||
0010 |
FONDI PROPRI |
|
0020 |
CAPITALE DI CLASSE 1 |
|
0030 |
CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 |
|
0040 |
Strumenti di capitale interamente versati |
|
0050 |
Sovrapprezzo azioni |
|
0060 |
Utili non distribuiti |
|
0070 |
Utili non distribuiti di anni precedenti |
|
0080 |
Utile ammissibile |
|
0090 |
Altre componenti di conto economico complessivo accumulate |
|
0100 |
Altre riserve |
|
0110 |
Interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1 |
|
0120 |
Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali |
|
0130 |
Altri fondi |
|
0140 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 |
|
0150 |
(-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1 |
|
0160 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti direttamente |
|
0170 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti indirettamente |
|
0180 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti sinteticamente |
|
0190 |
(-) Perdite relative all'esercizio in corso |
|
0200 |
(-) Avviamento |
|
0210 |
(-) Altre attività immateriali |
|
0220 |
(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali |
|
0230 |
(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri |
|
0240 |
(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri |
|
0250 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'impresa di investimento non ha un investimento significativo |
|
0260 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'impresa di investimento ha un investimento significativo |
|
0270 |
(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite |
|
0280 |
(-) Altre deduzioni |
|
0290 |
Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti |
|
0300 |
CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 |
|
0310 |
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente |
|
0320 |
Sovrapprezzo azioni |
|
0330 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 |
|
0340 |
(-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 |
|
0350 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti direttamente |
|
0360 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti indirettamente |
|
0370 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti sinteticamente |
|
0380 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'impresa di investimento non ha un investimento significativo |
|
0390 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'impresa di investimento ha un investimento significativo |
|
0400 |
(-) Altre deduzioni |
|
0410 |
Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti |
|
0420 |
CAPITALE DI CLASSE 2 |
|
0430 |
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente |
|
0440 |
Sovrapprezzo azioni |
|
0450 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2 |
|
0460 |
(-) Strumenti propri di capitale di classe 2 |
|
0470 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti direttamente |
|
0480 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti indirettamente |
|
0490 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti sinteticamente |
|
0500 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'impresa di investimento non ha un investimento significativo |
|
0510 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'impresa di investimento ha un investimento significativo |
|
0520 |
Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti |
|
I 02.01 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (I2.1)
Riga |
Voce |
Importo |
0010 |
||
0010 |
Requisito di fondi propri |
|
0020 |
Requisito patrimoniale minimo permanente |
|
0030 |
Requisito relativo alle spese fisse generali |
|
0040 |
Requisito relativo ai fattori K totali |
|
|
Requisiti transitori di fondi propri |
|
0050 |
Requisito transitorio basato sui requisiti di fondi propri secondo il CRR |
|
0060 |
Requisito transitorio basato sui requisiti relativi alle spese fisse generali |
|
0070 |
Requisito transitorio per le imprese di investimento precedentemente soggette solo a un requisito patrimoniale iniziale |
|
0080 |
Requisito transitorio basato sul requisito patrimoniale iniziale al momento dell'autorizzazione |
|
0090 |
Requisito transitorio per le imprese di investimento che non sono autorizzate a prestare determinati servizi |
|
0100 |
Requisito transitorio di almeno 250 000 EUR |
|
|
Voci per memoria |
|
0110 |
Requisito di fondi propri aggiuntivi |
|
0120 |
Orientamento sui fondi propri aggiuntivi |
|
0130 |
Requisito di fondi propri totali |
|
IF 02.02 — COEFFICIENTI DI CAPITALE (IF2.2)
Riga |
Voce |
Importo |
0010 |
||
0010 |
Coefficiente di capitale primario di classe 1 |
|
0020 |
Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale primario di classe 1 |
|
0030 |
Coefficiente di capitale di classe 1 |
|
0040 |
Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale di classe 1 |
|
0050 |
Coefficiente di fondi propri |
|
0060 |
Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale totale |
|
I 03.00 — CALCOLO DEL REQUISITO RELATIVO ALLE SPESE FISSE GENERALI (I3)
|
|
Importo |
Riga |
Voce |
0010 |
0010 |
Requisito relativo alle spese fisse generali |
|
0020 |
Spese fisse generali di esercizio dell'anno precedente dopo la distribuzione degli utili |
|
0030 |
Totale delle spese dell'anno precedente dopo la distribuzione degli utili |
|
0040 |
Di cui: spese fisse sostenute da terzi per conto delle imprese di investimento |
|
0050 |
(-) Totale deduzioni |
|
0060 |
(-) Bonus per il personale e altra retribuzione |
|
0070 |
(-) Quote di partecipazione agli utili netti per dipendenti, amministratori e soci |
|
0080 |
(-) Altri pagamenti discrezionali di utili e retribuzione variabile |
|
0090 |
(-) Commissioni e provvigioni pagabili condivise |
|
0100 |
(-) Provvigioni, commissioni di collocamento e altri oneri pagati alle controparti centrali e addebitati ai clienti |
|
0110 |
(-) Provvigioni per gli agenti collegati |
|
0120 |
(-) Interessi pagati ai clienti sul denaro dei clienti, qualora ciò sia a discrezione dell'impresa |
|
0130 |
(-) Spese non ricorrenti da attività non ordinarie |
|
0140 |
(-) Spese fiscali |
|
0150 |
(-) Perdite derivanti dalla negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari |
|
0160 |
(-) Accordi di trasferimento dei profitti e delle perdite basati su contratti |
|
0170 |
(-) Spese per materie prime |
|
0180 |
(-) Versamenti a un fondo per rischi bancari generali |
|
0190 |
(-) Spese relative a elementi che sono già stati dedotti dai fondi propri |
|
0200 |
Spese fisse generali previste dell'anno in corso |
|
0210 |
Variazione delle spese fisse generali (%) |
|
I 04.00 — CALCOLI DEL REQUISITO RELATIVO AI FATTORI K TOTALI (I4)
|
|
Importo del fattore |
Requisito relativo ai fattori K |
Riga |
Voce |
0010 |
0020 |
0010 |
REQUISITO RELATIVO AI FATTORI K TOTALI |
|
|
0020 |
Rischio per il cliente |
|
|
0030 |
Attività gestite |
|
|
0040 |
Denaro dei clienti detenuto — separato |
|
|
0050 |
Denaro dei clienti detenuto — non separato |
|
|
0060 |
Attività salvaguardate e gestite |
|
|
0070 |
Ordini dei clienti trattati — operazioni a pronti |
|
|
0080 |
Ordini dei clienti trattati — operazioni su derivati |
|
|
0090 |
Rischio per il mercato |
|
|
0100 |
Requisito relativo al rischio di posizione netta K |
|
|
0110 |
Margine di compensazione fornito |
|
|
0120 |
Rischio per l'impresa |
|
|
0130 |
Default della controparte della negoziazione |
|
|
0140 |
Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni a pronti |
|
|
0150 |
Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni su derivati |
|
|
0160 |
Requisito relativo al rischio di concentrazione K |
|
|
I 05.00 — LIVELLO DI ATTIVITÀ — REVISIONE DELLE SOGLIE (I5)
|
|
Importo |
Riga |
Voce |
0010 |
0010 |
Attività gestite (combinate) |
|
0020 |
Ordini dei clienti (combinati) trattati — operazioni a pronti |
|
0030 |
Ordini dei clienti (combinati) trattati — derivati |
|
0040 |
Attività salvaguardate e gestite |
|
0050 |
Denaro dei clienti detenuto |
|
0060 |
Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni a pronti e operazioni su derivati |
|
0070 |
Rischio di posizione netta |
|
0080 |
Margine di compensazione fornito |
|
0090 |
Default della controparte della negoziazione |
|
0100 |
Totale (combinato) delle attività in bilancio e fuori bilancio |
|
0110 |
Ricavi totali lordi annuali combinati |
|
0120 |
Ricavi totali lordi annuali |
|
0130 |
(-) Parte infragruppo dei ricavi lordi annuali |
|
0140 |
Di cui: ricavi dalla ricezione e trasmissione di ordini |
|
0150 |
Di cui: ricavi dall'esecuzione di ordini |
|
0160 |
Di cui: ricavi dalla negoziazione per conto proprio |
|
0170 |
Di cui: ricavi dalla gestione del portafoglio |
|
0180 |
Di cui: ricavi dalla consulenza in materia di investimenti |
|
0190 |
Di cui: ricavi dall'assunzione a fermo di strumenti finanziari/dal collocamento sulla base di un impegno irrevocabile |
|
0200 |
Di cui: ricavi dal collocamento senza impegno irrevocabile |
|
0210 |
Di cui: ricavi dalla gestione di sistemi multilaterali di negoziazione |
|
0220 |
Di cui: ricavi dalla gestione di sistemi organizzati di negoziazione |
|
0230 |
Di cui: ricavi dalla custodia e amministrazione di strumenti finanziari |
|
0240 |
Di cui: ricavi dalla concessione di crediti o prestiti agli investitori |
|
0250 |
Di cui: ricavi dalla consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse nonché dalla consulenza e dai servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese |
|
0260 |
Di cui: ricavi da servizi di cambio |
|
0270 |
Di cui: ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria |
|
0280 |
Di cui: ricavi da servizi connessi con l'assunzione a fermo |
|
0290 |
Di cui: servizi di investimento e attività accessorie collegati agli strumenti derivati |
|
I 06.00 Fattore K — Ulteriori dettagli (I 06)
I 06.01 Attività gestite (AUM) — Ulteriori dettagli
|
|
Importo del fattore |
||
|
|
Mese t |
Mese t-1 |
Mese t-2 |
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
0010 |
AUM totali (importi medi) |
|
|
|
0020 |
Di cui: AUM — Gestione discrezionale del portafoglio |
|
|
|
0030 |
Di cui: AUM formalmente delegate a un altro soggetto |
|
|
|
0040 |
AUM — Consulenza non discrezionale a carattere continuativo |
|
|
|
I 06.02 Attività mensili gestite
|
|
Valori a fine mese |
|||||||||||||
|
|
Mese t-3 |
Mese t-4 |
Mese t-5 |
Mese t-6 |
Mese t-7 |
Mese t-8 |
Mese t-9 |
Mese t-10 |
Mese t-11 |
Mese t-12 |
Mese t-13 |
Mese t-14 |
Mese t-15 |
Mese t-16 |
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
0110 |
0120 |
0130 |
0140 |
0010 |
Attività mensili gestite totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020 |
Attività mensili gestite — Gestione discrezionale del portafoglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030 |
Di cui: attività formalmente delegate a un altro soggetto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0040 |
Attività mensili gestite — Consulenza non discrezionale a carattere continuativo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I 06.03 Denaro dei clienti detenuto (CMH) — Ulteriori dettagli
|
|
Importo del fattore |
||
|
|
Mese t |
Mese t-1 |
Mese t-2 |
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
0010 |
CMH — separato (importi medi) |
|
|
|
0020 |
CMH — non separato (importi medi) |
|
|
|
I 06.04 Valore medio del totale giornaliero del denaro dei clienti detenuto
|
|
Medie mensili del totale giornaliero dei valori del denaro dei clienti detenuto |
|||||||
|
|
Mese t-3 |
Mese t-4 |
Mese t-5 |
Mese t-6 |
Mese t-7 |
Mese t-8 |
Mese t-9 |
Mese t-10 |
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0010 |
Totale giornaliero del denaro dei clienti detenuto — separato |
|
|
|
|
|
|
|
|
0020 |
Totale giornaliero del denaro dei clienti detenuto — non separato |
|
|
|
|
|
|
|
|
I 06.05 Attività salvaguardate e gestite (ASA) — Ulteriori dettagli
|
|
Importo del fattore |
||
|
|
Mese t |
Mese t-1 |
Mese t-2 |
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
0010 |
ASA totali (importi medi) |
|
|
|
0020 |
Di cui: fair value (valore equo) degli strumenti finanziari (livello 2) |
|
|
|
0030 |
Di cui: fair value (valore equo) degli strumenti finanziari (livello 3) |
|
|
|
0040 |
Di cui: attività formalmente delegate a un altro soggetto finanziario |
|
|
|
0050 |
Di cui: attività di un altro soggetto finanziario formalmente delegate all'impresa di investimento |
|
|
|
I 06.06 Valore medio del totale delle attività giornaliere salvaguardate e gestite
|
|
Medie mensili dei valori delle ASA giornaliere totali |
|||||||
|
|
Mese t-3 |
Mese t-4 |
Mese t-5 |
Mese t-6 |
Mese t-7 |
Mese t-8 |
Mese t-9 |
Mese t-10 |
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0010 |
Attività salvaguardate e gestite |
|
|
|
|
|
|
|
|
0020 |
Di cui: fair value (valore equo) degli strumenti finanziari (livello 2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
0030 |
Di cui: fair value (valore equo) degli strumenti finanziari (livello 3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
0040 |
Di cui: attività formalmente delegate a un altro soggetto finanziario |
|
|
|
|
|
|
|
|
0050 |
Di cui: attività di un altro soggetto finanziario formalmente delegate all'impresa di investimento |
|
|
|
|
|
|
|
|
I 06.07 Ordini dei clienti trattati (COH) — Ulteriori dettagli
|
|
Importo del fattore |
||
|
|
Mese t |
Mese t-1 |
Mese t-2 |
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
0010 |
COH — Operazioni a pronti (importi medi) |
|
|
|
0020 |
Di cui: esecuzione di ordini dei clienti |
|
|
|
0030 |
Di cui: ricezione e trasmissione di ordini dei clienti |
|
|
|
0040 |
COH — Derivati (importi medi) |
|
|
|
0050 |
Di cui: esecuzione di ordini dei clienti |
|
|
|
0060 |
Di cui: ricezione e trasmissione di ordini dei clienti |
|
|
|
I 06.08 Valore medio del totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati
|
|
Medie mensili del totale giornaliero dei valori degli ordini dei clienti trattati |
||||
|
|
Mese t-3 |
Mese t-4 |
Mese t-5 |
Mese t-6 |
Mese t-7 |
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0010 |
Totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati — Valore a pronti |
|
|
|
|
|
0020 |
Di cui: esecuzione di ordini dei clienti |
|
|
|
|
|
0030 |
Di cui: ricezione e trasmissione di ordini dei clienti |
|
|
|
|
|
0040 |
Totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati — Derivati |
|
|
|
|
|
0050 |
Di cui: esecuzione di ordini dei clienti |
|
|
|
|
|
0060 |
Di cui: ricezione e trasmissione di ordini dei clienti |
|
|
|
|
|
I 06.09 Rischio di posizione netta K (K-NPR) — Ulteriori dettagli
|
|
Requisito relativo ai fattori K/importo |
|
0010 |
|
0010 |
Metodo standardizzato totale |
|
0020 |
Rischio di posizione |
|
0030 |
Strumenti rappresentativi di capitale |
|
0040 |
Strumenti di debito |
|
0050 |
Di cui: cartolarizzazioni |
|
0055 |
Metodo particolare per il rischio di posizione in OIC |
|
0060 |
Rischio di cambio |
|
0070 |
Rischio di posizione in merci |
|
0080 |
Metodo dei modelli interni |
|
I 06.10 Margine di compensazione fornito (CMG) — Ulteriori dettagli
Partecipante diretto |
Contributo al margine totale richiesto su base giornaliera nel giorno |
||||
Nome |
Codice |
Tipo di codice |
dell'importo più elevato del margine totale |
del secondo importo più elevato del margine totale |
del terzo importo più elevato del margine totale |
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
|
|
|
|
|
|
I 06.11 Default della controparte della negoziazione (TCD) — Ulteriori dettagli
|
|
Requisito relativo ai fattori K |
Valore di esposizione |
Costo di sostituzione (RC) |
Esposizione potenziale futura (PFE) |
Garanzie reali (C) |
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
|
Scomposizione per metodo per determinare il valore dell'esposizione |
|||||
0010 |
Applicazione dell'IFR: K-TCD |
|
|
|
|
|
0020 |
Metodi alternativi: valore dell'esposizione determinato conformemente al CRR |
|
|
|
|
|
0030 |
SA-CCR |
|
|
|
|
|
0040 |
SA-CCR semplificato |
|
|
|
|
|
0050 |
Metodo dell'esposizione originaria |
|
|
|
|
|
0060 |
Metodi alternativi: piena applicazione del quadro CRR |
|
|
|
|
|
0070 |
Voce per memoria: componente CVA |
|
|
|
|
|
0080 |
Di cui: calcolata conformemente al quadro CRR |
|
|
|
|
|
|
Scomposizione per tipo di controparte |
|||||
0090 |
Amministrazioni centrali, banche centrali e organismi del settore pubblico |
|
|
|
|
|
0100 |
Enti creditizi e imprese di investimento |
|
|
|
|
|
0110 |
Altre controparti |
|
|
|
|
|
I 06.12 Flusso di negoziazione giornaliero (DTF) — Ulteriori dettagli
|
|
Importo del fattore |
||
|
|
Mese t |
Mese t-1 |
Mese t-2 |
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
0010 |
Totale DTF — Operazioni a pronti (importi medi) |
|
|
|
0020 |
Totale DTF — Operazioni su derivati (importi medi) |
|
|
|
I 06.13 Valore medio dei flussi di negoziazione giornalieri totali
|
|
Medie mensili dei valori del flusso di negoziazione giornaliero totale |
|||||||
|
|
Mese t-3 |
Mese t-4 |
Mese t-5 |
Mese t-6 |
Mese t-7 |
Mese t-8 |
Mese t-9 |
Mese t-10 |
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0010 |
Flusso di negoziazione giornaliero — Operazioni a pronti |
|
|
|
|
|
|
|
|
0020 |
Flusso di negoziazione giornaliero — Operazioni su derivati |
|
|
|
|
|
|
|
|
I 07.00 — K-CON — ULTERIORI DETTAGLI (I7)
Identificativo della controparte |
Esposizioni nel portafoglio di negoziazione che superano i limiti di cui all'articolo 37, paragrafo 1, dell'IFR |
|||||||||
Codice |
Tipo di codice |
Nome |
Gruppo/singolo |
Tipo di controparte |
Valore dell'esposizione (EV) |
Valore dell'esposizione (in % dei fondi propri) |
Requisito di fondi propri dell'esposizione complessiva (OFR) |
Superamento del valore dell'esposizione (EVE) |
Durata del superamento (in giorni) |
Requisito di fondi propri K-CON per il superamento (OFRE) |
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
0110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I 08.00 — RISCHIO DI CONCENTRAZIONE — Articolo 54 dell'IFR (I8)
I 08.01 Livello del rischio di concentrazione — Denaro del cliente detenuto
Enti |
Totale CMH alla data di riferimento |
|
|||
Codice |
Tipo di codice |
Nome |
Gruppo/singolo |
Percentuale del denaro dei clienti detenuto presso l'ente |
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
|
|
|
|
|
|
I 08.02 Livello del rischio di concentrazione — Attività salvaguardate e gestite
Enti |
Totale ASA alla data di riferimento |
|
|||
Codice |
Tipo di codice |
Nome |
Gruppo/singolo |
Percentuale dei titoli dei clienti depositati presso l'ente |
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
|
|
|
|
|
|
I 08.03 Livello del rischio di concentrazione — Depositi totali
Ente |
Depositi dell'impresa — Prime 5 esposizioni |
||||
Codice |
Tipo di codice |
Nome |
Gruppo/singolo |
Importo dei depositi dell'impresa presso l'ente |
Percentuale dei depositi dell'impresa presso l'ente |
|
|||||
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
|
|
|
|
|
|
I 08.04 Livello del rischio di concentrazione — Utili totali
Cliente |
Utili — Prime 5 esposizioni |
|||||||||
Codice |
Tipo di codice |
Nome |
Gruppo/singolo |
Utili totali derivanti dal cliente |
Proventi da interessi e dividendi |
Proventi da commissioni e provvigioni e proventi diversi |
||||
Importo generato da posizioni nel portafoglio di negoziazione |
Importo generato da posizioni esterne al portafoglio di negoziazione |
Di cui: importo generato da elementi fuori bilancio |
Percentuale dei proventi da interessi e dividendi del cliente |
Importo |
Percentuale dei proventi da commissioni e provvigioni e dei proventi diversi del cliente |
|||||
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
0110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I 08.05 Esposizioni nel portafoglio di negoziazione
Controparte |
Prime 5 esposizioni nel portafoglio di negoziazione |
|||
Codice |
Tipo di codice |
Nome |
Gruppo/singolo |
Percentuale dell'esposizione verso la controparte rispetto ai fondi propri dell'impresa (solo posizioni nel portafoglio di negoziazione) |
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
|
|
|
|
|
I 08.06 Elementi esterni al portafoglio di negoziazione ed elementi fuori bilancio
Controparte |
Prime 5 esposizioni totali (compresi gli elementi esterni al portafoglio di negoziazione e gli elementi fuori bilancio) |
|||
Codice |
Tipo di codice |
Nome |
Gruppo/singolo |
Percentuale dell'esposizione rispetto ai fondi propri dell'impresa (compresi gli elementi fuori bilancio e gli elementi esterni al portafoglio di negoziazione) |
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
|
|
|
|
|
I 09.00 — REQUISITI DI LIQUIDITÀ (I9)
|
|
Importo |
Riga |
Voce |
0010 |
0010 |
Requisito di liquidità |
|
0020 |
Garanzie per i clienti |
|
0030 |
Attività liquide totali |
|
0040 |
Depositi a breve termine non vincolati |
|
0050 |
Totale crediti ammissibili dovuti entro 30 giorni |
|
0060 |
Attività di livello 1 |
|
0070 |
Monete e banconote |
|
0080 |
Riserve ritirabili detenute presso banche centrali |
|
0090 |
Attività delle banche centrali |
|
0100 |
Attività delle amministrazioni centrali |
|
0110 |
Attività delle amministrazioni regionali/autorità locali |
|
0120 |
Attività di organismi del settore pubblico |
|
0130 |
Attività delle amministrazioni centrali e delle banche centrali in valute nazionali ed estere rilevabili |
|
0140 |
Attività degli enti creditizi (garantite dai governi degli Stati membri, dai finanziatori di prestiti agevolati) |
|
0150 |
Attività di banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali |
|
0160 |
Obbligazioni garantite di qualità elevatissima |
|
0170 |
Attività di livello 2A |
|
0180 |
Attività delle amministrazioni regionali/autorità locali od organismi del settore pubblico (Stato membro, fattore di ponderazione del rischio 20 %) |
|
0190 |
Attività delle banche centrali o delle amministrazioni centrali/regionali o autorità locali od organismi del settore pubblico (paese terzo, fattore di ponderazione del rischio 20 %) |
|
0200 |
Obbligazioni garantite di qualità elevata (CQS2) |
|
0210 |
Obbligazioni garantite di qualità elevata (paese terzo, CQS1) |
|
0220 |
Titoli di debito societario (CQS1) |
|
0230 |
Attività di livello 2B |
|
0240 |
Titoli garantiti da attività |
|
0250 |
Titoli di debito societario |
|
0260 |
Azioni (indice azionario principale) |
|
0270 |
Linee di liquidità irrevocabili a uso ristretto di banche centrali |
|
0280 |
Obbligazioni garantite di qualità elevata (fattore di ponderazione del rischio 35 %) |
|
0290 |
Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo |
|
0300 |
Totale degli altri strumenti finanziari ammissibili |
|
ALLEGATO II
SEGNALAZIONE PER LE IMPRESE DI INVESTIMENTO DIVERSE DALLE IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE
Indice
PARTE I: |
ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE | 68 |
1 |
Struttura e convenzioni | 68 |
1.1 |
Struttura | 68 |
1.2 |
Convenzione di numerazione | 68 |
1.3 |
Convenzione dei segni | 68 |
1.4 |
Consolidamento prudenziale | 68 |
PARTE II: |
ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI | 69 |
1 |
FONDI PROPRI: LIVELLO, COMPOSIZIONE, REQUISITI E CALCOLO | 69 |
1.1 |
Osservazioni generali | 69 |
1.2 |
I 01.00 — COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI (I 1) | 69 |
1.2.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 69 |
1.3 |
I 02.01 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (I 2.1) | 76 |
1.3.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 76 |
1.4 |
I 02.02 — COEFFICIENTI DI CAPITALE (I 2.2) | 78 |
1.4.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 78 |
1.5 |
I 03.00 — CALCOLO DEL REQUISITO RELATIVO ALLE SPESE FISSE GENERALI (I 3) | 78 |
1.5.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 78 |
1.6 |
I 04.00 — CALCOLI DEL REQUISITO RELATIVO AI FATTORI K TOTALI (I 4) | 81 |
1.6.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 81 |
2 |
IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE | 83 |
2.1 |
I 05.00 — LIVELLO DI ATTIVITÀ — REVISIONE DELLE SOGLIE (I 5) | 83 |
2.1.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 83 |
3 |
REQUISITI RELATIVI AI FATTORI K — ULTERIORI DETTAGLI | 86 |
3.2 |
I 06.01 — ATTIVITÀ GESTITE — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.1) | 86 |
3.2.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 23 |
3.3 |
I 06.02 — ATTIVITÀ MENSILI GESTITE (I 6.2) | 86 |
3.3.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 87 |
3.4 |
I 06.03 — DENARO DEI CLIENTI DETENUTO — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.3) | 87 |
3.4.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 88 |
3.5 |
I 06.04 — VALORE MEDIO DEL TOTALE GIORNALIERO DEL DENARO DEI CLIENTI DETENUTO (I 6.4) | 89 |
3.5.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 89 |
3.6 |
I 06.05 — ATTIVITÀ SALVAGUARDATE E GESTITE — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.5) | 89 |
3.6.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 89 |
3.7 |
I 06.06 — VALORE MEDIO DEL TOTALE DELLE ATTIVITÀ GIORNALIERE SALVAGUARDATE E GESTITE (I 6.6) | 90 |
3.7.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 90 |
3.8 |
I 06.07 — ORDINI DEI CLIENTI TRATTATI — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.7) | 91 |
3.8.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 91 |
3.9 |
I 06.08 — VALORE MEDIO DEL TOTALE GIORNALIERO DEGLI ORDINI DEI CLIENTI TRATTATI (I 6.8) | 93 |
3.9.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 91 |
3.10 |
I 06.09 — RISCHIO DI POSIZIONE NETTA K — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.9) | 93 |
3.10.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 93 |
3.11 |
I 06.10 — MARGINE DI COMPENSAZIONE FORNITO — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.10) | 94 |
3.11.1 |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 94 |
3.12 |
I 06.11 — DEFAULT DELLA CONTROPARTE DELLA NEGOZIAZIONE (TCD) — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.11) | 95 |
3.12.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 95 |
3.13 |
I 06.12 — FLUSSO DI NEGOZIAZIONE GIORNALIERO — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.12) | 96 |
3.13.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 96 |
3.14 |
I 06.13 — VALORE MEDIO DEI FLUSSI DI NEGOZIAZIONE GIORNALIERI TOTALI (I 6.13) | 98 |
3.14.1 |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 98 |
4 |
SEGNALAZIONE DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE | 98 |
4.1 |
Osservazioni generali | 98 |
4.2 |
I 07.00 — K-CON — ULTERIORI DETTAGLI (I7) | 99 |
4.2.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 99 |
4.3 |
I 08.01 — LIVELLO DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE — DENARO DEI CLIENTI DETENUTO (I 8.1) | 99 |
4.3.1. |
Istruzioni relative alle specifiche colonne | 99 |
4.4 |
I 08.02 — LIVELLO DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE — ATTIVITÀ SALVAGUARDATE E GESTITE (I 8.2) | 101 |
4.4.1. |
Istruzioni relative alle specifiche colonne | 101 |
4.5 |
I 08.03 — LIVELLO DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE — DEPOSITI TOTALI (I 8.3) | 101 |
4.5.1. |
Istruzioni relative alle specifiche colonne | 101 |
4.6 |
I 08.04 — LIVELLO DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE — UTILI TOTALI (I 8.4) | 102 |
4.6.1. |
Istruzioni relative alle specifiche colonne | 102 |
4.7 |
I 08.05 — ESPOSIZIONI NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (I 8.5) | 103 |
4.7.1. |
Istruzioni relative alle specifiche colonne | 103 |
4.8 |
I 08.06 — ELEMENTI ESTERNI AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE ED ELEMENTI FUORI BILANCIO (I 8.6) | 104 |
4.8.1. |
Istruzioni relative alle specifiche colonne | 104 |
5 |
REQUISITI DI LIQUIDITÀ | 105 |
5.1 |
I 09.00 — REQUISITI DI LIQUIDITÀ (I 9) | 105 |
5.1.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 106 |
PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE
1 Struttura e convenzioni
1.1 Struttura
1. |
Il quadro consta in tutto dei blocchi di informazioni seguenti:
|
2. |
Per ciascun modello sono indicati i riferimenti giuridici. La presente parte del regolamento contiene ulteriori informazioni dettagliate sugli aspetti più generali della segnalazione di ciascun blocco di modelli, istruzioni relative a posizioni specifiche nonché norme di convalida. |
1.2 Convenzione di numerazione
3. |
Nel citare le colonne, le righe e le celle dei modelli, il documento si attiene alla convenzione di etichettatura di cui ai punti da 4 a 7. I codici numerici in questione sono ampiamente utilizzati nelle norme di convalida. |
4. |
Nelle istruzioni si applica lo schema generale di notazione seguente: {Modello; Riga; Colonna}. |
5. |
Per le convalide all’interno di un modello in cui sono utilizzati soltanto punti di dati del modello stesso, le annotazioni non contengono l’indicazione del modello: {Riga; Colonna}. |
6. |
Nei modelli con una sola colonna, sono indicate soltanto le righe: {Modello; Riga}. |
7. |
Un asterisco segnala che la convalida è effettuata per le righe o le colonne specificate in precedenza. |
1.3 Convenzione dei segni
8. |
Qualsiasi importo che aumenta i fondi propri o i requisiti di fondi propri o i requisiti di liquidità è segnalato come cifra positiva. Per contro, qualsiasi importo che riduce i fondi propri totali o i requisiti di fondi propri totali è segnalato come cifra negativa. Se l’intestazione della voce è preceduta da un segno negativo (-), significa che per quella voce non è prevista la segnalazione di cifre positive. |
1.4 Consolidamento prudenziale
9. |
A meno che non sia stata concessa un’esenzione, alle imprese di investimento si applicano su base individuale e consolidata il regolamento (UE) 2019/2033 e la direttiva (UE) 2019/2034, compresi gli obblighi di segnalazione di cui alla parte sette del regolamento (UE) 2019/2033. L’articolo 4, paragrafo 1, punto 11, del regolamento (UE) 2019/2033 definisce una situazione consolidata come il risultato dell’applicazione dei requisiti del regolamento (UE) 2019/2033 a un gruppo di imprese di investimento come se i soggetti del gruppo formassero insieme un’unica impresa di investimento. In applicazione dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2019/2033, i gruppi di imprese di investimento devono soddisfare gli obblighi di segnalazione in tutti i modelli sulla base dell’ambito di consolidamento prudenziale (che può divergere dall’ambito di consolidamento contabile). |
PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI
1 FONDI PROPRI: LIVELLO, COMPOSIZIONE, REQUISITI E CALCOLO
1.1 Osservazioni generali
10. |
La sezione relativa alla rassegna dei fondi propri riporta informazioni sui fondi propri detenuti dall’impresa di investimento e sui relativi requisiti di fondi propri. Consta di due modelli:
|
11. |
Le voci di questi modelli prescindono dagli aggiustamenti transitori. Ciò significa che le cifre (tranne nei casi in cui il requisito transitorio di fondi propri è specificamente indicato) sono calcolate in base alle disposizioni finali (ossia come se non esistessero disposizioni transitorie). |
1.2 I 01.00 — COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI (I 1)
1.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
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0010 |
FONDI PROPRI Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. I fondi propri di un’impresa di investimento consistono nella somma del suo capitale di classe 1 e di classe 2. |
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0020 |
CAPITALE DI CLASSE 1 Il capitale di classe 1 è la somma del capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1. |
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0030 |
CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||||||
0040 |
Strumenti di capitale interamente versati Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e articoli da 27 a 31 del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono compresi gli strumenti di capitale delle società mutue e cooperative o di enti analoghi (articoli 27 e 29 del regolamento (UE) n. 575/2013). Non è compreso il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. Gli strumenti di capitale sottoscritti dalle autorità pubbliche in situazioni di emergenza sono compresi se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||||||
0050 |
Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. Gli importi da segnalare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati». |
||||||||||||
0060 |
Utili non distribuiti Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli utili non distribuiti comprendono gli utili non distribuiti dell’anno precedente più gli utili di periodo o di fine esercizio ammissibili. È segnalata la somma totale delle righe 0070 e 0080. |
||||||||||||
0070 |
Utili non distribuiti di anni precedenti Articolo 4, paragrafo 1, punto 123, e articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. L’articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del regolamento (UE) n. 575/2013 definisce gli utili non distribuiti come «i profitti e le perdite portati a nuovo per destinazione del risultato finale di esercizio in virtù della disciplina contabile applicabile». |
||||||||||||
0080 |
Utile ammissibile Articolo 4, paragrafo 1, punto 121, e articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. L’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 consente di includere come utili non distribuiti gli utili di periodo o di fine esercizio, previo consenso delle autorità competenti, se sono soddisfatte alcune condizioni. |
||||||||||||
0090 |
Altre componenti di conto economico complessivo accumulate Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||||||
0100 |
Altre riserve Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 117, e articolo 26, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo va segnalato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo. |
||||||||||||
0110 |
Interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1 Articolo 84, paragrafo 1, articolo 85, paragrafo 1, e articolo 87, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. Somma di tutti gli importi degli interessi di minoranza delle filiazioni compresi nel capitale primario di classe 1 consolidato. |
||||||||||||
0120 |
Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articoli da 32 a 35 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||||||
0130 |
Altri fondi Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033. |
||||||||||||
0140 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 È segnalata la somma totale delle righe 0150 e da 0190 a 0280. |
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0150 |
(-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1 Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013. Strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti dall’ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013. Le partecipazioni azionarie incluse come «strumenti di capitale non ammissibili» non sono segnalate in questa riga. L’importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie. |
||||||||||||
0160 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti direttamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013. Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti dall’impresa di investimento. |
||||||||||||
0170 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti indirettamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013. Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti dall’impresa di investimento. |
||||||||||||
0180 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti sinteticamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||||||
0190 |
(-) Perdite relative all’esercizio in corso Articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||||||
0200 |
(-) Avviamento Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 113, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||||||
0210 |
(-) Altre attività immateriali Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 115, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. Costituiscono altre attività immateriali le attività immateriali conformemente al principio contabile applicabile, meno l’avviamento, sempre conformemente al principio contabile applicabile. |
||||||||||||
0220 |
(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali Articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0230 |
(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0240 |
(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0250 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’impresa di investimento non ha un investimento significativo Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0260 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’impresa di investimento ha un investimento significativo Articolo 9, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||||||
0270 |
(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite Articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||||||
0280 |
(-) Altre deduzioni Somma di tutte le altre deduzioni a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 non incluse in nessuna delle righe da 0150 a 0270 di cui sopra. |
||||||||||||
0290 |
Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:
Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0300 |
CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 61 del regolamento (UE) n. 575/2013. È segnalata la somma totale delle righe da 0310 a 0330 e 0410. |
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0310 |
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 51, lettera a), e articoli 52, 53 e 54 del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. |
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0320 |
Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 51, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. Gli importi da segnalare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati». |
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0330 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 Articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013. È segnalata la somma totale delle righe 0340 e da 0380 a 0400. |
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0340 |
(-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013. Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti dall’impresa di investimento alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie. |
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0350 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti direttamente Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 56, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||||||
0360 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti indirettamente Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 56, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0370 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti sinteticamente Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 56, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0380 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’impresa di investimento non ha un investimento significativo Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 56, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0390 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’impresa di investimento ha un investimento significativo Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 56, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0400 |
(-) Altre deduzioni Somma di tutte le altre deduzioni a norma dell’articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013 non incluse in nessuna delle righe da 0340 a 0390 di cui sopra. |
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0410 |
Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:
Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0420 |
CAPITALE DI CLASSE 2 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 71 del regolamento (UE) n. 575/2013. È segnalata la somma totale delle righe da 0430 a 0450 e 0520. |
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0430 |
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 62, lettera a), e articoli 63 e 65 del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. |
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0440 |
Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 62, lettera b), e articolo 65 del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. Gli importi da segnalare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati». |
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0450 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2 Articolo 66 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0460 |
(-) Strumenti propri di capitale di classe 2 Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 63, lettera b), punto i), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013. Strumenti propri di capitale di classe 2 detenuti dall’ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013. Le partecipazioni azionarie incluse come «strumenti di capitale non ammissibili» non sono segnalate in questa riga. L’importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie. |
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0470 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti direttamente Articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0480 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti indirettamente Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0490 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti sinteticamente Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0500 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’impresa di investimento non ha un investimento significativo Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 66, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0510 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’impresa di investimento ha un investimento significativo Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 66, lettera d), e articoli 68, 69 e 79 del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono dedotte integralmente le partecipazioni detenute dall’ente in strumenti del capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) n. 575/2013) in cui l’impresa di investimento ha un investimento significativo. |
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0520 |
Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:
Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. |
1.3 I 02.01 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (I 2.1)
1.3.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 |
Requisito di fondi propri Articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo è quello senza applicazione dell’articolo 57, paragrafo 3, 4 o 6, del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo da segnalare in questa riga è l’importo massimo segnalato nelle righe 0020, 0030 e 0040. |
0020 |
Requisito patrimoniale minimo permanente Articolo 14 del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo è quello senza applicazione dell’articolo 57, paragrafo 3, 4 o 6, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0030 |
Requisito relativo alle spese fisse generali Articolo 13 del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo è quello senza applicazione dell’articolo 57, paragrafo 3, 4 o 6, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0040 |
Requisito relativo ai fattori K totali Articolo 15 del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo è quello senza applicazione dell’articolo 57, paragrafo 3, 4 o 6, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0050 - 0100 |
Requisiti transitori di fondi propri |
0050 |
Requisito transitorio basato sui requisiti di fondi propri del regolamento (UE) n. 575/2013 Articolo 57, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. |
0060 |
Requisito transitorio basato sul requisito relativo alle spese fisse generali Articolo 57, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
0070 |
Requisito transitorio per le imprese di investimento precedentemente soggette solo a un requisito patrimoniale iniziale Articolo 57, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. |
0080 |
Requisito transitorio basato sul requisito patrimoniale iniziale al momento dell’autorizzazione Articolo 57, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
0090 |
Requisito transitorio per le imprese di investimento che non sono autorizzate a prestare determinati servizi Articolo 57, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. |
0100 |
Requisito transitorio di almeno 250 000 EUR Articolo 57, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0110 - 0130 |
Voci per memoria |
0110 |
Requisito di fondi propri aggiuntivi Articolo 40 della direttiva (UE) 2019/2034. Fondi propri aggiuntivi richiesti a seguito del processo di revisione prudenziale. |
0120 |
Orientamento sui fondi propri aggiuntivi Articolo 41 della direttiva (UE) 2019/2034. Fondi propri aggiuntivi richiesti come orientamento sui fondi propri aggiuntivi. |
0130 |
Requisito di fondi propri totali Il requisito di fondi propri totali di un’impresa di investimento è costituito dalla somma dei requisiti di fondi propri applicabili alla data di riferimento, del requisito di fondi propri aggiuntivi segnalato nella riga 0110 e dell’orientamento sui fondi propri aggiuntivi segnalato nella riga 0120. |
1.4 I 02.02 — COEFFICIENTI DI CAPITALE (I 2.2)
1.4.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 |
Coefficiente di capitale primario di classe 1 Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033. Questa voce è espressa in percentuale. |
0020 |
Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale primario di classe 1 Questa voce indica l’eccedenza o la carenza di capitale primario di classe 1 in relazione al requisito di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Le disposizioni transitorie di cui all’articolo 57, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/2033 non sono prese in considerazione per questa voce. |
0030 |
Coefficiente di classe 1 Articolo 9, paragrafo 1, lettera b), e articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Questa voce è espressa in percentuale. |
0040 |
Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale di classe 1 Questa voce indica l’eccedenza o la carenza di capitale di classe 1 in relazione al requisito di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Le disposizioni transitorie di cui all’articolo 57, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/2033 non sono prese in considerazione per questa voce. |
0050 |
Coefficiente di fondi propri Articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Questa voce è espressa in percentuale. |
0060 |
Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale totale Questa voce indica l’eccedenza o la carenza di fondi propri in relazione al requisito di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Le disposizioni transitorie di cui all’articolo 57, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/2033 non sono prese in considerazione per questa voce. |
1.5 I 03.00 — CALCOLO DEL REQUISITO RELATIVO ALLE SPESE FISSE GENERALI (I 3)
1.5.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
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0010 |
Requisito relativo alle spese fisse generali Articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è pari ad almeno il 25 % delle spese fisse generali di esercizio dell’anno precedente (riga 0020). Nei casi in cui vi sia un cambiamento sostanziale, l’importo segnalato è il requisito relativo alle spese fisse generali imposto dall’autorità competente a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Nei casi specificati all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033, l’importo da segnalare è costituito dalle spese fisse generali previste dell’anno in corso (riga 0210). |
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0020 |
Spese fisse generali di esercizio dell’anno precedente dopo la distribuzione degli utili Articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Le imprese di investimento segnalano le spese fisse generali dell’anno precedente dopo la distribuzione degli utili. |
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0030 |
Totale delle spese dell’anno precedente dopo la distribuzione degli utili Articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. È segnalato l’importo dopo la distribuzione degli utili. |
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0040 |
Di cui: spese fisse sostenute da terzi per conto delle imprese di investimento Se terzi, compresi agenti collegati, hanno sostenuto spese fisse per conto delle imprese di investimento che non sono già incluse nelle spese totali del bilancio di esercizio di cui al paragrafo 1, tali spese fisse sono aggiunte alle spese totali dell’impresa di investimento. Se è disponibile una scomposizione delle spese sostenute da terzi, l’impresa di investimento aggiunge al dato che rappresenta le spese totali solo la quota di tali spese fisse applicabile all’impresa di investimento. Se tale scomposizione non è disponibile, l’impresa di investimento aggiunge al dato che rappresenta le spese totali solo la sua quota delle spese sostenute da terzi risultante dal piano aziendale dell’impresa di investimento. |
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0050 |
(-) Totale deduzioni Oltre agli elementi per la deduzione di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033, dal totale delle spese sono dedotti anche gli elementi seguenti, se inclusi nelle spese totali conformemente alla disciplina contabile pertinente:
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0060 |
(-) Bonus per il personale e altra retribuzione Articolo 13, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. I bonus per il personale e altra retribuzione sono considerati dipendenti dall’utile netto dell’impresa di investimento nell’anno in questione se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
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0070 |
(-) Quote di partecipazione agli utili netti per dipendenti, amministratori e soci Articolo 13, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. Le quote di partecipazione agli utili per dipendenti, amministratori e soci sono calcolate sulla base degli utili netti. |
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0080 |
(-) Altri pagamenti discrezionali di utili e retribuzione variabile Articolo 13, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0090 |
(-) Commissioni e provvigioni pagabili condivise Articolo 13, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0100 |
(-) Provvigioni, commissioni di collocamento e altri oneri pagati alle controparti centrali e addebitati ai clienti Provvigioni, commissioni di collocamento e altri oneri pagati alle controparti centrali, alle borse, ad altre sedi di negoziazione e ai broker intermedi ai fini dell’esecuzione, della registrazione o della compensazione delle operazioni, solo se direttamente trasferiti e addebitati ai clienti. Non sono compresi le provvigioni e gli altri oneri necessari per mantenere l’adesione o far fronte in altro modo agli obblighi finanziari di ripartizione delle perdite nei confronti delle controparti centrali, delle borse e di altre sedi di negoziazione. |
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0110 |
(-) Provvigioni per gli agenti collegati Articolo 13, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0120 |
(-) Interessi pagati ai clienti sul denaro dei clienti, qualora ciò sia a discrezione dell’impresa Interessi pagati ai clienti sul denaro dei clienti, qualora non sussista alcun obbligo di pagamento di tali interessi. |
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0130 |
(-) Spese non ricorrenti da attività non ordinarie Articolo 13, paragrafo 4, lettera f), del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0140 |
(-) Spese fiscali Spese fiscali se dovute in relazione agli utili di esercizio dell’impresa di investimento. |
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0150 |
(-) Perdite derivanti dalla negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari Perdite dovute alla negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari. |
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0160 |
(-) Accordi di trasferimento dei profitti e delle perdite basati su contratti Pagamenti relativi ad accordi di trasferimento dei profitti e delle perdite basati su contratti, in virtù dei quali l’impresa di investimento è tenuta a trasferire all’impresa madre, dopo la redazione del bilancio di esercizio, il suo risultato di esercizio. |
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0170 |
(-) Spese per materie prime I negoziatori per conto proprio di merci e di quote di emissioni possono dedurre le spese per materie prime connesse alla negoziazione di derivati della merce sottostante da parte di un’impresa di investimento. |
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0180 |
(-) Versamenti a un fondo per rischi bancari generali Versamenti a un fondo per rischi bancari generali ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0190 |
(-) Spese relative a elementi che sono già stati dedotti dai fondi propri Spese relative a elementi che sono già stati dedotti dai fondi propri ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0200 |
Spese fisse generali previste dell’anno in corso Proiezione delle spese fisse generali per l’anno in corso dopo la distribuzione degli utili. |
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0210 |
Variazione delle spese fisse generali (%) L’importo è segnalato come il valore assoluto di: [(spese fisse generali previste dell’anno in corso) – (spese fisse generali di esercizio dell’anno precedente)]/(spese fisse generali di esercizio dell’anno precedente). |
1.6 I 04.00 — CALCOLI DEL REQUISITO RELATIVO AI FATTORI K TOTALI (I 4)
1.6.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 |
REQUISITO RELATIVO AI FATTORI K TOTALI Articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0020 |
Rischio per il cliente Articolo 16 del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è la somma delle righe da 0030 a 0080. |
0030 |
Attività gestite Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 17 del regolamento (UE) 2019/2033. Le attività gestite comprendono gli accordi discrezionali di gestione del portafoglio e gli accordi non discrezionali consultivi. |
0040 |
Denaro dei clienti detenuto — separato Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 18 del regolamento (UE) 2019/2033. |
0050 |
Denaro dei clienti detenuto — non separato Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 18 del regolamento (UE) 2019/2033. |
0060 |
Attività salvaguardate e gestite Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 19 del regolamento (UE) 2019/2033. |
0070 |
Ordini dei clienti trattati — operazioni a pronti Articolo 15, paragrafo 2, articolo 20, paragrafo 1, e articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. |
0080 |
Ordini dei clienti trattati — operazioni su derivati Articolo 15, paragrafo 2, articolo 20, paragrafo 1, e articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
0090 |
Rischio per il mercato Articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è la somma delle righe da 0100 a 0110. |
0100 |
Requisito relativo al rischio di posizione netta K Articolo 22 del regolamento (UE) 2019/2033. |
0110 |
Margine di compensazione fornito Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0120 |
Rischio per l’impresa Articolo 24 del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è la somma delle righe da 0130 a 0160. |
0130 |
Default della controparte della negoziazione Articoli 24 e 26 del regolamento (UE) 2019/2033. |
0140 |
Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni a pronti Ai fini del calcolo del requisito relativo ai fattori K, le imprese di investimento effettuano le segnalazioni applicando il coefficiente di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. In caso di situazioni di stress dei mercati, conformemente all’articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033, le imprese di investimento applicano un coefficiente adattato come specificato all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), delle norme tecniche di regolamentazione per specificare gli adeguamenti dei coefficienti del K-DTF. Il fattore del flusso di negoziazione giornaliero è calcolato conformemente all’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. |
0150 |
Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni su derivati Ai fini del calcolo del requisito relativo ai fattori K, le imprese di investimento effettuano le segnalazioni applicando il coefficiente di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. In caso di situazioni di stress dei mercati, conformemente all’articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033, le imprese di investimento applicano un coefficiente adattato come specificato all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), delle norme tecniche di regolamentazione per specificare gli adeguamenti dei coefficienti del K-DTF. Il fattore del flusso di negoziazione giornaliero è calcolato conformemente all’articolo 33, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
0160 |
Requisito relativo al rischio di concentrazione K Articolo 37, paragrafo 2, e articoli 24 e 39 del regolamento (UE) 2019/2033. |
Colonne |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 |
Importo del fattore Le imprese di investimento segnalano l’importo corrispondente a ciascuno dei fattori, prima di moltiplicarli per il coefficiente corrispondente. |
0020 |
Requisito relativo ai fattori K È calcolato conformemente agli articoli 16, 21 e 24 del regolamento (UE) 2019/2033. |
2 IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE
2.1 I 05.00 — LIVELLO DI ATTIVITÀ — REVISIONE DELLE SOGLIE (I 5)
2.1.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 |
Attività gestite (combinate) Articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Se l’impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Le imprese di investimento comprendono le attività discrezionali e non discrezionali gestite. L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. |
0020 |
Ordini dei clienti (combinati) trattati — operazioni a pronti Articolo 12, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Se l’impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. |
0030 |
Ordini dei clienti (combinati) trattati — derivati Articolo 12, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) 2019/2033. Se l’impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. |
0040 |
Attività salvaguardate e gestite Articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. |
0050 |
Denaro dei clienti detenuto Articolo 12, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. |
0060 |
Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni a pronti e operazioni su derivati Articolo 12, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. |
0070 |
Rischio di posizione netta Articolo 12, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. |
0080 |
Margine di compensazione fornito Articolo 12, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. |
0090 |
Default della controparte della negoziazione Articolo 12, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. |
0100 |
Totale (combinato) delle attività in bilancio e fuori bilancio Articolo 12, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2019/2033. Se l’impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0110 |
Ricavi totali lordi annuali combinati Articolo 12, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2019/2033. Se l’impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0120 |
Ricavi totali lordi annuali Valore dei ricavi totali lordi annuali esclusi i ricavi lordi generati all’interno del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0130 |
(-) parte infragruppo dei ricavi lordi annuali Valore dei ricavi lordi generati all’interno del gruppo di imprese di investimento ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0140 |
Di cui: ricavi dalla ricezione e trasmissione di ordini Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. |
0150 |
Di cui: ricavi dall’esecuzione di ordini per conto dei clienti Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. |
0160 |
Di cui: ricavi dalla negoziazione per conto proprio Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. |
0170 |
Di cui: ricavi dalla gestione del portafoglio Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. |
0180 |
Di cui: ricavi dalla consulenza in materia di investimenti Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. |
0190 |
Di cui: ricavi dall’assunzione a fermo di strumenti finanziari/dal collocamento sulla base di un impegno irrevocabile Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. |
0200 |
Di cui: ricavi dal collocamento senza impegno irrevocabile Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. |
0210 |
Di cui: ricavi dalla gestione di sistemi multilaterali di negoziazione Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. |
0220 |
Di cui: ricavi dalla gestione di sistemi organizzati di negoziazione Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. |
0230 |
Di cui: ricavi dalla custodia e amministrazione di strumenti finanziari Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. |
0240 |
Di cui: ricavi dalla concessione di crediti o prestiti agli investitori Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. |
0250 |
Di cui: ricavi dalla consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse nonché dalla consulenza e dai servizi concernenti le concentrazioni e l’acquisto di imprese Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. |
0260 |
Di cui: ricavi da servizi di cambio Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. |
0270 |
Di cui: ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. |
0280 |
Di cui: ricavi da servizi connessi con l’assunzione a fermo Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. |
0290 |
Di cui: servizi di investimento e attività accessorie collegati agli strumenti derivati Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. |
3 REQUISITI RELATIVI AI FATTORI K — ULTERIORI DETTAGLI
3.1 Osservazioni generali
12. |
Nel modello I 06.00, ciascuno dei fattori K AUM, ASA, CMH, COH e DTF ha due tabelle designate. |
13. |
La prima tabella riporta in colonne informazioni relative all’«importo del fattore» per ciascun mese del trimestre di riferimento. L’importo del fattore è il valore utilizzato per calcolare ciascun fattore K prima dell’applicazione del coefficiente di cui alla tabella 1 dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. |
14. |
La seconda tabella riporta informazioni dettagliate necessarie per calcolare l’importo del fattore.
Nel caso delle AUM, questo corrisponde al valore delle attività gestite all’ultimo giorno del mese, come specificato all’articolo 17 del regolamento (UE) 2019/2033. Nel caso di CMH, ASA, COH e DTF, il valore segnalato corrisponde alla media del valore giornaliero dell’indicatore pertinente nel corso del mese. |
3.2 I 06.01 — ATTIVITÀ GESTITE — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.1)
3.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 |
AUM totali (importi medi) Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) 2019/2033. Valore delle AUM totali come media aritmetica ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033. Il valore segnalato è la somma delle righe 0020 e 0040. |
0020 |
Di cui: AUM — Gestione discrezionale del portafoglio Importo totale delle attività in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di gestione del portafoglio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 8, della direttiva 2014/65/UE e calcolato conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0030 |
Di cui: AUM formalmente delegate a un altro soggetto Articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0040 |
AUM — Consulenza non discrezionale a carattere continuativo Importo totale delle attività in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di consulenza in materia di investimento quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/65/UE su base continuativa e non discrezionale. |
Colonne |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 |
Importo del fattore — mese t AUM per la fine del terzo mese (ossia l’ultimo mese) del trimestre cui si riferisce la segnalazione. |
0020 |
Importo del fattore — mese t-1 AUM per il secondo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione. |
0030 |
Importo del fattore — mese t-2 AUM per il primo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione. |
3.3 I 06.02 — ATTIVITÀ MENSILI GESTITE (I 6.2)
3.3.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 |
Attività mensili gestite totali Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) 2019/2033. Le attività mensili gestite totali all’ultimo giorno lavorativo del mese d’interesse di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato in questa riga è la somma delle righe 0020 e 0040. |
0020 |
Attività mensili gestite – gestione discrezionale del portafoglio L’importo segnalato è quello delle attività mensili in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di gestione del portafoglio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 8, della direttiva 2014/65/UE all’ultimo giorno lavorativo del mese d’interesse di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0030 |
Di cui: attività formalmente delegate a un altro soggetto Articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Attività mensili la cui gestione è stata formalmente delegata a un altro soggetto, segnalate all’ultimo giorno lavorativo del mese d’interesse. |
0040 |
Attività mensili gestite — Consulenza non discrezionale a carattere continuativo Importo totale delle attività in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di consulenza in materia di investimento quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/65/UE su base continuativa e non discrezionale, segnalate all’ultimo giorno lavorativo del mese d’interesse. |
Colonne |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 - 0140 |
Valori a fine mese Sono segnalati i valori all’ultimo giorno lavorativo del mese d’interesse di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |
3.4 I 06.03 — DENARO DEI CLIENTI DETENUTO — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.3)
3.4.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 |
CMH — separato (importi medi) Articolo 4, paragrafo 1, punti 28 e 49, del regolamento (UE) 2019/2033 e articolo 1 delle norme tecniche di regolamentazione sulla definizione di conto separato (articolo 15, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033). Il valore segnalato è la media aritmetica dei valori giornalieri del CMH quando il denaro dei clienti è detenuto in conti separati ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0020 |
CMH — non separato (importi medi) Articolo 4, paragrafo 1, punti 28 e 49, del regolamento (UE) 2019/2033. Il valore segnalato è la media aritmetica dei valori giornalieri del CMH quando il denaro dei clienti non è detenuto in conti separati ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033. |
Colonne |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 |
Importo del fattore — mese t CMH per la fine del terzo mese (ossia l’ultimo mese) del trimestre cui si riferisce la segnalazione. Tale importo è calcolato come media aritmetica degli importi giornalieri entro il periodo di tempo specificato all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0020 |
Importo del fattore — mese t-1 CMH per la fine del secondo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione. Tale importo è calcolato come media aritmetica degli importi giornalieri entro il periodo di tempo specificato all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0030 |
Importo del fattore — mese t-2 CMH per la fine del primo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione. Tale importo è calcolato come media aritmetica degli importi giornalieri entro il periodo di tempo specificato all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |
3.5 I 06.04 — VALORE MEDIO DEL TOTALE GIORNALIERO DEL DENARO DEI CLIENTI DETENUTO (I 6.4)
3.5.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 |
Totale giornaliero del denaro dei clienti detenuto — separato Articolo 4, paragrafo 1, punti 28 e 49, del regolamento (UE) 2019/2033 e norme tecniche di regolamentazione sulla definizione di conto separato (articolo 15, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033). Il valore segnalato è la media mensile del totale giornaliero del denaro dei clienti detenuto quando il denaro dei clienti è detenuto in conti separati ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0020 |
Totale giornaliero del denaro dei clienti detenuto — non separato Articolo 4, paragrafo 1, punti 28 e 49, del regolamento (UE) 2019/2033. Il valore segnalato è la media mensile del totale giornaliero del denaro dei clienti detenuto quando il denaro dei clienti non è detenuto in conti separati ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |
Colonne |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 - 0080 |
Medie mensili del totale giornaliero dei valori del denaro dei clienti detenuto Le imprese di investimento segnalano ogni mese il valore medio mensile del totale giornaliero del denaro dei clienti detenuto, misurato al termine di ogni giorno lavorativo ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |
3.6 I 06.05 — ATTIVITÀ SALVAGUARDATE E GESTITE — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.5)
3.6.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 |
ASA totali (importi medi) Articolo 4, paragrafo 1, punto 29, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 5, paragrafo 1, delle norme tecniche di regolamentazione per specificare i metodi di misurazione dei fattori K (articolo 15, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033). Valore ASA totale come media mobile del valore del totale delle attività giornaliere salvaguardate e amministrate, misurato al termine di ciascun giorno lavorativo durante i nove mesi precedenti, escludendo gli ultimi tre mesi ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0020 |
Di cui: fair value (valore equo) degli strumenti finanziari (livello 2) Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), delle norme tecniche di regolamentazione per specificare i metodi di misurazione dei fattori K (articolo 15, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033). Strumenti finanziari di livello 2 valutati a norma dell’IFRS 13.81. |
0030 |
Di cui: fair value (valore equo) degli strumenti finanziari (livello 3) Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), delle norme tecniche di regolamentazione per specificare i metodi di misurazione dei fattori K (articolo 15, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033). Valutazione basata su input non osservabili utilizzando le migliori informazioni disponibili (IFRS 13.86). |
0040 |
Di cui: attività formalmente delegate a un altro soggetto finanziario Articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Valore delle attività la cui salvaguardia e amministrazione sono state formalmente delegate a un altro soggetto finanziario, come media aritmetica ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0050 |
Di cui: attività di un altro soggetto finanziario formalmente delegate all’impresa di investimento Articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Valore delle attività di un altro soggetto finanziario che ha formalmente delegato la salvaguardia e amministrazione all’impresa di investimento, come media aritmetica ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033. |
Colonne |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 |
Importo del fattore — mese t ASA per la fine del terzo mese (ossia l’ultimo mese) del trimestre cui si riferisce la segnalazione. |
0020 |
Importo del fattore — mese t-1 ASA per la fine del secondo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione. |
0030 |
Importo del fattore — mese t-2 ASA per la fine del primo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione. |
3.7 I 06.06 — VALORE MEDIO DEL TOTALE DELLE ATTIVITÀ GIORNALIERE SALVAGUARDATE E GESTITE (I 6.6)
3.7.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 |
Attività salvaguardate e gestite Articolo 4, paragrafo 1, punto 29, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 5, paragrafo 1, delle norme tecniche di regolamentazione per specificare i metodi di misurazione dei fattori K (articolo 15, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033). Il valore segnalato è la media mensile del totale delle attività giornaliere salvaguardate e gestite ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0020 |
Di cui: fair value (valore equo) degli strumenti finanziari (livello 2) Articolo 5, paragrafo 2, delle norme tecniche di regolamentazione per specificare i metodi di misurazione dei fattori K (articolo 15, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033). Strumenti finanziari di livello 2 valutati a norma dell’IFRS 13.81. |
0030 |
Di cui: fair value (valore equo) degli strumenti finanziari (livello 3) Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), delle norme tecniche di regolamentazione per specificare i metodi di misurazione dei fattori K (articolo 15, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033). Valutazione basata su input non osservabili utilizzando le migliori informazioni disponibili (IFRS 13.86). |
0040 |
Di cui: attività formalmente delegate a un altro soggetto finanziario Articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Il valore segnalato è la media mensile del totale delle attività giornaliere la cui salvaguardia e amministrazione sono state formalmente delegate a un altro soggetto finanziario ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0050 |
Di cui: attività di un altro soggetto finanziario formalmente delegate all’impresa di investimento Articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Il valore segnalato è la media mensile del totale delle attività giornaliere di un altro soggetto finanziario che ha formalmente delegato la salvaguardia e amministrazione all’impresa di investimento ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |
Colonne |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 - 0080 |
Medie mensili del totale dei valori delle attività giornaliere salvaguardate e gestite Le imprese di investimento segnalano ogni mese il valore medio mensile del totale delle attività giornaliere salvaguardate e gestite, misurato al termine di ogni giorno lavorativo ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |
3.8 I 06.07 — ORDINI DEI CLIENTI TRATTATI — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.7)
3.8.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 |
COH — Operazioni a pronti (importi medi) Valore delle COH — operazioni a pronti quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 30, del regolamento (UE) 2019/2033 e misurato ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Le imprese di investimento segnalano l’importo della media aritmetica delle COH — operazioni a pronti per i sei mesi precedenti, escludendo gli ultimi tre mesi ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033, misurato ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. |
0020 |
Di cui: esecuzione di ordini dei clienti COH per le operazioni a pronti in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di esecuzione di ordini dei clienti per conto dei clienti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/65/UE. È segnalato l’importo della media aritmetica del valore delle COH per i sei mesi precedenti, escludendo gli ultimi tre mesi ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0030 |
Di cui: ricezione e trasmissione di ordini dei clienti COH per le operazioni a pronti in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di ricezione e trasmissione degli ordini dei clienti. È segnalato l’importo della media aritmetica del valore delle COH per i sei mesi precedenti, escludendo gli ultimi tre mesi ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0040 |
COH — Derivati (importi medi) Articolo 4, paragrafo 1, punto 30, del regolamento (UE) 2019/2033. Le imprese di investimento segnalano l’importo della media aritmetica delle COH — derivati per i sei mesi precedenti, escludendo gli ultimi tre mesi ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033, misurato ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
0050 |
Di cui: esecuzione di ordini dei clienti COH per le operazioni su derivati in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di esecuzione di ordini dei clienti per conto dei clienti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/65/UE. È segnalato l’importo della media aritmetica del valore delle COH per i sei mesi precedenti, escludendo gli ultimi tre mesi ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0060 |
Di cui: ricezione e trasmissione di ordini dei clienti COH per le operazioni su derivati in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di ricezione e trasmissione degli ordini dei clienti. È segnalato l’importo della media aritmetica del valore delle COH per i sei mesi precedenti, escludendo gli ultimi tre mesi ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033. |
Colonne |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 |
Importo del fattore — mese t Valore delle COH alla fine del terzo mese (ossia l’ultimo mese) del trimestre cui si riferisce la segnalazione. |
0020 |
Importo del fattore — mese t-1 Valore delle COH alla fine del secondo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione. |
0030 |
Importo del fattore — mese t-2 Valore delle COH alla fine del primo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione. |
3.9 I 06.08 — VALORE MEDIO DEL TOTALE GIORNALIERO DEGLI ORDINI DEI CLIENTI TRATTATI (I 6.8)
3.9.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 |
Totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati — Operazioni a pronti Articolo 4, paragrafo 1, punto 30, del regolamento (UE) 2019/2033. Il valore medio del totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati (operazioni a pronti) del mese d’interesse di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, misurato ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. |
0020 |
Di cui: esecuzione di ordini dei clienti Il valore medio del totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati per le operazioni a pronti in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di esecuzione di ordini dei clienti per conto dei clienti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/65/UE. |
0030 |
Di cui: ricezione e trasmissione di ordini dei clienti Il valore medio del totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati per le operazioni a pronti in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di ricezione e trasmissione degli ordini dei clienti. |
0040 |
Totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati — Derivati Articolo 4, paragrafo 1, punto 30, del regolamento (UE) 2019/2033. Il valore medio del totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati (derivati) del mese d’interesse di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, misurato ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
0050 |
Di cui: esecuzione di ordini dei clienti Il valore medio del totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati per le operazioni su derivati in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di esecuzione di ordini dei clienti per conto dei clienti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/65/UE. |
0060 |
Di cui: ricezione e trasmissione di ordini dei clienti Il valore medio del totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati per le operazioni su derivati in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di ricezione e trasmissione degli ordini dei clienti. |
Colonne |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 - 0050 |
Medie mensili del totale giornaliero dei valori degli ordini dei clienti trattati Le imprese di investimento segnalano ogni mese il valore medio mensile del totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1. |
3.10 I 06.09 — RISCHIO DI POSIZIONE NETTA K — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.9)
3.10.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 |
Metodo standardizzato totale Articolo 22, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Posizioni per le quali è determinato un requisito di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, 3 o 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
0020 |
Rischio di posizione Articolo 21, paragrafo 3, e articolo 22, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Posizioni del portafoglio di negoziazione per le quali è determinato un requisito di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
0030 |
Strumenti rappresentativi di capitale Articolo 21, paragrafo 3, e articolo 22, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Posizioni in strumenti rappresentativi di capitale del portafoglio di negoziazione per le quali è determinato un requisito di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, sezione 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
0040 |
Strumenti di debito Articolo 21, paragrafo 3, e articolo 22, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Posizioni in strumenti di debito del portafoglio di negoziazione per le quali è determinato un requisito di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, sezione 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
0050 |
Di cui: cartolarizzazioni Articolo 21, paragrafo 3, e articolo 22, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Posizioni in strumenti inerenti a cartolarizzazione di cui all’articolo 337 del regolamento (UE) n. 575/2013 e posizioni nel portafoglio di negoziazione di correlazione di cui all’articolo 338 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
0055 |
Metodo particolare per il rischio di posizione in OIC Articolo 21, paragrafo 3, e articolo 22, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Importo complessivo dell’esposizione al rischio per posizioni in OIC se i requisiti patrimoniali sono calcolati conformemente all’articolo 348, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 o immediatamente o per effetto del massimale previsto all’articolo 350, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. Il regolamento (UE) n. 575/2013 non classifica queste posizioni esplicitamente né nel rischio di tasso di interesse né nel rischio di strumenti di capitale. In caso di applicazione del metodo particolare previsto dall’articolo 348, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’importo da segnalare è il 32 % della posizione netta dell’esposizione verso OIC in questione. In caso di applicazione del metodo particolare previsto dall’articolo 348, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’importo da segnalare è il valore più basso tra il 32 % della posizione netta della pertinente esposizione verso OIC e la differenza tra il 40 % di questa posizione netta e i requisiti di fondi propri che derivano dal rischio di cambio associato a questa esposizione verso OIC. |
0060 |
Rischio di cambio Articolo 21, paragrafi 3 e 4, e articolo 22, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Posizioni soggette al rischio di cambio per le quali è determinato un requisito di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
0070 |
Rischio di posizione in merci Articolo 21, paragrafi 3 e 4, e articolo 22, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Posizioni soggette al rischio di posizione in merci per le quali è determinato un requisito di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
0080 |
Metodo dei modelli interni Articolo 21, paragrafi 3 e 4, e articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Posizioni del portafoglio di negoziazione e posizioni esterne al portafoglio di negoziazione che sono soggette al rischio di cambio o al rischio di posizione in merci per le quali è determinato un requisito di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
3.11 I 06.10 — MARGINE DI COMPENSAZIONE FORNITO — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.10)
15. |
In questo modello le imprese che negoziano per conto proprio segnalano tutti i partecipanti diretti di controparti centrali qualificate sotto la cui responsabilità hanno luogo l’esecuzione e il regolamento delle operazioni dell’impresa. |
3.11.1 Istruzioni relative a posizioni specifiche
Colonna |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 - 0030 |
Partecipante diretto |
0010 |
Nome Le imprese di investimento segnalano il nome di tutti i partecipanti diretti di controparti centrali qualificate sotto la cui responsabilità hanno luogo l’esecuzione e il regolamento delle operazioni dell’impresa che negozia per conto proprio. |
0020 |
Codice Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per le imprese di investimento, il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore. |
0030 |
Tipo di codice Il tipo di codice segnalato nella colonna 0020 è identificato come «tipo di codice LEI» o «tipo di codice nazionale». |
0040 - 0060 |
Contributo al margine totale richiesto su base giornaliera Le imprese di investimento segnalano le informazioni relative ai tre giorni dei tre mesi precedenti in cui è stato calcolato l’importo più elevato, il secondo importo più elevato e il terzo importo più elevato del margine totale richiesto su base giornaliera di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. L’impresa di investimento include nel modello tutti i partecipanti diretti utilizzati in almeno uno di tali giorni. Il contributo al margine totale richiesto su base giornaliera è segnalato come importo prima della moltiplicazione per il fattore dell’1,3 di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0040 |
Contributo al margine totale richiesto su base giornaliera — nel giorno dell’importo più elevato del margine totale richiesto |
0050 |
Contributo al margine totale richiesto su base giornaliera — nel giorno del secondo importo più elevato del margine totale richiesto |
0060 |
Contributo al margine totale richiesto su base giornaliera — nel giorno del terzo importo più elevato del margine totale richiesto |
3.12 I 06.11 — DEFAULT DELLA CONTROPARTE DELLA NEGOZIAZIONE (TCD) — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.11)
3.12.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 - 0080 |
Scomposizione per metodo per determinare il valore dell’esposizione |
0010 |
Applicazione del regolamento (UE) 2019/2033: K-TCD Articolo 26 del regolamento (UE) 2019/2033. Esposizioni per le quali il requisito di fondi propri è calcolato come K-TCD conformemente all’articolo 26 del regolamento (UE) 2019/2033. |
0020 |
Metodi alternativi: valore dell’esposizione determinato in conformità del regolamento (UE) n. 575/2013 Articolo 25, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033. Esposizioni per le quali il valore dell’esposizione è determinato conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 e i cui requisiti di fondi propri sono calcolati moltiplicando il valore dell’esposizione per il fattore di rischio di cui alla tabella 2 dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2019/2033. |
0030 |
SA-CCR Articolo 274 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
0040 |
SA-CCR semplificato Articolo 281 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
0050 |
Metodo dell’esposizione originaria Articolo 282 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
0060 |
Metodi alternativi: piena applicazione del quadro del regolamento (UE) n. 575/2013 Articolo 25, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/2033. Esposizioni per le quali il valore dell’esposizione e i requisiti di fondi propri sono determinati conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013. |
0070 |
Voce per memoria: componente CVA Articolo 25, paragrafo 5, e articolo 26 del regolamento (UE) 2019/2033. Se un ente applica il metodo di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) 2019/2033 o applica la deroga di cui all’articolo 26, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033, la componente CVA è determinata come la differenza tra l’importo pertinente dopo l’applicazione del moltiplicatore del fattore di CVA e l’importo pertinente prima dell’applicazione del moltiplicatore del fattore di CVA. Se un ente applica la deroga di cui all’articolo 25, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/2033, la componente CVA è determinata conformemente alla parte tre, titolo VI, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
0080 |
Di cui: calcolato conformemente al quadro del regolamento (UE) n. 575/2013 Articolo 25, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0090 - 0110 |
Scomposizione per tipo di controparte La scomposizione per controparte è basata sui tipi di controparti di cui alla tabella 2 dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2019/2033. |
0090 |
Amministrazioni centrali, banche centrali e organismi del settore pubblico |
0100 |
Enti creditizi e imprese di investimento |
0110 |
Altre controparti |
Colonna |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 |
Requisito relativo ai fattori K Il requisito di fondi propri è segnalato come calcolato conformemente all’articolo 26 del regolamento (UE) 2019/2033 o alle disposizioni applicabili del regolamento (UE) n. 575/2013. |
0020 |
Valore dell’esposizione Il valore dell’esposizione come calcolato conformemente all’articolo 27 del regolamento (UE) 2019/2033 o alle disposizioni applicabili del regolamento (UE) n. 575/2013. |
0030 |
Costo di sostituzione (RC) Articolo 28 del regolamento (UE) 2019/2033. |
0040 |
Esposizione potenziale futura (PFE) Articolo 29 del regolamento (UE) 2019/2033. |
0050 |
Garanzie reali (C) Articolo 30, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/2033. Il valore segnalato è il valore della garanzia reale utilizzato per il calcolo del valore dell’esposizione e quindi, se del caso, il valore dopo l’applicazione della rettifica per volatilità e della rettifica per volatilità per disallineamento di valuta di cui all’articolo 30, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2019/2033. |
3.13 I 06.12 — FLUSSO DI NEGOZIAZIONE GIORNALIERO — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.12)
3.13.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 |
Totale DTF — Operazioni a pronti (importi medi) Le imprese di investimento segnalano l’importo della media aritmetica del DTF — operazioni a pronti per i restanti sei mesi ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033, misurato ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato in questa cella tiene conto dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0020 |
Totale DTF — Operazioni su derivati (importi medi) Articolo 33, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. Le imprese di investimento segnalano l’importo della media aritmetica del DTF — operazioni su derivati per i restanti sei mesi ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033, misurato ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato in questa cella tiene conto dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033. |
Colonne |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 |
Importo medio del fattore — mese t Valore del DTF alla fine del terzo mese (ossia l’ultimo mese) del trimestre cui si riferisce la segnalazione. |
0020 |
Importo medio del fattore — mese t-1 Valore del DTF alla fine del secondo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione. |
0030 |
Importo medio del fattore — mese t-2 Valore del DTF alla fine del primo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione. |
3.14 I 06.13 — VALORE MEDIO DEI FLUSSI DI NEGOZIAZIONE GIORNALIERI TOTALI (I 6.13)
3.14.1 Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 |
Flusso di negoziazione giornaliero — Operazioni a pronti Valore medio del flusso di negoziazione giornaliero totale (valore a pronti) del mese d’interesse di cui all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, misurato ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. |
0020 |
Flusso di negoziazione giornaliero — Operazioni su derivati Valore medio del flusso di negoziazione giornaliero totale (operazioni su derivati) del mese d’interesse di cui all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, misurato ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
Colonne |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 - 0080 |
Medie mensili dei valori del flusso di negoziazione giornaliero totale Le imprese di investimento segnalano in ciascuna colonna del mese d’interesse il valore medio mensile del flusso di negoziazione giornaliero totale, misurato nel corso di ogni giorno lavorativo ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |
4 SEGNALAZIONE DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE
4.1 Osservazioni generali
16. |
La segnalazione del rischio di concentrazione riporta informazioni sui rischi di concentrazione cui un’impresa di investimento è esposta attraverso le sue posizioni nel portafoglio di negoziazione a causa del default delle controparti. Ciò porta al calcolo del K-CON, un requisito aggiuntivo di fondi propri dovuto alle esposizioni che l’impresa di investimento ha iscritto nel suo bilancio. Quanto precede è in linea con la definizione di «rischio di concentrazione» di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 31, del regolamento (UE) 2019/2033, dove: «rischio di concentrazione» o «CON»: le esposizioni, nel portafoglio di negoziazione di un’impresa di investimento, verso un cliente o un gruppo di clienti connessi il cui valore supera i limiti di cui all’articolo 37, paragrafo 1. |
17. |
La segnalazione del rischio di concentrazione comprende anche informazioni su quanto segue:
|
18. |
Sebbene la formulazione dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033 faccia riferimento al «rischio di concentrazione», la definizione di tale rischio di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 31, del regolamento (UE) 2019/2033 e i limiti di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 non sono compatibili con gli elementi descritti all’articolo 54, paragrafo 2, lettere da b) a e), del regolamento (UE) 2019/2033. Per questo motivo la segnalazione obbligatoria si concentra sulle cinque posizioni principali, se disponibili, in relazione a ciascuna delle voci da i) a vi) del paragrafo 19 detenute presso un particolare ente, cliente o altro soggetto, o a esso attribuibili. Tale segnalazione consente alle autorità competenti di comprendere meglio i rischi che le imprese di investimento potrebbero trovarsi ad affrontare. |
19. |
La segnalazione del rischio di concentrazione consiste nei modelli I 07.00 e I 08.00 e, conformemente all’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033, le imprese che soddisfano le condizioni per essere considerate imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 non sono tenute a segnalare informazioni a questo riguardo. |
4.2 I 07.00 — K-CON — ULTERIORI DETTAGLI (I7)
4.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Colonne |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
||||||
0010 - 0060 |
Identificativo della controparte L’impresa di investimento segnala l’identificativo delle controparti o del gruppo di clienti connessi verso cui ha un’esposizione che supera i limiti di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |
||||||
0010 |
Codice Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per le imprese di investimento e di assicurazione, il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore. |
||||||
0020 |
Tipo di codice Le imprese di investimento identificano il tipo di codice segnalato nella colonna 0010 come «tipo di codice LEI» o «tipo di codice nazionale». Indicare sempre il tipo di codice. |
||||||
0030 |
Nome Se viene segnalato un gruppo di clienti connessi, il nome da segnalare è il nome dell’impresa madre; in tutti gli altri casi, il nome è quello della singola controparte. |
||||||
0040 |
Gruppo/singolo L’impresa di investimento indica «1» per segnalare le esposizioni verso singoli clienti e «2» per segnalare le esposizioni verso gruppi di clienti connessi. |
||||||
0050 |
Tipo di controparte L’impresa di investimento segnala per ciascuna esposizione se questa è associata a:
|
||||||
0060 - 0110 |
Esposizioni nel portafoglio di negoziazione che superano i limiti di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 L’impresa di investimento segnala informazioni su ciascuna esposizione che supera i limiti di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 conformemente agli articoli 36 e 39 del regolamento (UE) 2019/2033. |
||||||
0060 |
Valore dell’esposizione (EV) Articolo 36 del regolamento (UE) 2019/2033. |
||||||
0070 |
Valore dell’esposizione (in % dei fondi propri) Esposizione calcolata conformemente all’articolo 36 del regolamento (UE) 2019/2033 ed espressa in percentuale dei fondi propri dell’impresa. |
||||||
0080 |
Requisito di fondi propri dell’esposizione complessiva (OFR) Requisito di fondi propri dell’esposizione complessiva verso la singola controparte o il gruppo di clienti connessi, calcolato come l’importo totale del K-TCD e del requisito per il rischio specifico per il K-NPR per l’esposizione pertinente. |
||||||
0090 |
Superamento del valore dell’esposizione (EVE) Importo calcolato conformemente all’articolo 37, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/2033 per l’esposizione pertinente. |
||||||
0100 |
Durata del superamento (in giorni) Numero di giorni trascorsi dalla data in cui si è verificato per la prima volta il superamento dell’esposizione. |
||||||
0110 |
Requisito di fondi propri K-CON per il superamento (OFRE) Importo calcolato conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033 per l’esposizione pertinente. |
4.3 I 08.01 — LIVELLO DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE — DENARO DEI CLIENTI DETENUTO (I 8.1)
4.3.1. Istruzioni relative alle specifiche colonne
Colonne |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 - 0060 |
Totale CMH Articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. L’impresa di investimento segnala l’identificativo delle cinque controparti, se disponibili, o del gruppo di controparti connesse presso cui sono detenuti gli importi maggiori del denaro dei clienti. |
0010 |
Codice Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per le imprese di investimento e di assicurazione, il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore. |
0020 |
Tipo di codice Le imprese di investimento identificano il tipo di codice segnalato nella colonna 0010 come «tipo di codice LEI» o «tipo di codice nazionale». |
0030 |
Nome Se viene segnalato un gruppo di controparti connesse, il nome da segnalare è il nome dell’impresa madre; in tutti gli altri casi, il nome è quello della singola controparte. |
0040 |
Gruppo/singolo L’impresa indica «1» per segnalare le esposizioni verso singoli clienti e «2» per segnalare le esposizioni verso gruppi di clienti connessi. |
0050 |
Totale CMH alla data di riferimento L’impresa segnala l’importo totale del denaro dei clienti alla data di riferimento. |
0060 |
Percentuale del denaro dei clienti detenuto presso l’ente L’impresa segnala l’importo del denaro dei clienti detenuto alla data di riferimento presso ciascuna delle controparti o ciascuno dei gruppi di controparti connesse per i quali è effettuata la segnalazione, espresso in percentuale del totale (segnalato nella colonna 0050). |
4.4 I 08.02 — LIVELLO DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE — ATTIVITÀ SALVAGUARDATE E GESTITE (I 8.2)
4.4.1. Istruzioni relative alle specifiche colonne
Colonne |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 - 0060 |
Totale ASA Articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. L’impresa segnala l’identificativo delle cinque controparti, se disponibili, o del gruppo di controparti connesse presso cui sono depositati gli importi maggiori dei titoli dei clienti. |
0010 |
Codice Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per le imprese di investimento e di assicurazione, il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore. |
0020 |
Tipo di codice Le imprese di investimento identificano il tipo di codice segnalato nella colonna 0010 come «tipo di codice LEI» o «tipo di codice nazionale». |
0030 |
Nome Se viene segnalato un gruppo di controparti connesse, il nome da segnalare è il nome dell’impresa madre; in tutti gli altri casi, il nome è quello della singola controparte. |
0040 |
Gruppo/singolo L’impresa indica «1» per segnalare le esposizioni verso singoli clienti e «2» per segnalare le esposizioni verso gruppi di clienti connessi. |
0050 |
Totale ASA alla data di riferimento L’impresa segnala l’importo totale dei titoli dei clienti depositati presso ciascun ente alla data di riferimento. |
0060 |
Percentuale dei titoli dei clienti depositati presso l’ente L’impresa segnala l’importo dei titoli dei clienti depositati alla data di riferimento presso ciascuna delle controparti o ciascuno dei gruppi di controparti connesse per i quali è effettuata la segnalazione, espresso in percentuale del totale (segnalato nella colonna 0050). |
4.5 I 08.03 — LIVELLO DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE — DEPOSITI TOTALI (I 8.3)
4.5.1. Istruzioni relative alle specifiche colonne
Colonne |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 - 0060 |
Depositi totali Articolo 54, paragrafo 2, lettere d) ed f), del regolamento (UE) 2019/2033. L’impresa segnala l’identificativo delle cinque controparti, se disponibili, o del gruppo di controparti connesse presso cui si trovano gli importi maggiori dei depositi. |
0010 |
Codice Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per le imprese di investimento e di assicurazione, il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore. |
0020 |
Tipo di codice Le imprese di investimento identificano il tipo di codice segnalato nella colonna 0010 come «tipo di codice LEI» o «tipo di codice nazionale». |
0030 |
Nome Se viene segnalato un gruppo di controparti connesse, il nome da segnalare è il nome dell’impresa madre; in tutti gli altri casi, il nome è quello della singola controparte. |
0040 |
Gruppo/singolo L’impresa indica «1» per segnalare le esposizioni verso singoli clienti e «2» per segnalare le esposizioni verso gruppi di clienti connessi. |
0050 |
Importo dei depositi dell’impresa presso l’ente L’impresa segnala l’importo totale dei depositi che si trovano presso ciascun ente alla data di riferimento. |
0060 |
Percentuale dei depositi dell’impresa presso l’ente L’impresa segnala l’importo dei depositi che alla data di riferimento si trovano presso ciascuna delle controparti o ciascuno dei gruppi di controparti connesse per i quali è effettuata la segnalazione, espresso in percentuale dei depositi totali dell’impresa di investimento. |
4.6 I 08.04 — LIVELLO DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE — UTILI TOTALI (I 8.4)
4.6.1. Istruzioni relative alle specifiche colonne
Colonne |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 - 0080 |
Utili totali Articolo 54, paragrafo 2, lettere e) ed f), del regolamento (UE) 2019/2033. L’impresa segnala l’identificativo dei cinque clienti, se disponibili, o del gruppo di clienti connessi da cui derivano gli importi maggiori degli utili dell’impresa. |
0010 |
Codice Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per le imprese di investimento e di assicurazione, il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore. |
0020 |
Tipo di codice Le imprese di investimento identificano il tipo di codice segnalato nella colonna 0010 come «tipo di codice LEI» o «tipo di codice nazionale». |
0030 |
Nome Se viene segnalato un gruppo di clienti connessi, il nome da segnalare è il nome dell’impresa madre; in tutti gli altri casi, il nome è quello del singolo cliente. |
0040 |
Gruppo/singolo L’impresa indica «1» per segnalare le esposizioni verso singoli clienti e «2» per segnalare le esposizioni verso gruppi di clienti connessi. |
0050 |
Utili totali derivanti dal cliente L’impresa segnala gli utili totali per cliente o gruppo di clienti connessi generati dall’inizio dell’esercizio contabile. Gli utili sono scomposti per proventi da interessi e dividendi, da una parte, e proventi da commissioni e provvigioni e proventi diversi, dall’altra. |
0060 - 0090 |
Proventi da interessi e dividendi |
0060 |
Proventi da interessi e dividendi — Importo generato da posizioni nel portafoglio di negoziazione Portafoglio di negoziazione come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 54, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0070 |
Proventi da interessi e dividendi — Importo generato da posizioni esterne al portafoglio di negoziazione |
0080 |
Proventi da interessi e dividendi — di cui: importo generato da elementi fuori bilancio |
0090 |
Percentuale dei proventi da interessi e dividendi del cliente L’impresa segnala i proventi da interessi e dividendi generati da ciascuno dei clienti o gruppi di clienti connessi, espressi in percentuale del totale dei proventi da interessi e dividendi dell’impresa di investimento. |
0100 - 0110 |
Proventi da commissioni e provvigioni e proventi diversi |
0100 |
Proventi da commissioni e provvigioni e proventi diversi — Importo |
0110 |
Percentuale dei proventi da commissioni e provvigioni e dei proventi diversi del cliente L’impresa segnala i proventi da commissioni e provvigioni e i proventi diversi generati da ciascuno dei clienti o gruppi di clienti connessi, espressi in percentuale del totale dei proventi da commissioni e provvigioni e dei proventi diversi dell’impresa di investimento. |
4.7 I 08.05 — ESPOSIZIONI NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (I 8.5)
4.7.1. Istruzioni relative alle specifiche colonne
Colonne |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 - 0050 |
Esposizioni nel portafoglio di negoziazione Articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. L’impresa segnala le informazioni relative alle cinque maggiori esposizioni nel portafoglio di negoziazione, se disponibili. |
0010 |
Codice Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per le imprese di investimento e di assicurazione, il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore. |
0020 |
Tipo di codice Le imprese di investimento identificano il tipo di codice segnalato nella colonna 0010 come «tipo di codice LEI» o «tipo di codice nazionale». |
0030 |
Nome Se viene segnalato un gruppo di controparti connesse, il nome da segnalare è il nome dell’impresa madre; in tutti gli altri casi, il nome è quello della singola controparte. |
0040 |
Gruppo/singolo L’impresa indica «1» per segnalare le esposizioni verso singoli clienti e «2» per segnalare le esposizioni verso gruppi di clienti connessi. |
0050 |
Percentuale dell’esposizione verso la controparte rispetto ai fondi propri dell’impresa (solo posizioni nel portafoglio di negoziazione) L’impresa segnala le esposizioni nel portafoglio di negoziazione alla data di riferimento verso ciascuna delle controparti o ciascuno dei gruppi di controparti connesse per i quali è effettuata la segnalazione, espresse in percentuale dei fondi propri. |
4.8 I 08.06 — ELEMENTI ESTERNI AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE ED ELEMENTI FUORI BILANCIO (I 8.6)
4.8.1. Istruzioni relative alle specifiche colonne
Colonne |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 - 0050 |
Elementi esterni al portafoglio di negoziazione ed elementi fuori bilancio Articolo 54, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2019/2033. L’impresa segnala le informazioni relative alle cinque maggiori esposizioni, se disponibili, calcolate includendo attività non iscritte nel portafoglio di negoziazione. |
0010 |
Codice Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per le imprese di investimento e di assicurazione, il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore. |
0020 |
Tipo di codice Le imprese di investimento identificano il tipo di codice segnalato nella colonna 0010 come «tipo di codice LEI» o «tipo di codice nazionale». |
0030 |
Nome Se viene segnalato un gruppo di controparti connesse, il nome da segnalare è il nome dell’impresa madre; in tutti gli altri casi, il nome è quello della singola controparte. |
0040 |
Gruppo/singolo L’impresa indica «1» per segnalare le esposizioni verso singoli clienti e «2» per segnalare le esposizioni verso gruppi di clienti connessi. |
0050 |
Percentuale dell’esposizione rispetto ai fondi propri dell’impresa (compresi le attività fuori bilancio e gli elementi esterni al portafoglio di negoziazione) L’impresa segnala le esposizioni, calcolate tenendo conto delle attività e degli elementi fuori bilancio non iscritti nel portafoglio di negoziazione in aggiunta alle posizioni nel portafoglio di negoziazione, alla data di riferimento verso ciascuna delle controparti o ciascuno dei gruppi di controparti connesse per i quali è effettuata la segnalazione, espresse in percentuale del capitale ammissibile. |
5 REQUISITI DI LIQUIDITÀ
5.1 I 09.00 — REQUISITI DI LIQUIDITÀ (I 9)
5.1.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 |
Requisito di liquidità Articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0020 |
Garanzie per i clienti Articolo 45 del regolamento (UE) 2019/2033. Il valore segnalato è l’1,6 % dell’importo totale delle garanzie fornite ai clienti ai sensi dell’articolo 45 del regolamento (UE) 2019/2033. |
0030 |
Attività liquide totali Articolo 43, paragrafo 1, lettera a), e articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Le attività liquide totali sono segnalate dopo l’applicazione dei coefficienti di scarto pertinenti. Questa riga è la somma delle righe 0040, 0050, 0060, 0170, 0230, 0290 e 0300. |
0040 |
Depositi a breve termine non vincolati Articolo 43, paragrafo 1, lettera d), e articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0050 |
Totale dei crediti ammissibili dovuti entro 30 giorni Articolo 43, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0060 |
Attività di livello 1 Articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Le attività liquide totali sono segnalate dopo l’applicazione dei coefficienti di scarto pertinenti. Somma delle righe da 0070 a 0160. |
0070 |
Monete e banconote Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61. Importo totale del contante derivante da monete e banconote. |
0080 |
Riserve ritirabili detenute presso banche centrali Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento delegato (UE) 2015/61. |
0090 |
Attività delle banche centrali Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61. |
0100 |
Attività delle amministrazioni centrali Articolo 10, paragrafo 1, lettera c), punti i) e ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61. |
0110 |
Attività delle amministrazioni regionali/autorità locali Articolo 10, paragrafo 1, lettera c), punti iii) e iv), del regolamento delegato (UE) 2015/61. |
0120 |
Attività di organismi del settore pubblico Articolo 10, paragrafo 1, lettera c), punto v), del regolamento delegato (UE) 2015/61. |
0130 |
Attività delle amministrazioni centrali e delle banche centrali in valute nazionali ed estere rilevabili Articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61. |
0140 |
Attività degli enti creditizi (garantite dai governi degli Stati membri, dai finanziatori di prestiti agevolati) Articolo 10, paragrafo 1, lettera e), punti i) e ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61. |
0150 |
Attività di banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali Articolo 10, paragrafo 1, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2015/61. |
0160 |
Obbligazioni garantite di qualità elevatissima Articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61. |
0170 |
Attività di livello 2 A Articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0180 |
Attività delle amministrazioni regionali/autorità locali od organismi del settore pubblico (Stato membro, fattore di ponderazione del rischio 20 %) Articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61. |
0190 |
Attività delle banche centrali o delle amministrazioni centrali/regionali o autorità locali od organismi del settore pubblico (paese terzo, fattore di ponderazione del rischio 20 %) Articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61. |
0200 |
Obbligazioni garantite di qualità elevata (CQS2) Articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61. |
0210 |
Obbligazioni garantite di qualità elevata (paese terzo, CQS1) Articolo 11, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61. |
0220 |
Titoli di debito societario (CQS1) Articolo 11, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2015/61. |
0230 |
Attività di livello 2B Articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0240 |
Titoli garantiti da attività Articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e articolo 13, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2015/61. |
0250 |
Titoli di debito societario Articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61. |
0260 |
Azioni (indice azionario principale) Articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61. |
0270 |
Linee di liquidità irrevocabili a uso ristretto di banche centrali Articolo 12, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61. |
0280 |
Obbligazioni garantite di qualità elevata (fattore di ponderazione del rischio 35 %) Articolo 15, paragrafo 2, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61. |
0290 |
Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo Articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2015/61. Articolo 43, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
0300 |
Totale degli altri strumenti finanziari ammissibili Articolo 43, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. |
ALLEGATO III
SEGNALAZIONE PER LE IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE
MODELLI PER LE IMPRESE DI INVESTIMENTO |
|||
Numero del modello |
Codice del modello |
Nome del modello/gruppo di modelli |
Nome abbreviato |
|
|
FONDI PROPRI: livello, composizione, requisiti e calcolo |
|
1 |
I 01.01 |
Fondi propri |
I1.1 |
2.3 |
I 02.03 |
Requisiti di fondi propri |
I2.3 |
2.4 |
I 02.04 |
Coefficienti di capitale |
I2.4 |
3.1 |
I 03.01 |
Calcolo dei requisiti relativi alle spese fisse generali |
I3.1 |
|
|
IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE |
|
5 |
I 05.00 |
Livello di attività — Revisione delle soglie |
I5.0 |
|
|
REQUISITI DI LIQUIDITÀ |
|
9.1 |
I 09.01 |
Requisiti di liquidità |
I9.1 |
I 01.01 — COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI (I1.1)
Riga |
Voce |
Importo |
0010 |
||
0010 |
FONDI PROPRI |
|
0020 |
CAPITALE DI CLASSE 1 |
|
0030 |
CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 |
|
0040 |
Strumenti di capitale interamente versati |
|
0050 |
Sovrapprezzo azioni |
|
0060 |
Utili non distribuiti |
|
0070 |
Utili non distribuiti di anni precedenti |
|
0080 |
Utile ammissibile |
|
0090 |
Altre componenti di conto economico complessivo accumulate |
|
0100 |
Altre riserve |
|
0110 |
Interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1 |
|
0120 |
Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali |
|
0130 |
Altri fondi |
|
0140 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 |
|
0190 |
(-) Perdite relative all'esercizio in corso |
|
0200 |
(-) Avviamento |
|
0210 |
(-) Altre attività immateriali |
|
0220 |
(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali |
|
0230 |
(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri |
|
0240 |
(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri |
|
0285 |
(-) Altre deduzioni |
|
0290 |
Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti |
|
0300 |
CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 |
|
0310 |
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente |
|
0320 |
Sovrapprezzo azioni |
|
0330 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 |
|
0410 |
Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti |
|
0420 |
CAPITALE DI CLASSE 2 |
|
0430 |
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente |
|
0440 |
Sovrapprezzo azioni |
|
0450 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2 |
|
0520 |
Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti |
|
I 02.03 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (I2.3)
Riga |
Voce |
Importo |
0010 |
||
0010 |
Requisito di fondi propri |
|
0020 |
Requisito patrimoniale minimo permanente |
|
0030 |
Requisito relativo alle spese fisse generali |
|
|
Requisiti transitori di fondi propri |
|
0050 |
Requisito transitorio basato sui requisiti di fondi propri secondo il CRR |
|
0060 |
Requisito transitorio basato sui requisiti relativi alle spese fisse generali |
|
0070 |
Requisito transitorio per le imprese di investimento precedentemente soggette solo a un requisito patrimoniale iniziale |
|
0080 |
Requisito transitorio basato sul requisito patrimoniale iniziale al momento dell'autorizzazione |
|
0090 |
Requisito transitorio per le imprese di investimento che non sono autorizzate a prestare determinati servizi |
|
|
Voci per memoria |
|
0110 |
Requisito di fondi propri aggiuntivi |
|
0120 |
Requisito di fondi propri totali |
|
I 02.04 — COEFFICIENTI DI CAPITALE (I2.4)
|
|
Importo |
Riga |
Voce |
0010 |
0010 |
Coefficiente di capitale primario di classe 1 |
|
0020 |
Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale primario di classe 1 |
|
0030 |
Coefficiente di capitale di classe 1 |
|
0040 |
Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale di classe 1 |
|
0050 |
Coefficiente di fondi propri |
|
0060 |
Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale totale |
|
I 03.01 — CALCOLO DEL REQUISITO RELATIVO ALLE SPESE FISSE GENERALI (I3.1)
|
|
Importo |
Riga |
Voce |
0010 |
0010 |
Requisito relativo alle spese fisse generali |
|
0020 |
Spese fisse generali di esercizio dell'anno precedente dopo la distribuzione degli utili |
|
0030 |
Totale delle spese dell'anno precedente dopo la distribuzione degli utili |
|
0040 |
Di cui: spese fisse sostenute da terzi per conto delle imprese di investimento |
|
0050 |
(-) Totale deduzioni |
|
0060 |
(-) Bonus per il personale e altra retribuzione |
|
0070 |
(-) Quote di partecipazione agli utili netti per dipendenti, amministratori e soci |
|
0080 |
(-) Altri pagamenti discrezionali di utili e retribuzione variabile |
|
0090 |
(-) Commissioni e provvigioni pagabili condivise |
|
0100 |
(-) Provvigioni, commissioni di collocamento e altri oneri pagati alle controparti centrali e addebitati ai clienti |
|
0110 |
(-) Provvigioni per gli agenti collegati |
|
0130 |
(-) Spese non ricorrenti da attività non ordinarie |
|
0140 |
(-) Spese fiscali |
|
0150 |
(-) Perdite derivanti dalla negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari |
|
0160 |
(-) Accordi di trasferimento dei profitti e delle perdite basati su contratti |
|
0170 |
(-) Spese per materie prime |
|
0180 |
(-) Versamenti a un fondo per rischi bancari generali |
|
0190 |
(-) Spese relative a elementi che sono già stati dedotti dai fondi propri |
|
0200 |
Spese fisse generali previste dell'anno in corso |
|
0210 |
Variazione delle spese fisse generali (%) |
|
I 05.00 — LIVELLO DI ATTIVITÀ — REVISIONE DELLE SOGLIE (I5)
|
|
Importo |
Riga |
Voce |
0010 |
0010 |
Attività gestite (combinate) |
|
0020 |
Ordini dei clienti (combinati) trattati — operazioni a pronti |
|
0030 |
Ordini dei clienti (combinati) trattati — derivati |
|
0040 |
Attività salvaguardate e gestite |
|
0050 |
Denaro dei clienti detenuto |
|
0060 |
Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni a pronti e operazioni su derivati |
|
0070 |
Rischio di posizione netta |
|
0080 |
Margine di compensazione fornito |
|
0090 |
Default della controparte della negoziazione |
|
0100 |
Totale (combinato) delle attività in bilancio e fuori bilancio |
|
0110 |
Ricavi totali lordi annuali combinati |
|
0120 |
Ricavi totali lordi annuali |
|
0130 |
(-) Parte infragruppo dei ricavi lordi annuali |
|
0140 |
Di cui: ricavi dalla ricezione e trasmissione di ordini |
|
0150 |
Di cui: ricavi dall'esecuzione di ordini |
|
0160 |
Di cui: ricavi dalla negoziazione per conto proprio |
|
0170 |
Di cui: ricavi dalla gestione del portafoglio |
|
0180 |
Di cui: ricavi dalla consulenza in materia di investimenti |
|
0190 |
Di cui: ricavi dall'assunzione a fermo di strumenti finanziari/dal collocamento sulla base di un impegno irrevocabile |
|
0200 |
Di cui: ricavi dal collocamento senza impegno irrevocabile |
|
0210 |
Di cui: ricavi dalla gestione di sistemi multilaterali di negoziazione |
|
0220 |
Di cui: ricavi dalla gestione di sistemi organizzati di negoziazione |
|
0230 |
Di cui: ricavi dalla custodia e amministrazione di strumenti finanziari |
|
0240 |
Di cui: ricavi dalla concessione di crediti o prestiti agli investitori |
|
0250 |
Di cui: ricavi dalla consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse nonché dalla consulenza e dai servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese |
|
0260 |
Di cui: ricavi da servizi di cambio |
|
0270 |
Di cui: ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria |
|
0280 |
Di cui: ricavi da servizi connessi con l'assunzione a fermo |
|
0290 |
Di cui: servizi di investimento e attività accessorie collegati agli strumenti derivati |
|
I 09.01 — REQUISITI DI LIQUIDITÀ (I9.1)
|
|
Importo |
Riga |
Voce |
0010 |
0010 |
Requisito di liquidità |
|
0020 |
Garanzie per i clienti |
|
0030 |
Attività liquide totali |
|
ALLEGATO IV
SEGNALAZIONE PER LE IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE
Indice
PARTE I: |
ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE | 114 |
1 |
Struttura e convenzioni | 114 |
1.1 |
Struttura | 114 |
1.2 |
Convenzione di numerazione | 115 |
1.3 |
Convenzione dei segni | 115 |
1.4 |
Consolidamento prudenziale | 115 |
PARTE II: |
ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI | 115 |
1 |
FONDI PROPRI: LIVELLO, COMPOSIZIONE, REQUISITI E CALCOLO | 115 |
1.1 |
Osservazioni generali | 115 |
1.2 |
I 01.01 — COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI (I 1,1) | 115 |
1.2.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 115 |
1.3 |
I 02.03 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (I 2.3) | 120 |
1.3.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 120 |
1.4 |
I 02.04 — COEFFICIENTI DI CAPITALE (I 2.4) | 121 |
1.4.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 121 |
1.5 |
I 03.01 — CALCOLO DEL REQUISITO RELATIVO ALLE SPESE FISSE GENERALI (I 3.1) | 122 |
1.5.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 122 |
2 |
IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE | 124 |
2.1. |
I 05.00 — LIVELLO DI ATTIVITÀ — REVISIONE DELLE SOGLIE (I 5) | 124 |
2.1.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 124 |
3 |
REQUISITI DI LIQUIDITÀ | 127 |
3.1 |
I 09.01 — REQUISITI DI LIQUIDITÀ (I 9.1) | 127 |
3.1.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 127 |
PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE
1 Struttura e convenzioni
1.1 Struttura
1. |
Il quadro consta in tutto dei blocchi di informazioni seguenti:
|
2. |
Per ciascun modello sono indicati i riferimenti giuridici. La presente parte del regolamento contiene ulteriori informazioni dettagliate sugli aspetti più generali della segnalazione di ciascun blocco di modelli, istruzioni relative a posizioni specifiche nonché norme di convalida. |
1.2 Convenzione di numerazione
3. |
Nel citare le colonne, le righe e le celle dei modelli, il documento si attiene alla convenzione di etichettatura di cui ai punti da 4 a 7. I codici numerici in questione sono ampiamente utilizzati nelle norme di convalida. |
4. |
Nelle istruzioni si applica lo schema generale di notazione seguente: {Modello; Riga; Colonna}. |
5. |
Per le convalide all’interno di un modello in cui sono utilizzati soltanto punti di dati del modello stesso, le annotazioni non contengono l’indicazione del modello: {Riga; Colonna}. |
6. |
Nei modelli con una sola colonna, sono indicate soltanto le righe: {Modello; Riga}. |
7. |
Un asterisco segnala che la convalida è effettuata per le righe o le colonne specificate in precedenza. |
1.3 Convenzione dei segni
8. |
Qualsiasi importo che aumenta i fondi propri o i requisiti di fondi propri o i requisiti di liquidità è segnalato come cifra positiva. Per contro, qualsiasi importo che riduce i fondi propri totali o i requisiti di fondi propri totali è segnalato come cifra negativa. Se l’intestazione della voce è preceduta da un segno negativo (-), significa che per quella voce non è prevista la segnalazione di cifre positive. |
1.4 Consolidamento prudenziale
9. |
A meno che non sia stata concessa un’esenzione, alle imprese di investimento si applicano su base individuale e consolidata il regolamento (UE) 2019/2033 e la direttiva (UE) 2019/2034, compresi gli obblighi di segnalazione di cui alla parte sette del regolamento (UE) 2019/2033. L’articolo 4, paragrafo 1, punto 11, del regolamento (UE) 2019/2033 definisce una situazione consolidata come il risultato dell’applicazione dei requisiti del regolamento (UE) 2019/2033 a un gruppo di imprese di investimento come se i soggetti del gruppo formassero insieme un’unica impresa di investimento. In applicazione dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2019/2033, i gruppi di imprese di investimento devono soddisfare gli obblighi di segnalazione in tutti i modelli sulla base dell’ambito di consolidamento prudenziale (che può divergere dall’ambito di consolidamento contabile). |
PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI
1 FONDI PROPRI: LIVELLO, COMPOSIZIONE, REQUISITI E CALCOLO
1.1 Osservazioni generali
10. |
La sezione relativa alla rassegna dei fondi propri riporta informazioni sui fondi propri detenuti dall’impresa di investimento e sui relativi requisiti di fondi propri. Consta di due modelli:
|
11. |
Le voci di questi modelli prescindono dagli aggiustamenti transitori. Ciò significa che le cifre (tranne nei casi in cui il requisito transitorio di fondi propri è specificamente indicato) sono calcolate in base alle disposizioni finali (ossia come se non esistessero disposizioni transitorie). |
1.2 I 01.01 — COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI (I 1,1)
1.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
||||||||||||
0010 |
FONDI PROPRI Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. I fondi propri di un’impresa di investimento consistono nella somma del suo capitale di classe 1 e di classe 2. È segnalata la somma totale delle righe 0020 e 0380. |
||||||||||||
0020 |
CAPITALE DI CLASSE 1 Il capitale di classe 1 è la somma del capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1. |
||||||||||||
0030 |
CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013. È segnalata la somma totale delle righe da 0040 a 0060, da 0090 a 0140 e 0290. |
||||||||||||
0040 |
Strumenti di capitale interamente versati Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e articoli da 27 a 31 del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono compresi gli strumenti di capitale delle società mutue e cooperative o di enti analoghi (articoli 27 e 29 del regolamento (UE) n. 575/2013). Non è compreso il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. Gli strumenti di capitale sottoscritti dalle autorità pubbliche in situazioni di emergenza sono compresi se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||||||
0050 |
Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. Gli importi da segnalare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati». |
||||||||||||
0060 |
Utili non distribuiti Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli utili non distribuiti comprendono gli utili non distribuiti dell’anno precedente più gli utili di periodo o di fine esercizio ammissibili. È segnalata la somma totale delle righe 0070 e 0080. |
||||||||||||
0070 |
Utili non distribuiti di anni precedenti Articolo 4, paragrafo 1, punto 123, e articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. L’articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del regolamento (UE) n. 575/2013 definisce gli utili non distribuiti come «i profitti e le perdite portati a nuovo per destinazione del risultato finale di esercizio in virtù della disciplina contabile applicabile». |
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0080 |
Utile ammissibile Articolo 4, paragrafo 1, punto 121, articolo 26, paragrafo 2, e articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. L’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 consente di includere come utili non distribuiti gli utili di periodo o di fine esercizio, previo consenso delle autorità competenti, se sono soddisfatte alcune condizioni. |
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0090 |
Altre componenti di conto economico complessivo accumulate Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0100 |
Altre riserve Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 117, e articolo 26, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo va segnalato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo. |
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0110 |
Interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1 Articolo 84, paragrafo 1, articolo 85, paragrafo 1, e articolo 87, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. Somma di tutti gli importi degli interessi di minoranza delle filiazioni compresi nel capitale primario di classe 1 consolidato. |
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0120 |
Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articoli da 32 a 35 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0130 |
Altri fondi Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0140 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 È segnalata la somma totale delle righe da 0190 a 0285. |
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0190 |
(-) Perdite relative all’esercizio in corso Articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0200 |
(-) Avviamento Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 113, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0210 |
(-) Altre attività immateriali Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 115, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. Costituiscono altre attività immateriali le attività immateriali conformemente al principio contabile applicabile, meno l’avviamento, sempre conformemente al principio contabile applicabile. |
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0220 |
(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali Articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0230 |
(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0240 |
(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0285 |
(-) Altre deduzioni Somma di tutte le altre deduzioni a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 non incluse in nessuna delle righe da 0160 a 0240 di cui sopra. |
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0290 |
Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:
Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0300 |
CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 61 del regolamento (UE) n. 575/2013. È segnalata la somma totale delle righe 0310 e 0410. |
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0310 |
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 51, lettera a), e articoli 52, 53 e 54 del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. |
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0320 |
Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 51, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. L’importo da segnalare in questa voce è la parte relativa agli «strumenti di capitale interamente versati ed emessi direttamente». |
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0330 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 Articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0410 |
Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:
Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0420 |
CAPITALE DI CLASSE 2 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 71 del regolamento (UE) n. 575/2013. È segnalata la somma totale delle righe 0430 e 0520. |
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0430 |
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 62, lettera a), e articoli 63 e 65 del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. |
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0440 |
Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 62, lettera b), e articolo 65 del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. L’importo da segnalare in questa voce è la parte relativa agli «strumenti di capitale interamente versati ed emessi direttamente». |
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0450 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2 Articolo 66 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0520 |
Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:
Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. |
1.3 I 02.03 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (I 2.3)
1.3.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 |
Requisito di fondi propri Articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Questa voce è l’importo massimo delle righe 0020 e 0030. |
0020 |
Requisito patrimoniale minimo permanente Articolo 14 del regolamento (UE) 2019/2033. |
0030 |
Requisito relativo alle spese fisse generali Articolo 13 del regolamento (UE) 2019/2033. |
0050 - 0090 |
Requisiti transitori di fondi propri |
0050 |
Requisito transitorio basato sui requisiti di fondi propri del regolamento (UE) n. 575/2013 Articolo 57, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. |
0060 |
Requisito transitorio basato sui requisiti relativi alle spese fisse generali Articolo 57, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
0070 |
Requisito transitorio per le imprese di investimento precedentemente soggette solo a un requisito patrimoniale iniziale Articolo 57, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. |
0080 |
Requisito transitorio basato sul requisito patrimoniale iniziale al momento dell’autorizzazione Articolo 57, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
0090 |
Requisito transitorio per le imprese di investimento che non sono autorizzate a prestare determinati servizi Articolo 57, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. |
0110 - 0130 |
Voci per memoria |
0110 |
Requisito di fondi propri aggiuntivi Articolo 40 della direttiva (UE) 2019/2034. Fondi propri aggiuntivi richiesti a seguito del processo di revisione prudenziale. |
0120 |
Requisito di fondi propri totali Il requisito di fondi propri totali di un’impresa di investimento è costituito dalla somma dei requisiti di fondi propri applicabili alla data di riferimento, del requisito di fondi propri aggiuntivi segnalato nella riga 0110 e dell’orientamento sui fondi propri aggiuntivi segnalato nella riga 0120. |
1.4 I 02.04 — COEFFICIENTI DI CAPITALE (I 2.4)
1.4.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 |
Coefficiente di capitale primario di classe 1 Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Questa voce è espressa in percentuale. |
0020 |
Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale primario di classe 1 Questa voce indica l’eccedenza o la carenza di capitale primario di classe 1 in relazione al requisito di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Le disposizioni transitorie di cui all’articolo 57, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/2033 non sono prese in considerazione per questa voce. |
0030 |
Coefficiente di classe 1 Articolo 9, paragrafo 1, lettera b), e articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Questa voce è espressa in percentuale. |
0040 |
Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale di classe 1 Questa voce indica l’eccedenza o la carenza di capitale di classe 1 in relazione al requisito di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Le disposizioni transitorie di cui all’articolo 57, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/2033 non sono prese in considerazione per questa voce. |
0050 |
Coefficiente di fondi propri Articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Questa voce è espressa in percentuale. |
0060 |
Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale totale Questa voce indica l’eccedenza o la carenza di fondi propri in relazione al requisito di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Le disposizioni transitorie di cui all’articolo 57, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/2033 non sono prese in considerazione per questa voce. |
1.5 I 03.01 — CALCOLO DEL REQUISITO RELATIVO ALLE SPESE FISSE GENERALI (I 3.1)
1.5.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
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0010 |
Requisito relativo alle spese fisse generali Articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è pari ad almeno il 25 % delle spese fisse generali di esercizio dell’anno precedente (riga 0020). Nei casi in cui vi sia un cambiamento sostanziale come indicato nell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033, l’importo segnalato è il requisito relativo alle spese fisse generali imposto dall’autorità competente a norma di tale articolo. Nei casi specificati all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033, l’importo da segnalare è costituito dalle spese fisse generali previste dell’anno in corso (riga 0200). |
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0020 |
Spese fisse generali di esercizio dell’anno precedente dopo la distribuzione degli utili Articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Le imprese di investimento segnalano le spese fisse generali dell’anno precedente dopo la distribuzione degli utili. |
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0030 |
Totale delle spese dell’anno precedente dopo la distribuzione degli utili Articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. È segnalato l’importo dopo la distribuzione degli utili. |
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0040 |
Di cui: spese fisse sostenute da terzi per conto delle imprese di investimento Articolo 13 del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0050 |
(-) Totale deduzioni Oltre agli elementi per la deduzione di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033, dal totale delle spese sono dedotti anche gli elementi seguenti, se inclusi nelle spese totali conformemente alla disciplina contabile pertinente:
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0060 |
(-) Bonus per il personale e altra retribuzione Articolo 13, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. I bonus per il personale e altra retribuzione sono considerati dipendenti dall’utile netto dell’impresa di investimento nell’anno in questione se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
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0070 |
(-) Quote di partecipazione agli utili netti per dipendenti, amministratori e soci Articolo 13, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. Le quote di partecipazione agli utili per dipendenti, amministratori e soci sono calcolate sulla base degli utili netti. |
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0080 |
(-) Altri pagamenti discrezionali di utili e retribuzione variabile Articolo 13, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0090 |
(-) Commissioni e provvigioni pagabili condivise Articolo 13, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0100 |
(-) Provvigioni, commissioni di collocamento e altri oneri pagati alle controparti centrali e addebitati ai clienti Provvigioni, commissioni di collocamento e altri oneri pagati alle controparti centrali, alle borse, ad altre sedi di negoziazione e ai broker intermedi ai fini dell’esecuzione, della registrazione o della compensazione delle operazioni, solo se direttamente trasferiti e addebitati ai clienti. Non sono compresi le provvigioni e gli altri oneri necessari per mantenere l’adesione o far fronte in altro modo agli obblighi finanziari di ripartizione delle perdite nei confronti delle controparti centrali, delle borse e di altre sedi di negoziazione. |
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0110 |
(-) Provvigioni per gli agenti collegati Articolo 13, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0130 |
(-) Spese non ricorrenti da attività non ordinarie Articolo 13, paragrafo 4, lettera f), del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0140 |
(-) Spese fiscali
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0150 |
(-) Perdite derivanti dalla negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari Significato sufficientemente chiaro. |
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0160 |
(-) Accordi di trasferimento dei profitti e delle perdite basati su contratti Pagamenti relativi ad accordi di trasferimento dei profitti e delle perdite basati su contratti, in virtù dei quali l’impresa di investimento è tenuta a trasferire all’impresa madre, dopo la redazione del bilancio di esercizio, il suo risultato di esercizio. |
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0170 |
(-) Spese per materie prime I negoziatori per conto proprio di merci e di quote di emissioni possono dedurre le spese per materie prime connesse alla negoziazione di derivati della merce sottostante da parte di un’impresa di investimento. |
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0180 |
(-) Versamenti a un fondo per rischi bancari generali Versamenti a un fondo per rischi bancari generali ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0190 |
(-) Spese relative a elementi che sono già stati dedotti dai fondi propri Spese relative a elementi che sono già stati dedotti dai fondi propri ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0200 |
Spese fisse generali previste dell’anno in corso Proiezione delle spese fisse generali per l’anno in corso dopo la distribuzione degli utili. |
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0210 |
Variazione delle spese fisse generali (%) L’importo è segnalato come il valore assoluto di: [(spese fisse generali di esercizio dell’anno in corso) - (spese fisse generali previste dell’anno precedente)/(spese fisse generali di esercizio dell’anno precedente)] |
2 IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE
2.1. I 05.00 — LIVELLO DI ATTIVITÀ — REVISIONE DELLE SOGLIE (I 5)
2.1.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 |
Attività gestite (combinate) Articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Se l’impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Le imprese di investimento comprendono le attività discrezionali e non discrezionali gestite. L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. |
0020 |
Ordini dei clienti (combinati) trattati — operazioni a pronti Articolo 12, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Se l’impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. |
0030 |
Ordini dei clienti (combinati) trattati — derivati Articolo 12, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Se l’impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. |
0040 |
Attività salvaguardate e gestite Articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. |
0050 |
Denaro dei clienti detenuto Articolo 12, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. |
0060 |
Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni a pronti e operazioni su derivati Articolo 12, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. |
0070 |
Rischio di posizione netta Articolo 12, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. |
0080 |
Margine di compensazione fornito Articolo 12, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. |
0090 |
Default della controparte della negoziazione Articolo 12, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. |
0100 |
Totale (combinato) delle attività in bilancio e fuori bilancio Articolo 12, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2019/2033. Se l’impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0110 |
Ricavi totali lordi annuali combinati Articolo 12, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2019/2033. Se l’impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Il valore segnalato è (riga 0120 + riga 0130). |
0120 |
Ricavi totali lordi annuali Valore dei ricavi totali lordi annuali esclusi i ricavi lordi generati all’interno del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0130 |
(-) parte infragruppo dei ricavi lordi annuali Valore dei ricavi lordi generati all’interno del gruppo di imprese di investimento ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0140 |
Di cui: ricavi dalla ricezione e trasmissione di ordini Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. |
0150 |
Di cui: ricavi dall’esecuzione di ordini per conto dei clienti Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. |
0160 |
Di cui: ricavi dalla negoziazione per conto proprio Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. |
0170 |
Di cui: ricavi dalla gestione del portafoglio Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. |
0180 |
Di cui: ricavi dalla consulenza in materia di investimenti Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. |
0190 |
Di cui: ricavi dall’assunzione a fermo di strumenti finanziari/dal collocamento sulla base di un impegno irrevocabile Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. |
0200 |
Di cui: ricavi dal collocamento senza impegno irrevocabile Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. |
0210 |
Di cui: ricavi dalla gestione di sistemi multilaterali di negoziazione Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. |
0220 |
Di cui: ricavi dalla gestione di sistemi organizzati di negoziazione Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. |
0230 |
Di cui: ricavi dalla custodia e amministrazione di strumenti finanziari Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. |
0240 |
Di cui: ricavi dalla concessione di crediti o prestiti agli investitori Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. |
0250 |
Di cui: ricavi dalla consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse nonché dalla consulenza e dai servizi concernenti le concentrazioni e l’acquisto di imprese Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. |
0260 |
Di cui: ricavi da servizi di cambio Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. |
0270 |
Di cui: ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. |
0280 |
Di cui: ricavi da servizi connessi con l’assunzione a fermo Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. |
0290 |
Di cui: servizi di investimento e attività accessorie collegati agli strumenti derivati Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. |
3 REQUISITI DI LIQUIDITÀ
3.1 I 09.01 — REQUISITI DI LIQUIDITÀ (I 9.1)
3.1.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 |
Requisito di liquidità Articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0020 |
Garanzie per i clienti Articolo 45 del regolamento (UE) 2019/2033. Il valore segnalato è l’1,6 % dell’importo totale delle garanzie fornite ai clienti ai sensi dell’articolo 45 del regolamento (UE) 2019/2033. |
0030 |
Attività liquide totali Articolo 43, paragrafo 1, lettera a), e articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Le attività liquide totali sono segnalate dopo l’applicazione dei coefficienti di scarto pertinenti. |
ALLEGATO V
Parte I: Modello unico di punti di dati (DPM)
Tutte le voci (data item) riportate negli allegati del presente regolamento devono essere trasformate in un modello unico di punti di dati, affinché i sistemi informatici degli enti e delle autorità competenti siano uniformi.
Il DPM risponde ai criteri seguenti:
a) |
fornisce una rappresentazione strutturata di tutte le voci (data item) riportate negli allegati I, III e VIII; |
b) |
indica tutti i fenomeni aziendali di cui agli allegati da I a IV e da VIII a IX; |
c) |
fornisce un dizionario di dati che definisca le etichette di: tabella, riga, colonna, dominio, dimensione e membro; |
d) |
presenta metriche che determinino proprietà o importo dei punti di dati; |
e) |
prevede definizioni dei punti di dati espresse come somma di caratteristiche che identificano in modo univoco il fenomeno; |
f) |
riporta tutte le specifiche tecniche necessarie allo sviluppo di soluzioni informatiche da applicare alle segnalazioni che permettano di ottenere dati di vigilanza uniformi. |
Parte II: Regole di convalida
Alle voci riportate negli allegati del presente regolamento devono applicarsi regole di convalida che assicurino la qualità e la coerenza dei dati.
Le regole di convalida devono rispondere ai criteri seguenti:
a) |
stabiliscono il nesso logico tra punti di dati pertinenti; |
b) |
prevedono filtri e condizioni preliminari che definiscono la serie di dati cui si applica la regola di convalida; |
c) |
verificano la coerenza dei dati segnalati; |
d) |
verificano l’esattezza dei dati segnalati; |
e) |
fissano i valori predefiniti applicabili nei casi in cui l’informazione non sia segnalata. |
ALLEGATO 6
INFORMATIVA SUI MODELLI RELATIVI AI FONDI PROPRI
INFORMATIVA DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO |
|||
Numero del modello |
Codice del modello |
Nome |
Riferimento normativo |
|
|
FONDI PROPRI |
|
1 |
I CC1 |
COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI REGOLAMENTARI |
Articolo 49, paragrafo 1, lettera c) |
2 |
I CC2 |
RICONCILIAZIONE DEI FONDI PROPRI CON IL BILANCIO SOTTOPOSTO A REVISIONE CONTABILE |
Articolo 49, paragrafo 1, lettera a) |
3 |
I CCA |
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEI FONDI PROPRI |
Articolo 49, paragrafo 1, lettera b) |
Modello EU IF CC1.01 — Composizione dei fondi propri regolamentari (imprese di investimento diverse dalle imprese piccole e non interconnesse)
|
|
a) |
b) |
|
|
Importi |
Fonte basata su numeri di riferimento/lettere dello stato patrimoniale nel bilancio sottoposto a revisione contabile |
Capitale primario di classe 1 (CET1): strumenti e riserve |
|||
1 |
FONDI PROPRI |
|
|
2 |
CAPITALE DI CLASSE 1 |
|
|
3 |
CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 |
|
|
4 |
Strumenti di capitale interamente versati |
|
|
5 |
Sovrapprezzo azioni |
|
|
6 |
Utili non distribuiti |
|
|
7 |
Altre componenti di conto economico complessivo accumulate |
|
|
8 |
Altre riserve |
|
|
9 |
Interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1 |
|
|
10 |
Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali |
|
|
11 |
Altri fondi |
|
|
12 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 |
|
|
13 |
(-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1 |
|
|
14 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti direttamente |
|
|
15 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti indirettamente |
|
|
16 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti sinteticamente |
|
|
17 |
(-) Perdite relative all'esercizio in corso |
|
|
18 |
(-) Avviamento |
|
|
19 |
(-) Altre attività immateriali |
|
|
20 |
(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali |
|
|
21 |
(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri |
|
|
22 |
(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri |
|
|
23 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo |
|
|
24 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo |
|
|
25 |
(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite |
|
|
26 |
(-) Altre deduzioni |
|
|
27 |
Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti |
|
|
28 |
CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 |
|
|
29 |
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente |
|
|
30 |
Sovrapprezzo azioni |
|
|
31 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 |
|
|
32 |
(-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 |
|
|
33 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti direttamente |
|
|
34 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti indirettamente |
|
|
35 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti sinteticamente |
|
|
36 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo |
|
|
37 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo |
|
|
38 |
(-) Altre deduzioni |
|
|
39 |
Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti |
|
|
40 |
CAPITALE DI CLASSE 2 |
|
|
41 |
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente |
|
|
42 |
Sovrapprezzo azioni |
|
|
43 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2 |
|
|
44 |
(-) Strumenti propri di capitale di classe 2 |
|
|
45 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti direttamente |
|
|
46 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti indirettamente |
|
|
47 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti sinteticamente |
|
|
48 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo |
|
|
49 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo |
|
|
50 |
Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti |
|
|
Modello EU IF CC1.02 — Composizione dei fondi propri regolamentari (imprese di investimento piccole e non interconnesse)
|
|
a) |
b) |
|
|
Importi |
Fonte basata su numeri di riferimento/lettere dello stato patrimoniale nel bilancio sottoposto a revisione contabile |
Capitale primario di classe 1 (CET1): strumenti e riserve |
|||
1 |
FONDI PROPRI |
|
|
2 |
CAPITALE DI CLASSE 1 |
|
|
3 |
CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 |
|
|
4 |
Strumenti di capitale interamente versati |
|
|
5 |
Sovrapprezzo azioni |
|
|
6 |
Utili non distribuiti |
|
|
7 |
Altre componenti di conto economico complessivo accumulate |
|
|
8 |
Altre riserve |
|
|
9 |
Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali |
|
|
10 |
Altri fondi |
|
|
11 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 |
|
|
12 |
(-) Perdite relative all'esercizio in corso |
|
|
13 |
(-) Avviamento |
|
|
14 |
(-) Altre attività immateriali |
|
|
15 |
(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali |
|
|
16 |
(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri |
|
|
17 |
(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri |
|
|
18 |
(-) Altre deduzioni |
|
|
19 |
Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti |
|
|
20 |
CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 |
|
|
21 |
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente |
|
|
22 |
Sovrapprezzo azioni |
|
|
23 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 |
|
|
24 |
Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti |
|
|
25 |
CAPITALE DI CLASSE 2 |
|
|
26 |
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente |
|
|
27 |
Sovrapprezzo azioni |
|
|
28 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2 |
|
|
29 |
Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti |
|
|
Modello EU IF CC1.03 — Composizione dei fondi propri regolamentari (verifica del capitale del gruppo)
|
|
a) |
b) |
|
|
Importi |
Fonte basata su numeri di riferimento/lettere dello stato patrimoniale nel bilancio sottoposto a revisione contabile |
Capitale primario di classe 1 (CET1): strumenti e riserve |
|||
1 |
FONDI PROPRI |
|
|
2 |
CAPITALE DI CLASSE 1 |
|
|
3 |
CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 |
|
|
4 |
Strumenti di capitale interamente versati |
|
|
5 |
Sovrapprezzo azioni |
|
|
6 |
Utili non distribuiti |
|
|
7 |
Utili non distribuiti di anni precedenti |
|
|
8 |
Utile o perdita ammissibile |
|
|
9 |
Altre componenti di conto economico complessivo accumulate |
|
|
10 |
Altre riserve |
|
|
11 |
Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali |
|
|
12 |
Altri fondi |
|
|
13 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 |
|
|
14 |
(-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1 |
|
|
15 |
(-) Perdite relative all'esercizio in corso |
|
|
16 |
(-) Avviamento |
|
|
17 |
(-) Altre attività immateriali |
|
|
18 |
(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali |
|
|
19 |
(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri |
|
|
20 |
(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri |
|
|
21 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo |
|
|
22 |
(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite |
|
|
23 |
(-) Altre deduzioni |
|
|
24 |
Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti |
|
|
25 |
CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 |
|
|
26 |
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente |
|
|
27 |
Sovrapprezzo azioni |
|
|
28 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 |
|
|
29 |
(-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 |
|
|
30 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo |
|
|
31 |
(-) Altre deduzioni |
|
|
32 |
Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti |
|
|
33 |
CAPITALE DI CLASSE 2 |
|
|
34 |
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente |
|
|
35 |
Sovrapprezzo azioni |
|
|
36 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2 |
|
|
37 |
(-) Strumenti propri di capitale di classe 2 |
|
|
38 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo |
|
|
39 |
Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti |
|
|
Modello EU ICC2 — Fondi propri: riconciliazione dei fondi propri regolamentari con lo stato patrimoniale nel bilancio sottoposto a revisione contabile
Modello flessibile.
Le righe devono corrispondere allo stato patrimoniale incluso nel bilancio sottoposto a revisione contabile dell'impresa di investimento.
Le colonne sono mantenute fisse, a meno che l'impresa di investimento abbia lo stesso perimetro di consolidamento contabile e regolamentare, nel qual caso i volumi devono essere indicati solo nella colonna a).
|
|
a |
b |
c |
|
|
Stato patrimoniale incluso nel bilancio pubblicato/sottoposto a revisione contabile |
Nel perimetro di consolidamento regolamentare |
Riferimento incrociato a EU IF CC1 |
|
|
Alla fine del periodo |
Alla fine del periodo |
|
Attività — Ripartizione per classi di attività secondo lo stato patrimoniale incluso nel bilancio pubblicato/sottoposto a revisione contabile |
||||
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
xxx |
Totale attività |
|
|
|
Passività — Ripartizione per classi di passività secondo lo stato patrimoniale incluso nel bilancio pubblicato/sottoposto a revisione contabile |
||||
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
xxx |
Totale passività |
|
|
|
Capitale proprio |
||||
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
xxx |
Capitale proprio totale |
|
|
|
Modello EU I CCA — Fondi propri: caratteristiche principali degli strumenti propri emessi dall'impresa
|
|
a |
|
|
Testo libero |
1 |
Emittente |
|
2 |
Identificativo unico (ad es. CUSIP, ISIN o Bloomberg per i collocamenti privati) |
|
3 |
Collocamento pubblico o privato |
|
4 |
Legislazione applicabile allo strumento |
|
5 |
Tipo di strumento (i tipi devono essere specificati per ciascuna giurisdizione) |
|
6 |
Importo rilevato nel capitale regolamentare (moneta in milioni, alla più recente data di riferimento per la segnalazione) |
|
7 |
Importo nominale dello strumento |
|
8 |
Prezzo di emissione |
|
9 |
Prezzo di rimborso |
|
10 |
Classificazione contabile |
|
11 |
Data di emissione originaria |
|
12 |
Irredimibile o a scadenza |
|
13 |
Data di scadenza originaria |
|
14 |
Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza |
|
15 |
Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del rimborso |
|
16 |
Date successive di rimborso anticipato, se del caso |
|
|
Cedole/dividendi |
|
17 |
Cedole/dividendi fissi o variabili |
|
18 |
Tasso della cedola ed eventuale indice collegato |
|
19 |
Presenza di un "dividend stopper" |
|
20 |
Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio (in termini di tempo) |
|
21 |
Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio (in termini di importo) |
|
22 |
Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso |
|
23 |
Non cumulativo o cumulativo |
|
24 |
Convertibile o non convertibile |
|
25 |
Se convertibile, eventi che determinano la conversione |
|
26 |
Se convertibile, integralmente o parzialmente |
|
27 |
Se convertibile, tasso di conversione |
|
28 |
Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa |
|
29 |
Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile |
|
30 |
Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito |
|
31 |
Meccanismi di svalutazione |
|
32 |
In caso di svalutazione, eventi che la determinano |
|
33 |
In caso di svalutazione, svalutazione totale o parziale |
|
34 |
In caso di svalutazione, svalutazione permanente o temporanea |
|
35 |
In caso di svalutazione temporanea, descrizione del meccanismo di rivalutazione |
|
36 |
Caratteristiche non conformi oggetto di disposizioni transitorie |
|
37 |
In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi |
|
38 |
Link alla versione integrale dei termini e delle condizioni dello strumento (segnalazione) |
|
(1) Inserire "N/A" se l'informazione non si applica |
ALLEGATO VII
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI PER L’INFORMATIVA SUI FONDI PROPRI
Modelli EU I CC1.01, EU I CC1.02 e EU I CC1.03 — Composizione dei fondi propri regolamentari
1. |
Le imprese di investimento applicano le istruzioni fornite nel presente allegato per compilare il modello EU I CC1 di cui all’allegato VI conformemente all’articolo 49, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2019/2033. |
2. |
Le imprese di investimento compilano la colonna b) per spiegare la fonte di ogni input principale, che deve contenere un rimando alle righe corrispondenti del modello EU I CC2. |
3. |
Le imprese di investimento includono nella descrizione che accompagna il modello una descrizione di tutte le restrizioni applicate al calcolo dei fondi propri conformemente all’articolo 49, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033 e degli strumenti e delle deduzioni cui si applicano tali restrizioni. Spiegano inoltre le principali variazioni degli importi indicati rispetto ai precedenti periodi di informativa. |
4. |
Il presente modello è fisso e le imprese di investimento lo pubblicano esattamente nello stesso formato di cui all’allegato VI. |
5. |
Le imprese di investimento diverse dalle imprese piccole e non interconnesse pubblicano le informazioni sulla composizione dei fondi propri conformemente al modello EU I CC1.01 di cui all’allegato VI. Le imprese di investimento piccole e non interconnesse che emettono strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 pubblicano le informazioni sulla composizione dei fondi propri conformemente al modello EU I CC1.02 di cui all’allegato VI. |
Modello EU I CC1.01 — Composizione dei fondi propri regolamentari (imprese di investimento diverse dalle imprese piccole e non interconnesse)
Riferimenti giuridici e istruzioni |
|||||||||||||
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
||||||||||||
1 |
Fondi propri Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. I fondi propri di un’impresa di investimento consistono nella somma del capitale primario di classe 1, del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2. Questa riga è la somma delle righe 2 e 40. |
||||||||||||
2 |
Capitale di classe 1 Il capitale di classe 1 è la somma del capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1. Questa riga è la somma delle righe 3 e 28. |
||||||||||||
3 |
Capitale primario di classe 1 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013. È indicata la somma totale delle righe da 4 a 12 e 27. |
||||||||||||
4 |
Strumenti di capitale interamente versati Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e articoli da 27 a 31 del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono compresi gli strumenti di capitale delle società mutue e cooperative o di enti analoghi (articoli 27 e 29 del regolamento (UE) n. 575/2013). Non è compreso il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. Gli strumenti di capitale sottoscritti dalle autorità pubbliche in situazioni di emergenza sono compresi se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||||||
5 |
Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. Gli importi da indicare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati». |
||||||||||||
6 |
Utili non distribuiti Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli utili non distribuiti comprendono gli utili non distribuiti dell’anno precedente più gli utili di periodo o di fine esercizio ammissibili. |
||||||||||||
7 |
Altre componenti di conto economico complessivo accumulate Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||||||
8 |
Altre riserve Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 117, e articolo 26, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo va indicato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo. |
||||||||||||
9 |
Interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1 Somma di tutti gli importi degli interessi di minoranza delle filiazioni compresi nel capitale primario di classe 1 consolidato. |
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10 |
Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articoli da 32 a 35 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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11 |
Altri fondi Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033. |
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12 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 È indicata la somma totale delle righe 13 e da 17 a 26. |
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13 |
(-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1 Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013. Strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti dall’ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013. Le partecipazioni azionarie incluse come «strumenti di capitale non ammissibili» non sono indicate in questa riga. L’importo da indicare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie. |
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14 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti direttamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013. Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti dall’impresa di investimento. |
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15 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti indirettamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013. Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti dall’impresa di investimento. |
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16 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti sinteticamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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17 |
(-) Perdite relative all’esercizio in corso Articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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18 |
(-) Avviamento Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 113, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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19 |
(-) Altre attività immateriali Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 115, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. Costituiscono altre attività immateriali le attività immateriali conformemente al principio contabile applicabile, meno l’avviamento, sempre conformemente al principio contabile applicabile. |
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20 |
(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali Articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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21 |
(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. |
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22 |
(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
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23 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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24 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo Articolo 9, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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25 |
(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite Articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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26 |
(-) Altre deduzioni Somma di tutte le altre deduzioni di cui all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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27 |
Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:
Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. |
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28 |
CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 61 del regolamento (UE) n. 575/2013. È indicata la somma totale delle righe da 29 a 31 e 39. |
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29 |
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 51, lettera a), e articoli 52, 53 e 54 del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo da indicare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. |
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30 |
Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 51, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. Gli importi da indicare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati». |
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31 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 Articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013. È indicata la somma totale delle righe 32 e da 36 a 38. |
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32 |
(-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013. Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti dall’impresa di investimento alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo da indicare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie. |
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33 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti direttamente Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 56, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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34 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti indirettamente Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 56, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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35 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti sinteticamente Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 56, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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36 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 56, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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37 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 56, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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38 |
(-) Altre deduzioni Somma di tutte le altre deduzioni a norma dell’articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013 non incluse in nessuna delle righe di cui sopra. |
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39 |
Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:
Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. |
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40 |
CAPITALE DI CLASSE 2 Articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 71 del regolamento (UE) n. 575/2013. È indicata la somma totale delle righe da 41 a 43 e 50. |
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41 |
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 62, lettera a), e articoli 63 e 65 del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo da indicare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. |
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42 |
Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 62, lettera b), e articolo 65 del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. Gli importi da indicare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati». |
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43 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2 Articolo 66 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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44 |
(-) Strumenti propri di capitale di classe 2 Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 63, lettera b), punto i), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013. Strumenti propri di capitale di classe 2 detenuti dall’ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013. Le partecipazioni azionarie incluse come «strumenti di capitale non ammissibili» non sono indicate in questa riga. L’importo da indicare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie. |
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45 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti direttamente Articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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46 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti indirettamente Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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47 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti sinteticamente Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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48 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 66, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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49 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 66, lettera d), e articoli 68, 69 e 79 del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono dedotte integralmente le partecipazioni detenute dall’ente in strumenti del capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) n. 575/2013) in cui l’impresa di investimento ha un investimento significativo. |
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50 |
Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:
Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. |
Modello EU I CC1.02 — Composizione dei fondi propri regolamentari (imprese di investimento piccole e non interconnesse)
Riferimenti giuridici e istruzioni |
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Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
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1 |
Fondi propri Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. I fondi propri di un’impresa di investimento consistono nella somma del capitale primario di classe 1, del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2. È indicata la somma totale delle righe 2 e 25. |
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2 |
Capitale di classe 1 Il capitale di classe 1 è la somma del capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1. È indicata la somma totale delle righe 3 e 20. |
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3 |
Capitale primario di classe 1 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013. È indicata la somma totale delle righe da 4 a 11 e 19. |
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4 |
Strumenti di capitale interamente versati Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e articoli da 27 a 31 del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono compresi gli strumenti di capitale delle società mutue e cooperative o di enti analoghi (articoli 27 e 29 del regolamento (UE) n. 575/2013). Non è compreso il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. Gli strumenti di capitale sottoscritti dalle autorità pubbliche in situazioni di emergenza sono compresi se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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5 |
Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. Gli importi da indicare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati». |
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6 |
Utili non distribuiti Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli utili non distribuiti comprendono gli utili non distribuiti dell’anno precedente più gli utili di periodo o di fine esercizio ammissibili. |
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7 |
Altre componenti di conto economico complessivo accumulate Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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8 |
Altre riserve Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 117, e articolo 26, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo va indicato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo. |
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9 |
Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articoli da 32 a 35 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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10 |
Altri fondi Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033. |
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11 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 È indicata la somma totale delle righe da 12 a 18. |
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12 |
(-) Perdite relative all’esercizio in corso Articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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13 |
(-) Avviamento Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 113, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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14 |
(-) Altre attività immateriali Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 115, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. Costituiscono altre attività immateriali le attività immateriali conformemente al principio contabile applicabile, meno l’avviamento, sempre conformemente al principio contabile applicabile. |
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15 |
(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali Articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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16 |
(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. |
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17 |
(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. |
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18 |
(-) Altre deduzioni Somma di tutte le altre deduzioni di cui all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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19 |
Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:
Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. |
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20 |
CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 61 del regolamento (UE) n. 575/2013. È indicata la somma totale delle righe da 21 a 24. |
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21 |
Capitale interamente versato, emesso direttamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 51, lettera a), e articoli 52, 53 e 54 del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo da indicare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. |
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22 |
Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 51, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. Gli importi da indicare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati». |
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23 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 Articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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24 |
Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:
Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. |
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25 |
CAPITALE DI CLASSE 2 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 71 del regolamento (UE) n. 575/2013. È indicata la somma totale delle righe da 26 a 29. |
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26 |
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 62, lettera a), e articoli 63 e 65 del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo da indicare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. |
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27 |
Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 62, lettera b), e articolo 65 del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. Gli importi da indicare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati». |
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29 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2 Articolo 66 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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30 |
Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:
Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. |
Modello EU I CC1.03 — Composizione dei fondi propri regolamentari (verifica del capitale del gruppo)
6. |
I soggetti di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033 che beneficiano dell’applicazione dello stesso articolo pubblicano le informazioni sulla composizione dei fondi propri conformemente al modello EU I CC1.03 e alle istruzioni seguenti.
|
Modello EU I CC2 — Riconciliazione dei fondi propri regolamentari con lo stato patrimoniale nel bilancio sottoposto a revisione contabile
7. |
Le imprese di investimento applicano le istruzioni fornite nel presente allegato per compilare il modello EU I CC2 di cui all’allegato VI conformemente all’articolo 49, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. |
8. |
Le imprese di investimento pubblicano lo stato patrimoniale incluso nel bilancio pubblicato. Il bilancio è sottoposto a revisione contabile ai fini dell’informativa di fine esercizio. |
9. |
Le righe del modello sono flessibili e sono pubblicate dalle imprese di investimento conformemente al loro bilancio. Gli elementi dei fondi propri nei bilanci sottoposti a revisione contabile includono tutti gli elementi che sono componenti dei fondi propri regolamentari o che ne sono dedotti, tra cui patrimonio netto, passività quali debiti, o altre voci dello stato patrimoniale che influenzano i fondi propri regolamentari, quali attività immateriali, avviamento, attività fiscali differite. Le imprese di investimento espandono gli elementi dei fondi propri dello stato patrimoniale come necessario per assicurare che tutte le componenti incluse nel modello per l’informativa sulla composizione dei fondi propri (modello EU I CC1) figurino separatamente. Le imprese di investimento espandono gli elementi dello stato patrimoniale solo fino al livello di granularità necessario per ricavare le componenti richieste dal modello EU I CC1. L’informativa è proporzionata alla complessità dello stato patrimoniale dell’impresa di investimento. |
10. |
Le colonne sono fisse e sono indicate come segue:
|
11. |
Nei casi seguenti in cui l’ambito del consolidamento contabile delle imprese di investimento e l’ambito del consolidamento regolamentare sono esattamente gli stessi, è compilata solo la colonna a) e questo fatto è chiaramente indicato:
|
Tabella EU I CCA — Principali caratteristiche degli strumenti propri emessi dall’impresa
12. |
Le imprese di investimento applicano le istruzioni fornite nel presente allegato per compilare la tabella EU I CCA di cui all’allegato VI conformemente all’articolo 49, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
13. |
Le imprese di investimento compilano la tabella EU I CCA per le categorie seguenti: strumenti di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2. |
14. |
Le tabelle comprendono colonne separate con le caratteristiche di ciascuno strumento regolamentare di fondi propri. Nei casi in cui differenti strumenti di capitale di una stessa categoria presentino caratteristiche identiche, le imprese di investimento possono compilare soltanto una colonna con tali caratteristiche identiche e indicare le emissioni a cui le caratteristiche identiche si riferiscono.
|
ALLEGATO VIII
SEGNALAZIONE DELLA VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO
MODELLI PER LE IMPRESE DI INVESTIMENTO |
|||
Numero del modello |
Codice del modello |
Nome del modello/gruppo di modelli |
Nome abbreviato |
|
|
VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO |
|
11.1 |
I 11.01 |
COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI — VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO |
I11.1 |
11.2 |
I 11.02 |
STRUMENTI DI FONDI PROPRI — VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO |
I11.2 |
11.3 |
I 11.03 |
INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI |
I11.3 |
I 11.01 — COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI — VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO (I11.1)
Riga |
Voce |
Importo |
0010 |
||
0010 |
FONDI PROPRI |
|
0020 |
CAPITALE DI CLASSE 1 |
|
0030 |
CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 |
|
0040 |
Strumenti di capitale interamente versati |
|
0050 |
Sovrapprezzo azioni |
|
0060 |
Utili non distribuiti |
|
0070 |
Utili non distribuiti di anni precedenti |
|
0080 |
Utile ammissibile |
|
0090 |
Altre componenti di conto economico complessivo accumulate |
|
0100 |
Altre riserve |
|
0120 |
Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali |
|
0130 |
Altri fondi |
|
0145 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 |
|
0150 |
(-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1 |
|
0190 |
(-) Perdite relative all'esercizio in corso |
|
0200 |
(-) Avviamento |
|
0210 |
(-) Altre attività immateriali |
|
0220 |
(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali |
|
0230 |
(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri |
|
0240 |
(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri |
|
0250 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'impresa di investimento non ha un investimento significativo |
|
0270 |
(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite |
|
0280 |
(-) Altre deduzioni |
|
0295 |
Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti |
|
0300 |
CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 |
|
0310 |
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente |
|
0320 |
Sovrapprezzo azioni |
|
0335 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 |
|
0340 |
(-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 |
|
0380 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'impresa di investimento non ha un investimento significativo |
|
0400 |
(-) Altre deduzioni |
|
0415 |
Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti |
|
0420 |
CAPITALE DI CLASSE 2 |
|
0430 |
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente |
|
0440 |
Sovrapprezzo azioni |
|
0455 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2 |
|
0460 |
(-) Strumenti propri di capitale di classe 2 |
|
0500 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'impresa madre non ha un investimento significativo |
|
0525 |
Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti |
|
I 11.02 — STRUMENTI DI FONDI PROPRI — VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO (I11.2)
|
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Importo |
Riga |
Voce |
0010 |
0010 |
Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario del gruppo di imprese di investimento in cui l'impresa madre ha un investimento significativo |
|
0020 |
Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario del gruppo di imprese di investimento in cui l'impresa madre ha un investimento significativo |
|
0030 |
Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario nel gruppo di imprese di investimento in cui l'impresa madre ha un investimento significativo |
|
0040 |
Partecipazioni di soggetti del settore finanziario nel gruppo di imprese di investimento nella misura in cui non costituiscono fondi propri del soggetto del gruppo in cui l'impresa madre detiene un investimento |
|
0050 |
Crediti subordinati di soggetti del settore finanziario appartenenti al gruppo di imprese di investimento |
|
0060 |
Passività potenziali a favore di soggetti del gruppo di imprese di investimento |
|
0070 |
Requisiti di fondi propri totali per le filiazioni |
|
I 11.03: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI (I11.3)
Codice |
Tipo di codice |
Nome dell'impresa |
Impresa madre/filiazione |
Paese |
Investimenti dell'impresa madre |
Passività potenziali dell'impresa madre a favore del soggetto |
Requisiti di fondi propri totali |
|
||||||||||||||||||
Capitale primario di classe 1 |
Capitale aggiuntivo di classe 1 |
Capitale di classe 2 |
Partecipazioni |
Crediti subordinati |
Capitale minimo permanente |
Requisito relativo ai fattori K |
Requisiti relativi alle spese fisse generali |
|||||||||||||||||||
|
Attività gestite |
Denaro dei clienti detenuto — separato |
Denaro dei clienti detenuto — non separato |
Attività salvaguardate e gestite |
Ordini dei clienti trattati — operazioni a pronti |
Ordini dei clienti trattati — operazioni su derivati |
Requisito relativo al rischio di posizione netta K |
Margine di compensazione fornito |
Default della controparte della negoziazione |
Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni a pronti |
Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni su derivati |
Requisito relativo al rischio di concentrazione K |
||||||||||||||
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
0110 |
0120 |
0130 |
0140 |
0150 |
0160 |
0170 |
0180 |
0190 |
0200 |
0210 |
0220 |
0230 |
0240 |
0250 |
0260 |
0270 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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ALLEGATO IX
SEGNALAZIONE DELLA VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO
Indice
PARTE I: |
ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE | 162 |
1 |
Struttura e convenzioni | 162 |
1.1 |
Struttura | 162 |
1.2 |
Convenzione di numerazione | 162 |
1.3 |
Convenzione dei segni | 162 |
PARTE II: |
ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI | 163 |
1 |
FONDI PROPRI: LIVELLO, COMPOSIZIONE, REQUISITI E CALCOLO | 163 |
1.1 |
Osservazioni generali | 163 |
1.2 |
I 11.01 — COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI — VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO (I11.1) | 163 |
1.2.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 163 |
1.3 |
I 11.02 — REQUISITI DI FONDI PROPRI — VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO (I11.2) | 169 |
1.3.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 169 |
1.4 |
IF 11.03 INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI (IF11.3) | 170 |
1.4.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 170 |
PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE
1 Struttura e convenzioni
1.1 Struttura
1. |
La segnalazione della verifica del capitale del gruppo consta in tutto di due modelli:
|
2. |
Per ciascun modello sono indicati i riferimenti giuridici. La presente parte del regolamento contiene ulteriori informazioni dettagliate sugli aspetti più generali della segnalazione di ciascun blocco di modelli, istruzioni relative a posizioni specifiche nonché norme di convalida. |
1.2 Convenzione di numerazione
3. |
Nel citare le colonne, le righe e le celle dei modelli, il documento si attiene alla convenzione di etichettatura di cui ai punti da 4 a 7. I codici numerici in questione sono ampiamente utilizzati nelle norme di convalida. |
4. |
Nelle istruzioni si applica lo schema generale di notazione seguente: {Modello; Riga; Colonna}. |
5. |
Per le convalide all’interno di un modello in cui sono utilizzati soltanto punti di dati del modello stesso, le annotazioni non contengono l’indicazione del modello: {Riga; Colonna}. |
6. |
Nei modelli con una sola colonna, sono indicate soltanto le righe: {Modello; Riga}. |
7. |
Un asterisco segnala che la convalida è effettuata per le righe o le colonne specificate in precedenza. |
1.3 Convenzione dei segni
8. |
Qualsiasi importo che aumenta i fondi propri o i requisiti di fondi propri o i requisiti di liquidità è segnalato come cifra positiva. Per contro, qualsiasi importo che riduce i fondi propri totali o i requisiti di fondi propri totali è segnalato come cifra negativa. Se l’intestazione della voce è preceduta da un segno negativo (-), significa che per quella voce non è prevista la segnalazione di cifre positive. |
PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI
1 FONDI PROPRI: LIVELLO, COMPOSIZIONE, REQUISITI E CALCOLO
1.1 Osservazioni generali
10. |
La sezione relativa alla rassegna dei fondi propri riporta informazioni sui fondi propri detenuti dall’impresa di investimento e sui relativi requisiti di fondi propri. Consta di due modelli:
|
11. |
Le voci di questi modelli prescindono dagli aggiustamenti transitori. Ciò significa che le cifre (tranne nei casi in cui il requisito transitorio di fondi propri è specificamente indicato) sono calcolate in base alle disposizioni finali (ossia come se non esistessero disposizioni transitorie). |
1.2 I 11.01 — COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI — VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO (I11.1)
1.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
||||||||
0010 |
FONDI PROPRI Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. I fondi propri di un’impresa di investimento consistono nella somma del suo capitale di classe 1 e di classe 2. |
||||||||
0020 |
CAPITALE DI CLASSE 1 Il capitale di classe 1 è la somma del capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1. |
||||||||
0030 |
CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||
0040 |
Strumenti di capitale interamente versati Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e articoli da 27 a 31 del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono compresi gli strumenti di capitale delle società mutue e cooperative o di enti analoghi (articoli 27 e 29 del regolamento (UE) n. 575/2013). Non è compreso il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. Gli strumenti di capitale sottoscritti dalle autorità pubbliche in situazioni di emergenza sono compresi se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||
0050 |
Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. Gli importi da segnalare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati». |
||||||||
0060 |
Utili non distribuiti Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli utili non distribuiti comprendono gli utili non distribuiti dell’anno precedente più gli utili di periodo o di fine esercizio ammissibili. È segnalata la somma totale delle righe 0070 e 0080. |
||||||||
0070 |
Utili non distribuiti di anni precedenti Articolo 4, paragrafo 1, punto 123, e articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. L’articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del regolamento (UE) n. 575/2013 definisce gli utili non distribuiti come «i profitti e le perdite portati a nuovo per destinazione del risultato finale di esercizio in virtù della disciplina contabile applicabile». |
||||||||
0080 |
Utile ammissibile Articolo 4, paragrafo 1, punto 121, articolo 26, paragrafo 2, e articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. L’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 consente di includere come utili non distribuiti gli utili di periodo o di fine esercizio, previo consenso delle autorità competenti, se sono soddisfatte alcune condizioni. |
||||||||
0090 |
Altre componenti di conto economico complessivo accumulate Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||
0100 |
Altre riserve Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 117, e articolo 26, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo va segnalato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo. |
||||||||
0120 |
Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articoli da 32 a 35 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||
0130 |
Altri fondi Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033. |
||||||||
0145 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 Articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033, e articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione della lettera i) di tale paragrafo. È segnalata la somma totale delle righe 0150 e da 0190 a 0280. |
||||||||
0150 |
(-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1 Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013. Strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti dall’ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013. Le partecipazioni azionarie incluse come «strumenti di capitale non ammissibili» non sono segnalate in questa riga. L’importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie. |
||||||||
0190 |
(-) Perdite relative all’esercizio in corso Articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||
0200 |
(-) Avviamento Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 113, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||
0210 |
(-) Altre attività immateriali Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 115, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. Costituiscono altre attività immateriali le attività immateriali conformemente al principio contabile applicabile, meno l’avviamento, sempre conformemente al principio contabile applicabile. |
||||||||
0220 |
(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali Articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||
0230 |
(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. |
||||||||
0240 |
(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
||||||||
0250 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’impresa madre non ha un investimento significativo Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013. In questa riga, per impresa madre nell’Unione si intendono le imprese di investimento madri nell’Unione, le holding di investimento madri nell’Unione, le società di partecipazione finanziaria mista madri nell’Unione o qualsiasi altra impresa madre che sia un’impresa di investimento, un ente finanziario, un’impresa strumentale o un agente collegato. |
||||||||
0270 |
(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite Articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||
0280 |
(-) Altre deduzioni Somma di tutte le altre deduzioni a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione delle deduzioni a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013 non incluse in nessuna delle righe da 0150 a 0270 di cui sopra. |
||||||||
0295 |
Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:
Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||
0300 |
CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 61 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||
0310 |
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 51, lettera a), e articoli 52, 53 e 54 del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. |
||||||||
0320 |
Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 51, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. Gli importi da segnalare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati». |
||||||||
0335 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 Articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione della lettera d) di tale articolo. È segnalata la somma totale delle righe 0340, 0380 e 0400. |
||||||||
0340 |
(-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013. Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti dall’impresa di investimento alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie. |
||||||||
0380 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’impresa madre non ha un investimento significativo Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 56, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. In questa riga, per impresa madre nell’Unione si intendono le imprese di investimento madri nell’Unione, le holding di investimento madri nell’Unione, le società di partecipazione finanziaria mista madri nell’Unione o qualsiasi altra impresa madre che sia un’impresa di investimento, un ente finanziario, un’impresa strumentale o un agente collegato. |
||||||||
0400 |
(-) Altre deduzioni Somma di tutte le altre deduzioni a norma dell’articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione delle deduzioni a norma dell’articolo 56, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 non incluse in nessuna delle righe 0340 o 0380 di cui sopra. |
||||||||
0415 |
Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:
Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||
0420 |
CAPITALE DI CLASSE 2 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 71 del regolamento (UE) n. 575/2013. È segnalata la somma totale delle righe da 0430 a 0455 e 0525. |
||||||||
0430 |
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 62, lettera a), e articoli 63 e 65 del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. |
||||||||
0440 |
Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 62, lettera b), e articolo 65 del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. Gli importi da segnalare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati». |
||||||||
0455 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2 Articolo 66 del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione della lettera d) di tale articolo. |
||||||||
0460 |
(-) Strumenti propri di capitale di classe 2 Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 63, lettera b), punto i), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013. Strumenti propri di capitale di classe 2 detenuti dall’ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013. Le partecipazioni azionarie incluse come «strumenti di capitale non ammissibili» non sono segnalate in questa riga. L’importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie. |
||||||||
0500 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’impresa madre non ha un investimento significativo Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 66, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. In questa riga, per impresa madre nell’Unione si intendono le imprese di investimento madri nell’Unione, le holding di investimento madri nell’Unione, le società di partecipazione finanziaria mista madri nell’Unione o qualsiasi altra impresa madre che sia un’impresa di investimento, un ente finanziario, un’impresa strumentale o un agente collegato. |
||||||||
0525 |
Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:
Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. |
1.3 I 11.02 — REQUISITI DI FONDI PROPRI — VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO (I11.2)
1.3.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 |
Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario del gruppo di imprese di investimento nei quali l’impresa madre ha un investimento significativo Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033, in combinato disposto con l’articolo 36, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
0020 |
Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario del gruppo di imprese di investimento nei quali l’impresa madre ha un investimento significativo Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033, in combinato disposto con l’articolo 56, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
0030 |
Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario nel gruppo di imprese di investimento nei quali l’impresa madre ha un investimento significativo Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 66, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
0040 |
Partecipazioni di soggetti del settore finanziario nel gruppo di imprese di investimento nella misura in cui non costituiscono fondi propri del soggetto del gruppo in cui l’impresa madre detiene un investimento Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Questa riga include le partecipazioni dell’impresa madre nella misura in cui non costituiscono fondi propri del soggetto del gruppo in cui l’impresa madre detiene un investimento. |
0050 |
Crediti subordinati di soggetti del settore finanziario appartenenti al gruppo di imprese di investimento Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Questa riga include i crediti subordinati dell’impresa madre nella misura in cui non costituiscono fondi propri del soggetto del gruppo in cui l’impresa madre detiene un investimento. |
0060 |
Passività potenziali a favore di soggetti del gruppo di imprese di investimento Articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
0070 |
Requisiti di fondi propri totali per le filiazioni In caso di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033. |
1.4 IF 11.03 INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI (IF11.3)
10. |
In questo modello sono segnalati tutti i soggetti inclusi nell’ambito di applicazione della verifica del capitale del gruppo. È compresa anche l’impresa madre del gruppo stesso. |
1.4.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Colonne |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 |
Codice Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per le imprese di investimento e di assicurazione, il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore. |
0020 |
Tipo di codice Il soggetto segnalante identifica il tipo di codice segnalato nella colonna 0010 come «tipo di codice LEI» o «tipo di codice nazionale». Indicare sempre il tipo di codice. |
0030 |
Nome dell’impresa Nome dell’impresa inclusa nel consolidamento. |
0040 |
Impresa madre/filiazione Indica se il soggetto segnalato nella riga è l’impresa madre del gruppo o una filiazione. |
0050 |
Paese È segnalato il paese in cui è ubicata la filiazione. |
0060 - 0100 |
Investimenti dell’impresa madre Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. In questa sezione sono segnalati gli investimenti dell’impresa madre nei soggetti del gruppo. |
0060 |
Capitale primario di classe 1 Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033, in combinato disposto con l’articolo 36, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
0070 |
Capitale aggiuntivo di classe 1 Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033, in combinato disposto con l’articolo 56, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
0080 |
Capitale di classe 2 Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033, in combinato disposto con l’articolo 66, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
0090 |
Partecipazioni Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Questa colonna include le partecipazioni dell’impresa madre nella misura in cui non costituiscono fondi propri del soggetto del gruppo in cui l’impresa madre detiene un investimento. |
0100 |
Crediti subordinati Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Questa colonna include i crediti subordinati dell’impresa madre nella misura in cui non costituiscono fondi propri del soggetto del gruppo in cui l’impresa madre detiene un investimento. |
0110 |
Passività potenziali dell’impresa madre a favore del soggetto Articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
0120 |
Requisiti di fondi propri totali per le filiazioni Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0130 |
Capitale minimo permanente Articolo 14 del regolamento (UE) 2019/2033. |
0140 |
Requisito relativo ai fattori K Articolo 15 del regolamento (UE) 2019/2033. |
0150 |
Attività gestite Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 17 del regolamento (UE) 2019/2033. |
0160 |
Denaro dei clienti detenuto — separato Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 18 del regolamento (UE) 2019/2033. |
0170 |
Denaro dei clienti detenuto — non separato Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 18 del regolamento (UE) 2019/2033. |
0180 |
Attività salvaguardate e gestite Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 19 del regolamento (UE) 2019/2033. |
0190 |
Ordini dei clienti trattati — operazioni a pronti Articolo 15, paragrafo 2, articolo 20, paragrafo 1, e articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. |
0200 |
Ordini dei clienti trattati — operazioni su derivati Articolo 15, paragrafo 2, articolo 20, paragrafo 1, e articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
0210 |
Requisito relativo al rischio di posizione netta K Articolo 22 del regolamento (UE) 2019/2033. |
0220 |
Margine di compensazione fornito Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0230 |
Default della controparte della negoziazione Articoli 24 e 26 del regolamento (UE) 2019/2033. |
0240 |
Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni a pronti Ai fini del calcolo del requisito relativo ai fattori K, le imprese di investimento effettuano le segnalazioni applicando il coefficiente di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. In caso di situazioni di stress dei mercati, conformemente all’articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033, le imprese di investimento applicano un coefficiente adattato come specificato in tale lettera. Il fattore del flusso di negoziazione giornaliero è calcolato conformemente all’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. |
0250 |
Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni su derivati Ai fini del calcolo del requisito relativo ai fattori K, le imprese di investimento effettuano le segnalazioni applicando il coefficiente di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. In caso di situazioni di stress dei mercati, conformemente all’articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033, le imprese di investimento applicano un coefficiente adattato come specificato in tale lettera. Il fattore del flusso di negoziazione giornaliero è calcolato conformemente all’articolo 33, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
0260 |
Requisito relativo al rischio di concentrazione K Articolo 24, articolo 37, paragrafo 2, e articolo 39 del regolamento (UE) 2019/2033. |
0270 |
Requisiti relativi alle spese fisse generali Articolo 13 del regolamento (UE) 2019/2033. |